sabato 21 novembre 2020

La terza parte




Quando un giudice è oggetto di reiterate ricusazioni - vale a dire di inviti a farsi da parte per non essere disinteressato al caso che gli è sottoposto - e quando quel giudice è  proprio il giudice dei giudici, delle due l'una: o la Sezione Disciplinare del CSM è strutturalmente inidonea ad occuparsi in sede giurisdizionale dei magistrati per essere troppo spesso la "terza parte" anziché un giudice terzo,  oppure i magistrati sono dei ricusatori incalliti e pretestuosi. Di solito questa è la conclusione alla quale giunge il CSM con l'avallo della Cassazione a Sezioni Unite, i cui componenti sono sotto il controllo gerarchico (quanto a carriera ed ambizioni) proprio del CSM. 

Un brutto, e troppo corto, circuito.

Al quale solo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo potrà porre rimedio. 

Riportiamo il testo dell'ultima ricusazione, in ordine di tempo, quella del dott. Fava nei riguardi del vice presidente Ermini e del consigliere Cascini.        

Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

 

Invito all’astensione

Istanza di ricusazione

Ricorso

 

ex art. 52 comma 1 c.p.c. in relazione all’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c.

 

1)                 del Presidente del collegio avvocato David Ermini;

2)                 del componente del collegio dott. Giuseppe Cascini.

 

 

Il sottoscritto dott. Stefano Rocco Fava, incolpato nel procedimento disciplinare n. 92/2019, come da decreto di citazione in data 8 settembre 2020, avendo appreso dalla Segreteria la composizione del collegio giudicante, formula invito all’astensione e, in subordine, istanza di ricusazione dei predetti componenti per i motivi di seguito indicati.

 

a)                 Posizione del Presidente ERMINI

 

Agli atti del procedimento risulta versata la seguente conversazione intervenuta il 9 maggio 2019 tra il dott. PALAMARA e l’onorevole LOTTI ore 01:11:39 che, nella trascrizione resa dalla Guardia di Finanza, recita:

LOTTI: due…la roba di…di…che c’è in prima, Luca…su Roma…è pesante….sia il Quirinale, sia David lo vogliono affossare

PALAMARA: certo

LOTTI: è questo è chiaro

PALAMARA: ma è chiaro oh.

Il Presidente ERMINI alla data del 2 aprile 2019 era componente del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed ha pertanto esercitato le proprie funzioni allorquando pervenne al predetto organo la segnalazione dello scrivente dott. FAVA del 27 marzo 2019 avente ad oggetto una riunione indetta dal dott. PIGNATONE in data 5 marzo 2019. In ordine a detta segnalazione allo scrivente dott. FAVA è stata contestata l’incolpazione n. 1) b) (pagina 7 della richiesta di rinvio a giudizio) rispetto alla quale il Presidente ERMINI ha “interesse” personale, rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c. n. 1 c.p.c., a rappresentare la correttezza della propria condotta quale componente del Comitato di Presidenza del CSM. In data 10 aprile 2019 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con nota prot. 265/17 Gab pos. 23, ha infatti trasmesso al CSM le richieste di astensione del dott. PIGNATONE dalle quali emergevano le anomalie ed irregolarità evidenziate dallo scrivente nella memoria depositata nel presente procedimento in data 10 novembre 2020 che si richiama integralmente. Appare evidente pertanto l’interesse del presidente ERMINI di sostenere l’infondatezza di quanto rappresentato nella predetta memoria dello scrivente del 10 novembre 2020 in ordine alle richieste di astensione del dott. PIGNATONE poiché il predetto presidente ERMINI, per quanto consta agli atti, nessuna irregolarità ha mai segnalato in proposito.

Inoltre il Presidente ERMINI ha un evidente interesse personale a patrocinare una certa interpretazione delle intercettazioni che lo riguardano direttamente quale, ad esempio, quella sopra citata, versate agli atti del presente procedimento poiché, da una certa interpretazione piuttosto che da un’altra, potrebbe discenderne una sua responsabilità personale.

Appare evidente pertanto che la partecipazione al giudizio del Presidente ERMINI violerebbe il divieto del nemo iudex in causa sua codificato appunto nell’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c.  avendo l’interesse proprio e diretto nella causa di cui all’art. 100 c.p.c. legittimante in astratto, quantomeno, l’intervento di cui all’art. 105 comma 2 c.p.c.  adesivo dipendente rispetto alla posizione attorea della Procura Generale della Cassazione sia per quanto concerne le dedotte, da parte dello scrivente, irregolarità delle richieste di astensione avanzate dal dott. PIGNATONE sia per quanto concerne l’interpretazione delle intercettazioni che lo coinvolgono direttamente. E’ noto infatti che l’intervento adesivo dipendente

origina da un interesse giuridicamente rilevante e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato ed “è caratterizzato dal fatto che l’interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, ossia assume una posizione che è subordinata a questa parte e si sostanzia in una semplice adesione alla domanda di questa parte e si sostanzia in una semplice adesione alla domanda di questa stessa parte di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria” (Mandrioli Corso di diritto processuale civile 12^ edizione pagg. 331 e 332).

 

 

b)                 Posizione del dott. CASCINI.

 

Quanto sopra detto vale anche per il componente del collegio dott. Giuseppe CASCINI.

Il dott. CASCINI è stato infatti titolare, unitamente allo scrivente dott. FAVA e ad altri magistrati, del procedimento n. 44630/16 da cui è scaturita la segnalazione inoltrata dallo scrivente al CSM il 27 marzo 2019 ed oggetto di incolpazione n. 1) b) (pagina 7 della richiesta di rinvio a giudizio). A detta segnalazione lo scrivente ha infatti allegato in forma cartacea e su supporto informatico tutti gli atti del predetto procedimento n. 44630/16 poiché da tali atti risultavano gli incarichi conferiti da tre indagati, direttamente e per il tramite di società a loro riconducibili, al fratello del dott. PIGNATONE. Ne discende che il dott. CASCINI abbia avuto anch’egli, quale titolare del procedimento n. 44630/16, la disponibilità dei predetti atti e non consta che abbia mai fatto osservazioni o rilievi. Inoltre, come rappresentato nella memoria del difensore dello scrivente depositata sempre in data 10 novembre 2020, il dott. CASCINI ha ricevuto dal dott. PIGNATONE delle comunicazioni verbali che debbono, nella prospettazione difensiva, essere oggetto di attenta valutazione nel presente giudizio. In data 16 novembre 2016 intorno alle ore 17, alla presenza del dott. IELO e del dott. CASCINI, il dott. PIGNATONE ha infatti comunicato al dott. FAVA quanto segue:

                   di conoscere CENTOFANTI Fabrizio per essere costui una della dieci persone che gli era capitato di frequentare a Roma. Di essere stato a cena con il predetto CENTOFANTI Fabrizio e che tra i commensali c’era anche il ministro della difesa PINOTTI. Di essere rimasto sorpreso dalle risultanze emerse sul conto del predetto CENTOFANTI e dei rapporti di costui con AMARA Piero;

                   di conoscere da trenta anni Riccardo VIRGILIO presidente della IV^ sezione del Consiglio di Stato. Di averlo conosciuto a Palermo quando il predetto VIRGILIO era giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Di averlo conosciuto come persona integerrima. Che era ora molto sorpreso dalle risultanze investigative emerse sul conto del predetto VIRGILIO;

                   che AMARA Piero, poi indagato nel procedimento n. 13/36768 per corruzione, era in rapporti con il fratello, Roberto PIGNATONE, che lo aveva associato in alcune difese a Palermo. 

 

Il dott. CASCINI è inoltre citato nella lettera del dott. PIGNATONE del 19 marzo 2019 n. 893/19 prot. gab. inviata allo scrivente ove si legge che “lo stralcio della posizione di AMARA …..fu decisa concordemente da tutti i magistrati dottori IELO, CASCINI e TESCAROLI cui poi si aggiunse il dott. SABELLI oltre che la S.V.” Orbene detta missiva è stata allegata dallo scrivente alla segnalazione inoltrata al CSM in data 27 marzo 2019 e lo stralcio e la successiva assegnazione del procedimento stralciato da parte del dott. PIGNATONE, concernente anche AMARA, è stato oggetto di considerazioni difensive nella memoria depositata in data 10 novembre 2020 quale atto compiuto dal dott. PIGNATONE prima di presentare la richiesta di astensione al Procuratore Generale ma già sapendo degli incarichi conferiti al fratello dall’indagato AMARA.

Che il dott. CASCINI sia stato informato dei rapporti intrattenuti dal fratello del dott. PIGNATONE con l’indagato AMARA Piero risulta altresì dalla seguente mail inviata dal dott. IELO al dott. SABELLI e allo scrivente:

 

Da: Paolo Ielo [mailto:paolo.ielo@giustizia.it]
Inviato: sabato 2 marzo 2019 08:10
A: Rodolfo Maria Sabelli
Cc: Stefano Rocco Fava
Oggetto: Re: incarichi al prof. Pignatone

 Rodolfo,

dico a te quello che ho detto ieri a stefano per telefono.

Il fatto nuovo sarebbe che l'avv. Pignatone è stato parte in una delle sentenze de lipsis, oggetto di contestazione per una corruzione in atti giudiziari.

Ad una attenta lettura dell'intestazione della sentenza, tuttavia, lettura che ho potuto fare ieri tardi e solo sul cellulare, emerge che le parti private non sono difese dall'avv. Pignatone. Se poi si considera che uno dei fratelli del proc fa l'avvocato dello Stato e che in quella sentenza è presente una parte pubblica mi pare che siamo alla situazione quo ante.

Aggiungo, anche di questo ho parlato con Stefano, che non vi è nessuna intercettazione di Bigotti al riguardo, ma vi sono solo delle autoregistrazioni che lui faceva dei suoi colloqui, nel corso dei quali fa riferimento, per quanto ricordo, alle qualità professionali dell'altro fratello, avvocato pure lui, del procuratore. Queste registrazioni non sono state trasmesse a Perugia perché irrilevanti, così come reputo, lo ribadisco, irrilevanti i rapporti professionali del fratello del Procuratore agli inizi del decennio con Amara e alla metà del 2016 con Bigotti, in un periodo in cui non era ancora iniziata l'indagine e in cui non conoscevamo neppure il rilievo, sia pure astratto, delle sue condotte.

Rapporti dei quali il procuratore immediatamente dopo l'inizio dell'indagine ci ha messo al corrente (nel risono compresi anche Cascini e Tescaroli)

In ogni caso, ne parliamo martedì al mio ritorno.

p.”

 

Orbene a parte l’imprecisione del dott. IELO di ritenere risalenti i predetti rapporti “all’inizio del decennio”, posto che lo stesso dott. PIGNATONE, nella richiesta di astensione del 17 maggio 2017, ha affermato che detti rapporti sono proseguiti fino al 28 novembre 2016, ciò che preme evidenziare, ai fini della presente istanza, è che anche in tal caso il dott. CASCINI ne sarebbe stato informato per come riferito dal dott. IELO.  

Inoltre, anche il dott. CASCINI, risulta menzionato nelle intercettazioni versate agli atti del presente procedimento.

Appare significativa in proposito la conversazione intercorsa tra il dott. PALAMARA e il dott. SPINA del 16 maggio 2019 ore 00:48:03, progressivo n. 16 RIT n. 175/19 (riportata alle pagine 60 e ss. dell’informativa del GI.C.O. della Guardia di Finanza di Roma del 27 maggio 2019 n. 241343) che si riporta:

SPINA: il discorso però perdonami il discorso però io penso che all’inizio era un modello 45

PALAMARA: non è così

SPINA: no? È passato subito a modello 21

PALAMARA: allora… PIGNATONE mi dice di viaggi (inc/le)

SPINA: ma scusa da maggio 2018

PALAMARA: non hai capito che è una cosa fatta a tavoli…ma ancora…come te lo devo spie…cioè…

SPINA: no…non hai capito …

PALAMARA: m’hanno massacrato

SPINA: come cazzo fanno ad iscriverti a dicembre

PALAMARA: eh ma hai capito? Ma non sono nel maggio 2018 è CENTOFANTI ….. a febbraio 2018 da Roma

SPINA: eh

PALAMARA: la notizia di ATTISANI

SPINA: eh

PALAMARA: la so da PIGNATONE a dicembre 2017 a casa sua …mi chiama e mi dice “…che sei stato fuori una notte con una persona?....” dicembre 2017….. quando vengo iscritto ?a dicembre 2018…un anno dopo

SPINA: sì però questo

PALAMARA: per tenermi appeso

SPINA: no non solo

PALAMARA: e ricattarmi

SPINA: ma…ma.. ma più che que…cioè intanto gli atti li mandano tre mesi dopo…loro ti diranno…..ma noi l’informativa l’abbiamo avuta….bene….ma coma cazzo è possibile che da maggio arriviamo a dicembre

PALAMARA: uno…due

SPINA: questo è quello che non capisco

PALAMARA: spiegami una cosa…come fai ad andare a scartabellare a Madonna di Campiglio 2011 con la mia famiglia? E lì ti dico …. Davanti a tu…ho pagato

SPINA: non lo so

PALAMARA: vuol dire che qualcuno è mandato apposta lì a scartabellare i conti

SPINA: senti ma CENTOFANTI?

PALAMARA: dall’albergo mio

SPINA: perdonami CENTOFANTI?

PALAMARA: che m’ha tradito CENTOFANTI dici?

SPINA: eh

PALAMARA: che gli ha detto di andare a trovare queste cose e tutto quanto

SPINA: che cazzo ne so

PALAMARA: questa è la tesi di CASCINI

SPINA: io non lo so non ci ho parlato però mi viene il dubbio

PALAMARA: questa è la tesi di CA”.

Secondo detta conversazione emerge quindi che il dott. PALAMARA ha avuto notizia delle indagini a suo carico addirittura a dicembre 2017 dal dott. PIGNATONE e di aver parlato di dette indagini con il dott. CASCINI.

Al riguardo deve evidenziarsi che allo scrivente, al capo b) delle incolpazioni (pagina 3 della richiesta di rinvio a giudizio), è contestata proprio la violazione del dovere di segretezza di cui agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. u) d. lgs 2006/109 per avere rivelato al dott. PALAMARA contenuti del procedimento n. 44630/16 laddove, dalla predetta intercettazione, emerge che di detti contenuti il dott. PALAMARA ne avrebbe parlato anche con lo stesso dott. CASCINI.

 

Il dott. CASCINI è inoltre menzionato dal dott. PALAMARA nell’intercettazione del 21 maggio 2019 ore 12:01:34 progressivo 93 RIT 175/19 in una conversazione con tale “Edo” così trascritta dalla Guardia di Finanza:

PALAMARA: “PIGNATONE mi aveva chiesto sempre due aggiunti….a l’ho sempre detto ……Paolo IELO e Rodolfo

EDO: me lo ricordo…questo me l’avevi detto

PALAMARA: sempre te l’ho detto

EDO: e li hai sostenuti in questo

PALAMARA: e li ho sostenuti ….cioè Paolo IELO….Rodolfo……CASCINI…..tutti….tutto ciò che è stato chiesto l’ho fatto…..dopodichè ci sono state determinate situazioni qui dentro che in parte mi hanno pure riguardato ….in cose loro e tutto quanto sulle quali ….poi dopo…ti sarò essere utile e tutto quanto ….il problema era che quando io parlavo con PIGNATONE…..PIGNATONE voleva come successione LO VOI e PRESTIPINO a Palermo”.

 

Mette conto inoltre evidenziare come il dott. CASCINI si sia astenuto sulla delibera 347/RR/2019 del 17 giugno 2019 con la quale è stata approvata la contestazione ex art. 2 LG di incompatibilità ambientale e/o funzionale nei confronti dello scrivente sebbene, nella suddetta pratica, fossero contenuti gli stessi identici atti oggi contenuti nel presente procedimento disciplinare che, anzi, contiene qualche atto in più. Non si comprendono pertanto le ragioni di tale difformità di comportamento anche perché i requisiti di terzietà del giudice richiesti da un procedimento avente natura giurisdizionale sono senza dubbio maggiori rispetto ad un procedimento avente natura amministrativa.

Appare evidente pertanto l’interesse del dott. CASCINI a sostenere l’infondatezza di quanto rappresentato nella memoria difensiva dello scrivente del 10 novembre 2020 in ordine alle richieste di astensione del dott. PIGNATONE poiché il predetto dott. CASCINI, per quanto consta agli atti, nessuna irregolarità ha mai segnalato in proposito.

Inoltre il dott. CASCINI ha un evidente interesse personale a patrocinare una certa interpretazione delle intercettazioni che lo riguardano direttamente quale, ad esempio, quelle sopra citate, versate agli atti del presente procedimento poiché, da una certa interpretazione piuttosto che da un’altra, potrebbe discenderne una sua responsabilità personale.

Appare evidente pertanto che la partecipazione al giudizio del dott. CASCINI violerebbe il divieto del nemo iudex in causa sua codificato appunto nell’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c.  avendo l’interesse proprio e diretto nella causa di cui all’art. 100 c.p.c. legittimante in astratto, quantomeno, l’intervento di cui all’art. 105 comma 2 c.p.c.  adesivo dipendente rispetto alla posizione attorea della Procura Generale della Cassazione sia per quanto concerne le dedotte, da parte dello scrivente, irregolarità delle richieste di astensione avanzate dal dott. PIGNATONE sia per quanto concerne l’interpretazione delle intercettazioni che lo coinvolgono direttamente. E’ noto infatti che l’intervento adesivo dipendente

origina da un interesse giuridicamente rilevante e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato ed “è caratterizzato dal fatto che l’interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, ossia assume una posizione che è subordinata a questa parte e si sostanzia in una semplice adesione alla domanda di questa parte di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria” (Mandrioli, Corso di diritto processuale civile 12^ edizione pagg. 331 e 332).

 

Secondo l’indirizzo prevalente la conseguenza della mancata astensione o del rigetto della ricusazione, nel caso previsto dall’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c., è la nullità assoluta della sentenza. Anzi “l’unica ipotesi in cui si determina la nullità assoluta della sentenza si ha quando il giudice è stato parte formale o sostanziale del giudizio e quindi direttamente interessato alla controversia Cass. 565/2007; Cass. 16615/2005. In questo caso infatti in violazione in violazione del principio nemo iudex in causa sua è configurabile un vizio di nullità della sentenza (Cass. 26119/2008; Cass. 3974/2004; Cass: 528/2002” (Taraschi, Diritto Processuale Civile XXIX edizione pagina 158.

 

Di recente detto principio è stato ribadito da Cassazione Sezione 2 con ordinanza n. 2270 del 28 gennaio 2019 nei seguenti termini: “l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento”.

 

Pertanto, per tutte tali ragioni, considerato che tale situazione è riconducibile a quella espressamente prevista dall’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c..

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto dott. Stefano Rocco Fava

 

CHIEDE

 

che, in caso di mancata astensione del Presidente David Ermini e del componente dott. Giuseppe Cascini, l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, la designazione dei giudici previsti in tabella, per la prosecuzione del giudizio.

 

Si allega deliberazione I^ commissione CSM del 17 giugno 2020.

 

 

 

Roma, 16 novembre 2020.

 

 

dott. Stefano Rocco FAVA

1 commenti:

francesco Grasso ha detto...

ASTENSIONE/RICUSAZIONE. Vertici della piramide da cui si irradia il più alto predicato in ordine a moralità e purezza di intendi(da valere solo per gli altri, ovviamente) ignorano in toto gli otre dieci anni di intensi lavori della Corte costituzionale sulla materia. Questione, a quanto pare, per importanza e complessità, più irta di quella tesa a conciliare la Trinità e il Monoteismo. Nemmeno un collegio composto da Ireneo di Lione, Agostino da Scoto eurigena, Tommaso D'aquino potrebbe risolverlo.