domenica 15 novembre 2009

Perché lo “scudo fiscale” favorisce il riciclaggio





di Roberto Scarpinato
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo)





da Il Fatto Quotidiano del 15 novembre 2009


Per comprendere le falle aperte dal recente scudo fiscale nel sistema di antiriciclaggio italiano, è bene avere presente il contesto in cui viene a incidere.

Uno dei punti cardine della legislazione antiriciclaggio è l’obbligo imposto a tutti gli intermediari finanziari e ai professionisti di segnalare le operazioni sospette all’Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia), quando si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Banca d’Italia elabora, aggiornandoli continuamente, gli indici di anomalia ai quali gli operatori finanziari devono attenersi nel valutare la natura sospetta di un’operazione.

Taluni indicatori vengono inseriti anche nei sistemi informatici delle banche, in modo da attivare un rilevamento automatico delle operazioni sospette.

Ove necessario, la Banca d’Italia può disporre la sospensione per cinque giorni delle operazioni sospette segnalate, in modo da consentire alla magistratura, prontamente allertata, di intervenire con tempestività.

L’esperienza ha dimostrato come nella prassi operativa tale sistema sia carente, soprattutto nelle regioni meridionali, a causa dell’inquietante infiltrazione della criminalità mafiosa in vari punti nel circuito bancario.

In alcuni casi è stato accertato che funzionari bancari avevano omesso di segnalare le operazioni sospette, perché complici o intimiditi.

In altri è stato accertato che avevano addirittura manipolato il sistema informatico di rilevazione automatica, cancellando le tracce delle operazioni segnalate.

Pur con tali limiti, quando le segnalazioni sono state effettuate, si sono spesso rivelate preziose per dare corso a indagini che si sono concluse con l’arresto di numerosi criminali e la confisca di ingenti capitali illegali.

In questo difficile contesto, il recente scudo fiscale ha in parte cancellato e in parte affievolito l’obbligo di segnalare le operazioni sospette, rendendo così cieco – o gravemente ipovedente – il sistema di rilevamento dei possibili casi di riciclaggio.

Infatti l’art. 13 bis, comma 3, del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto che non si applica l’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette per tutti i casi i cui i capitali rimpatriati o regolarizzati derivino da una serie di reati sottostanti che vengono estinti dallo scudo fiscale: i reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi o di dichiarazione fraudolenta e infedele.

Vengono inoltre estinti una lunga serie di reati quando siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto: alcuni reati di falso previsti dal codice penale (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492), di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonché dei reati di false comunicazioni sociali previste dal codice civile (articoli 2621 e 2622).

A seguito di tale normazione e del regime di invisibilità assicurato ai capitali ‘scudati’, si è venuta a determinare per il vastissimo popolo degli imprenditori collusi l’opportunità di fare rientrare dall’estero capitali sporchi dei loro soci mafiosi occulti, spacciandoli falsamente come frutto di evasione fiscale per poi immetterli nel circuito produttivo.

Si è aperta anche la possibilità di impiegare nell’attività economica capitali illegali in realtà detenuti in Italia, che possono essere fatti figurare come rientrati dall’estero.

A tal fine è sufficiente infatti limitarsi a inviare per via telematica una semplice dichiarazione di rientro all’agenzia delle Dogane, senza alcuna possibilità di serio controllo, o ricorrere ad altri trucchi elementari.

In una fase storica quale quella attuale, nella quale le banche hanno chiuso i rubinetti del credito e migliaia di imprese operanti nella legalità sono boccheggianti, è dunque elevato il rischio che le imprese a partecipazione mafiosa, rifornite di capitali illegali freschi a costo penale zero, vengano a trovarsi in grado di sgominare la concorrenza, creando o irrobustendo indebite posizioni di oligopolio, con buona pace di tutte le prediche sulle virtù della libera concorrenza.

Si è obiettato che le mafie non sarebbero interessate a fare rientrare capitali dall’estero. Ma l’obiezione non tiene conto della realtà dell’economia mafiosa nazionale, della possibilità di spacciare capitali detenuti in Italia come esteri, del riciclaggio operato in Italia dalle mafie straniere che da anni investono capitali sporchi in varie attività, nonché della concreta esperienza del precedente scudo fiscale.

Per limitarci solo alla dinamiche di riciclaggio delle mafie nazionali, va infatti considerato che le imprese a partecipazione mafiosa si trovano sempre esposte al rischio di dovere spiegare, se individuate, l’origine dei loro capitali.

Attraverso un’accurata analisi dei libri contabili, la magistratura può essere in grado di dimostrare che a un certo punto della vita dell’azienda sono stati immessi capitali che non trovano giustificazione nei profitti di impresa e nei redditi personali dei soci.

Grazie a tale complessa e difficile attività di indagine, che si avvale spesso di perizie contabili, è stato possibile confiscare centinaia di imprese appartenenti ad imprenditori insospettabili, dotati di solida reputazione nel mercato.

Avvalendosi dello scudo fiscale, l’imprenditore colluso avrà ora una duplice arma per paralizzare le indagini.

In primo luogo potrà opporre lo scudo fiscale, sostenendo che i nuovi capitali, immessi nel circuito produttivo, sono frutto di evasione fiscale già sanata.

In secondo luogo, ai magistrati che volessero comunque verificare, analizzando i libri contabili, se effettivamente i capitali scudati siano compatibili con i redditi di impresa e con il volume di affari, potrà opporre che ha distrutto i libri contabili e le scritture societarie.

Naturalmente a costo penale zero, perché – come ho accennato prima – lo scudo estingue persino il reato (punito sino a 5 anni di reclusione) di occultamento o distruzione di scritture contabili per evadere le imposte sui redditi e l’Iva, o per impedire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari.

Quello citato è solo uno tra i tanti esempi di una casistica quanto mai ricca di opportunità di riciclaggio apertesi con lo scudo fiscale, ma, per ovvi motivi, non pare sia il caso di proseguire con altre esemplificazioni.

Come se non bastasse avere eliminato l’obbligo di segnalare le operazioni sospette in tutti i casi sopra specificati, si è ritenuto di dover affievolire tale obbligo anche nei residui casi in cui è stato mantenuto in vita.

Si tratta dei casi nei quali l’operatore bancario ha il sospetto che i capitali scudati non siano frutto di reati tributari, ma di altri ben più gravi reati, come estorsioni, traffico di stupefacenti e via elencando.

Infatti, con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per lo scudo fiscale, si è precisato testualmente: “Si ricorda che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero, né sono obbligati a verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa”.

Per coloro che non avessero familiarità con il giuridichese, in sostanza è stato ricordato agli intermediari che l’entità della somma scudata non costituisce di per sé motivo di sospetto.

La segnalazione dovrà dunque essere effettuata solo se gli importi risultassero notevolmente sproporzionati rispetto al profilo economico-professionale del soggetto che intende accedere allo scudo fiscale (per esempio un artigiano a basso reddito che fa rientrare un milione di euro) o se sussistono altri e diversi motivi di sospetto. Si è così aperta un’altra significativa falla.

Infatti le operazioni relative allo scudo possono essere effettuate anche allo sportello da persone che non sono clienti delle banche e di cui esse ignorano pertanto il profilo economico.

Poiché l’entità della somma scudata non è da considerarsi motivo di sospetto e poiché non è possibile valutare se sussiste la sproporzione di cui si è detto, si è in sostanza conseguito l’effetto di depotenziare in modo indiscriminato e incontrollato l’obbligo della segnalazione per tutte le operazioni effettuate allo sportello anche per cifre rilevantissime. Infine, per chiudere il cerchio, va considerato che la legge ha stabilito che le operazioni in questione sono coperte da assoluta riservatezza e non devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria; sicché neppure per tale via è possibile rilevare, a posteriori e in tempo utile, l’incongruità tra gli importi scudati ed il profilo economico del soggetto che ha fatto rientrare capitali dall’estero.

Ci si chiede perché mai non si è ritenuto di dovere coniugare le esigenze di liquidità di cassa dello Stato con l’esigenza di impedire l’indebita strumentalizzazione delle norme sullo scudo fiscale per riciclare capitali sporchi che, una volta immessi nel circuito economico, alterano la regole del libero mercato a discapito degli imprenditori onesti, già fortemente penalizzati dalla crisi economica.

Eppure sarebbe stato sufficiente garantire la tracciabilità delle operazioni scudate e la loro visibilità agli organi competenti (Amministrazione finanziaria e Magistratura), mantenendo inoltre fermo l’obbligo di segnalare tutte le operazioni sospette senza eccezioni di sorta.

I cittadini intenzionati a regolarizzare capitali frutto di evasione fiscale non avrebbero avuto nulla da temere, in quanto lo Stato garantisce loro l’immunità fiscale e penale.

Gli altri – i mafiosi ed criminali – avrebbero capito che “non era aria”.

Resta infine da chiedersi se l’abolizione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dallo scudo fiscale non costituisca una violazione della direttiva europea anti-riciclaggio (n. 60 del 2005) che ha imposto agli stati membri della Comunità europea di prevedere nei loro ordinamenti l’obbligo della segnalazione di tutte le operazioni sospette.

Il decreto legislativo antiriciclaggio italiano n. 231 del 2007 che prevede tale obbligo, è stato approvato proprio per dare esecuzione alla suddetta direttiva europea.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, non solo qualsiasi giudice, ma – come è stato osservato – anche qualsiasi autorità pubblica è tenuta a disapplicare una norma interna (e tanto più una semplice circolare) contraria alla disposizione di una direttiva europea, applicando invece quest’ultima.

Tra le pubbliche autorità rientra la Banca d’Italia.

Sarebbe sperare troppo se almeno la Banca d’Italia, deputata a indicare agli intermediari finanziari i criteri ai quali attenersi per la segnalazione delle operazioni sospette, trovasse il modo di ricordare che la normativa europea è sovraordinata a quella nazionale e non prevede deroghe all’obbligo di segnalare le operazioni sospette?


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