Pubblichiamo la sentenza con la quale sono stati respinti i ricorsi proposti contro l’ordinanza della Sezione Disciplinare del CSM che ha disposto la sospensione dal servizio del dott. Luigi Apicella ed il trasferimento ad altra sede degli altri magistrati coinvolti. Rinviamo ad un secondo tempo i commenti tecnici che saranno pubblicati “a rate”, anche per raccogliere eventuali richieste di chiarimento dei lettori.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f. -
dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -
dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso r.g. n. 6634/2009 proposto da: V.D. e N.G., domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. FIORE F.P., che li rappresenta e difende unitamente all’avv. A. De Caro, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrenti -
sul ricorso r.g. n. 6638/2009 proposto da: A.L., domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. F.P. Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. F.S. Dambrosio, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6645/2009 proposto da: I.E., domiciliato in Roma, via Appennini 60, presso l’avv. C. Di Zenzo, rappresentato e difeso dall’avv. G. Iadecola, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6654/2009 proposto da: G.A., domiciliato in Roma, Via U. De Carolis 62, presso l’avv. G. Aricò, rappresentato e difeso dall’avv. S. Staiano, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
contro Ministero della Giustizia; - intimato -
contro Procuratore Generale della Corte di Cassazione; - intimato -
avverso l’ordinanza n. 11/2009 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 4 febbraio 2009; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi uditi i difensori Fiore, De Caro, D’Ambrosio, Iadecola e Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi; Udite le conclusioni del P.M., Dr. NARDI Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A., V. e N.; l’accoglimento del primo, del secondo, del sesto e del settimo motivo del ricorso di I. e del primo motivo del ricorso di G., con la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei loro restanti motivi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’ordinanza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di A.L., procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di V.D. e N.G., sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di I.E., procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di G.A., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro. Ha rigettato invece la richiesta di trasferimento cautelare e provvisorio di D.L. D., sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di C.S., applicato allo stesso ufficio.
Le misure cautelari sono state disposte nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dal Ministro della giustizia nei confronti dei suddetti magistrati, incolpati di gravi violazioni dei doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni.
In particolare si contesta ai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno ( A., V. e N.) di avere disposto perquisizione anche personale e sequestro di atti giudiziari nei confronti dei magistrati di Catanzaro, sottoposti a procedimento penale, con un provvedimento immotivato, privo dei presupposti prescritti dalla legge e abnormemente riproduttivo in oltre 1.400 pagine di atti del procedimento anche coperti da segreto. Ai magistrati della Procura Generale di Catanzaro ( I. e G.) si contesta di avere reagito a tale abnorme iniziativa con un reciproco provvedimento di sequestro preventivo avente per oggetto i medesimi atti giudiziari, allo scopo di impedirne il sequestro in originale anzichè in copia, senza considerare che risultavano essi stessi indagati e danneggiati dai reati ipotizzati a carico dei magistrati campani, per di più almeno in parte estranei alla propria competenza territoriale.
Ricorrono per cassazione gli incolpati.
A.L. propone tredici motivi d’impugnazione; V. D. e N.G. quindici motivi; I.E. nove motivi; G.A. sette motivi. Hanno depositato memorie I., A., V. e N..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione, posto che il rinvio alle norme del codice di procedura penale è limitato alle forme e ai termini delle impugnazioni, mentre per il giudizio di cassazione si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20844, m. 599800, Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16873, m. 598261).
2. Sono tredici, come s’è detto, i motivi d’impugnazione proposti da A.L.; e quindici i motivi d’impugnazione proposti da V.D. e N.G.. I motivi dedotti a sostegno dei due ricorsi sono tuttavia in gran parte comuni.
Nell’illustrare i motivi del ricorso di A.L., si darà pertanto conto anche dei comuni motivi di V.D. e N.G., i cui rimanenti motivi di impugnazione saranno esaminati successivamente.
2.1.1- Con il primo motivo A.L. deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 C.E.D.U. e degli artt. 24 e 111 Cost., eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare, in quanto emessa da giudice incompatibile, vanamente ricusato prima della decisione.
Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato tradisce assenza di serenità di giudizio, laddove stigmatizza una scelta difensiva del ricorrente, quella di allontanarsi dall’aula di udienza.
Censura anche l’ordinanza che ha disatteso la ricusazione, impugnata pure autonomamente.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il primo motivo del loro ricorso.
I motivi sono tutti infondati.
In realtà, secondo la giurisprudenza civile di questa corte, l’ordinanza di rigetto della richiesta di ricusazione di un magistrato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma l’incompatibilità così ritualmente già denunciata può essere fatta valere nel corso del giudizio quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 1763 6, m. 568339).
A questa giurisprudenza occorre fare riferimento nel giudizio disciplinare, perchè il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito. Sicchè, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione. Ma ciò non esclude che 8 l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere con l’impugnazione della decisione sul merito.
Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).
Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.
Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.
Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.
204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.
241995).
2.1.2- Con il secondo motivo A.L. lamenta che non gli sia stata consentita la nomina di un secondo difensore nel procedimento cautelare e deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 96 c.p.c. e art. 178 c.p.c., lett. c), nullità dell’ordinanza cautelare e del relativo procedimento incidentale, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che il rinvio del D.Lgs. n. 109 del 2006 al codice di procedura penale, sia per le indagini preliminari (art. 16, comma 2) sia per il dibattimento (art. 18 comma 4), impone l’applicazione dell’art. 96 c.p.p., con la possibilità di nomina di due difensori da parte dell’incolpato, anche nel procedimento di applicazione delle misure cautelari disciplinato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2.
Censura di illogicità il rigetto dell’eccezione già formulata nella fase preliminare del procedimento incidentale.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quarto motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati.
Considerato che il rinvio al codice di procedura penale non è generalizzato, risulta infatti determinante l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 15 e 22, laddove ammettono la nomina a difensore di “altro magistrato” o di “un avvocato”; a maggior ragione se tali norme vengono confrontate con l’art. 96 c.p.p., comma 1, che riconosce all’imputato il “diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”. Nè ha alcuna rilevanza al riguardo la sentenza costituzionale n. 87 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 34, comma 2 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 9 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
2.1.3- Con il terzo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. b), eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare e della decisione di riunire i distinti procedimenti cautelari promossi dal Procuratore generale e dal Ministro della giustizia nei confronti suoi e di tutti gli altri incolpati.
Sostiene che la domanda cautelare del ministro non fu proposta alla Sezione disciplinare, bensì al Consiglio superiore della magistratura, con una comunicazione riconducibile all’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro. Sicchè la misura cautelare della sospensione applicata al ricorrente, in quanto più grave di quella richiesta dal Procuratore generale, risulta illegittimamente adottata d’ufficio, senza la necessaria iniziativa di parte.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quinto motivo del loro ricorso, atteso che il Procuratore generale non aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare nei loro confronti, richiesta solo dal ministro.
I motivi sono manifestamente infondati. La Sezione disciplinare è infatti un’articolazione interna del Consiglio superiore della magistratura, anche se svolge autonome funzioni giurisdizionali. E l’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro ha evidentemente un contenuto ben diverso dalla richiesta di una misura cautelare. L’informativa su un’iniziativa disciplinare è necessariamente diretta al Consiglio superiore nel suo insieme; la richiesta di una misura cautelare non può che essere diretta alla Sezione disciplinare.
Sicchè, essendo rilevante il contenuto dell’atto e non la sua intestazione, deve concludersi che le misure applicate nei confronti dei ricorrenti furono legittimamente deliberate dalla competente Sezione disciplinare, su richiesta ritualmente indirizzata dal ministro al Consiglio superiore della magistratura.
2.1.4- Con il quarto motivo A.L. deduce violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, vizi di motivazione e nullità dell’ordinanza cautelare. Sostiene che i procedimenti cautelari promossi dal ministro e dal procuratore generale fanno riferimento a incolpazioni non omogenee, sicchè la riunione ha reso indeterminabile il riferimento della motivazione dell’ordinanza cautelare a ciascuno degli addebiti.
Il motivo è manifestamente infondato. Benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, le domande cautelari del ministro e del procuratore generale avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi. E contrariamente a quanto il ricorrente deduce, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.1.5- Con il quinto motivo A.L. deduce violazione degli artt. 63, 350 e 191 c.p.p., eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli incolpati fuori e prima dell’avvio del procedimento disciplinare, allorchè furono sentiti senza l’assistenza di un difensore dalla prima commissione referente del C.S.M. nell’ambito del procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il sesto motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili.
In realtà l’attività svolta dalla prima commissione referente del C.S.M. nel procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina del codice agli atti della pubblica amministrazione già destinati all’accertamento di fatti rilevanti nel procedimento penale. E’ vero quindi che, come sostengono i ricorrenti, alle audizioni svolte nel corso di tale attività ispettiva è applicabile anche l’art. 63 c.p.p., che impone l’avvertimento al dichiarante sulla possibilità di indagini nei suoi confronti e la nomina di un difensore.
Tuttavia nel caso in esame i fatti posti a base della decisione impugnata non sono controversi. E i ricorrenti neppure indicano quali informazioni i giudici disciplinari abbiano tratto esclusivamente dalle dichiarazione di cui eccepiscono l’inutilizzabilità.
Sicchè i motivi sono inammissibili per genericità.
2.1.6- Con il sesto motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, ed eccepisce la nullità delle dichiarazioni degli incolpati acquisite dalla prima commissione referente del C.S.M., in quanto atti di indagine non preceduti dal prescritto avviso all’incolpato e al difensore.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il settimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati per le ragioni già esposte a proposito del quinto motivo di A.L..
Infatti l’art. 220 disp. att. c.p.p., estende l’applicazione delle garanzie previste per il processo penale anche ad attività amministrative, che in quanto tali non siano state precedute dall’avviso di procedimento. Analogamente le garanzie del procedimento disciplinare si estendono all’attività ispettiva della prima commissione referente del C.S.M., che di per sè non richiedono ovviamente il previo avviso di un procedimento disciplinare non ancora avviato.
2.1.7- Con il settimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che si sia illogicamente attribuita un’occulta funzione preventiva a provvedimenti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura della Repubblica di Salerno in funzione dichiaratamente probatoria.
Rileva che il tribunale del riesame ha confermato i provvedimenti di sequestro e che l’acquisibilità in originale dei documenti sequestrati non è mai stata posta in dubbio, sicchè la presunta finalità preventiva non può desumersi dal fatto che non fu disposta l’estrazione di copia dei documenti. E aggiunge che il prospettato abnorme processo di Salerno ai processi ancora in corso a Catanzaro era inevitabile, perchè la denuncia di abusiva conduzione del processo di Catanzaro abilitava il magistrato competente di Salerno a indagare sui magistrati di Catanzaro.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il nono motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti e del significato dei comportamenti degli incolpati.
I giudici del merito hanno infatti ritenuto che per il contesto in cui furono adottati (sostanziale accordo tra le due procure sull’estrazione delle copie), per l’abnorme riproduzione integrale di atti e documenti anche privi di rilevanza e per l’acquisizione degli atti processuali anche in originale, i controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro fossero in realtà destinati a prevenire la consumazione di reati nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati calabresi. E questa interpretazione dei fatti è incensurabile nel giudizio di legittimità.
Del resto, come risulta dall’ordinanza impugnata, la richiesta degli atti era stata inizialmente formulata in relazione all’ipotesi che il solo Avvocato generale di Catanzaro, F.D., avesse commesso un reato, disponendo l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Di fronte alle resistenze opposte dalla Procura generale di Catanzaro alla richiesta degli atti, l’ipotesi di reato fu estesa a tutti i magistrati inquirenti coinvolti in quella indagine calabrese. E secondo il plausibile convincimento dei giudici del merito, i provvedimenti controversi sono evidentemente destinati non solo a ricercare la prova di quel complotto, mediante perquisizioni pure personali dei magistrati, ma anche a sottrarre loro l’inchiesta. Lo scopo degli incolpati era quindi quello di impedire che fosse portato a compimento, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’ipotizzato “illecito disegno criminoso volto, per un verso, a favorire, mediante la deviazione del regolare corso dei procedimenti penali, le persone sottoposte ad indagini nei procedimenti (OMISSIS) e, per altro verso, a delegittimare ed intimidire persone informate dei fatti e consulenti tecnici che, nell’ambito di quelle inchieste, avevano disvelato rilevanti elementi conoscitivi ai fini dell’accertamento dei reati”.
Del resto nessun fatto deducono i ricorrenti in questa sede, che sia rivelatore dell’effettivo avvio di un’attività illecita. Nè ha alcuna rilevanza che il provvedimento di sequestro sia stato confermato in sede di riesame.
Secondo la giurisprudenza penale, infatti, presupposto del sequestro probatorio è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve pertanto riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l’esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito. E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l’ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell’accusa (Cass., sez. 6^, 9 gennaio 2009, Delogu, m.
242913, Cass., sez. 5^, 1 luglio 2002, Caroprese, m. 222395, Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777).
Sicchè questa giurisprudenza conferma vieppiù l’abnormità di un provvedimento di perquisizione e sequestro corredato a mò di motivazione di oltre mille pagine di atti processuali.
2.1.8- Con l’ottavo motivo A.L. deduce violazione degli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), l), m), ff), d), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2.
Sostiene che la qualificazione di illiceità disciplinare dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro contrasta con il principio dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, laddove si esclude che diano luogo a responsabilità disciplinare “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto”. Aggiunge che nessuna delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare richiamate nell’ordinanza corrisponde ai fatti accertati, perchè l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro non integra “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti” di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d), nè “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” di cui alla lett. g), nè l’adozione di provvedimenti “nei casi non consentiti dalla legge”, di cui alla lett. m), ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui alla lettera ff). Mentre non può essere considerato immotivato, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. 1), un provvedimento di oltre mille pagine.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il decimo motivo del loro ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove, che del resto non sono mai state discusse.
Hanno censurato invece l’illegittima interferenza nell’ambito di un altro ufficio giudiziario tramite un provvedimento giudiziario abnorme; la grave negligenza e la mancanza di ponderazione di effetti “estranei alle logiche ed alle finalità della giurisdizione (e cioè il blocco della giurisdizione stessa)”; un “comportamento del tutto arbitrario nella tecnica redazionale” dei provvedimenti controversi.
2.1.9- Con il nono motivo A.L. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui considera solo apparente la motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, in quanto redatta quasi esclusivamente con la tecnica della riproduzione integrale dei verbali delle indagini.
Sostiene che tale assunto contraddice quanto nella stessa ordinanza si afferma circa la consistenza dei provvedimenti discussi (ben 1.418 pagine) e la natura motivazionale sia dei lunghissimi capi di imputazione sia del dispositivo; tanto più se si consideri che nella stessa ordinanza viene riconosciuta la destinazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ad accertare una deviazione nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati di Catanzaro impegnati nei procedimenti (OMISSIS). Del resto i giudici disciplinari neppure considerano il fatto che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro in ragione del rapporto di pertinenza tra i documenti sequestrati e i delitti ipotizzati.
Quanto alla presunta sproporzione del sequestro degli originali rispetto alle effettive finalità investigative, la stessa Sezione disciplinare omette di considerare che il provvedimento di sequestro era stato preceduto da reiterate quanto vane richieste di copia degli atti dei procedimenti (OMISSIS), rivolte alla Procura generale di Catanzaro; e che il pur solo parziale rifiuto opposto era stato giustificato con un richiamo all’art. 117 c.p.p., chiaramente inapplicabile nel caso in cui sia ipotizzata una condotta criminosa dei magistrati appartenenti all’ufficio cui pervenga la richiesta di documenti. Nè è plausibile la ritenuta destinazione preventiva, anzichè probatoria, del sequestro, contraddetta dal riconoscimento da parte degli stessi giudici disciplinari della destinazione del sequestro ad accertare ipotesi di reato formulate a carico dei magistrati calabresi.
Contraddittorio è infine l’addebito di gratuiti riferimenti denigratori nei confronti di numerosi magistrati non indagati e di gratuite critiche al provvedimento di archiviazione relativo all’ex ministro M., che sarebbero stati acriticamente recepiti dalle dichiarazioni del denunciaste D.M.. Si tratta infatti di affermazioni incompatibili con il presunto difetto di motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, articolati in realtà in due parti: l’una illustrativa delle ragioni e delle finalità dei provvedimenti; l’altra riproduttiva delle acquisizioni processuali giustificative delle indagini. I presunti riferimenti denigratori sono contenuti negli atti processuali riprodotti, non nell’illustrazione delle ragioni dei provvedimenti.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con l’undicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà la motivazione non è solo una successione di segni grafici, ma è il discorso giustificativo di una decisione che pretende perciò di essere razionale. Non rileva dunque il numero delle pagine di motivazione, in particolare quando si tratta della mera riproduzione di atti processuali, bensì l’effettiva funzione argomentativa di quelle pagine rispetto al provvedimento che pretendono di giustificare. E nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che la congerie di dati affastellati nei provvedimenti controversi fosse effettivamente funzionale allo scopo di giustificarli. Nè a questa interpretazione dei provvedimenti controversi, qui incensurabile, i ricorrenti oppongono valide obiezioni, perchè l’affermazione che un provvedimento ha una motivazione lunghissima non contraddice affatto l’affermazione che quel lungo discorso non ha senso in funzione giustificativa.
D’altro canto la prospettata distinzione dei provvedimenti controversi in due parti, l’una propriamente motiva e l’altra riproduttiva di atti processuali, non è idonea a esimere i ricorrenti dalle proprie responsabilità.
Come s’è detto, invero, la parte propriamente motiva dei provvedimenti controversi, riprodotta anche nell’ordinanza impugnata, è stata plausibilmente intesa dai giudici del merito come rivelatrice della reale destinazione preventiva di quei provvedimenti. E comunque non risulta, in quanto neppure dedotto, che in tale parte motiva sia individuato un comportamento determinato, inquadrabile nel supposto disegno criminoso volto a favorire le persone sottoposte ad indagini, rispetto al quale sia argomentata la pertinenza di uno specifico atto tra quelli di cui si è disposto il sequestro.
Pretestuosa è poi la presa di distanza dei ricorrenti rispetto al contenuto degli atti processuali riprodotti nei provvedimenti controversi, posto che, come s’è detto, quella riproduzione, per di più integrale, non era affatto necessaria e neppure utile in un provvedimento che non presupponeva un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un fatto astrattamente configurabile come reato.
Allarmante è infine il rapporto che i ricorrenti ipotizzano tra gli artt. 11 e 117 c.p.p.. L’art. 11 c.p.p., prevede infatti la competenza per i procedimenti in cui i magistrati possano assumere veste di parti, come imputati, persone offese o danneggiati. L’art. 117 c.p.p., prevede invece che il Pubblico Ministero possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, salva la facoltà del destinatario della richiesta di rigettarla con decreto motivato.
L’art. 11 c.p.p., riguarda dunque la persona del magistrato interessato in un procedimento penale; l’art. 117 c.p.p., disciplina un rapporto tra uffici giudiziari. Ed è evidente che a decidere su una richiesta ex art. 117 c.p.p., non possa essere un magistrato personalmente interessato nel procedimento dal quale la richiesta proviene. Ma ciò non esclude che la richiesta di atti debba pur sempre essere formulata a norma dell’art. 117 c.p.p., non essendo prevista una richiesta di atti a norma dell’art. 11 c.p.p..
Come risulta dall’ordinanza impugnata, nel caso in esame la richiesta di atti fu inizialmente formulata nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di F.D., l’Avvocato generale di Catanzaro che aveva disposto l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Il procuratore generale I.E. e i suoi sostituti non erano all’epoca indagati; lo divennero quando, avvalendosi dei poteri loro riconosciuti dall’art. 117 c.p.p., comma 2, mossero le prime obiezioni all’integrale accoglimento della richiesta dei magistrati salernitani.
2.1.10- Con il decimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata circa la ritenuta mancanza di pertinenza degli argomenti esibiti a giustificazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro e la presunta mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni rese dal denunciante D. M..
Lamenta che i giudici disciplinari abbiano omesso di giustificare il proprio assunto con riferimento all’effettiva consistenza delle imputazioni enunciate nei provvedimenti di perquisizione e sequestro e all’effettivo contenuto delle dichiarazioni del denunciante D. M., considerate solo per l’irrilevante dato del loro numero.
Censura altresì il riferimento a specifiche critiche mosse a magistrati estranei al procedimento, benchè per tali critiche manchino contestazioni nei generici capi di incolpazione.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il dodicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Nell’ordinanza impugnata sono elencati molti riferimenti a persone estranee al procedimento contenute negli atti riprodotti nella motivazione dei provvedimenti controversi. I ricorrenti sostengono invece che quei riferimenti sono pertinenti; ma non spiegano le ragioni della dedotta pertinenza. La censura è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo i ricorrenti indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la loro richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Manifestamente infondata è poi la censura di difetto di contestazione, posto che non era necessaria, e nemmeno opportuna, l’elencazione nel capo di incolpazione di tutte le persone cui si fa indebito riferimento nei provvedimenti controversi.
2.1.11- Con l’undicesimo motivo A.L. deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 2, comma 2, dell’art. 101 Cost..
Lamenta che impropriamente i giudici disciplinari abbiano valutato come comportamento scorretto un provvedimento giudiziario, mentre l’art. 2, comma 2 esclude la sindacabilità dell’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, salvo che in ipotesi tassative tra le quali non è inclusa quella dei “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Sicchè l’indefinito canone della correttezza deontologica, tendenzialmente incompatibile con il principio di tassatività dell’illecito disciplinare, è stato illegittimamente utilizzato per sindacare un’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il tredicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, perchè, come s’è detto a proposito dell’ottavo motivo di A.L., i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove.
2.1.12- Con il dodicesimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento all’ipotizzato discredito provocato ai danni di una molteplicità di soggetti anche istituzionali dalla divulgazione mediatica dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro. L’affermazione contraddice infatti il riconoscimento che una discovery anticipata non implica automaticamente anche la divulgazione degli atti resi conoscibili agli indagati e ai loro difensori. Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N. G. con il quattordicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati.
Nell’ordinanza impugnata è chiarito infatti a pag. 48 che, secondo i giudici disciplinari, “il problema deontologicamente rilevante, si ripete, non è connesso alla divulgazione di atti coperti da segreto o comunque da divieto di pubblicazione, ma è legato principalmente alla impertinenza ed alla assoluta irrilevanza, nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri che i Dottori A., V. e N. hanno ritenuto di disporre, di una serie sterminata di dati sensibili, atti, documenti, dichiarazioni, notizie riservate, comportamenti di magistrati e di altre persone non indagate, del tutto estranei alle finalità del provvedimento giurisdizionale ed in questo inseriti in maniera scorretta e con grave ed inescusabile negligenza”.
Non sussiste pertanto la dedotta contraddittorietà della motivazione.
2.1.13- Con il tredicesimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, in relazione all’art. 292 c.p.p., lett. c), e vizio di motivazione in ordine al presupposto cautelare (periculum in mora) e alla proporzione e adeguatezza delle misure.
Lamenta che le valutazioni di gravità degli addebiti non siano argomentate con riferimento specifico a ciascuna delle incolpazioni e che si sia addebitata ai magistrati salernitani la paralisi dell’attività giudiziaria imputabile ai comportamenti sia omissivi (rifiuto di consegnare copia degli atti richiesti) sia attivi (contro sequestro) dei magistrati calabresi. E aggiunge che la misura della sospensione è inadeguata, posto che per età non potrà più avere funzioni direttive nè il suo comportamento è risultato incompatibile con le funzioni requirenti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità e incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie degli illeciti disciplinari addebitati a A.L.. D’altro canto, a fronte di una prognosi di “definitivo allontanamento dalle funzioni giudiziarie” (pag. 55 dell’ordinanza impugnata), risultano privi di pertinenza i rilievi sulle possibili future attività giudiziarie del ricorrente.
2.2.1- Con il secondo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, lamentando che la richiesta cautelare del procuratore generale, relativa al solo A.L., sia stata posta a fondamento anche della misura loro applicata, benchè a essi non notificata, con la conseguenza della nullità dell’udienza e della successiva ordinanza cautelare per violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, prevede che dell’inizio del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede invece che, quando vi sia stata richiesta di una misura cautelare, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni.
E’ evidente dunque che solo l’atto di esercizio dell’azione disciplinare va comunicato all’incolpato a fini di contestazione. La richiesta di misura cautelare, riferita ai fatti per i quali vi sia già stato esercizio dell’azione disciplinare, non va comunicata all’incolpato, che deve essere solo convocato dalla Sezione disciplinare per essere sentito al riguardo.
Nel caso in esame la procura generale, pur avendo già esercitato l’azione disciplinare anche nei confronti di V.D. e N.G., aveva richiesto la misura cautelare nei soli confronti di A.L.. E’ sopravvenuto poi l’esercizio dell’azione disciplinare anche da parte del ministro, che ha chiesto per gli stessi fatti una misura cautelare anche nei confronti di V.D. e N.G.. I procedimenti cautelari sono stati quindi riuniti: e V.D. e N.G. sono stati convocati dinanzi alla Sezione disciplinare per essere sentiti a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22.
Non v’è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio.
2.2.2- Con il terzo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 e segg., artt. 291 e 178 c.p.c., vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che, in presenza di una richiesta cautelare proveniente dal solo ministro, sia stata loro applicata d’ufficio una misura cautelare per addebiti contestati dal solo procuratore generale.
Si sostiene infatti che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, le incolpazioni contestate dal procuratore generale e dal ministro non sono sovrapponiteli.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come s’è già chiarito a proposito del quarto motivo di A. L., le domande cautelari del ministro e del procuratore generale, benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi.
Non v’è dubbio in realtà che i fatti addebitati sono i medesimi anche se variamente qualificati. E contrariamente a quanto i ricorrenti deducono, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.2.3- Con l’ottavo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. g) ed l), vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostengono che la decisione impugnata è errata in relazione a entrambi i profili di censura che vengono contestati ai ricorrenti.
A) E’ errato, secondo i ricorrenti, innanzitutto l’addebito di avere emesso un provvedimento sorretto da una motivazione priva di adeguati riferimenti ai suoi presupposti legali ed eccedente le sue finalità, per l’abnorme lunghezza, per la riproduzione di numerosissime fonti informative senza alcun filtro valutativo, per l’indebita citazione di utenze telefoniche e dati personali estranei alle indagini. I controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro sono infatti compatibili con le garanzie individuali imposte dalle norme sia convenzionali sia costituzionali. E il rilievo relativo alla motivazione è contraddittorio quando include contemporaneamente gli addebiti sia di lunghezza eccessiva sia di carenza della motivazione.
Del resto i giudici disciplinari non hanno considerato che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro. Mentre la contestazione di motivazione apparente nasconde in realtà un indebito sindacato su un provvedimento giurisdizionale, in contrasto con il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 2.
B) Errato secondo i ricorrenti è anche l’addebito di eccedenza dei provvedimenti controversi rispetto alle loro finalità e quindi tali da determinare una grave stasi dell’attività giudiziaria in corso a Catanzaro. L’affermata possibilità di ottenere i documenti senza disporre la perquisizione e il sequestro, infatti, non esclude di per sè la legittimità dei provvedimenti controversi. Ed è comunque contraddetta dall’effettivo svolgimento dei fatti, posto che i magistrati di Catanzaro rifiutarono reiteratamente di consegnare copia degli atti richiesti. Sicchè la decisione assunta in sede disciplinare finisce per proporsi come valutazione nel merito delle stesse imputazioni contestate ai magistrati di Catanzaro, accusati di favoreggiamento personale.
I giudici disciplinari non distinguono d’altronde tra il provvedimento di sequestro degli atti processuali e i provvedimenti di perquisizione e sequestro di altri documenti, senza chiarire peraltro quali di questi provvedimenti e per quali specifici aspetti siano da ritenere censurabili, ma anzi travisando il senso di un documento del 18 dicembre 2008, dal quale risulta che i magistrati di Catanzaro, non quelli di Salerno, avevano ipotizzato una revoca del proprio provvedimento di sequestro preventivo.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già espresse a proposito del settimo, dell’ottavo e del nono motivo del ricorso di A.L..
2.2.4- Con il quindicesimo motivo del loro ricorso, infine, V. D. e N.G. deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti cautelari della misura loro applicata.
Sostengono che il trasferimento cautelare d’ufficio presuppone un’incompatibilità funzionale, solo apoditticamente affermata dai giudici disciplinari, che hanno fatto riferimento a elementi privi di significato (come il clamore suscitato o i tempi del procedimento disciplinare) e hanno per di più e-spresso a questi fini un’erronea valutazione negativa del comportamento dei magistrati salernitani, allontanatisi dall’udienza solo per sottrarsi al confronto con i magistrati calabresi da essi indagati, non per sottrarsi al procedimento disciplinare cui erano sottoposti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità dei comportamenti censurati e di conseguente pregiudizio per la credibilità personale e istituzionale dei ricorrenti, tale da renderne improcrastinabile l’allontanamento dalla sede e dalle funzioni, anche per il clamore suscitato dalla vicenda.
La misura del trasferimento cautelare risulta pertanto giustificata in tutti i suoi presupposti, perchè secondo i giudici del merito: a) sussistono gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare; b) la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
c) v’è urgenza di provvedere.
3.1- Con il primo motivo del suo ricorso I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c).
Sostiene che contraddice il principio di tassatività dell’illecito disciplinare l’addebito di aver violato il dovere di astensione, posto che nel processo penale il pubblico ministero ha solo la facoltà, non il dovere, di astenersi. Il Pubblico Ministero che, omettendo di astenersi, persegua un fine personale è responsabile sul piano disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, solo se commetta un reato, come quello di abuso d’ufficio, che nel caso in esame neppure è stato ipotizzato. Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla giurisprudenza precedente il D.Lgs. n. 109 del 2006, che ha introdotto il principio di tipicità dell’illecito disciplinare.
Il motivo è infondato.
E’ vero infatti che l’art. 52 c.p.p., comma 1, prevede solo la facoltà del pubblico ministero di astenersi per gravi ragioni di convenienza; e che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c, sanziona come illecito disciplinare solo la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge. Sicchè, se non v’è obbligo d’astensione, non v’è neppure illecito. Tuttavia nel caso in esame viene in discussione ben più che la semplice facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da un procedimento già in corso. Come è ben chiarito nell’ordinanza impugnata, I.E. e G.A. hanno aperto ex novo un procedimento a carico dei magistrati salernitani per “farsi ragione da sè”. Hanno piegato “la giurisdizione ad un interesse proprio in relazione ad un preteso torto subito”. Hanno compiuto un atto di ritorsione nei confronti di chi li aveva sottoposti a procedimento penale. Ed è evidente che il magistrato del pubblico ministero sottoposto a procedimento penale non può reagire sottoponendo a sua volta a procedimento penale il magistrato che indaga a suo carico.
E’ impossibile negare che sussista un obbligo di astensione in casi simili, considerato che l’art. 11 c.p.p., vi ricollega addirittura l’incompetenza dell’intero ufficio. E quest’obbligo è comunque imposto dalla legge penale (art. 323 c.p.), che rileva indipendentemente dall’effettiva formulabilità di un giudizio di colpevolezza penale nei confronti di chi la violi, presupposta invece dagli illeciti disciplinari previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato).
Perchè sia configurabile la violazione di un dovere di astensione, infatti, è sufficiente che l’esercizio delle funzioni giudiziarie sia oggettivamente qualificabile come illecito penale.
3.2- Con il secondo motivo il ricorrente I.E. deduce vizi di motivazione in ordine al presunto suo interesse personale nell’adozione del sequestro preventivo con il quale la Procura generale di Catanzaro aveva replicato al sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella stessa ordinanza impugnata si riconosce infatti che il sequestro disposto dai magistrati di Salerno aveva una funzione preventiva ed era destinato a espropriare i magistrati di Catanzaro della loro funzione giudiziaria, impedendo loro di chiudere le indagini preliminari.
Sicchè non fu un interesse personale ad animare l’iniziativa dei magistrati di Catanzaro, ma il dovere di impedire che un archivio di dati personali sensibili, arbitrariamente formato nell’ambito dei procedimenti in corso, potesse essere indebitamente trasmesso ai magistrati di Salerno, con il rischio di diffusione di informazioni riservate su alte cariche dello Stato, servizi segreti, ministri, magistrati, parlamentari.
Il motivo è infondato.
Non v’è alcuna contraddizione nella motivazione esibita dai giudici del merito a giustificazione della propria decisione, perchè l’illecito commesso dai magistrati salernitani non può legittimare la reazione altrettanto illecita dei magistrati calabresi. Ed è plausibile il convincimento espresso dai giudici del merito sull’interesse personale che animò I.E., perchè un magistrato che si vede coinvolto personalmente a causa di un atto del proprio ufficio ha il dovere di provocare una formale verifica della legittimità del proprio operato, non può darla per presupposta.
Se si voleva denunciare l’abusiva sottrazione di un procedimento da parte dei magistrati salernitani, si sarebbe dovuto richiedere al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione la risoluzione a norma dell’art. 54 bis c.p.p., del contrasto tra uffici del pubblico ministero.
3.3- Con il terzo motivo I.E. deduce violazione dell’art. 2, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e). Sostiene che l’addebito di avere ingiustificatamente interferito nell’attività giudiziaria dei magistrati di Salerno è inteso in realtà a sindacare il provvedimento di sequestro preventivo adottato allo scopo di impedire il sequestro in originale, anzichè in copia, degli atti processuali contesi. Ma il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, esclude che possano dar luogo a responsabilità disciplinare le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove. Hanno censurato l’indebita strumentalizzazione di un sequestro preventivo, utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati. Sono qui in discussione comportamenti illeciti, non atti giudiziari.
3.4- Con il quarto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. e.
Sostiene che l’interferenza esterna nell’attività giudiziaria di altro magistrato, intesa a ostacolarla piuttosto che a orientarla, non può essere considerata ingiustificata ove derivante da un provvedimento giurisdizionale insindacabile, perchè non abnorme e non affetto da macroscopici errori di fatto e di diritto. Lamenta che nell’ordinanza impugnata non risulti chiarito quando un’interferenza possa dirsi giustificata, mentre la situazione, per come ricostruita dagli stessi giudici disciplinari, era certamente tale da determinare la necessità di impedire che fosse portato a compimento l’abuso dei magistrati di Salerno, inteso a sottrarre ai magistrati di Catanzaro le indagini contese.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già espresse a proposito del secondo e del terzo motivo.
Il sequestro preventivo disposto da I.E. e G. A. era abnorme; e costituì indebita interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani, che era essa stessa abnorme e illecita, ma andava contrastata con atti legittimi.
3.5- Con il quinto motivo I.E. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di giustificazione dell’interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani.
Sostiene che l’ordinanza impugnata è contraddittoria, laddove considera ingiustificata l’interferenza dei magistrati di Catanzaro nell’attività pur qualificata abnorme dei magistrati di Salerno, perchè valuta separatamente le due iniziative contrapposte. Non è possibile infatti considerare entrambe le iniziative come interferenze ingiustificate: se è ingiustificata l’iniziativa salernitana, non lo è quella di Catanzaro.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già chiarite.
Al contrario di quanto il ricorrente sostiene, l’illiceità del comportamento dei magistrati di Salerno non legittimava l’illecita reazione dei magistrati di Catanzaro. Non è affatto vero che non possono essere considerate illecite entrambe le condotte contrapposte: reciproche illecite aggressioni possono dar luogo a una rissa, che è prevista come delitto a carico di tutti i partecipi.
3.6- Con il sesto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g) e ff), in relazione agli artt. 11, 12 e 321 c.p.p., e dell’art. 521 c.p.p..
Rileva che con l’azione disciplinare gli erano state contestate l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. dei magistrati di Catanzaro a disporre il controverso sequestro preventivo e l’abnormità del provvedimento, piegato all’impropria finalità di impedire il sequestro probatorio disposto dai magistrati di Salerno. Ed eccepisce che, in violazione dell’art. 521 c.p.p., l’ordinanza ha ritenuto esistente anche un’incompetenza ex art. 12 c.p.p., mentre in realtà poteva ritenersi esistente appunto una competenza per connessione dei magistrati di Catanzaro.
Non vi fu comunque grave e inescusabile negligenza (art. 2, lett. g), perchè il sequestro preventivo fu adottato dai magistrati di Catanzaro in piena consapevolezza. Nè si trattò di provvedimento abnorme (art. 2, lett. ff), perchè il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p., anche per ovviare al pericolo che la “disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”; mentre è irrilevante lo scopo ulteriore di bloccare l’iniziativa dei magistrati salernitani, che costituiva motivo non causa del provvedimento.
Quanto all’ipotizzata incompetenza ex art. 11 c.p.p., si tratta di un palese errore di diritto, secondo il ricorrente, perchè i reati addebitati ai magistrati salernitani risultavano consumati in gran parte a Catanzaro e attratti per connessione alla competenza per territorio dei magistrati calabresi, che non erano persone offese da tali reati, trattandosi di delitti contro l’amministrazione della giustizia, nè persone danneggiate, perchè non erano beni personali, ma dell’ufficio, quelli di cui i magistrati salernitani avevano disposto il sequestro. In ogni caso il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, adottata d’urgenza nel caso in esame, sicchè il pubblico ministero poteva disporlo indipendentemente dalla competenza, come si desume dall’art. 27 c.p.p..
Esclude infine il ricorrente che sussista il preteso macroscopico errore nella valutazione dei fatti da parte dei magistrati calabresi, in quanto il sequestro preventivo, essendo una misura cautelare, non presuppone la piena prova del reato che lo giustifica, mentre nel caso in esame era palese, come riconosce la stessa ordinanza impugnata, il nesso tra il comportamento dei magistrati salernitani e l’interesse del denunciante D.M. ad acquisire gli atti dei due procedimenti di cui s’era in passato occupato, allo scopo di instaurare un’indagine parallela.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, perchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privavano legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
3.7- Con il settimo motivo I.E. deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. v), con riferimento all’addebito di avere rilasciato alla stampa il 3 dicembre 2008 dichiarazioni impulsive e irresponsabili, lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.
Sostiene che le sue dichiarazioni erano destinate a tranquillizzare l’opinione pubblica locale di fronte allo schieramento di forze spiegato dalla Procura della Repubblica di Salerno per l’esecuzione di perquisizioni anche personali a carico dei magistrati calabresi.
Aggiunge che è stata abrogata la fattispecie disciplinare che sanzionava il rilascio di “dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura” (art. 2, lett. bb). Mentre non corrisponde ai fatti descritti nell’ordinanza la fattispecie residua, che sanziona “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonchè la violazione del divieto di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5, comma 2” (art. 2, lett. v).
Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dall’ordinanza impugnata, I.E. tenne una conferenza stampa per qualificare l’azione della Procura di Salerno come un atto “istituzionalmente inammissibile”, “scandaloso ed eversivo”, che esigeva repliche “idonee al ripristino dei principi di legalità, indipendenza ed autonomia che hanno da sempre costituito il patrimonio culturale e morale dell’Ordine giudiziario”.
E’ evidente che si tratta di dichiarazioni che riguardano i magistrati di Salerno, “soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”, e dirette a lederne indebitamente i diritti.
Non competeva infatti a I.E. censurare il comportamento dei magistrati che si presentavano come suoi antagonisti. E la rappresentazione di una magistratura rissosa è disastrosa per l’immagine delle istituzioni della Repubblica.
3.8- Con l’ottavo motivo I.E. deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al pregiudizio per i terzi che sarebbe derivato dalle sue dichiarazioni alla stampa.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo palese la lesione dei diritti dei magistrati salernitani, che, come tutti i cittadini, hanno diritti tutelabili anche quando versano nell’illecito.
3.9- Con il nono motivo infine I.E. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostiene che il trasferimento cautelare d’ufficio avrebbe richiesto la dimostrazione che la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio apparisse in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. E il periculum in mora non può nel caso in esame presumersi, perchè egli si trovò a operare in una situazione di assoluta anormalità, determinata dal comportamento dei magistrati salernitani. Mentre la sua azione ha avuto effetti positivi, sia per l’immagine di non subalternità offerta all’ambiente locale sia per avere reso possibile la conclusione delle indagini preliminari nel procedimento nel quale i magistrati salernitani avevano interferito. L’ordinanza impugnata è stata invece condizionata esclusivamente dagli effetti negativi del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari hanno infatti plausibilmente giustificato la propria decisione sia con riferimento al fondamento probatorio della misura, sia con riferimento all’incompatibilità della permanenza di I.E. nel suo ufficio e all’urgenza di provvedere. In realtà le disastrose conseguenze di immagine che, secondo la plausibile ricostruzione dell’ordinanza impugnata, ha avuto per la magistratura il comportamento di I.E. giustificano ampiamente il provvedimento cautelare e fanno apparire temeraria l’evocazione di suoi presunti effetti positivi.
4.1- Con il primo motivo G.A. ripropone un’eccezione di nullità per violazione dei termini di comparizione all’udienza fissata per la decisione cautelare ed eccepisce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale eccezione. Sostiene che il ministro, benchè avesse invocato il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, aveva in realtà richiesto il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, per la cui applicazione si segue il procedimento previsto dall’art. 127 c.p.p., che impone un termine di comparizione non inferiore a dieci giorni. Egli aveva invece ricevuto il 12 gennaio 2009 la convocazione per l’udienza del 17 gennaio 2009.
Per di piè è rimasta irrisolta l’incertezza circa l’esercizio della difesa rispetto ai presupposti della misura prevista dall’art. 13 o di quella prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, trattandosi di misure incompatibili e non cumulabili. E la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene di procedere solo D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22, contrasta con il dispositivo, nel quale si richiama anche l’art. 13, comma 2, mentre la misura in concreto applicata non è prevista da alcuna norma del D.Lgs. n. 109 del 2006.
Il motivo è infondato.
Unica è infatti la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, che, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, può comportare sia l’allontanamento del magistrato dalla sua sede sia la destinazione ad altre funzioni, quando sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, vi sia urgenza di provvedere.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, prevede una particolare applicazione di questa stessa misura, come sostituiva della misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, quando la minore gravità del caso renda sufficiente il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, purchè diverso da quello indicato nell’art. 11 c.p.p..
I presupposti del trasferimento d’ufficio previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, sono dunque i medesimi del trasferimento d’ufficio previsto in via generale dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, perchè il riferimento all’incompatibilità con la permanenza nella stessa sede, anzichè con l’esercizio delle funzioni prevista per la sospensione, descrive in termini più sintetici la stessa situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
Unica essendo la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, dunque, unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, che prevale, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p..
D’altro canto l’allontanamento del magistrato dalla sua sede include la possibilità della sua destinazione ad altre funzioni, prevista come misura minore per i casi in cui le esigenze cautelari non richiedano la misura più grave. Secondo la legge, infatti, vi sono casi in cui è sufficiente il mutamento di funzioni; e casi in cui è necessario anche il cambiamento di sede.
Non vi fu pertanto alcuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente.
4.2- Con il secondo motivo G.A. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esistenza di un obbligo di intervento a fronte dell’iniziativa dei magistrati salernitani, che aveva determinato un’illegittima paralisi processuale.
I magistrati di Catanzaro avevano infatti dedotto il proprio dovere di garantire la prosecuzione delle indagini, la ragionevole durata del processo, l’esercizio dei diritti degli indagati nell’ambito dei procedimenti sui quali era intervenuta con il sequestro degli atti la Procura della Repubblica di Salerno. Ma in proposito l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione: non s’è neppure chiarito quali rimedi alternativi sarebbero stati possibili per i magistrati calabresi.
Priva di giustificazione è anche, secondo il ricorrente, la diversa decisione favorevole nei confronti di D.L.D. e C.S., benchè aventi posizione del tutto identica a quella del ricorrente, essendo irrilevante il suo ruolo di coordinatore del gruppo di magistrati impegnati nelle indagini preliminari dei procedimenti oggetto di contesa e inesistente il suo presunto ruolo di procuratore generale facente funzioni prima dell’arrivo di I.E. e di unico titolare per un certo tempo del procedimento (OMISSIS).
Quanto al presunto particolare suo attivismo nei rapporti con la Procura della Repubblica di Salerno, è desunto da un travisamento delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla prima commissione del C.S.M. il 9 dicembre 2008 e dalla mancata considerazione delle successive dichiarazioni del 19 e del 22 dicembre 2008, dalle quali risulta che egli fu solo esecutore di una volontà comune a tutti i magistrati impegnati nelle indagini oggetto di contesa. Mentre è irrilevante che egli abbia svolto funzioni di sostituto procuratore generale in Catanzaro sin dal 1993, considerati i profili professionali di C. e D.L..
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la plausibile ricostruzione dei giudici del merito, infatti, i magistrati di Catanzaro, in quanto personalmente coinvolti nella vicenda, avevano il dovere di astenersi, non di intervenire. La tutela degli interessi evocati non poteva essere più affidata alla loro iniziativa, per il prevalente interesse all’imparzialità dell’azione giudiziaria. Come s’è detto, se intendevano denunciare la sottrazione indebita del procedimento, avrebbero dovuto promuovere il procedimento previsto dall’art. 54 bis c.p.p..
Quanto alla disparità di trattamento con D.L. e C., si tratta di deduzione del tutto irrilevante e quindi inammissibile, perchè potrebbe giustificare l’estensione delle misure anche a costoro, che non è qui in discussione, ma non è idonea a escludere la correttezza dell’applicazione della misura al ricorrente.
4.3- Con il terzo motivo G.A. deduce ancora manifesta illogicità nella diversificazione della sua posizione rispetto a quella di C. e D.L..
Sostiene che, se anche i rilievi sulla particolare gravità della sua condotta non fossero affetti da omessa motivazione, come dedotto nel precedente motivo, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe comunque illogica, perchè gli elementi di diversificazione indicati non avrebbero alcuna rilevanza in rapporto alla decisione di disporre il sequestro preventivo degli atti sequestrati dai magistrati salernitani.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo.
4.4- Con il quarto motivo G.A. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, degli artt. 522 e 521 c.p.p., degli art. 3, 24, 107 e 111 Cost..
Eccepisce che la diversità della posizione attribuitagli rispetto a quelle di C. e D.L., non gli è mai stata contestata, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione e del diritto di difesa, applicabili in ragione del rinvio al codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, rispettivamente per le indagini preliminari e per il dibattimento. Sarebbe costituzionalmente incompatibile un’interpretazione che escludesse l’applicabilità di tali principi al procedimento cautelare disciplinare.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il comune coinvolgimento di tutti i sottoscrittori dell’abnorme provvedimento di sequestro preventivo è il titolo di responsabilità per il quale è stata promossa l’azione disciplinare anche nei confronti di C. e D.L., oltre che di I.E. e G.A.. Ed era questo titolo di responsabilità l’unico fatto che andava contestato a tutti. La diversificazione tra le posizioni di ciascuno dei responsabili non esige alcuna contestazione, quando non sia prevista dalla legge come aggravante, perchè non è titolo attributivo della responsabilità o di una maggiore responsabilità, bensì solo criterio di valutazione della condotta.
4.5- Con il quinto motivo G.A. deduce omessa motivazione in ordine alla gravità del fatto.
Sostiene che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità dei fatti, ma esige una particolare gravità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto anche per l’applicazione delle misure minori.
L’ordinanza impugnata manca invece di una valutazione di gravità distinta in ragione di ciascuno degli addebiti contestati; e in particolare omette di valutare l’aspetto psicologico delle condotte controverse.
In particolare, nel valutare l’inosservanza dell’art. 52 c.p.p., che prevede una mera facoltà di astensione, si sarebbe dovuto considerare che i magistrati calabresi adottarono solo il sequestro preventivo, senza compiere alcun atto di indagine. Quanto alla violazione dell’art. 11 c.p.p., manca qualsiasi giustificazione dell’affermazione che i magistrati calabresi sarebbero stati persone offese o danneggiate dei reati da essi stessi ipotizzati a carico dei colleghi salernitani.
Neppure viene adeguatamente considerata nell’ordinanza impugnata la brevissima durata della “ingiustificata interferenza” nell’attività dei magistrati salernitani, mentre il sequestro preventivo disposto dai magistrati calabresi può essere considerato tutt’al più illegittimo, non abnorme.
Sotto il profilo psicologico, infine, viene omessa qualsiasi considerazione delle finalità del sequestro preventivo, disposto soprattutto a tutela della riservatezza dei dati personali illegalmente acquisiti nell’ambito della precedente gestione del procedimento.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse, anche a proposito del ricorso di I.E..
I magistrati di Catanzaro avevano il dovere di astenersi dall’aprire un procedimento a carico dei colleghi salernitani dai quali erano indagati. Il sequestro preventivo disposto dai magistrati di Catanzaro fu atto abnorme per indebita strumentalizzazione, perchè fu utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati.
Sicchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privava di legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
E la gravità dei fatti è oggetto di ampia motivazione nell’ordinanza impugnata, sia con riferimento alle finalità degli incolpati sia con riferimento alle conseguenze della loro condotta.
4.6- Con il sesto motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del trasferimento.
Lamenta che la decisione risulti giustificata sulla base di affermazioni apodittiche sul suo preteso ruolo di maggiore responsabilità nell’indagine e sulla caduta di autorevolezza e prestigio, senza considerare le contrarie indicazioni desumibili sia dall’audizione del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro sia dal documento diramato dal locale consiglio dell’ordine forense.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’apprezzamento dei colleghi e degli avvocati per G.A. non inficia infatti nè la valutazione di gravità della condotta del ricorrente, ampiamente giustificata dai giudici del merito con riferimento al suo ruolo di particolare rilievo nell’ufficio, nè l’affermazione dell’urgenza di intervenire a rimuovere una situazione di grave incompatibilità ambientale e funzionale determinatasi in ragione del comportamento dei magistrati calabresi, ragionevolmente considerato particolarmente avventato.
4.7- Con il settimo motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del mutamento delle funzioni.
Lamenta che la decisione sia stata giustificata sulla base di valutazioni non pertinenti o non dimostrate.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno ritenuto urgente l’intervento a breve distanza di tempo dai fatti, in considerazione dello sconcerto suscitato dalla vicenda, e sussistente il pericolo di un aggravamento di una situazione già notevolmente compromessa.
5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di tutti i ricorsi. Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi n. 6634/2009, 6638/2009, 6645/2009 e 6654/2009, li rigetta.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009
Premessa.
Ho, in altra occasione, segnalato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice a quo (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).A tanto si assomma la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l'azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare contro i componenti di quel "supremo" collegio. Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.
Devo “confessare”, inoltre, di essere stato, con il collega Stefano Racheli, difensore dei magistrati salernitani nella fase cautelare e quindi le mie riflessioni rischiano di essere influenzate da una certa dose di “parzialità”. Ciascuno, pertanto, è invitato a confrontare criticamente gli argomenti della sentenza con i rilievi che ad essi rivolgerò.
Proprio la veste assunta in questo procedimento mi dispensa dal compito di commentare la decisione nella parte che riguarda i magistrati di Catanzaro, tranne che per alcuni aspetti di procedura che riguardano tutti.
Ed è proprio dalla procedura che occorre muovere per delineare i tratti di un processo cautelare connotato dall’ingiustificata esasperazione dei suoi tratti di sommarietà.
Tutti conoscono l’origine della vicenda: nell’ambito di complesse indagini riguardanti personaggi di spicco, anche nell’ambito della magistratura, viene emesso un decreto di perquisizione e sequestro di 1400 pagine nelle quali è fatto riferimento ad una moltitudine di persone coinvolte a vario titolo, non necessariamente come indagati.
Il richiamo delle norme del CPP, in quanto compatibili.
La natura sovra-individuale degli interessi e dei valori coinvolti nel procedimento disciplinare contro un magistrato ha indotto il legislatore a modellare un rito nel quale operano garanzie assimilabili a quelle del processo penale. Esistono regole specifiche del rito disciplinare ma, laddove esse mancassero, vi è il rinvio proprio alle norme del codice di procedura penale.
Secondo le SS.UU (par. 2.1.1) “Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).”.
L'accostamento al procedimento disciplinare degli avvocati non fornisce validi appigli. Sia perché il procedimento disciplinare forense, a differenza di quello riguardante i magistrati, riveste carattere amministrativo e non giurisdizionale, sia perché il Regio Decreto n. 1578 del 1933 non contiene alcuna clausola generale di rinvio al cpp, ma soltanto un isolato richiamo alla disciplina penalistica concernente l’esame dei testimoni (art. 48); richiamo tanto meno significativo se si tiene conto che il successivo art. 49 espressamente rinvia, quanto all’incompatibilità dei componenti del Consiglio forense, al cpc.
La soluzione prescelta dalle SS.UU. appare, dunque, ingiustificata ed irriguardosa del canone interpretativo logico- sistematico, generando una dannosa sovrapposizione di norme, mutuate da riti diversi, che rende quanto meno “disordinato” il processo disciplinare, in contrasto con le più elementari esigenze di certezza giuridica.
Il doppio rinvio alle norme del cpp, con riferimento tanto alla fase delle indagini che a quella del giudizio, tra loro distinte, suggerisce la diversa lettura secondo cui per tutto ciò che non trova una disciplina espressa nel d. lgs. n. 109 del 2006 si applicano le norme del rito penale, col solo limite della compatibilità.
Quella compiuta dal legislatore con il rinvio alle norme del cpp è, dunque, una scelta di valore, che muove cioè dalla considerazione dei beni coinvolti nel processo disciplinare consistenti nella tutela dell’indipendenza del magistrato asservita ad un interesse non egoistico, ma dell'intera collettività.
Questo implica che alla maggiore efficacia dell’accertamento di stampo penalistico si accompagnino anche le peculiari garanzie del diritto di difesa apprestate con quello strumento processuale. La compatibilità deve, allora, essere sondata alla luce del tratto inquisitorio del procedimento disciplinare, nel quale le indagini segrete del Procuratore Generale, confluendo nell’unico fascicolo del procedimento, assumono valore di prova. L’indagine sulla compatibilità è, cioè, strutturale e non di valore. Risultano, seguendo detto criterio, inapplicabili le norme che presuppongono il doppio fascicolo - quello delle indagini e quello del dibattimento - come l’intera disciplina delle contestazioni nel corso dell’esame testimoniale nel dibattimento, oppure il divieto di prosciogliere per motivi di merito in forza dell’art. 469 cpp nella fase pre-dibattimentale, divieto che non ha ragione di esistere se il giudice è a conoscenza di tutte le risultanze istruttorie.
Il giudizio sulla compatibilità non può, invece, risolversi in opzioni di valore, che escludano l’operatività delle garanzie poste a presidio del diritto di difesa dell’incolpato, comprese quelle miranti ad assicurare la terzietà del giudice, sulla base della mera constatazione della diversa natura del processo disciplinare rispetto a quello penale; così operando il giudice sostituirebbe il proprio apprezzamento a quello del Legislatore che pretende l’osservanza delle norme disciplinanti il processo penale.
Ciò è tanto più vero a mente della riserva di legge posta dall’articolo 107 Cost in materia disciplinare, sia sostanziale che processuale: se si ammettono “zone d’ombra” nelle quali è consentito far riferimento ora alle norme del codice di procedura penale ora a quelle del codice di procedura civile, viene meno la “coerenza” del modello processuale ridotto ad un raccapricciante “ibrido” di norme e principi. Se si vogliono prevenire arbitrii occorre la certezza delle regole in armonia con la riserva di legge imposta dalla Costituzione.
Del resto, l’intero discorso seguito dalle SS.UU. è servito solo per affermare che le doglianze relative all’incompatibilità del giudice vanno proposte col ricorso contro la decisione di merito e non, come invece previsto dal cpp, contro l’ordinanza che ha respinto o dichiarato inammissibile la ricusazione; ma questo non richiedeva l’indebita generalizzazione di una regola “speciale” come quella direttamente ricavabile dall’art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006, in uno col principio di tassatività delle impugnazioni: si raggiunge linearmente la medesima conclusione prendendo atto che, per espressa disposizione di legge, nel processo disciplinare a carico del magistrato gli unici provvedimenti impugnabili sono quelli ivi espressamente indicati.
Dieci righe per i non addetti ai lavori.
Senza alcuna utilità pratica in relazione alla concreta ipotesi in esame, le SS.UU. introducono una assoluta novità in base alla quale nel giudizio disciplinare non sarebbero applicabili le norme del codice di procedura penale bensì quelle del codice di procedura civile.
Nel fare ciò accostano, per la prima volta nella storia, il procedimento disciplinare contro un magistrato a quello, del tutto diverso, contro gli avvocati. Prima ancora della riforma del 2006 il rinvio alle norme del cpp era pacificamente generalizzato all'intero processo disciplinare.
L'apparente assenza di giustificazioni comprensibili si dissolve a fronte della precisa indicazione del motivo della dissertazione: nel giudizio disciplinare non varrebbe il divieto di partecipare al giudizio per il giudice che ha emesso una misura cautelare. Una sorta di salvacondotto per immunizzare la Sezione Disciplinare del CSM da prevedibili ulteriori ricusazioni.
I termini di comparizione, ovvero un simulacro di contradditorio.
Tra i motivi di ricorso proposti da uno dei magistrati di Catanzaro vi era quello di non essere stato messo in condizione di predisporre adeguata difesa a causa dei ristrettissimi tempi imposti dalla Sezione Disciplinare alla celebrazione dell’udienza, tanto da non aver concesso neppure i dieci giorni “di rito” che l’art. 127 cpp riconosce per preparare qualsiasi udienza debba svolgersi in camera di consiglio.
Le SS. UU. (par. 4.1), dopo aver plausibilmente affermato che unica è la misura cautelare del trasferimento d’ufficio contemplato dagli artt. 13 e dell’art 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, conclude che unico è anche il procedimento per la sua applicazione, vale a dire quello previsto dall’art. 22 comma 2, prevalente, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p.. Col risultato che il preavviso spettante all’interessato è di soli tre giorni anziché dieci.
La soluzione desta più d’una perplessità.
Infatti, l’unica originariamente prevista dall’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, era la misura cautelare della sospensione dalle funzioni – più grave del trasferimento d’ufficio – riservata alle ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale, ovvero a quelle di illecito disciplinare di gravità tale da richiedere un intervento drastico, non bastando disporre il trasferimento già previsto dall’art. 13.
In sostanza, al magistrato sottoposto ad un procedimento penale, era applicabile la sola e più grave misura della sospensione dalle funzioni.
Proprio per mitigare l’eccessivo rigore della previsione con l’art. 1, comma 3, lettera n), L. 24 ottobre 2006, n. 269 è stato inserito un capoverso al primo comma dell’art. 22 in base al quale “Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale”. E’, dunque, d’immediata percezione che l’innovazione si riferisca alle sole ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale, giacché negli altri casi il trasferimento cautelare era già previsto. La sola differenziazione tra il trasferimento introdotto dall’art. 22 rispetto a quello già previsto dall’art. 13 è che il primo non può avvenire nella sede del tribunale competente ex art. 11 cpp a giudicare sul reato.
Seguendo l’orientamento fatto proprio dalle SS.UU., dovrebbe quindi accettarsi che prima dell’ammodernamento dell’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, non fosse prevista alcuna procedura per l’applicazione del trasferimento d’ufficio, per la semplice ragione che esso non vi era contemplato. Poiché questa conclusione suona illogica, si ha la dimostrazione che al trasferimento cautelare non si potesse pervenire se non attraverso il procedimento previsto dall’art. 127 cpp, e quindi con un preavviso di almeno dieci giorni e che da una disposizione nata sotto un evidente luce di favor nei riguardi dei magistrati sottoposti ad un procedimento penale si sono fatte discendere conseguenze deteriori per la generalità dei magistrati - sottoposti, oppure no, a procedimento penale - nei riguardi dei quali sia richiesta la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, riducendo il termine di comparizione dagli originari dieci a soli tre giorni. Eppure era agevole prendere atto che la procedura posta dall’art. 22 è, sì, speciale ma lo è anche nel ristretto ambito della materia disciplinare, trovando essa giustificazione solo se riferita a quei comportamenti che destano maggiore allarme in quanto collegati alla (ipotizzata) commissione di un reato. Non così per le ordinarie ipotesi di richiesta di trasferimento d’ufficio, quando cioè il procedimento disciplinare - come nel caso in esame – non risulti affatto collegato a quello penale. In tali evenienze la compressione del termine per preparare la difesa appare irragionevole e non risulta ancorata ad alcun appiglio logico o normativo.
In definitiva si deve lamentare che la decisone in commento rende pressoché inutile il contraddittorio anticipato sulla richiesta di una misura cautelare, dato che esso è compromesso dall’eccessiva ristrettezza del termine concesso per predisporre la difesa e quindi per resistere all’iniziativa del PG o del Ministro.
Soltanto in casi eccezionalmente urgenti si spiega il minor termine posto dall’art. 22 rispetto a quello ordinario (art. 127 cpp).
Un aggancio alla vicenda in concreto realizzatasi servirà ad apprezzare l’iniquità della soluzione adottata: al riguardo basta por mente al numero delle incolpazioni che hanno raggiunto i magistrati coinvolti in questo procedimento, per la rubricazione delle quali sono state spese quasi tutte le lettere dell’alfabeto. La Procura Generale ed il Ministro hanno impiegato diverse settimane per concepirle e per organizzare le carte d’accusa; secondo le SS.UU. alla difesa bastavano tre giorni, insufficienti anche solo a comprendere il senso di quelle accuse. Tanta fretta stride, in modo quasi beffardo, con le ulteriori settimane impiegate dalla Sezione Disciplinare per redigere il testo della motivazione dell’ordinanza, singolarmente anticipata dal solo dispositivo.
A meno che non s’intenda ridurre il contraddittorio ad un simulacro, ad una messa in scena per abbellire qualsiasi decisione, deve ribadirsi che la sommarietà della cognizione non giustifica un simile indebolimento del diritto di difesa.
Dieci righe per i non addetti ai lavori.
Dieci giorni non si negano a nessuno: è il termine minimo previsto dal codice di procedura penale (quello di procedura civile ne concede di più) per preparare la difesa. Ad un magistrato investito da una valanga di incolpazioni “covate” per settimane dai titolari dell'accusa disciplinare (PG e Ministro) ne devono bastare soltanto tre. E' bene che il malcapitato non abbia il tempo di razionalizzare, altrimenti il contraddittorio rischia di essere effettivo e ciò provocherebbe imbarazzo. Si fa assurgere una disposizione eccezionale, riservata a casi urgentissimi (ad esempio, quello di un magistrato accusato penalmente di favorire la mafia), a regola generale, violando il diritto di difesa, tanto più che contro la decisione del CSM in questa materia non è ammessa alcuna impugnazione di merito per riesaminare tutta la vicenda, ma soltanto un controllo formale di “legittimità”, che non può dire se la decisione è giusta o sbagliata rivalutando autonomamente il caso.
Melius deficere, quam abundare: le SS.UU. avare sul numero di difensori nel processo disciplinare.
Bene, potrebbe obiettarsi: visto che tre giorni sono pochi per preparare la difesa ci si potrebbe organizzare dividendosi i compiti tra più difensori. Nemmeno a pensarci!
In base all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006 l'incolpato può farsi difendere da un magistrato o da un avvocato del libero foro designati dopo la comunicazione dell'addebito .
Poiché in qualsiasi tipo di giudizio (civile, penale o amministrativo) ciascuno può farsi assistere da più di un difensore (non più di due nel penale) risalta la funzione della previsione speciale con la quale il legislatore ha inteso precisare che la veste di difensore può, in questa particolare materia , essere assunta anche da un magistrato. Nel quadro dei principi generali (artt. 3 e 24 Cost.) nulla autorizzava a limitare ad uno solo il numero dei difensori della cui opera avvalersi nel processo disciplinare che ha ad oggetto una materia piuttosto complessa.
Di contrario avviso le SS.UU. (par. 2.1.2.) che, trincerandosi dietro un dato letterale reso ancor più incerto dall'uso del participio plurale “designati”, ricorrono ad una incomprensibile dietrologia - quasi in ossequio ad una tradizione - ispirata dalla abrogata disciplina del processo disciplinare e giungono al bizzarro risultato per il quale è oggi possibile farsi assistere da due difensori in un processo volto all'impugnazione di un divieto di sosta, oppure all'annullamento di una delibera di condominio, ma non in un processo nel quale sono posti in discussione valori fondamentali per l'intera collettività quali l'autonomia e l'indipendenza del magistrato. Per giunta trascurando quanto la Corte Costituzionale (sent. n. 87 del 2009) ha recentemente affermato circa l'interpretazione delle norme che riguardano il diritto di difesa le quali vanno sempre applicate nella massima estensione possibile.
Quando, al contrario, conta la sostanza: ovvero delle alterne fortune della lettera della legge.
L'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 consente al Ministro ed al Procuratore Generale di richiedere alla Sezione disciplinare del CSM l'applicazione di misure cautelari disciplinari nei riguardi dei magistrati. Tutti sanno che la Sezione Disciplinare ha specifiche funzioni giurisdizionali del tutto estranee, invece, al CSM nel cui seno è costituita come una speciale articolazione.
Gli atti del CSM, di natura amministrativa, s'impugnano al TAR, quelli della Sezione Disciplinare solo dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. A differenza di tutte le diverse commissioni consiliari ne sono componenti i soli consiglieri appositamente individuati all'inizio di ogni consiliatura e nessun altro è legittimato a partecipare ai lavori. Le relative decisioni (decreti, ordinanze e sentenze) non sono modificabili dal plenum del CSM e vivono di vita propria nell'ordinamento.
In definitiva la Sezione Disciplinare è costruita come un vero e proprio “giudice”, seppure speciale, operante nella materia della disciplina dei magistrati. Sebbene sia istituita nell'ambito del CSM (organo amministrativo) essa gode di autonomia organizzativa e decisionale nel senso che neppure il plenum del CSM potrebbe condizionarne l'operato .
Di qui la netta distinzione tra i due organi collegiali che sono accomunati esclusivamente dalla sede (Palazzo dei Marescialli, in Roma) e dal fatto che i componenti della Sezione disciplinare sono anche consiglieri del CSM.
Di questa distinzione, molto importante ai fini della stessa legittimazione costituzionale della Sezione Disciplinare quale “giudice”, vi è ampia traccia proprio nel d. lgs. n. 109 del 2006 (artt.14, 23, 26) avendo il Legislatore ben diversificato le rispettive competenze dei due organi (l'uno amministrativo, l'altro giurisdizionale) nell'ambito disciplinare.
Poiché, come detto, le misure cautelari rivestono ormai natura giurisdizionale (e purtroppo non possono impugnarsi dinanzi al Tar), esse vanno richieste, per l'appunto, al giudice e non all'organo amministrativo che potrebbe solo dichiararsi incompetente ad adottarle.
Era, invece, accaduto che il Ministro, errando nell'individuazione del destinatario delle proprie richieste di applicazione di misure cautelari, le avesse indirizzate al CSM anziché alla Sezione Disciplinare. Questo vizio radicale inficiava, quindi, l'intero procedimento in quanto esso non era stato ritualmente introdotto. Al pari di quanto avverrebbe se una misura cautelare penale venisse indirizzata al Tribunale o al suo Presidente anziché al GIP. Al pari di quanto avverrebbe se un ricorrente in sede civile male individuasse, tra i tanti, il giudice competente ad adottare un provvedimento cautelare.
Il procedimento disciplinare, evidentemente, è dominato da sue logiche tutte particolari e, questa volta (par. 2.1.3.), soccombe proprio la chiara lettera della legge - e con essa, per quanto premesso, il suo stesso spirito - dato che l'art. 22 non dà luogo ad alcun equivoco nell'indicare che la misura cautelare il Ministro della Giustizia deve richiederla proprio alla Sezione Disciplinare e non già al CSM. Ma in questo caso, secondo le SS.UU., conta la sostanza, cioè quel che il Ministro voleva, nonostante l'assoluta irritualità della sua domanda.
Ma la Sezione Disciplinare è stata un giudice “terzo ed imparziale” ?
Le SS.UU. non hanno risposto.
Hanno evitato il problema con un espediente retorico cui ha fatto seguito un evidente fraintendimento dell’atto di ricusazione.
Scrivono, sul punto (par. 2.1.1.): “Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.
Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.
Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.
204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.
241995).”.
La ricusazione proposta contro i componenti della Sezione Disciplinare era basata principalmente sull’incompatibilità connessa alla loro veste di “offesi” da alcune delle condotte contestate ai ricusanti. In particolare il PG aveva addebitato, tra gli altri, l’illecito consistente nel discredito arrecato alla Sezione Disciplinare mediante il decreto di perquisizione.
Si trattava, pertanto, di stabilire se un soggetto così direttamente coinvolto nella vicenda potesse svolgere serenamene le funzioni giudicanti.
Questa e solo questa era la questione.
Nell’ambito dei motivi di ricorso i ricusanti avevano incidentalmente notato che, nel motivare il provvedimento loro sfavorevole, la Sezione Disciplinare aveva offerto una spiegazione del loro allontanamento dall’aula del tutto ingiustificato in quanto contrastante con la dichiarazione letta dagli incolpati in aula e persino depositata nella segreteria della Sezione Disciplinare.
Questa notazione, all’evidenza, non costituiva un nuovo motivo di ricusazione da portare all’attenzione della Corte, ma solo un’indiretta conferma dell’assenza di serenità del giudice. Invece le SS.UU., confondendo la causa con l’effetto ed esondando dagli stessi motivi di ricorso, hanno affrontato la questione dell’allontanamento come se la stessa fosse il motivo della dedotta incompatibilità del giudice, giungendo al risultato - a questo punto ovvio - che un fatto non ancora realizzatosi quando era stata proposta la ricusazione non ne può costituire il fondamento.
E’ appena il caso di notare che l’incompatibilità del giudice deve essere esaminata in astratto, nel senso che se egli si trova in una di quelle situazioni che la legge considera “sospette”, non può pretendersi la dimostrazione positiva che quella incompatibilità inciderà (o che abbia in concreto inciso) sulla decisione. A nessuno sfugge che si tratta di una dimostrazione impossibile, la classica probatio diabolica.
Dopo avere, nella sostanza, respinto nel merito un motivo di ricusazione fantasma, cioè mai proposto, la Corte ha evitato di pronunciarsi su quello effettivamente introdotto dai ricusanti, rilevandone l’inammissibilità sulla base della giurisprudenza secondo cui non può essere ricusata un’intera sezione della Corte di cassazione.
Va premesso che la ricusazione effettivamente proposta non era rivolta contro la Sezione Disciplinare nel suo complesso, ma contro suoi singoli componenti individuati nominativamente (tanto è vero che contro uno di essi non era stata dedotta alcuna incompatibilità). E’ anche utile rammentare che la Sezione Disciplinare è un giudice di merito, a differenza della Corte di cassazione che giudica solo in legittimità.
Fatte queste premesse, si può notare che i precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza delle SS.UU. per giustificare la scelta adottata si riferiscono proprio ad ipotesi nelle quali la parte aveva ricusato non già i componenti della Sezione della Corte nominatim, ma genericamente l’intera articolazione giudicante (del tipo: “ricuso la Terza Sezione della Suprema Corte”). Quelle ricusazioni, cioè, non riguardavano persone individuate (e le situazioni d’incompatibilità riguardano proprio le persone) ma l’intero ufficio. Tanto ciò è vero che le massime ufficialmente estratte dalle pronunce sullo specifico tema recitano: “È inammissibile la dichiarazione di ricusazione rivolta non nei confronti di singoli magistrati componenti il collegio giudicante, bensì nei confronti di una intera sezione della Corte di cassazione.”. Cosa abbia suggerito l’accostamento di queste situazioni, tra loro così diverse, non trova spiegazione.
Può solo dirsi che nel caso di specie l’incompatibilità riguardava anche alcuni componenti supplenti della Sezione Disciplinare per il diverso fatto che essi avevano preso parte ai lavori compiuti sullo stesso caso dalla Prima Commissione del CSM in sede amministrativa.
Se, dunque, la preoccupazione della Corte era quella di affermare il principio della indefettibilità della giurisdizione della Sezione Disciplinare, avrebbe dovuto dirlo espressamente, dando atto che l’incompatibilità del giudice non conta se non vi è la possibilità di sostituirlo. E quindi che è ammissibile che qualcuno venga giudicato da un giudice che non garantisce imparzialità. In contrasto con l’art. 111 della Costituzione e con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
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