mercoledì 5 dicembre 2007

Forleo: processiamo il processo


di Andrea Falcetta
(Avvocato del Foro di Roma)



Non intendo qui “tornare” sul caso Forleo.

Vorrei invece “rimanere” sul caso Forleo.

Ho letto alcuni passaggi delle motivazioni del C.S.M., che sono stati opportunamente pubblicati qui sul blog: "Con le sue dichiarazioni alla stampa, che hanno creato allarme nell'opinione pubblica e disagio negli ambienti giudiziari milanesi e che si sono rivelate del tutto prive di riscontro, il G.I.P. ha compromesso la sua possibilità di svolgere le funzioni cui è preposta con piena indipendenza e autonomia", così si esprime la Prima Commissione.

Dunque le dichiarazioni del GIP, che tanto allarme hanno creato nella pubblica opinione, si sono rivelate “prive di riscontro”.

Immagino che per dire ciò il C.S.M. disponga di conoscenze che a me difettano, come ad esempio decreti e/o ordinanze di archiviazione di tutti quei procedimenti penali che, inevitabilmente, dato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, sicuramente sono stati aperti a seguito delle dichiarazioni della dott.ssa Forleo.

Sarebbe interessante poterli leggere.

Sarebbe interessante sapere che esistono provvedimenti di tal genere.

Sarebbe invece assai imbarazzante scoprire che non ve ne sono, cioè che non sono mai stati aperti dei procedimenti penali relativamente alle dichiarazioni della dott.ssa Forleo, giacchè le ipotesi di reato che da tali dichiarazioni emergono sono tutte, evidentemente, procedibili d’ufficio.

Dunque mi pare ci siano alcune cose da chiarire, e in questo senso credo che noi tutti vorremmo sapere:

-a) se a seguito della pubblica denunzia di un magistrato che riferisce di essere stata oggetto di pressioni mentre esercitava i poteri-doveri del suo ufficio, siano stati aperti dei procedimenti penali,

-b) su quali ipotesi di reato abbiano lavorato le procure competenti,

-c) se esistanto, ad oggi, decreti e/o ordinanze di archiviazione, ed in caso affermativo quali ne siano state le motivazioni.

Mi sembra superfluo sottolineare che soltanto la condizione di cui sub c) possa costituire valido presupposto di quel passaggio motivazionale della Prima Commissione in cui si afferma che “… le sue dichiarazioni alla stampa … si sono rivelate del tutto prive di riscontro”.

Se infatti ricorresse la sola condizione di cui sub b), sarebbe evidentemente prematuro promuovere il procedimento di trasferimento d’uffico a carico della dott.ssa Forleo, non potendosi assumere quale presupposto della decisione un fatto che non sia stato oggetto di verifica processuale.

A ciò si aggiunga che non necessariamente un’archiviazione esclude la sussistenza del reato: spesso il GIP è costretto ad archiviare perchè, pure avendo ravvisato un reato, gli inquirenti non sono stati in grado di identificarne i responsabili: è sempre utile in questi casi, e a maggior ragione nel caso Forleo, ricostruire che tipo di investigazioni siano state espletate, quanto meno per valutarne la completezza e farsene dunque una ragione.

Sono principi elementari del nostro ordinamento processuale, sia civile che penale, oltre che disciplinare.

Se poi, malauguratamente, ricorresse l’ipotesi di cui sub a), ovvero se nessuna inchiesta penale fosse mai stata avviata dopo le dichiarazioni di un Giudice che denunzia di essere attentata nella propria funzione istituzionale, mi pare che le conseguenze siano sotto gli occhi di tutti: sarebbero altri, e non la dott.ssa Forleo, a dovere essere chiamati a rispondere per condotte omissive.

Credo che questo caso lo si debba continuare a seguire passo dopo passo ma sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, legittimati in ciò dalla Suprema Corte che ha recentemente affermato: “Se è pur vero che i provvedimenti giudiziari ritenuti errati possono essere modificati soltanto con il rimedio delle impugnazioni, è pure vero che essi possono essere ampiamente criticati, come dimostrano le numerose e severe critiche ai provvedimenti giudiziari che quotidianamente possono essere lette non solo su riviste specializzate ma anche sui quotidiani …" (Cass. Pen. Sez. V Massima n. 292321/04).

La Suprema Corte ci riconosce espressamente il diritto di “processare” il processo alla dott.ssa Forleo.

Noi tutti abbiamo la competenza tecnica per poterlo fare, e sappiamo inoltre come esternare in maniera adeguata il nostro pensiero, cioè correttamente e senza trascendere.

Restiamo dunque su questo caso, e cominciamo a capire se e quale delle condizioni che ho prima elencato sussista nella fattispecie.

Una qualsiasi sentenza disciplinare dovrà essere motivata.

Prepariamo il terreno affinchè coloro che dovranno scrivere questa sentenza, sappiano fin d’ora di avere lettori competenti, critici e attenti, perfettamente in grado, oltre che desiderosi, di capire,e soprattutto illustrare alla pubblica opinione, le decisioni del Palazzo.


6 commenti:

Anonimo ha detto...

Letizia Vacca insegna diritto comparato ed esegesi delle fonti del diritto romano all'università di Roma 3. Il suo legame con Oliviero Diliberto, che insegna diritto romano alla Spienza, è che quest'ultimo era suo assistente. Le conclusioni fatele voi.

Anonimo ha detto...

Cronaca di una "morte" annunciata.Chi tocca certi fili rossi MUORE di fatto ed è singolare ma ormai prassi abituale,che i sicari siano i puri e duri colleghi che indagano a comando, sotto l'egida protettiva, che consente loro di tutto e di più,dei soliti Komunisti DOC in pectore, quelli che eliminano gli avversari per via giudiziaria.Ma questo si sapeva e l'epilogo di questa pasticciaccio brutto era in un certo senso scontanto anche se mangari si sperava fosse meno arrogante e "violento".In un certo senso hanno ammazzato Clementina come magistrato e come donna e questo fa male a chi segue spassionatamente certe vicende luride in cui come sempre nella vita, vince il cattivo e lo fa anche senza l'onore delle armi.Allora lo diamo noi l'onore delle armi a Clementina che ha cercato di combattere un sistema che strozza l'Italia e le impedisce di diventare un paese normale.Ancora una volta dobbiamo constatare, a brutto muso, che certo cancro metastatizzante non si può sconfiggere con una terapia chirugica e radicale.Troppo diffuso, troppo infiltrato in organi vitali per avere la speranza di annientarlo.Avanti il prossimo pazzo-ciuccio-incapace e cioè il dott De Magistris: questa è la giustizia in Italia, quella che opera a 2 velocità e ad personam.Curioso che Berlusconi sia stato e sia, peraltro ancora, trattato da corruttore miserabile, pur dopo sentenze assolutorie, mentre altri resistano a mostrarsi puri siccome angeli, curioso e disgustoso: ah la superiorità morale della sinistra!!!
Curioso però ( e francamente inspiegabile), l'assordante silenzio della destra: prove tecniche di incucio o coda di paglia?
Chissà.Per ora un caro saluto a Clementina: hai tutta la mia solidarietà e sono certa che non ti arrenderai e che ovunque andrai continuerai a servire lo stato in piena SCIENZA E COSCIENZA, in fin dei conti rispetto e dignità non si comprano, nè si vendono e sono tesori preziosissimi

http://riflessiditana.ilcannocchiale.it/

Anonimo ha detto...

Se Imposimato non ricorda bene, Oliviero invece si' : buona lettura


http://www.behablog.it/dett.php?id=388

Teniamo alta la guardia!!

Gennaro Giugliano ha detto...

oramai il danno il è fatto,il CSM non ha più nessuna credibilità e certamente non è un organo che può tutelare la cittadinanza italiana,quindi va assolutamente sfasciato ( nel senso di chiuderlo) il resto è aria fritta si possono trovare i termini piu tecnici di questo mondo che andranno bene per la facciata ma la sostanza non cambia,buon lavoro

Pietro Gatto ha detto...

Ho raccolto volentieri l'invito di Andrea Falcetta a discutere nel merito tecnico le motivazioni del CSM, anche perché condivido l'approccio "radicale" alle questioni (chissà perché, tranne Rutelli e pochi altri, difficilmente un radicale mi delude...)
Dunque, Andrea: tu sostieni, logicamente in maniera ineccepibile, che, non essendo stati positivamente o negativamente accertati, nel processo penale, i fatti che il CSM ha ritenuto privi di riscontro, viene meno il presupposto della censura nei confronti della Forleo.
Probabilmente mi sbaglio (in merito sono un po' arruginito, dato che da qualche mese vivo ed esercito a Londra), ma guardando la nuova legge sul procedimento disciplinare dei magistrati (d.lvo n. 109/2006: come al solito una legge tecnicamente pessima) mi pare di poter enuncleare una completa autonomia di tale procedimento da quello ordinario (penale, ma non solo) per ciò che riguarda la ricostruzione del fatto.
L'art. 16 conferisce al PG le più ampie attività di indagine, che possono (ma non necessariamente devono) attingere da procedimenti penali in qualche modo connessi. Sicché, a rigore, il PG potrebbe sposare una piattaforma di indagine che non tenga conto delle allegazioni segnalate dall'incolpato, raccogliendo solo quello che a lui interessa. Che i poteri siano vasti lo dimostra il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale si applicano nell'attività di indagine le norme del c.p.p.
Altrettanto ampi sono i poteri della sezione disciplinare del CSM, la quale, oltre a utilizzare (senza gli ordinari divieti di lettura) gli atti di indagine del PG, può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili (art. 18 comma 3). Il contraddittorio sembrerebbe garantito nella fase della raccolta della prova dalla possibilità per l'incolpato di compiere indagini difensive (l'art. 16 parla di applicazione del c.p.p. con generico riferimento alla fase delle indagini, quindi non le esclude); nella fase della discussione dall'applicazione delle norme dibattimentali.
L'art. 20, poi, stabilisce che soltanto le sentenze irrevocabili hanno efficacia di giudicato, senza tra l'altro (mi sembra, ma potrei sbagliarmi) alcun vincolo di pregiudizialità.
Dunque, la Vacca potrebbe rispondere: signori miei, i fatti sono privi di riscontro sulla base di quanto NOI abbiamo accertato. Il punto, semmai, è COME lo hanno accertato, se è vero che i testimoni che confermavano quanto detto dalla Forleo non sono stati (deliberatamente?) sentiti.
Probabilmente il discorso tecnico allontanerà i non addetti ai lavori, ma Andrea Falcetta ha ragione: il sopruso si combatte scardinandolo innanzitutto nei suoi presupposti tecnico-giuridici.
Ovviamente mi piacerebbe confrontarmi con voi su quanto appena osservato.

Pietro Gatto

Anonimo ha detto...

Ringrazio Pietro Gatto per avere raccolto, nei commenti al mio precedente post “Forleo : processiamo il processo”, il mio invito a discutere sotto il profilo “tecnico-processuale” la vicenda del GIP di Milano.
Dunque ho riesaminato il D.Lvo n. 109/06 alla luce delle sue considerazioni, giungendo però a conclusioni diverse che vorrei qui sottoporre sia a lui che agli altri lettori.
Leggerei in questi termini l’art. 20 di tale Decreto (e lo faccio “traducendo” per i non addetti ai lavori) : effettivamente il giudizio disciplinare non è vincolato all’andamento ed all’esito di eventuali contemporanei giudizi civili e penali, e tuttavia allorquando nell’eventuale giudizio penale sia stata emessa una sentenza irrevocabile, la stessa deve essere assunta quale accertamento imprescindibile in punto di fatto.
Se una sentenza penale irrevocabile afferma che il giudice ha commesso un fatto-reato, il CSM deve, nel giudizio disciplinare, ritenere quel fatto come accertato; allo stesso modo, se una sentenza penale irrevocabile afferma che il giudice non ha commesso un fatto-reato, il CSM deve, nel giudizio disciplinare, ritenere quel fatto come mai avvenuto.
Questa regola incide direttamente sulla validità della sentenza, nel senso che (continuo a tradurre per i non addetti ai lavori) se una sentenza penale afferma che il giudice non ha commesso un fatto-reato la sentenza disciplinare non può e non deve affermare il contrario.
Noi però, nella vicenda Forleo, ci troviamo nella fase precedente all’apertura del dibattimento, siamo al termine cioè di quella che nel procedimento penale (le cui regole come giustamente osserva Pietro Gatto si applicano anche al procedimento disciplinare, fin quando compatibili) si chiama fase delle indagini preliminari ed anzi, se ho ben capito, alla Forleo sarebbe stato notificato l’atto di incolpazione, ragion per cui siamo in una fase immediatamente precedente il processo vero e proprio, quindi verosimilmente siamo ad un punto che corrisponde con la notifica del decreto che dispone il giudizio.
Allora giova sottolineare :
-che ai sensi dell’art. 129 c.p.p. il giudice può in ogni stato e grado del processo (dunque dall’apertura del dibattimento in poi) pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando sia evidente che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, o che l’imputato non lo ha commesso,
-che comunque il processo davanti al CSM dovrà evidentemente limitarsi solo ed esclusivamente al fatto così come descritto nell’atto di incolpazione (che purtroppo non conosco nei dettagli), giacchè per elementare principio costituzionale ogni cittadino (dunque anche un giudice) per avere la possibilità di difendersi deve sapere con precisione quale comportamento gli si contesta,
-che la contestazione mossa alla Forleo la conosciamo tutti, almeno nelle sue grandi linee : ella avrebbe compromesso il decoro e l’immagine della magistratura denunziando “fatti che si sono rivelati privi di riscontro”(ringraziamo la loquacissima Consigliera Vacca per queste notizie, giacchè sia pure non volendo ci ha posto nella condizione di capire, e spiegare ai cittadini, i difetti della vicenda processuale).
Sulla questione della mancata archiviazione dei procedimenti scaturiti per verificare la fondatezza o meno delle denunzie dela Forleo, devo invece spiegarmi meglio : non intendevo infatti dire che il relativo esito dovesse fare stato nella fase attuale del procedimento disciplinare (non esistendo infatti una sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 109/06).
La mia censura non era questa volta di tipo processuale ma di merito, nel senso che denunziavo un vizio di motivazione (nella redazione dell’atto di incolpazione) che potrebbe a mio parere rilevare quale causa di nullità _allo stesso modo in cui una sentenza penale può essere cassata in sede di legittimità (cioè annullata dalla Cassazione, scusatemi se continuo a tradurre affinchè tutti possano capire) ai sensi della lettera e) dell’art. 606 c.p.p. per “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione….” _ che a sua volta, ove adeguatamente considerata, potrebbe assimilarsi ai casi di nullità del decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 c.p.p.) giacchè a mio parere assumere quale presupposto dell’accusa un fatto inesistente equivale, per certi versi, a omettere di contestare l’accusa stessa “in forma chiara e precisa”.
Dunque se pure è vero la Dr.ssa Vacca potrebbe risponderci “ i fatti sono privi di riscontro sulla base di quanto NOI abbiamo accertato”, è altrettanto vero che gli italiani non sono nè ciechi nè sordi.
E, come stiamo qui cercando di dimostrare, e i commenti a questo nostro dibattito tecnico certamente lo confermeranno, quando gli italiani decidono che una cosa la vogliono capire fino in fondo, sono perfettamente in grado di riuscirci, tanto è vero che ci vengono qui “postate” da comuni cittadini tantissime domande tecniche dense di buon senso e di sufficiente consapevolezza dei fondamenti processuali del nostro ordinamento.
Insomma, credo che questa volta sarà difficile commettere un errore senza che tutti se ne accorgano.
Il che, per la nostra giovane democrazia, è un gran bel passo in avanti.
Un ultima cosa, in verità anche abbastanza curiosa : se la Vacca fosse un magistrato togato invece di un componente laico del CSM, per una motivazione come quella che ci ha pubblicamente riportato potrebbe essere chiamata a rispondere in sede disciplinare della violazione di cui all’art.2 lettera (cc) del D.L.vo n. 109/06, il quale stabilisce che un magistrato è censurabile deontologicamente allorquando dovesse intenzionalmente adottare “ provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo”.
Ritengo infatti che nella funzione disciplinare i componenti del CSM siano giudici in senso tecnico a tutti gli effetti, e come tali soggetti alle stesse regole che ritengono di dovere applicare alla Forleo.

Andrea Falcetta