Quello difeso dalle correnti dei magistrati e che ormai tutti riconoscono, grazie a Luca Palamara che ha finalmente detto la verità.
Nel recensire quel libro, sottolineavamo come esso assurga alla dignità di “saggio”: perché il pregio maggiore non sta nei singoli fatti che racconta (la cui veridicità spetta agli interessati contestare e non pare che in molti l’abbiano fatto) ma nella loro lettura, per l’appunto, “sistematica” che il testo suggerisce, senza tuttavia imporla.
V’è raffigurato il “prodotto” dell’attuale assetto della magistratura italiana, consentito da leggi disinvolte che curandosi della lettera della Costituzione ne hanno, alla fine, tradito lo spirito.
Ecco come ciò è avvenuto.
Un abbinamento arbitrario di due libertà di pochi può condurre alla negazione della libertà, quella dei cittadini.
I magistrati pretendono di usare, combinandole (e qui sta il delitto) della libertà di associazione (art. 18 Cost.) riconosciuta a tutti i cittadini e del “voto” loro attribuito per eleggere il Consiglio Superiore della Magistratura dall’art. 104 Cost.
Cosa avviene in concreto ormai lo sappiamo: dall’art. 18 Cost. nascono i partiti dei magistrati, ideologizzati, apertamente o meno.
Con la legge elettorale del CSM, predisposta da un legislatore nella migliore delle ipotesi ingenuo, quei “partiti” si organizzano per occupare le istituzioni (principalmente il CSM ed i Consigli Giudiziari).
Organismi che hanno poteri enormi sulla vita professionale di tutti i magistrati e che li condizionano, privandoli di quell’indipendenza che la Costituzione voleva, innanzi tutto, in capo ai singoli, agli individui.
L’indipendenza dell’Ordine (Giudiziario) altro non era se non la risultante della sommatoria di quella dei singoli ed in funzione di questi valori era stato disegnato anche il Consiglio Superiore della Magistratura.
L’imparzialità, che deve impregnare tutto il mondo della giurisdizione, è l’esatto contrario delle “fazioni” nelle quali si sono divisi i magistrati e che si sono impossessate del cd. “autogoverno”.
Paradossale che l’art. 104 Cost. faccia divieto ai membri del CSM scelti dal Parlamento (i cd. laici) di continuare a farne parte così come dei Consigli Regionali o di essere iscritti in albi professionali, proprio per segnare il “distacco” dal mondo (politico) dal quale sono espressi ed i membri togati, invece, si costituiscano in seno al CSM in “gruppi” corrispondenti ai partiti che loro stessi si sono creati strumentalizzando, a questo preciso scopo, la libertà costituzionale di associazione (art. 18 Cost.).
Quanto nefasto sia quel che discende da un simile assetto è sotto gli occhi di tutti.
La giurisdizione cessa di essere imparziale, prende le parti di una parte politica in danno dell’altra.
E lo fa contro il concetto di “democrazia” perché la giurisdizione è una funzione “sovrana” e come tale appartiene al Popolo che nelle associazioni dei magistrati non ha voce in capitolo, è tenuto all’oscuro di tutto.
Ne risulta negato, prima d’ogni altro, l’art. 1 della Costituzione e risulta abusato anche l’art. 101 Cost. secondo cui “La giustizia è amministrata in nome del popolo”: quando la magistratura si crea una organizzazione politica autonoma e separata da quella generale determina - di fatto - la sostituzione del "popolo" quale fonte di sua legittimazione costituzionale con l’arrogante ed arbitraria pretesa di imporre il “proprio” nome alla giurisdizione.
I giudici, di conseguenza, non sono più “soggetti soltanto alla legge”, ma alle fazioni dominanti in seno al CSM il quale ha assunto anche una funzione normativa ormai dilagante praticata col sicuro abuso delle “circolari”, laddove la Costituzione voleva che la vita del magistrato fosse “regolata” dalla legge (art. 102 e 108 Cost.).
Questi sono i “trucchi”, di poco conto, ai quali il correntismo ricorre per giustificare la sua ingombrante presenza nella vita democratica del paese, che ne risulta vistosamente alterata.
Fa leva su singole disposizioni costituzionali interpretate rozzamente ancorandosi, senza temerne l'ottusità, al dato letterale ma tralasciando "l'impianto" e per tale via oscura i valori fondamentali affermati dal Costituente sulla giurisdizione: l’indipendenza dalla politica non ammette la creazione di un’organizzazione politica dei magistrati in sua vece.
E’ un risultato eversivo e meraviglia che molti costituzionalisti italiani guardino alla pagliuzza senza cogliere la trave.
Per correggerlo occorre una legge “adeguatrice” che riconduca la giurisdizione nel suo fisiologico alveo costituzionale ed eviti l’eversione il cui rischio è più che concreto.
Lottizzazione e mercimoni sono solo gli strumenti, le armi, messe in campo dal correntismo per attuare i suoi propostiti; la loro eliminazione non deve essere il fine di un’azione oculata del Legislatore, ma un mezzo. Raggiungibile con la proposta della rotazione degli incarichi.
Resta, tuttavia, imprescindibile l’introduzione del sorteggio temperato per la selezione dei candidabili al CSM, proprio per recidere la catena tra correnti ed istituzione e quindi impedire l’uso strumentale che i magistrati fanno delle loro libertà, a dispetto dei loro doveri di indipendenza e di imparzialità.
Anche se non dovesse più avere la gestione degli incarichi, il CSM continuerebbe a fare “politica” e se eletto coi metodi sleali appena segnalati sarà sempre nelle mani di interessi privati di associazioni magistratuali chiamate ad emanare circolari, disporre trasferimenti punitivi, esercitare il ruolo di “giudice” disciplinare elettivo che una legge sciagurata ha assegnato al CSM, oltre e contro il dettato costituzionale.
1 commenti:
GRAZIE INFINITE, si recita il Pater noster e l'Ave Maria. Ogni parola ogni virgola, un monumento di dottrina giuridica. Si dice: " si fa leva su singole disposizioni costituzionali interpretate rozzamente, ancorandosi, senza temere l'ottusità, al dato letterale ma tralasciando l'impianto" . Ciò nonostante il giurista Celso, membro del Consilium imperi di Adriano, da. ben due mila anni , ha posto in essere il fondamentale principio di "contestualità", su cui si basa la scienza esegetica. Ignorandolo si cade nell'eversione dell'ordine costituzionale del paese.
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