venerdì 28 luglio 2023

Lo rifarà?

Con sentenza n. 34380/22 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano cassato la decisione della  Sezione Disciplinare del CSM secondo cui interferire sulla vita professionale dei colleghi confabulando coi consiglieri superiori per spingere l'amico (di corrente) e osteggiare il nemico non avrebbe leso il canone della correttezza.

Le puntate precedenti sono leggibili qui qui.

Quella presidente del Tribunale era stata, infine, assolta dall'addebito non perché i fatti non fossero veri ma perché ritenuti di "scarsa rilevanza" da un giudice disciplinare composto da soggetti (i consiglieri superiori) evidentemente ben felici di raccogliere le pressioni del territorio e quindi assecondare i loro serbatoi elettorali.  

Così quei fatti - sussistenti - non le hanno impedito di ottenere (a maggioranza) la riconferma nel suo ruolo di presidente del tribunale.

A questo punto la domanda è: continuerà a spadroneggiare sulla vita professionale dei colleghi utilizzando canali di conoscenza privilegiati e non formali?

Se questa è la condizione dei magistrati in Italia sia evidente a tutti che non possono garantire i diritti dei cittadini perché non sono indipendenti risultando violate tutte  le procedure che sovraintendono alla loro vita professionale, decisa secondo percorsi occulti.    

Occulti perché i dati raccolti attraverso confabulazioni private non entrano nelle carte dell'istruttoria - sulla cui base il CSM dovrebbe adottare le sue deliberazioni - e sono a conoscenza solo di alcuni consiglieri superiori, di solito quelli della corrente di appartenenza del segnalante.  

Il messaggio dato dal CSM ai giovani colleghi con le ultime decisioni che hanno relegato nell'irrilevanza condotte invece molto gravi è, in definitiva, assai desolante.

E' la conferma della totale inefficacia della finta riforma del CSM di cui si vantava il ministro Cartabia.

Fuffa. 




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venerdì 7 luglio 2023

I garantiti.


di Nicola Saracino - Magistrato 

La divisione tra giustizialisti e garantisti offre, da sempre, una visione squilibrata della giustizia perché 
la spada non dovrebbe mai prevalere sulla bilancia, né viceversa. 

Le cronache di questi giorni, oltre a riproporre l’atavico scontro tra due visioni, entrambe strabiche, suggeriscono l’idea di uno strappo ulteriore che col garantismo nulla ha a che vedere.
 
Questa “filosofia” aveva sempre operato, sul piano normativo, ampliando le garanzie di carattere processuale volte a limitare indebite anticipazioni di “pena”   sotto le mentite spoglie di misure cautelari ovvero esigendo un maggiore grado di gravità degli indizi necessari all’affermazione di colpevolezza.

Ebbene,  persino l’abrogazione dell’abuso d’ufficio è stata spacciata, senza troppa cautela, come misura di stampo “garantista”, trascurando totalmente che questa volta è stata eliminata una norma di carattere sostanziale, punitiva: la stessa norma incriminatrice.
 
E poiché l’abuso era il reato tipico dei pubblici ufficiali,  per effetto della sua eliminazione si può affermare che abusare del potere non è reato. 

Con questo intervento  - definitivamente caducatorio di una norma penale già resa moribonda per via di precedenti mutilazioni operate da chi oggi simula un pianto da coccodrillo – il potere si è, senz’altro, “garantito”. 

Ma ciò non ha nulla a che vedere con le garanzie che assistono i comuni cittadini che incappino nel processo penale,  anzi non c’è più difesa dagli abusi di potere, ormai non più punibili.  Probabilmente neanche da quelli dei magistrati. 

L’attualità, poi,  costringe a sillabare i fondamentali dell’azione penale italiana, voluta “obbligatoria” dal Costituente. 

L’obbligatorietà è tale solo se esiste un controllo sul corretto esercizio dell’azione penale che, sul piano processuale, è stato attuato assegnando ad un giudice (il Giudice per le indagini preliminari) il compito di contraddire il pubblico ministero che non voglia muovere un’accusa nonostante le contrarie indicazioni delle indagini; in tal caso glielo impone, con un vero e proprio “ordine”. 

Questo è un atto di ragione e non di volontà, non conta nulla che il pubblico ministero non “voglia” esercitare l’accusa in una determinata vicenda. 

Lo dovrà fare perché così impone la legge, per il tramite dell’ordine del giudice. 

E non conta nulla che quello stesso pubblico ministero probabilmente chiederà l’assoluzione o il non luogo a procedere nel prosieguo del processo. 

Quello che conta, invece, è che il processo si farà ed il suo esito non è legato alle richieste del pubblico ministero, potendo sfociare in condanna anche contro il suo parere. 

Questo è il quadro. 

Le contrarie aspirazioni di chi vorrebbe un pubblico ministero totalmente libero di agire o non agire, secondo volontà e non secondo ragione, implicherebbero l’abrogazione anche di un altro reato tipico dei pubblici ufficiali, quello di rifiuto od omissione di atti d’ufficio. 

Perché l’arbitrio, l’idea che il potere può tutto, totalmente estranea al pensiero liberale, esige garanzie. 

D'impunità. 


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