venerdì 30 novembre 2007

La Giustizia: un bene comune da difendere insieme



di Andrea Falcetta

(Avvocato del Foro di Roma)

Il mio intento principale in questo blog è quello di trovare una piattaforma di base, anche molto ridotta ed essenziale, che si possa ritenere graniticamente condivisa dalla maggior parte degli uomini e donne che come me e gli altri partecipanti al blog hanno l'onore e l'onere di indossare una toga.

Vorrei restare lontano il più possibile da ogni polemica, eppure non riesco a ignorare quanto è stato risposto al dott. Ludovico da tale "anonimo", a proposito dei cosiddetti giudici onorari.

"Anonimo" specifica infatti numeri e cifre (sentenze "prodotte") come se quello della produttività fosse il solo ed unico criterio da applicare alla Giustizia, mentre io ero e rimango convinto del contrario.

Come avvocato posso dire che non mi interessa sapere quante sentenze "produce" un giudice (sia esso togato o onorario), bensì è per me assai più importante potermi attendere un livello minimo di qualità: "La Giustizia non si dispensa all'ingrosso", non sono mie parole queste bensì della Suprema Corte (Sentenza Tortora e altri del 1987).

Sono un avvocato e come tale credo di avere forse miglior titolo per dolermi proprio della qualità di certe sentenze emesse da giudici onorari di tribunale e/o dell'ufficio del Giudice di Pace: ricordo che noi avvocati, nella solidarietà manifesta di tantissimi magistrati togati, ci astenemmo per ben 5 mesi dalle attività di udienza (e dai relativi onorari, giova precisarlo per mozzare la lingua agli inevitabili maliziosi poco informati), proprio perchè rifiutavamo l'idea che un processo tecnico quale è quello italiano fosse affidato a un giudice non professionale.

La famosa storiella del G.D.P. che, di fronte alla richiesta del Condominio (già chiamato in giudizio dal singolo condòmino a sua volta convenuto da altro condòmino) di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria assicurazione, rigetta l'istanza letteralmente motivando che "... il codice di rito prevede la chiamata in giudizio del terzo, ma non anche del quarto", non è una barzelletta ma una cosa realmente accaduta, e non è la sola su cui potremmo intrattenerci se volessimo polemizzare, a cominciare dai giudici di pace che "cassano" la stessa Cassazione (fonte: www.maurovaglio.it).

La splendida iniziativa di questo blog (notare la geniale semplicità del titolo del blog: "Toghe", ovvero tutti noi, ed in effetti conservo qui a Studio uno scritto del suo fondatore, un magistrato, dedicato "Al Collega Andrea Falcetta"), avrebbe la funzione meritoria di aiutare tutti noi a compiere qualche passo in avanti, e non di arrestarci in inutili discussioni su "chi è più bravo".

Se ci sono avvocati e/o pensionati che vogliono fare i giudici onorari, e una legge lo consente, non è un problema: le Corti di Appello fortunatamente sono ancora composte di Giudici professionali e tanto per il momento mi basta.

Resta da dire che l'idea del giudice onorario racchiude in sè quel concetto di "emergenza" dal quale tutti noi si vorrebbe uscire con ragionevolezza e buona volontà.

E allora cominciamo col dire che, fermo restando il numero attuale di circa 8.000 magistrati in Italia, le cause andrebbero sicuramente più spedite se costoro disponessero, ciascuno di essi intendo dire, di un ufficio dignitoso (da non dover chiudere a chiave tutte le sere per paura che spariscano i computer e con essi la memoria del prezioso e faticoso lavoro già svolto) e di un numero di Cancellieri sufficiente a curare il buon esito delle notifiche (si, le tanto famigerate notifiche, causa prima di inutili rinvii di processi civili e penali) in modo adeguato, nonché di banche dati (ovvero abbonamenti a cura del Ministero della Giustizia fruibili dai Magistrati e dai cancellieri stessi) su cui ricercare indirizzi e nominativi o effettuare visure su Enti: nel corso di un interrogatorio presso un Commissariato ho visto il poliziotto disperato che al telefono attendeva per oltre dieci minuti, dal (dis)servizio 187 della Telecom l'indirizzo di un indagato, questa è la realtà degli strumenti tecnici che lo Stato assegna ai suoi volenterosi ma sfortunati servitori.

Segnalo, inoltre, ma sempre in tal senso, che il tribunale di Roma ha dovuto interrompere il servizio di richiesta copie via e mail per carenza di personale: con il risultato che gli avvocati e le parti hanno ripreso a fare lunghe code snervanti e che gli impiegati agli sportelli non possono che risentirne, insomma un cane che si morde la coda, visto che per fronteggiare le file ci vogliono decine di coadiutori mentre la "produttività" informatica (scansione degli atti e loro stampa) sicuramente migliorerebbe la vita quotidiana degli impiegati stessi nonché degli utenti e consentirebbe l'evasione delle richieste in tempi meno oceanici (oggi per ottenere copia di una sentenza o di un verbale ci voglio circa 10 giorni lavorativi, lo ripeto, e si badi bene, lavorativi, se c'è di mezzo un week-end e ti scade un termine sei un "dead lawyer walking").

Alla fine di questo lungo e forse disarticolato intervento, chiederei di sapere a tutti coloro che leggeranno se siamo d'accordo su queste tre piccole cose:

1) più personale (coadiutori e cancellieri), con assegnazione di un numero minimo di coadiutori (magari scelti tra laureandi o neolaureati in Giurisprudenza) per ogni singolo giudicante,

2) possibilità non solo teorica ma anche effettiva di notificare i rinvii e le fissazioni agli avvocati tramite un indirizzo e-mail registrato e dotato di rapporto di conferma di avvenuta ricezione (sia nel civile che nel penale),

3) possibilità non solo teorica ma anche effettiva di richiedere, da parte degli avvocati, copie di atti o fascicoli via e-mail(sia nel civile che nel penale).

Effettuando nei prossimi mesi sondaggi di questo tipo si potrebbe arrivare a creare in Home Page una finestra con l'elenco di poche semplici cose, da arricchire giorno dopo giorno, con in calce un link di rinvio a una pagina in cui sottoscrivere, ovviamente con nome, cognome e Foro o Ufficio Giudiziario di appartenenza per gli operatori, e città di residenza per i cittadini.

Domanda sciocca: e se poi raccogliamo centinaia o migliaia di firme di operatori tecnici e persino cittadini comuni, cosa accadrà?

Niente di grave credo, sarà soltanto una pacifica festosa rivoluzione,che non passerà inosservata: ci dovranno ascoltare!!

E forse, auspico, anche ringraziare, così come io ringrazio ancora i promotori di questo blog.



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mercoledì 28 novembre 2007

L’ex procuratore Borrelli: da Tangentopoli sembra non sia cambiato nulla ...


In relazione alla notizia del promuovimento dell’azione disciplinare nei confronti della collega Clementina Forleo, pubblichiamo una intervista resa dall’ex Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli a La Repubblica il 27 luglio scorso.

Le parole di Francesco Saverio Borrelli inquadrano perfettamente il cuore del problema.

A quelle autorevoli parole vorremmo aggiungere solo poche brevi considerazioni.

Quando divennero pubbliche le intercettazioni telefoniche di cui si discute, ci fu, come sempre, una gara dei politici coinvolti (che, con ciò, dimostravano di essere identici ai loro avversari dell’altra parte politica che tanto avevano criticato nelle precedente legislatura) a minimizzare la portata e il significato di quelle conversazioni telefoniche.

Clementina Forleo doveva, per legge, chiedere al Senato l’autorizzazione all’uso di quelle intercettazioni.

Se non avesse spiegato perché erano penalmente rilevanti ai fini del procedimento che trattava, il Senato avrebbe negato l’autorizzazione all’utilizzo dicendo che si trattava di telefonate prive di rilievo.

Clementina ha spiegato qual era il rilievo delle telefonate e i politici l’hanno accusata di “non essersi fatta i fatti suoi”!

A fronte del fatto che i politici coinvolti nelle telefonate dicevano che si era trattato solo di “fare il tifo”, Clementina ha spiegato perché, invece, si era trattato di ben altro.

Né si può ipotizzare che in Senato la richiesta di Clementina fosse attesa con animo equanime e neutro, perché nessuna parte politica aveva ritenuto di adottare quel minimo di prudenza istituzionale che avrebbe imposto di non esprimere giudizi preconcetti su ciò che si doveva giudicare istituzionalmente.

Clementina Forleo ha usato parole che non sono piaciute. Nessuno ritiene di discutere le parole usate contro di lei da tutti coloro che avevano anche importanti doveri istituzionali nella vicenda in questione.

Chi voglia farsi una propria idea informata sui fatti, potrà leggere le ordinanze oggetto del contendere ai seguenti indirizzi del web:

Prima ordinanza – Parte prima

Prima ordinanza – Parte seconda

Seconda ordinanza


______________


di Cinzia Sasso
(giornalista)

da La Repubblica del 27 luglio 2007

«La vera questione è: ci sono o no dei politici che hanno appoggiato questi avventurieri della finanza? Tu indichi la luna, ma tutti guardano solo il dito. Il solito modo per distogliere l'attenzione dai problemi veri»

MILANO - Francesco Saverio Borrelli, il procuratore della Repubblica di Milano degli anni di Mani Pulite, quindi del momento dello scontro più aspro tra la politica e la giustizia, adesso, da appassionato di musica, è solo il presidente del Conservatorio di Milano. Da cinque anni e mezzo ha lasciato la testa dell´ufficio giudiziario più potente d´Italia; è passato dall´ufficio indagini della Figc nel momento culminante dello scandalo del calcio, ma è sempre a lui, stimato da molti e amato da pochi, che vale la pena chiedere un giudizio su questa guerra infinita. E lui ripete quello che sempre detto: che se qualcuno indica la luna, il metodo per distrarre l´opinione pubblica è quello di focalizzare l´attenzione sul dito.

Dottor Borrelli, è un'estate rovente sul fronte della guerra mai sopita tra politica e giustizia. Un´altra. Come ai suoi tempi.
«Sì, sembra che il tempo non passi mai. Siamo sempre allo stesso punto».

Eppure è cambiato tutto. Il governo, il quadro politico...
«Che vuol fare? Si vede che sono gli italiani che non cambiano».

Ora al centro c´è il caso Forleo. Che cosa ne pensa?
«Io trovo che ancora una volta è successo che l´attenzione dell´opinione pubblica anziché essere portata sul merito del problema, sulla questione realmente importante, viene spostata sulle parole usate dal magistrato che sono un fatto del tutto marginale».

Qual è il merito del problema?
«A me sembra chiaro: se ci sono state delle spinte indebite, degli interessamenti o dei sostegni politici a determinate operazioni. Questo è il nocciolo della questione. E invece tutta l´Italia e tutto il mondo politico sono concentrati a discutere se la Forleo abbia fatto bene o male a usare la parola complicità - che poi a questo si riduce - piuttosto che a discutere se veramente alcuni appartenenti al Parlamento abbiano appoggiato questi avventurieri della Finanza».

Lei dice: questa è la sostanza. Ma in diritto la forma non è sostanza? Vero o no che il giudice Forleo si è comportata come un pm?
«Senta: c´erano quelle intercettazioni nel materiale probatorio e per l´utilizzo di quelle intercettazioni, indipendentemente dall´estensione delle imputazioni ai politici, era necessario che il Parlamento consentisse l´utilizzo e l´approfondimento di quel materiale. La Forleo non aveva altra strada se non quella di interpellare il Parlamento».

Dal ministro Mastella al presidente Napolitano, si contestano però le parole usate nell'ordinanza.
«Ma questa è una questione del tutto marginale! Io non mi pronuncio su quella frase della complicità perché bisognerebbe avere il quadro completo che io non ho. Ma se per avventura si ritiene che le parole con le quali il giudice ha investito il Parlamento fossero troppo pesanti, che in questo momento anticipavano una valutazione che non competeva ancora al giudice, ciò non invalida il suo atto sotto il profilo processuale».

Quindi chi ha sollevato critiche pesanti ha sbagliato?
«Perché, ci sono dubbi? Il nocciolo che interessa l´etica politica nel nostro Paese - ammesso che ancora si possa parlare di etica in Italia - è se ci siano stati dei personaggi politici che abbiano appoggiato questi avventurieri del mondo della finanza nella scalata all´una o all´altra parte».

Anche il senatore D´Ambrosio ha criticato l'ordinanza della dottoressa Forleo.
«D´Ambrosio mostra molto equilibrio, come ex magistrato si sforza di non estremizzare le questioni giudiziarie. Forse questo è anche bene: vuole svolgere una funzione equilibratrice, attenua i suoi giudizi...».

Lei conosce personalmente la dottoressa Forleo?
«Sì, non bene, ma la conosco. È certamente una ragazza coraggiosa, intelligente e preparata».



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Il testo integrale delle ordinanze del G.I.P. Forleo sul caso Unipol


Per chi vuole avere una conoscenza diretta dell'"oggetto del contendere", il testo integrale delle ordinanze del G.I.P. Clementina Forleo sul caso Unipol può essere letto ai seguenti indirizzi del web:

Prima ordinanza – Parte prima

Prima ordinanza – Parte seconda

Seconda ordinanza




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Ma la legge consente ancora al Ministro di fare ispezioni “disciplinari”?


di Uguale per Tutti


Tutti coloro che hanno visto AnnoZero del 4 ottobre 2007, non hanno dimenticato certamente come il Sottosegretario Luigi Scotti, peraltro magistrato e già Presidente del Tribunale di Roma, abbia riferito senza scomporsi delle numerose e reiterate attività ispettive del Ministro della Giustizia nei confronti del nostro collega Luigi De Magistris.

In uno scritto tecnico dal titolo “Titolarità delle indagini nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato e inchiesta amministrativa del Ministro della Giustizia”, pubblicato ieri su Altalex, Nicola Saracino illustra le ragioni per le quali una corretta interpretazione della nuova legge sugli illeciti disciplinari dei magistrati (il Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109) imponga di ritenere che il tipo di ispezioni riferite dal Sottosegretario Scotti sia oggi vietato perché illegittimo.

Rinviando al testo integrale dell’articolo (che può essere letto cliccando sul link incluso nel titolo appena riportato), riassumiamo, per i “non addetti ai lavori” che l’art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, una norma fondamentale che regola la successione di leggi nel tempo, stabilisce che se una legge pone una regolamentazione di una determinata materia e le disposizioni predenti risultino incompatibili con la nuova normativa, esse si ritengono implicitamente abrogate, vale a dire che seppure il legislatore non lo dice espressamente non può più farsene uso.

Questo è accaduto alle ormai arcaiche disposizioni (art. 12 della legge n. 1311 del 1962) che assegnavano al Ministro della Giustizia il potere di far svolgere attraverso gli organi del suo Ministero (anche) le inchieste volte ad accertare le responsabilità disciplinari dei magistrati; ciò è accaduto in quanto la nuova legge (D. L.vo n. 109 del 2006) attribuisce tale funzione, in via esclusiva, al Procuratore Generale della Cassazione, assegnando al Ministro la facoltà di promuovere l’azione disciplinare unicamente mediante una richiesta d’indagini a lui rivolta.

L’inchiesta amministrativa sopravvive, quindi, soltanto per la generale vigilanza assegnata al Ministro sul regolare andamento del servizio giustizia e sul buon impiego dei (pochi) mezzi a disposizione (art. 110 Cost.), ma non può più riguardare il tema della responsabilità disciplinare di un magistrato, dovendo in tale ipotesi il Ministro limitarsi a richiedere l’indagine al Procuratore Generale della Cassazione.

Che siano stati desiderati dal legislatore delegato, o che costituiscano solo una conseguenza inconsapevole della nuova disciplina, gli effetti impliciti della riforma dell’illecito disciplinare del magistrato e del relativo processo risultano pienamente allineati al dettato costituzionale, potendo dirsi attuata una perfetta armonia tra la prerogativa del Ministro di “promuovere” l’azione disciplinare (art. 107, co. 2, Cost.) ed il principio dell’indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.).

Fermo restando il diverso regime per le ispezioni precedenti all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 109/2006, se tutti si fossero attenuti ai propri compiti al Paese sarebbero stati risparmiati i conflitti tra poteri dello Stato e le conseguenti polemiche di questi ultimi mesi, gravi a tal punto da determinare il Presidente della Repubblica a richiamare i protagonisti al rispetto del proprio ruolo e ad evitare inopportuni e pericolosi sconfinamenti.

Ciò che auspichiamo vivamente è che, fermi restando i giudizi politici ed etici sulle iniziative del Ministro della Giustizia in una vicenda che lo vede coinvolto personalmente, si avvii, soprattutto nel Consiglio Superiore della Magistratura, anche prendendo spunto dallo scritto pubblicato ieri, una attenta riflessione sulla legittimità di quelle ispezioni e sulla loro utilizzabilità in eventuali giudizi disciplinari degli atti acquisiti con esse.

Il tutto partendo dal caso De Magistris, ma guardando ai tanti casi simili che si sono verificati e, purtroppo, ancora si verificheranno.


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lunedì 26 novembre 2007

La delibera del C.S.M. era davvero illegittima


di Uguale per Tutti

Tra le prime cose che abbiamo pubblicato in questo blog, il 26 settembe scorso, c’è una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, davvero emblematica, che riguarda l’attribuzione in palese violazione della legge di un incarico semidirettivo a un ex componente del C.S.M. medesimo (il post si può leggere a questo link).

Il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, con sentenza del 7 novembre 2007, ha annullato quella delibera, confermando la sua illegittimità come da noi esposta.

In molti degli articoli pubblicati in questo blog si parla delle patologie e degli abusi che caratterizzano il correntismo e il carrierismo nell’autogoverno della magistratura e di come questo incida gravemente sull’attività del Consiglio Superiore della Magistratura e, a cascata, sull’efficienza dell’amministrazione giudiziaria. Particolarmente significativo sul punto il brano di una relazione del Consigliere Mario Fresa, riportato da Felice Lima nel suo articolo “Le responsabilità dei magistrati nella crisi della giustizia”.

E’ particolarmente grave che sempre più spesso provvedimenti importanti del Consiglio Superiore della Magistratura vengono annullati dai giudici amministrativi perché illegittimi.

E’ di tutta evidenza il discredito che deriva alla magistratura da questa situazione e grave, anche sotto questo profilo, che il 21 novembre scorso il Plenum del C.S.M. abbia respinto una delibera con la quale si introduceva un codice deontologico per i consiglieri (la notizia si può leggere nel post a questo link).



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Il C.S.M. non vuole un proprio codice deontologico



di Uguale per Tutti

Il 21 novembre 2007 è stata trattata nel plenum del Consiglio Superiore della Magistratura la pratica relativa all’approvazione di un codice deontologico per i consiglieri del C.S.M., proposto dalla Commissione competente su delibera del Comitato di Presidenza del 29 novembre 2005.

La delibera non è stata approvata.

Hanno votato a favore i consiglieri del Movimento per la Giustizia e quelli di Magistratura Democratica, contro quelli di Unità per la Costituzione e di Magistratura Indipendente e tutti i membri di nomina politica di ogni provenienza.

Va sottolineato, per un verso, che nella maggior parte dei casi i consiglieri del C.S.M. non votano in maniera da dare l’impressione di farlo seguendo le personali e indipendenti convinzioni di ciascuno, ma in maniera omogenea per “correnti” (i togati) e partiti (i cc.dd. “laici”) di provenienza. E così è stato anche in questo caso.

E, per altro verso, che è davvero molto grave che la maggioranza dei consiglieri abbia voluto sottrarsi a un seppur modestissimo – per semplicità e “ovvietà” dei precetti – codice deontologico.

Addirittura, il codice proposto da alcuni dei consiglieri è stato ritenuto “offensivo” del Consiglio da coloro che hanno votato contro!

Pubblichiamo qui di seguito il testo della delibera respinta.

- 8/MO/2005 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 29 novembre 2005 con la quale si autorizza l’apertura di una pratica concernente l’adozione di una risoluzione di carattere generale sui doveri e comportamenti dei singoli consiglieri (vi è riunita la pratica 3/MO/2007).

(Relatore dott.ssa Maccora)

La Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

Il Consiglio Superiore della Magistratura adempie la funzione assegnatagli dall’art. 105 della Costituzione: esso si pone quindi come organismo costituzionale che assicura il rispetto del principio di autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario. Proprio in ragione di tale funzione è prevista una sua composizione mista di laici e togati ed è stabilita, per la legittimità delle sue deliberazioni, una presenza numerica minima sia di laici sia di togati. I temi dell’efficienza e della trasparenza dell’azione consiliare sono essenziali alla credibilità dell’organo e, in ultima analisi, della magistratura stessa nel suo complesso.

La rilevanza ed estrema delicatezza dei compiti assegnati dalla Costituzione al Consiglio comporta di per sé che il suo corretto e tempestivo funzionamento sia assicurato non solo dall’allestimento di adeguate strutture di supporto all’attività ma anche (e soprattutto) dalla piena consapevolezza, da parte di ogni singolo consigliere, della rilevanza della funzione svolta e quindi dall’adozione, da parte sua, di regole di comportamento coerenti col ruolo affidatogli col mandato dai magistrati o dal parlamento. E’, peraltro, del tutto ovvio che né la legge né il regolamento interno del Consiglio possano contemplare disposizioni relative ai doveri ed agli obblighi di ogni singolo consigliere (essendo previsti dall’art. 33 della legge n. 195 del 1958 solo evidenti aspetti di incompatibilità con l’esercizio di determinate funzioni o professioni) ed ancor meno prevedere strumenti volti a sanzionare condotte deontologicamente censurabili. L’aspetto precettivo e sanzionatorio, infatti, mal si concilia con lo svolgimento di un simile elevato compito istituzionale essendo lecito ritenere che la consapevolezza dei doveri insiti nella funzione sia connaturata al livello etico dei componenti eletti.

Non si può, peraltro, ignorare che nella percezione comune dell’opinione pubblica, sia interna all’ordine giudiziario che generale, sia forte la sensazione che l’azione consiliare non sia sempre adeguata alle necessità e che alcune scelte siano in qualche misura condizionate da logiche diverse. Di ciò si è reso autorevole interprete il Capo dello Stato, che nella seduta del 1 agosto 2006 ha ricordato che è necessario procedere al di fuori di logiche strettamente correntizie, rivelatesi di ostacolo ad un corretto esercizio delle funzioni consiliari, ed ancora da ultimo nella seduta plenaria del 6 giugno 2007 ha richiamato il Consiglio alla «necessità che i criteri di valutazione prescindano dalla mera anzianità o da logiche correntizie “che - come ebbi modo di dire - travalichino i limiti della normale dialettica”», invitando a non fermarsi lungo la strada virtuosa intrapresa.

Proprio in adesione a questo auspicio, occorre, pertanto, in questa sede ribadire che ciascun consigliere è cosciente che l’adempimento di incarichi di alto rilievo costituzionale implica necessariamente una particolare accentuazione del principio secondo il quale il fine considerato nell’operare è unicamente quello istituzionale nella consapevolezza che il suo perseguimento, allorché si opera in un organismo collegiale, viene assicurato dall’apporto di ogni singolo liberamente autodeterminatosi.

Invero questa è l’essenza della funzione qual è concepita dalla carta costituzionale che impone di concepire il ruolo consiliare come servizio “alto” da rendere alla collettività.

La libera autodeterminazione di ciascun componente del Consiglio comporta che la volontà che viene manifestata sia frutto di un personale studio e valutazione delle questioni considerando anche le opinioni manifestate dagli altri consiglieri nella sede a ciò deputata. Non corrisponderebbe quindi a tale modello il rendersi acritico interprete in sede consiliare di posizioni di gruppi politici o di singoli esponenti politici nonché di gruppi dell’associazionismo giudiziario o di singoli magistrati anche solo per ragioni di appartenenza o di “debito” elettorale.

E’ poi contrario a tale concezione del ruolo l’utilizzo improprio di regole (quale quella del numero legale) poste a garanzia del funzionamento del consiglio secondo il dettato costituzionale e quindi è da escludersi la correttezza di condotta volta deliberatamente a creare ostacolo alle attività istituzionali col far venir meno il numero legale ed attuata per ragioni personali o politiche.

In questa sede, inoltre, occorre riflettere sul fatto che l’intenso grado del dovere di diligenza e laboriosità richiesto al consigliere discende dalla considerazione che, per volontà della

Costituzione, l’incarico di componente del CSM è esclusivo essendo previsto, per i magistrati, il fuori ruolo ed essendo inibita, per i laici, la possibilità di svolgere le loro attività professionali: a questo riguardo è essenziale sottolineare la necessità di un uso delle diverse figure di supporto dell’attività consiliare (magistrati addetti alla Segreteria e all’Ufficio Studi, personale amministrativo) in modo pienamente in linea con le relative competenze. Solo così, infatti, è possibile il rispetto dei programmi di lavoro prefissati negli ordini del giorno dei lavori di commissione e di plenum, in modo da garantire non solo un ordinato modus operandi che consente al singolo consigliere di programmare i propri impegni e lo studio delle pratiche ma, soprattutto, assicurare la regolarità e tempestività dell’azione consiliare secondo una preordinata e razionale programmazione la cui inosservanza determina perniciosi effetti “a cascata” sulla funzionalità del sistema.

L’esperienza dell’attività consiliare, in conclusione, impone di adottare sempre più modelli virtuosi che consentano al Consiglio di superare i momenti di difficoltà e di fornire una risposta in termini adeguati e tempestivi ai propri compiti.

In questa prospettiva, si muove la previsione di una sessione annuale sullo stato delle attività dell’organo di autogoverno, finalizzata ad un esame dell’andamento dei lavori del Consiglio e di tutte le sue articolazioni. La forte condivisione di questi princìpi e l’esigenza di assicurare trasparenza all’attività consiliare, consiglia di prevedere in via regolamentare un momento pubblico di riflessione annuale sulla propria attività, sul modo con il quale è stata condotta l’azione istituzionale, sui risultati conseguiti e sui possibili programmi futuri. E ciò al duplice fine di migliorare la propria azione in termini di funzionalità e nitidezza attraverso il confronto delle opinioni, e di rendere conto di quanto realizzato e del rispetto degli impegni assunti, anche al fine di restituire al Consiglio la credibilità e il prestigio consoni al suo ruolo di organo di rilevanza costituzionale.

Pertanto, si propone di inserire nel Regolamento Interno un articolo 28 bis, denominato “Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura”, come di seguito riportato:

Dopo l’art. 28 R.I. è introdotto il seguente art. 28 bis

R.I. Art. 28 bis - Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all’esame dello stato delle sue attività.

2. La sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio si articola in una o più sedute, convocate dal Comitato di Presidenza.

3. Nel corso dell’esame sullo stato delle sue attività il Consiglio procede: a) all’esame dell’attività delle Commissioni, anche sulla base di relazioni presentate dalle Commissioni stesse, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all’andamento del contenzioso sulle relative delibere; b) all’esame delle attività del Comitato scientifico, del Comitato per la parti opportunità in magistratura e dei comitati e gruppi di lavoro eventualmente istituiti; c) all’esame delle problematiche attinenti all’organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento di disciplina del personale e le disposizioni di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità; d) alla programmazione delle attività per il successivo anno ed all’individuazione degli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.

4. All’esito della sessione, il Consiglio può impartire direttive alle Commissione ai sensi dell’art. 21. 5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati.




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Salvatore Borsellino - Mio fratello Paolo e gli eroi senza nome


di Salvatore Borsellino

(Ingegnere)


da La Repubblica del 24 novembre 2007

Caro direttore, pochi giorni dopo la strage di Via D´Amelio mia madre chiamò me e le mie sorelle, Rita e Adele e ci chiese di farle incontrare le mamme di quei ragazzi che il 19 luglio si erano stretti attorno a Paolo mentre suonava il campanello della sua casa per proteggerlo nell´unica maniera in cui potevano proteggerlo, con i loro corpi.

Non potevano proteggerlo in altro modo perché il prefetto di Palermo Mario Jovine non considerava quella strada un obiettivo a rischio e quindi non ne aveva disposto lo sgombero.

Non potevano proteggerlo perché il procuratore Pietro Giammanco, pur essendo al corrente che era già arrivato in città il carico di tritolo per l´assassinio di Paolo, non aveva ritenuto necessario avvertirlo del pericolo incombente.

O anche peggio, come forse potremmo sapere se si venisse a conoscere il reale contenuto della strana telefonata che lo stesso Giammanco fece a Paolo alle 7 di mattina di quel 19 luglio nel corso della quale la moglie Agnese sentì Paolo gridare la sua rabbia al telefono in faccia a quello che avrebbe dovuto essere il suo capo e, in quanto tale, avrebbe avuto il dovere di vigilare sulla sua incolumità.

Lo stesso Giammanco del quale, come ha dichiarato l´allora maresciallo dei carabinieri Carmelo Canale, Paolo aveva intenzione di chiedere l´arresto perché si potesse scoprire ciò di cui era a conoscenza sull´omicidio Lima, il referente politico, in Sicilia, del senatore a vita Giulio Andreotti.

Grazie alla protezione dei corpi di quei ragazzi che si stringevano introno a lui, Paolo rimase quasi intero dopo lo scoppio tanto che sua figlia Lucia, che volle correre ad abbracciarlo per l´ultima volta, ci poté dire che Paolo sembrava quasi sorridere, aveva i baffi e la faccia anneriti dal fumo ma sembrava sorridere.

Ma di quei ragazzi non si trovò quasi niente, una mano fu trovata in un balcone dei piani alti, un altro venne riconosciuto solo per un brandello del vestito, i pezzi di Emanuela Loi poterono essere riconosciuti solo perché era l´unica donna che faceva parte della scorta.

E in quelle bare – che furono testimoni muti della rivolta dei palermitani, alla cattedrale di Palermo, contro quel branco di avvoltoi che, scacciati da noi familiari dal funerale di Paolo, volevano almeno sedersi in prima fila ai funerali degli agenti di scorta – non c´era quasi nulla. Anche se questo non impedì ad uno Stato che mi vergogno a chiamare con questo nome, di richiedere ai genitori di Emanuela Loi il costo del trasporto di quella bara vuota da Palermo a Cagliari.

Mia madre volle incontrare i genitori di quei ragazzi per chiedere di baciare loro, uno per uno, le mani perché come disse loro, avevano donato la vita dei loro figli per quella di suo figlio.

E oggi uno Stato sempre più indegno, uno Stato di cui sono costretto a vergognarmi di fare parte, uno Stato che mi fa vergognare di essere italiano, costringe i genitori, i figli, i fratelli, i parenti di questi ragazzi e di tante altre vittime della criminalità mafiosa, se non dello stesso Stato, a incatenarsi ai cancelli della Prefettura di Palermo per reclamare a voce alta i loro diritti.

Non, badiamo bene, diritti economici di un vitalizio equiparato a quello delle vittime del terrorismo, che pure spetterebbe loro di diritto, ma il diritto a che la loro dignità venga riconosciuta, il diritto a che non vengano considerati vittime di classe inferiore, il diritto a che nelle commemorazioni che pur servono da passerella a politici in cerca di visibilità, i loro figli, i loro padri, i loro parenti non vengano denominati sbrigativamente «ragazzi della scorta» ma, come è loro diritto, con i loro nomi.

Ma allora perché Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non vengono chiamati «i giudici del pool» e basta, forse perché la gente si indignerebbe a non sentire i nomi di quelli che considera degli eroi? Ma perché forse non sono degli eroi anche Agostino Catalano, Eddie Walter Cusina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Rocco Di Cillo, Antonio Montinari, Vito Schifani. Anche di Francesca Morvillo non viene spesso pronunziato il nome, come se non fosse morta anche lei accanto a Giovanni.

A fronte di ciascuno di questi nomi, e della serie interminabile di nomi di eroi che non vengono mai nominati ciascuno di noi non dovrebbe nemmeno solo alzarsi in piedi, ma mettersi in ginocchio, e invece li costringiamo ad incatenarsi ai cancelli di una prefettura per reclamare il rispetto della loro dignità.

Io chiedo perdono a Sonia Alfano e a quelli che come lei stanno portando avanti questa lotta nel nome di tutti per non essere lì insieme a loro, per non essermi incatenato insieme a loro come di sicuro avrebbe voluto e ci avrebbe ordinato di fare mia mamma se fosse ancora in vita.

Vi chiedo perdono, la lotta che stiamo combattendo ha troppi fronti e non sempre si riesce ad essere dove il nostro cuore ci vorrebbe portare, ma sappiate che sono insieme a voi, che Paolo Borsellino è insieme a voi e che insieme a lui la lotta di tutti noi, di tutti noi uniti, riuscirà a realizzare il sogno di giustizia e di libertà per cui sono morti i vostri figli, i vostri padri, i vostri compagni, i vostri fratelli.



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venerdì 23 novembre 2007

Intercettazioni e segreto investigativo


di Uguale per Tutti

Abbiamo già scritto ed è ovvio che “La democrazia può averla solo un popolo informato e consapevole”.

Perché ci possa essere non già una democrazia, ma almeno la speranza di una democrazia, è necessario che la vita pubblica di un Paese non si fondi interamente sulla menzogna e che ci sia almeno un po’ di informazione, ma, soprattutto, che alla scoperta di certe verità si accompagnino conseguenze coerenti.

Nei giorni scorsi si è scoperto che la Rai e Madiaset fingono di farsi concorrenza, ma, grazie alla massiccia presenza in posti chiave della Rai di numerose persone legate da vincoli molto forti con il padrone di Mediaset, i due principali strumenti di informazione del Paese (“principali” non nel senso di “migliori”, ma nel senso di quelli che raggiungono per più ore al giorno il maggior numero di persone) fanno accordi su se dire, cosa dire e come dirlo e ciò hanno fatto anche con riferimento a cose così importanti per una democrazia come condizionare il voto degli elettori e riferirne in maniera falsata i risultati.

Si tratta, con tutta evidenza, di fatti di una gravità estrema, eversivi del sistema democratico. E usiamo la parola “eversivi” nel suo significato più proprio e più grave.

A fronte della scoperta documentata di fatti del genere, sarebbe indispensabile una reazione adeguata da parte di tutte le autorità e istituzioni del Paese.

Le reazioni più rilevanti sono consistite, invece, per un verso, nel dire che “si sapeva già”.

E’ un po’ come la reazione del Ministro degli Esteri e dei suoi compagni di partito alla pubblicazione delle telefonate che dimostrano il suo coinvolgimento improprio nella note scalate bancarie che tanto rilievo e tanto gravi conseguenze hanno avuto sulla vita pubblica del Paese: hanno detto “sono telefonate vecchie”. Come se la questione fosse se sono “nuove” o “vecchie” e non il loro concreto contenuto.

E, per altro verso, nel tirare fuori la solita storia della violazione del segreto istruttorio.

E’ questa una prospettiva davvero stupefacente, che aggiunge menzogna alla menzogna.

Chiunque, infatti, si rende subito conto che ciò di cui si deve discutere non è “come” si è saputo, ma “cosa” si è saputo e che parlare delle intercettazioni e mettere questa questione in primo piano è un modo doloso e malizioso per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica dai fatti.

Su questo, peraltro, riteniamo importante dare ai nostri lettori un contributo di informazione tecnica, dicendo loro che in questo caso delle telefonate Rai/Mediaset e in moltissimi altri casi è assolutamente falso che le telefonate intercettate siano segrete e che la loro pubblicazione costituisca un illecito, essendo, invece, proprio al contrario, del tutto legittima.

Nel nostro sistema processuale penale quale è dopo la riforma del 1988 non esiste più quello che sotto il codice previgente si chiamava “segreto istruttorio” ed esiste ora il c.d. “segreto investigativo”.

Questo segreto non è posto a tutela degli indagati, ma delle indagini.

Questo segreto, cioè, non viene disposto per tutelare la privacy degli indagati (di cui diremo più avanti), ma per difendere il buon esito delle indagini. Infatti, se gli indagati venissero a conoscenza del contenuto degli atti di indagine prima del tempo, potrebbero frustrare l’esito delle indagini medesime.

Il regime di questo segreto è disciplinato dall’art. 329 del codice di procedura penale, che dispone: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Quindi, quando l’imputato può avere conoscenza degli atti (il che avviene, per esempio, quando egli fa ricorso al Tribunale della Libertà e gli atti vengono per legge depositati a disposizione della difesa) e, comunque, appena vengono chiuse le indagini preliminari, non c’è più alcun segreto.

Il caso delle intercettazioni Rai/Mediaset di questi giorni è un caso nel quale le indagini preliminari sono state chiuse e tutti gli indagati e tutti i loro avvocati hanno avuto la disponibilità di tutti gli atti del processo, che non sono più segreti.

In questa situazione, tutti coloro che hanno riproposto, con la solita petulante pretestuosità, la questione (che non esiste) della violazione del “segreto istruttorio”, hanno mentito o hanno parlato in una condizione di grave e non scusabile disinformazione.

In questo quadro, particolarmente doloroso è stato l’uso, da parte della stampa, di alcune parole del Presidente della Repubblica, che sono apparse o sono state fatte apparire come censorie nei confronti dei magistrati.

In questo tempo i magistrati subiscono costantemente attacchi deplorevoli da ogni parte e sotto tutti i profili. Attacchi che tali sono, appunto, (“attacchi”) e non “critiche” (che sono del tutto legittime e, anzi, utili al controllo democratico dell’esercizio della giurisdizione).

Sul sito di “La Repubblica” di ieri, 22 novembre, era scritto, fra l’altro:

“Napolitano: cautela con le intercettazioni. Monito del capo dello Stato, che prima dice "sarebbe bene che le intercettazioni restassero dove devono restare, in linea di principio, almeno fino a che c'è il segreto istruttorio". Poi, in serata, la precisazione del Quirinale: il presidente ha dichiarato "di non potersi pronunciare sul caso delle conversazioni telefoniche intercettate tra esponenti Rai e Mediaset", e "ha ritenuto di dover ribadire un'affermazione di principio sulla segretezza degli atti di indagine giudiziaria, che può non essere riferita al caso specifico, ma rimane incontestabile, ferma restando l'opportunità di approfondire l'iter che conduce alla pubblicizzazione di contenuti di conversazioni tra persone intercettate". Va comunque ricordato che i verbali pubblicati da Repubblica riguardano un'inchiesta chiusa, sono pubblici e a disposizione delle parti”.

Ancora ieri notte, dopo che già era del tutto chiaro e noto a tutti che le intercettazioni qui in discussione erano state pubblicate del tutto legittimamente, l’ultima edizione del TG2 riportava anche nei titoli (e dunque con la massima evidenza) le parole del Presidente della Repubblica come se fossero di censura alla magistratura.

Davvero tutto ciò è estremamente doloroso e non aiuta il Paese ad avere chiarezza e quel minimo di verità sulla sua vita pubblica che, come detto sopra, è indispensabile perché ci sia speranza di una democrazia.

Negli Stati Uniti molti anni fa il Presidente Nixon si dimise per uno scandalo di intercettazioni (il famoso “Watergate”) che, rispetto alla vicenda Rai/Mediaset di questi giorni era una cosa da nulla.

In Italia nessuno si dimette e, addirittura, una cosa del genere diventa l’occasione per dare addosso a magistrati e giornalisti.

Resta il tema della vita privata delle persone.

In tanti dicono: “Ma, se non è vietato pubblicare atti che rivelano cose tanto private delle persone, che ne è della privacy delle persone coinvolte, per esempio, nelle intercettazioni in questione?”.

Questa materia non c’entra nulla con il segreto investigativo ed è regolata dai principi generali dell’ordinamento e da molte norme – delle Costituzione e di leggi ordinarie – in materia di contemperamento fra il diritto all’informazione e il diritto alla riservatezza delle persone.

La materia è complessa e articolata e questa non è la sede ideale per approfondimenti tecnici troppo estesi.

Ciò che si deve dire, ai fini che qui interessano, è che, con riferimento a persone che occupano posti di rilievo nella vita pubblica e/o a fatti che hanno oggettivo rilievo per la vita pubblica, il diritto dei cittadini all’informazione prevale sul diritto delle persone pubbliche e/o coinvolte in fatti pubblici alla loro riservatezza.

In sostanza, se il Ministro degli Esteri o il Direttore Generale della Rai o il Governatore della Banca d’Italia parlano al telefono con persone, di cose o con modi tali che la conoscenza di quelle conversazioni telefoniche è rilevante per la corretta informazione dei cittadini su fatti di pubblico interesse, la riservatezza dei protagonisti delle telefonate è, per diritto ordinario e costituzionale, sacrificata all’interesse pubblico.

Se un deputato della Repubblica si intrattiene in un albergo con due prostitute e, facendo una di esse uso di droga, rischia di morire, sapere tutto questo è un diritto dei cittadini e la tutela della vita privata del deputato non può essere addotta come “scusa” o “alibi” per tacere o mistificare o “ammorbidire” le notizie.

Chi sceglie di assumere ruoli di rilievo pubblico, deve accettare gli oneri e le responsabilità che dall’occupare quei ruoli discendono.

Se tutti coloro che rivestono cariche pubbliche, quando scoppiano scandali conseguenti a condotte deplorevoli di loro amici e colleghi, invece di dare addosso alla stampa e ai magistrati e proporre leggi che censurino il diritto all’informazione, biasimassero le condotte deplorevoli dei loro amici e colleghi, la vita pubblica di questo Paese sarebbe un po’ più decente.

Stupisce davvero molto vedere gli autori di condotte più che discutibili non vergognarsi di esse, non chiederne scusa ai cittadini, ma addirittura indignarsi con violenza perché qualcuno si è permesso di informare dei fatti i cittadini medesimi.

Emblematica – fra le tante emblematiche – resta la vicenda del senatore a vita che si faceva comprare la droga dai militari della sua scorta e, quando si è scoperto, invece di dimettersi (è ancora senatore della Repubblica) ha inveito dalle pagine dei giornali contro chi aveva reso pubblica la notizia.

E' all'esame del Parlamento un progetto di legge restrittiva sulla segretezza degli atti processuali e le intercettazioni telefoniche che, se approvata, ridurrà ancora di più la già ridottissima informazione della quale godono i cittadini italiani.

Abbiamo già ricordato anche in questo blog che in un rapporto di Reporter sens frontière (Rsf) (http://www.rsf.fr/) sulla libertà di stampa l’Italia viene collocata al 40° posto, dopo, fra gli altri, l’Uruguay, il Cile, l’Ungheria, l’Africa del Sud, la Namibia, il Paraguay, El Salvador, Taiwan, le Mauritius, la Bulgaria e la Corea del Sud.

Mentre Freedomhouse (http://www.freedomhouse.org/) ci colloca, invece, al 79° posto.



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La “forca” sui magistrati


di Nicola Saracino
(Magistrato)

La nuova disciplina processuale degli illeciti disciplinari introdotta dal D.L.vo n. 209 del 2006 offre lo spunto ad alcuni rilievi sul valore che il Legislatore nazionale assegna al principio della “ragionevole durata del processo”, principio oggi sancito, oltre che da fonti di diritto internazionale, anche dall’art. 111 Cost..

L’accertamento e la punizione di un illecito disciplinare commesso da un magistrato è questione di natura amministrativa poiché attiene alla violazione degli obblighi discendenti dal rapporto di servizio.

Il ricorso agli schemi penalistici per la costruzione normativa delle figure di illecito (c.d. tipizzazione) e per l’accertamento giurisdizionale del fatto addebitato al magistrato solo in apparenza risponde ad un’esigenza di garanzia suggerita dal coinvolgimento nella vicenda disciplinare nei confronti di un magistrato di interessi e valori sovra-individuali, posto che quello disciplinare è l’unico strumento che consente di comprimere l’indipendenza c.d. “interna” del magistrato, che la Costituzione vorrebbe soggetto soltanto alla legge (101 Cost.).

Dal punto di vista sostanziale, infatti, la tipizzazione degli illeciti non è stata introdotta per restringere o selezionare i fatti degni di attenzione disciplinare, apparendo piuttosto volta ad assicurare la punibilità di alcune fattispecie che il legislatore disapprova in via preventiva ed astratta, a prescindere da qualsiasi ricaduta concreta dei comportamenti sul buon andamento del rapporto di servizio. Ciò è dimostrato sia dal rilievo che la legge di delega non aveva indicato i beni e valori da tutelare attraverso le singole fattispecie “incriminatrici”, sia, soprattutto, dalla circostanza che accanto a figure tipiche di illecito dovessero necessariamente prevedersi anche “clausole generali di punibilità” per assicurare la punizione di condotte non comprese in alcuna delle fattispecie tipizzate di illecito.

Dal punto di vista processuale, poi, spicca l’ipocrisia del riferimento formale al codice di procedura penale del 1988 nonostante il modello di processo disciplinare delineato nelle norme che lo disciplinano (artt. 14-25) risulti connotato da un elevatissimo tasso di inquisitorietà, com’è dimostrato dal completo riversamento delle indagini segrete del Procuratore Generale nel fascicolo del procedimento, consentendosene l’impiego a fini decisori, e nell’ampio potere della sezione disciplinare del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) di acquisire prove d’ufficio.

Il quadro è reso ancor più fosco dal “trasloco” della sospensione cautelare dal servizio e del trasferimento d’ufficio dalla loro naturale sede amministrativa a quella disciplinare giurisdizionale, attuato sulla base di incerti riferimenti della legge di delega. Le conseguenze più evidenti di tale opzione sono rappresentate dall’eliminazione della possibilità di un riesame nel merito delle scelte del C.S.M. potendo le relative decisioni impugnarsi non più dinanzi al T.A.R. ma solo dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il cui sindacato risulta notevolmente ristretto rispetto alla più estesa tutela offerta dalla giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

Se poi, come sembra stia avvenendo, il C.S.M. dovesse ritenere il trasferimento cautelare “irrevocabile”, nel senso che una volta disposto è possibile pubblicare il posto sottratto al suo titolare e assegnarlo ad un altro magistrato, è sotto gli occhi di tutti il vulnus all’art. 107 Cost.; soluzione dannosa e per nulla giustificata dai principi che regolano le misure cautelari (civili e penali) implicanti la strumentalità della cautela rispetto alla decisione della causa, il suo ancoramento ad elementi di giudizio che sia possibile sottoporre ad un riesame nel merito, la sua revocabilità al mutare del quadro probatorio, la predeterminazione della sua durata, la sua caducità collegata all’esito del procedimento eventualmente favorevole all’incolpato.

Se, come detto, non operano le garanzie della presunzione di non colpevolezza e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, il rinvio alle norme del c.p.p., lungi dall’essere ispirato ai valori garantistici sottesi all’accusatorietà di quel rito, è farisaico e serve soltanto a dotare l’inquirente dei poteri d’indagine che l’ordinamento solitamente riserva all’accertamento dei reati.

I profili d’incostituzionalità ipotizzabili sono innumerevoli e verosimilmente nella consapevolezza di questo dato il legislatore delegato ha previsto la sospensione dei termini di durata del procedimento per il tempo occorrente alla definizione delle questioni incidentali di legittimità costituzionale (art. 15, comma 8).

La disciplina della durata del procedimento disciplinare - del quale è opportuno ricordare la natura giurisdizionale in unico grado di merito, eccezione singolare nell’ordinamento, quanto giustificata dall’art. 3 Cost. sta a ciascuno immaginare - completa un quadro le cui tinte richiamano il medioevo: un anno è il termine della cd. “preistruttoria”, due anni quello imposto all’istruttoria, ulteriori due anni per la celebrazione del giudizio, e questo senza tener conto del giudizio d’impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione e della eventualità del giudizio di rinvio dopo l’annullamento. I cinque anni (oltre ai resti impliciti di cui s’è detto) concessi dal legislatore per la definizione del processo in unico grado a carico del magistrato incolpato di aver commesso un illecito disciplinare, rappresentano l’ulteriore e definitivo sigillo apposto sull’indipendenza interna del magistrato, sulla sua inamovibilità, sulla sua soggezione soltanto alla legge.


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lunedì 19 novembre 2007

Diritti assoluti e indipendenza della magistratura

Sono di grande attualità in questo tempo, fra gli altri, i temi della indipendenza della magistratura, della difesa dei diritti, del rapporto fra l’occidente ricco e il sud del mondo.

Su questi temi vogliamo proporvi l’ascolto di un intervento di straordinario valore, pronunciato dal prof. Luigi Ferrajoli l’11 maggio 2002 alla seconda giornata del convegno “Giustizia e informazione: le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione”, tenutosi al Palazzo Serra di Cassano.

Luigi Ferrajoli (Firenze, 1940) è professore di filosofia del diritto e di teoria generale del diritto nell'Università di Camerino. Fra il 1967 e il 1975 è stato magistrato.

L’intervento che vi proponiamo di ascoltare dura 31 minuti.


Moderatore dell’incontro era il collega Luigi De Magistris.







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domenica 18 novembre 2007

Lo straniero che bussa alle porte dell’Occidente



di Gustavo Zagrebelsky
(Professore di Diritto Costituzionale. Ex Giudice e Presidente della Corte Costituzionale)

tratto da "La Repubblica" del 13 novembre 2007

Quelli che, come me che scrivo e voi che leggete, stanno dalla parte di gran lunga privilegiata del mondo hanno forse perso il significato drammatico della parola straniero.

Se i rapporti sociali fossero perfettamente equilibrati, la parola straniero, con i suoi quasi sinonimi odierni (migrante, immigrato, extra-comunitario) e le loro declinazioni nazionali (magrebino, islamico, senegalese, rom, cinese, cingalese, eccetera), sarebbe oggi una parola neutrale, priva di significato discriminatorio.

Non sarebbe più una parola della politica conflittuale.

E invece lo è, e in misura eminente.

Se consultiamo costituzioni e convenzioni internazionali, traiamo l’idea che esiste ormai un ordinamento sopranazionale, che aspira a diventare cosmopolita. dove almeno un nucleo di diritti e doveri fondamentali è riconosciuto a ogni essere umano, per il fatto solo di essere tale, indipendentemente dalla terra e dalla società in cui vive.

Questo è un progresso della civiltà.

Nelle società antiche, lo straniero era il nemico per definizione (hospes-hostis), poteva essere depredato e privato della vita. Il presupposto era l’idea dell’umanità divisa in comunità separate, naturalmente ostili l’una verso l’altra. Lo straniero, in quanto longa manus di potenze nemiche, era da trattare come nemico.

Da allora, molto è cambiato, innanzitutto per le esigenze dei traffici commerciali.

Il nómos panellenico e lo jus gentium, lontanissimi progenitori del diritto internazionale, nascono da queste esigenze.

L’universalismo cristiano, in seguito, ha dato il suo contributo. Nella medievale res publica christiana e nello jus commune l’idea di straniero perde di nettezza, sostituita se mai, nella sua funzione discriminatoria, da quella di infedele o di eretico.

E l’universalismo umanistico e razionalistico ha dato l’ultima spinta.

Il concetto di straniero, nella sua portata discriminatoria, non è però mai morto, anzi ha sempre covato sotto la cenere, a portata di mano per affermare “legalmente” l’esistenza di una nostra casa, di un nostro éthnos, di un nostro ordine, di un nostro benessere.

I regimi totalitari del secolo passato vi hanno fatto brutale ricorso. Ad esempio, per restare da noi, la “Carta di Verona”, manifesto del fascismo di Salò, all’art. 7 dichiarava laconicamente: «Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri», come prodromo della confisca dei beni e dello sterminio delle vite.

Una sola parola, terribili conseguenze.

Si può ben dire che, dopo quelle tragedie xenofobe, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 1948 rappresenti, nell’essenziale, la condanna di quel modo di concepire l’umanità per comparti sociali e territoriali, ostili tra loro.

«Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti»: l’appartenenza a uno Stato o a una società, piuttosto che a un’altra, passa in secondo piano e non può più essere motivo di discriminazione. Ciò che conta è l’uguale appartenenza al genere umano e la fratellanza in diritti e dignità non conosce confini geografici, etnici e politici.

Da allora, l’idea di una comunità mondiale dei diritti ha fatto strada. Le convenzioni e le dichiarazioni internazionali si sono moltiplicate e hanno riguardato ogni genere di diritti. Se si tratta di essenziali diritti umani, la protezione non dipenderà dalla nazionalità, riguardando tutte le persone che, per qualsiasi ragione, si trovano a essere o transitare sul territorio di un Paese che aderisce a questa concezione dei diritti umani e non è condizionata dalla reciprocità.

Tutto bene, dunque? La parola straniero non contiene oggi alcun significato discriminatorio o, almeno, è destinata a non averne più. Possiamo stare tranquilli?

Proviamo a guardare la questione dal punto di vista degli stranieri che stanno dalla parte debole e oggi si riversano nei nostri paesi.

Essi sono alla ricerca di quelle condizioni di vita che, nei loro, sono diventate impossibili, spesso a causa delle politiche militari, economiche, energetiche e ambientali dei paesi più forti.

Si riconoscerebbero costoro in quella “famiglia umana” di cui parlano le convenzioni internazionali sui diritti umani? Concorderebbero nel giudizio che la parola straniero non comporta discriminazione?

La trappola sta nella distinzione tra straniero “regolare” e “irregolare”.

Ciò che è irregolare, per definizione, dovrebbe trovare nella regola giuridica il suo antidoto: quando è possibile, per impedire; quando è impossibile, per regolarizzare.

Invece, nel caso degli stranieri migranti, la legge promuove, anzi amplifica l’irregolarità, invece di tentare di ricondurla nella regola. Così facendo, è legge criminogena.

Fissiamo innanzitutto un punto: il flusso migratorio non si arresterà con misure come quote annue d’ingresso, permessi e carte di soggiorno, espulsione degli irregolari. Questi sono strumenti spuntati, che corrispondono all’illusione che lo Stato sia in grado di fronteggiare un fenomeno di massa con misure amministrative e di polizia. Esse potevano valere in altri tempi, quando la presenza di stranieri sul territorio nazionale era un fenomeno di élite. Oggi è un fatto collettivo che fa epoca, mosso dalla disperazione di milioni di persone che vengono nelle nostre terre, tagliando i ponti con la loro perché non avrebbero dove ritornare. Li chiamiamo stranieri “irregolari”, ma sono la regola.

Siamo in presenza di una grande ipocrisia, che si alimenta della massa degli irregolari, un’ipocrisia che va incontro a radicati interessi criminali. Non ci sarebbe il racket sulla vita di tante persone che muoiono nei cassoni di autotreni, nelle stive di navi, sui gommoni alla deriva e in fondo al mare; non ci sarebbe un mercato nero del lavoro né lo sfruttamento, talora al limite della schiavitù, di lavoratori irregolari, che non possono far valere i loro diritti; non ci sarebbe la facile possibilità di costringere persone, venute da noi con la prospettiva di una vita onesta, a trasformarsi incriminali, prostituti e prostitute, né di sfruttare i minori, per attività lecite e illecite; non ci sarebbe tutto questo, o tutto questo sarebbe meno facile, se non esistesse la figura dello straniero irregolare, inerme esposto alla minaccia, e quindi al ricatto,di un “rimpatrio”coatto, in una patria che non ha più.

La prepotenza dei privati si accompagna per lui all’assenza dello Stato. Per la stessa ragione, per non essere “scoperto” nella sua posizione, l’irregolare che subisce minacce, violenze, taglieggiamenti non si rivolgerà al giudice; se vittima di un incidente cercherà di dileguarsi, piuttosto che essere accompagnato in ospedale; se ammalato, preferirà i rischi della malattia al ricovero, nel timore di una segnalazione all’Autorità; se ha figli, preferirà nasconderne l’esistenza e non inviarli a scuola; se resta incinta, preferirà abortire (presumibilmente in modo clandestino).

In breve, lo straniero irregolare dei nostri giorni soggiace totalmente al potere di chi è più forte di lui. I diritti valgono a difendere dalle prepotenze dei più forti, ma non ha la possibilità di farli valere: il diritto alla vita, alla sicurezza, alla salute, all’integrazione sociale, al lavoro, all’istruzione, alla maternità ...

Davvero, allora, la parola straniero, nel mondo di oggi, è priva di significato discriminatorio?

Possiamo da qui tentare una sintetica conclusione, molto parziale, sul tema della sicurezza e della legalità, oggi così acutamente avvertito.

Quella sacca di violenza che è il mondo degli irregolari è una minaccia non solo per loro, ma per tutta la società. La condizione dello straniero irregolare, su cui incombe la spada di Damocle dell’espulsione, sembra essere studiata apposta per generare insicurezza, violenza e criminalità che contagiano tutta la società.

Quando si metterà mano alla legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta Bossi-Fini) sarà utile rammentarsi di queste connessioni.



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venerdì 16 novembre 2007

Pensieri a raccolta sull’intrusione, la libertà, l’arbitrio


Pubblichiamo due scritti che consideriamo molto importanti per comprendere la gravità e l’estensione della sfida davanti alla quale ci mette la storia di questi anni e per rinnovare dinanzi a noi stessi il dovere etico di impegnarci. Tutti. Ciascuno nel suo posto. La casalinga, lo studente, il magistrato, l’avvocato, il contadino. Il dovere di pensare. Di capire. Di amare: il mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere, i nostri “compagni di cammino”. Di cercare “soluzioni”. Di offrire generosamente “la nostra parte”.

Molti lettori ci hanno chiesto di indicare delle soluzioni. Alcuni di indicare qualcuno per cui votare. Altri addirittura di candidarci noi stessi a qualche incarico politico.

Abbiamo promesso di rispondere a queste domande.

Non l’abbiamo ancora fatto non perché vogliamo sottrarci alla sfida sottesa ad esse, ma perché si tratta di domande impegnative e vogliamo che le risposte (che, ovviamente, non consisteranno in nessuna soluzione risolutiva, in nessuna panacea, in nessuna indicazione di voto e in nessuna “candidatura” ad alcunché) siano adeguate alla sincerità e generosità di chi ci rivolge le domande.

Nell’attesa delle modeste risposte che vorremmo provare a dare, gli scritti di Gherardo Colombo e Giorgio Galli possono aiutare a prendere coscienza dello “spessore del problema”.

Li abbiamo tratti dall’archivio di “Golem, l’Indispensabile”, una rubrica di cultura del sito del Sole 24 Ore.

La homepage della rubrica è
a questo indirizzo.

I due articoli, nel sito di Golem, sono agli indirizzi seguenti:
articolo di Gherardo Colombo; articolo di Giorgio Galli.

L'articolo di Gorgio Galli può essere letto in questo blog
a questo indirizzo.

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di Gherardo Colombo


Incomincio dal libero arbitrio.

In primo luogo, serve a spiegarci che esiste differenza tra libertà e arbitrio.

Poi ci mette sulla strada per verificare come la parola, libertà, presenti come tante altre aspetti non trascurabili di ambiguità: libero da, per esempio, è ben diverso da libero di. E, in ogni caso, che esista o non esista sembra essere l’avvio di tutto: se manca il libero arbitrio, se le nostre “decisioni” sono il frutto di un processo determinato dal miscelarsi di componenti chimici nella nostra sostanza fisica, ha senso parlare di libertà?

Ecco l’importanza delle distinzioni: può darsi che non si sia davvero liberi di; può anche darsi che le nostre scelte siano obbligate, e quindi prevedibili e talvolta previste, perché risultato di processi neuronali sui quali non può incidere la volontà; se così fosse, non verrebbe meno l’importanza dell’essere liberi da.

Liberi da limitazioni del naturale evolversi di quei processi chimici o neuronali che determinerebbero il risultato di ciò che noi chiamiamo scelte. Liberi, per quel che riguarda la nostra più evidente fisicità, dalla fame, dalle malattie, dalla stanchezza, dal freddo e via dicendo. Liberi, per quel che riguarda i nostri aspetti intimi e difficilmente visibili, da restrizioni al pensiero, alla parola, alle relazioni, al credere o non credere all’esistenza del libero arbitrio.

Liberi da, guarda caso, si trasforma in liberi di.

Liberi di mangiare, curarsi, riposare, vestirsi e via dicendo. Liberi di pensare e di manifestare il proprio pensiero, liberi di riunirsi, liberi di aderire a questo o quel credo religioso, politico o scientifico che sia.

Nonostante il termine sia lo stesso, la confusione è evitata fintanto che si possa catalogare la libertà nell’ambito del decidere piuttosto che del subire decisioni (intrusioni) di altri.

E poiché la questione riguarda tutti, diventa chiara la distinzione tra libertà (le possibilità di tutti convivono e si configurano a vicenda) e arbitrio (le libertà altrui sono nella disponibilità del volere di chi lo esercita, e si trasformano in soggezione) e indissolubile il legame tra libertà e uguaglianza (che trasforma l’arbitrio in libertà).

Questa indissolubilità, però, è in crisi. Tanti ne sono i sintomi illustrati, tante le cause prospettate, tante le conseguenze pronosticate.

Il potere esecutivo rafforza il suo ruolo a scapito del legislativo e del giudiziario; si assiste all’eclissi dello stato-nazione e con essa all’eclissi della libertà e dei diritti; localmente (in Italia) il sistema è autoritario a livello amministrativo e regolamentare; pubblicità, finanza e governi tendono a controllare l’informazione; l’economia si sovrappone e la persona è mercificata.

Mi chiedo se ciò non sia effetto (o causa, o vada di pari passo) di un mutamento profondo dell’idea dello stare insieme.

Il legame tra libertà ed uguaglianza è elaborazione recente, se rapportata alla storia del genere umano. Roba di un paio di secoli, due secoli e mezzo, nel corso di una non trascurabile parte dei quali è stata mantenuta, tanto per ricordare un particolare, la schiavitù.

L’uguaglianza si accompagna alla convinzione della dignità della persona, dell’individuo, in sé.

Abbiamo ancora, per davvero, questa convinzione? Non la stiamo sostituendo con un’altra, secondo la quale la persona non ha valore in sé, ma per la funzione che svolge?

Mi ha impressionato molto, in proposito, una notizia apparsa qualche tempo fa. I genitori di una bambina malata che necessitava di un trapianto di midollo spinale hanno scelto di far nascere l’embrione che aveva maggior compatibilità con la figlia vivente, fra quelli che avevano a suo tempo congelato. L’embrione viene trasformato in bambino non perché considerato per sé, ma in funzione delle esigenze della sorella.

Stiamo percorrendo una strada simile? Se così fosse, cosa ne sarebbe della libertà, nel significato che le attribuiamo oggi?

L’educazione, l’intelligenza, il pensiero, possono inserirsi in questo percorso e, se credono, modificarlo?

Si torna al libero arbitrio, questa volta collettivo. Se c’è, se i popoli, le nazioni, l’umanità godono, nel loro complesso, di libero arbitrio, pensiero ed educazione possono inserirsi in questo percorso e magari modificarlo. Se non ci fosse, non sarebbe meglio far finta di credere che ci sia?




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Le libertà e la crisi dello stato di diritto


Questo scritto di Giorgio Galli è tratto dall’archivio di “Golem, l’Indispensabile”, una rubrica di cultura del sito del Sole 24 Ore.

In esso si fa riferimento a un articolo di Gherardo Colombo che si può leggere su questo blog
a questo indirizzo.

La homepage di Golem è
a questo indirizzo.

I due articoli sono agli indirizzi seguenti:
articolo di Gherardo Colombo; articolo di Giorgio Galli.

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di Giorgio Galli

Lo scritto di Gherardo Colombo mette in evidenza come sia oggi difficile definire il concetto e il significato di "libertà"; o, meglio, della libertà.

Il termine è nato come rivendicazione in società semplici, nelle quali l'ottanta per cento del reddito derivava dall'agricoltura, mentre le classi sociali erano poche e chiaramente definibili. Ora i sociologi parlano di società "complesse" o addirittura "liquide", nelle quali flessibilità e mobilità, in termini di redditi e di classi, sono molto accentuate.

In queste condizioni, è quasi un miracolo che, per la sua grande pregnanza, la libertà abbia continuato a rimanere un valore, così come è quasi un miracolo che si sia sviluppata, lungo tre secoli, in Occidente e in situazioni tanto diverse, una democrazia rappresentativa basata sul consenso (da cui, in termini politologici, i sistemi politici che vengono definiti "liberaldemocratici": nel senso che libertà e democrazia nascono e si sviluppano contemporaneamente, o in parallelo).

Tra le molte considerazioni importanti dello scritto ne colgo due: la prima è che le limitazioni alla libertà è "riduttivo" attribuirle all'«onnipotenza del profitto, che qualche volta si è indotti a ritenere come la nuova divinità a cui tutto si piega». La seconda è che una di queste pericolose limitazioni, cioè la «pervasività» telematica con «l'acquisizione e l'accumulo di dati» su di noi «potrebbe apparire innocuo quando si vive in uno stato di diritto».

Sul primo punto occorre risalire a Marx, che vedeva «il passaggio dal regno della necessità al regno della libertà» come caratteristica di un socialismo che metteva fine all'onnipotenza del profitto. Marx era e rimane un grande pensatore, ma su questo punto la sua visione può essere effettivamente ritenuta riduttiva.

Quella che il politologo Maurice Duverger definisce «la rivoluzione culturale borghese» ha all'origine l'esaltazione del profitto (ma non la sua «onnipotenza»); ma è un fenomeno più complesso di quanto possa essere definito dal riduttivismo economistico.

E', appunto, questa rivoluzione, un prodotto "culturale", alle cui componenti occorre risalire: appunto per vedere se e quali limiti ne derivino alle "libertà" (soprattutto in rapporto alle culture "altre", non "borghesi", presenti nello stesso Occidente e in diverse aree culturali non "occidentali").

Il secondo punto è relativo alla sicurezza (per le libertà) che ci viene garantita dallo stato di diritto, nel quale si concreta la democrazia rappresentativa.

Questa garanzia è in difficoltà, a partire dal paese, gli Stati Uniti, che ne è stato garante lungo il drammatico XX secolo. Faccio un solo esempio: per la prima volta nella sua storia, nelle elezioni dello scorso novembre, il "New York Times" ha appoggiato candidati di un solo partito (quello democratico) e non di entrambi a seconda delle loro qualità personali, con la motivazione che «queste elezioni sono un referendum su Bush. Per noi il punto di rottura si è avuto col tentativo dei repubblicani di minare il sistema fondamentale di separazione dei poteri che ha tutelato la democrazia americana sin dalla sua nascita».

In questo caso mi pare sia riduttivo parlare di Bush e dei repubblicani. E' un problema di tutte le democrazie rappresentative, che dal punto di vista politico potenziano il ruolo del potere esecutivo e dei suoi controlli pervasivi a scapito degli altri due (legislativo e giudiziario) e non riescono più a controllare i "poteri forti" dell'economia finanziaria globalizzata, mentre nello scorso secolo avevano tentato di farlo con due grandi liberali, Keynes – con l'intervento pubblico in economia – e Beveridge – con il welfare, che garantiva i ceti deboli «dalla culla alla tomba».

Questi i due temi da approfondire: il "riduttivismo" economicista da un lato, e la difficoltà dello stato di diritto dall'altro.

E credo sia utile pensare della libertà ciò che un altro politologo, Robert Dahl, dice della democrazia: quella dei nostri successori non sarà quella dei nostri predecessori; o si amplierà, o si restringerà.



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mercoledì 14 novembre 2007

Legalità come disvalore sociale

di Vito Pirrone
(Avvocato del Foro di Catania)

Uno dei problemi di maggior rilevanza della società italiana è costituito dalla crisi della legalità.

Il concetto di legalità esprime la puntuale applicazione delle norme di legge alle singole fattispecie, essa indica un modo di agire, che consiste, secondo la definizione di Pietro Calamandrei, “nel principio molto elementare e trito del rispetto delle leggi”.

Invero, si assiste oggi a un diffuso e radicato modo di vivere che, a tutti i livelli, considera la legalità come un disvalore.

Ancora oggi dobbiamo registrare che nel sentire comune molto spesso non viene chiaramente percepito il rapporto antitetico legalità-illegalità.

Nel comune modo di “sentire” la norma, che radica il concetto della legalità, è vissuta come qualcosa di astratto che si può anche non osservare.

Il precetto normativo viene sovente superato da un modo comune di intendere che spesso si pone in totale discrasia con esso.

Di fronte a questa anomalia italiana, si pone l’interrogativo: quali i motivi di una tale radicata cultura dell’illegalità?

Le risposte possono venire direttamente dalla storia.

E’ stato evidenziato come tra le cause di questa patologia nazionale vi sia il deficit cronico del senso dello Stato e della cultura delle regole, essendosi sviluppata la società italiana nella cultura delle illegalità a tutti i livelli.

Dall’esperienza di “mani pulite” è emersa una classe politica che era lo specchio della società civile. Le indagini hanno rilevato l’esistenza in tutto il paese di una criminalità sistemica.

La cronaca di quanto sta accadendo oggi in Italia ricorda quella narrata nelle Verrine. Si ha l’impressione di un deja vù.

Un aspetto che distingue la storia d’Italia da quella delle altre democrazie occidentali è costituito dalla circostanza che la “legalità” come alcuni hanno evidenziato, non è stata accettata da parte di tutti gli esponenti delle varie forze politiche.

Il rifiuto della legalità non riguarda singoli personaggi, ma interi gruppi di poteri. Basti pensare alla difficile attuazione della Costituzione, la Corte Costituzionale venne istituita solo nel 1956, ed analogamente il Consiglio Superiore della Magistratura solo nel 1958, a causa di notevoli resistenze da parte di settori del potere politico.

La tradizionale debolezza delle politiche strutturali ha fatto il resto, lasciando al diritto penale, che dovrebbe avere uno spazio residuale, un ruolo centrale nel Governo dei fenomeni sociali.

L’eccessiva normazione penale ha comportato un eccesso delle indulgenze. Ciò mostra come le istituzioni siano state contraddittorie e con il loro comportamento
abbiano indebolito il senso della legalità.

Dal 1861 al 1992 sono stati emessi in Italia 333 provvedimenti dì clemenza.

L’indulgenza è diventata un fatto strutturale della nostra politica criminale.

Punire e perdonare, per poi riprendere a punire e quindi perdonare, è la spirale di politica criminale seguita nella storia italiana.

Ed emblematica a tal riguardo la grave degenerazione in materia urbanistica: si creano piani regolatori, zone protette, si prevedono parchi, normativamente si regolamenta l’urbanizzazione; parallelamente i vari governi fanno ricorso ai condoni condizionati al semplice pagamento di una somma di denaro in caso di violazioni edilizie o urbanistiche.

Dal 1985 si sono avuti 14 provvedimenti di condono in materia edilizia e urbanistica.

Talvolta si è persino proceduto alla modifica dei confini di aree protette al solo fine di legalizzare situazioni sorte in totale violazione dei suaccennati strumenti urbanistici.

In buona sostanza, invece di pretendere l’osservanza della legge, si offre la possibilità a coloro che l’hanno violata di conservare i frutti del reato, eventualmente mediante il semplice pagamento di una somma di denaro.

Stesso modus operandi in materia di violazione alle norme finanziarie, ove si sono avuti 26 condoni fiscali dal 1944.

L’efficacia dell’intervento penale adottato per ottenere consenso e sicurezza sociale è costantemente annullata dai provvedimenti di indulgenza.

Agli esempi fatti in materia urbanistica e fiscale, si può aggiungere la questione relativa alla carcerazione preventiva.

Dal 1985 al 1996 il Parlamento è intervenuto ben 17 volte in senso restrittivo e sette volte favorevole agli imputati.

La politica criminale ha acquisito un andamento congiunturale, basato solo sulle spinte dell’emergenza. Si è punito o perdonato, non in base ai criteri di politica criminale, ma in base alla spinta del momento.

Uno Stato per essere credibile deve pretendere che il cittadino abbia un comportamento improntato all’osservanza delle leggi, ciò che non può agevolmente ottenersi ove le stesse istituzioni “assolvano” il reo, riconoscendo di fatto che la norma (e quindi il sistema legale) può essere violato.

Non può pretendersi che il cittadino (destinatario della norma imperativa) rispetti il precetto in essa contenuto se sa bene, per esperienza comune e consolidata, che lo stesso Stato con i provvedimenti di clemenza fa spesso “ammenda”, ingenerando il perverso convincimento dell’ingiustezza della disposizione normativa violata e riportando così il comportamento illegale nell’alveo della legalità.

Solo la perentoria attuazione della norma e la certa applicazione della sanzione per i trasgressori, rende immediatamente percepibile il senso della legalità.

In Italia abbiamo assistito, invece, ad una politica criminale schizofrenica, legata in parte a spinte emozionali dell’opinione pubblica, in parte alla necessità di captare consenso dagli elettori.

Si è verificata un'“eclisse di legalità” che patologicamente si è diffusa ai vari livelli della società (pubblica amministrazione, potere politico...).

E anche il cittadino, nel suo piccolo, cerca di raggiungere interessi particolari con azioni che, pur se di limitata rilevanza se considerate singolarmente, costituiscono violazioni e negazioni del principio di legalità.

Queste violazioni, anche se piccole e disorganiche, contribuiscono a creare quell’”humus” nel quale l’illegalità trova proliferazione e diffusione.

Lo scadimento della legalità è stato il terreno di cultura dei fenomeni di corruzione e di degenerazione della vita politica e sociale.

Dalla esperienza dei processi di “mani pulite” emerge chiaramente un dato inquietante: la mancata percezione, da parte degli inquisiti della illegalità del loro operato.

La diffusione di tali comportamenti, li induceva a ritenerli “normali".

Un meccanismo perverso, innescatosi nella società italiana dagli anni ottanta, ha fatto sì che il potere politico, in cambio di una sorta di pseudo assistenzialismo statale generalizzato, abbia chiesto “consenso” prima che rispetto delle leggi.

Il fenomeno dell’illegalità ha raggiunto livelli di gravita tali da indurre a chiedersi se dietro ad esso non vi sia una crisi dei valori.

A questo punto è necessario che la politica e la cultura trovino la loro unitarietà per riportare il paese nella cultura della legalità.

Non servono nuove leggi. Si è visto che l’ipernormazione non crea “valori” anzi in Italia la proliferazione di leggi e la previsione sistematica di penalizzazione ha provocato la svalutazione dell’intero sistema giuridico.

Riteniamo infine che un recupero della legalità vada abbinato ad un effettivo recupero della giurisdizione.

La giurisdizione deve essere esercitata nelle aule giudiziarie, dinanzi ad un giudice, e non come viene oggi, ad opera dei media, attraverso una sorta di processo anticipato.


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lunedì 12 novembre 2007

Il nuovo ordinamento giudiziario e la crisi di efficienza della giustizia

di Bruno Di Marco
(Presidente di Sezione del Tribunale di Catania)

La completa trasformazione del modello burocratico del giudice funzionario in quello di magistrato indipendente e autonomo, voluto dalla Costituzione è stata ed è continuamente messa in discussione. quando non avversata, da quanti, magistrati e laici, i primi sedotti unicamente dal privilegio del potere e dimentichi che la loro funzione è soprattutto e anzitutto un servizio a tutela dei diritti dei cittadini; i secondi preoccupati dai frutti prodotti dal nesso inscindibile fra l’affermarsi sempre più diffuso dell’esercizio indipendente della finzione giurisdizionale e il principio di uguaglianza, premevano e premono per tornare all’assetto del passato, a riproporre, cioè, il modello del giudice funzionario, ferreamente gerarchizzato, ulteriormente mortificato dal vincolo più o meno intenso, più o meno occulto, di asservimento al potere esecutivo.

Giustizia, interpretazione libera (non arbitraria) della legge quale suo indispensabile strumento attuativo, modello di giudice idoneo a incarnare ed esprimere l’una e l’altra, nella configurazione contenutistica scolpita dalla Costituzione, rappresentano tre pilastri sui quali costruire un sistema giudiziario capace di tradursi in un servizio moderno ed efficiente, ad esclusiva tutela e garanzia dei diritti dei cittadini su un piano di uguaglianza.

Senonché, perché ciò avvenga non bastano i principi costituzionali ma occorrono interventi normativi, interventi strutturali e interventi organizzativi compatibili con il modello costituzionale e a questo strettamente funzionali per renderlo concretamente operante.

Fra gli interventi normativi la legge sull’ordinamento giudiziario è certamente lo strumento tecnico più incisivo per vitalizzare i principi costituzionali innervandoli nel sistema.

Ma è innegabile, altresì, che il sistema giudiziario come servizio e il modello di giudice ad esso inerente non dipendono soltanto dalle norme ordinamentali, dai fattori culturali che in vario modo possono influire sulla selezione e sulla formazione professionale del magistrato, ma risultano in notevole misura condizionati anche dalla disciplina che regola il processo e dalle risorse destinate o disponibili per il suo concreto funzionamento.

Così, ad esempio, la contrazione per il giudice dei poteri di governo del processo a vantaggio delle parti non solo indebolisce il suo ruolo, ma privilegia la parte economicamente più forte.

Orbene, la legge 30 luglio 2007 n. 111, recante “modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario” (cosiddetta riforma Mastella) aggira, nella sostanza, la massima parte dei problemi e delle esigenze sopra enunciati.

Occorre subito sgombrare il campo da una ingannevole suggestione: la valutazione comparativa con la cosiddetta “riforma Castelli (legge n. 150 del 2005).

Quest’ultima, invero, era e resta inqualificabile, in quanto sovversiva di tutti i parametri costituzionali.

Essa, pertanto, non può costituire polo raffrontabile di una dicotomia. Le modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, introdotte con la legge n. 111/2007, vanno, perciò, valutate in sé e non in quanto eventualmente migliorative dell’assetto delineato dalla legge n. 150 del 2005.

In questa prospettiva occorre, in primo luogo, osservare che anche la nuova legge tende strumentalmente ad accreditare il luogo comune che nel sistema giustizia il solo fattore che soprattutto crea inefficienza è rappresentato dalla inadeguata professionalità del giudice (la gran parte della riforma è interamente incentrata sull’accesso in magistratura, introducendo un concorso di secondo grado che presenta tutte le caratteristiche di un concorso per censo, sulle valutazioni di professionalità e sulle progressioni in carriera) e rischia seriamente di restaurare un modello di giudice di tipo burocratico, in contrasto con il modello voluto dalla Costituzione.

La riforma non guarda al recupero dell’efficienza e, quindi, della effettività, ma mira a ristabilire i confini in termini di rapporti di forza tra poteri, con l’obiettivo di ridimensionare l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione a vantaggio del potere politico.

Sembra, invero, ispirarla una ideologia globale della giustizia alla quale é intrinseca la concezione della magistratura come corpo compatto che deve compiere scelte omogenee ai vari livelli e nei diversi luoghi, conformi alle indicazioni provenienti dal potere politico.

Contemporaneamente la compattezza e l’omogeneità della magistratura vengono perseguite con l’altro strumento tipico della concezione autoritaria del potere, ossia l’organizzazione rigidamente gerarchica e accentrata della magistratura, nella quale i giudici si distinguono per autorità e collocazione burocratica, e il potere “scende” da un vertice che tutto domina ed è il vero e principale garante del controllo politico sulla giustizia: così si trasformano i magistrati della Cassazione in una casta privilegiata, gerarchicamente sovrastante; si ripristina l’assetto assolutamente gerarchico degli uffici di procura, di fatto sottratti a un reale controllo del C.S.M. e sottoposti alla tutela pervasiva dei procuratori generali. Il che rivela che una tale scelta non è né casuale né determinata da ragioni tecnico-giuridiche, bensì dalla chiara e lucida volontà di perseguire l’obiettivo di condizionare l’amministrazione della giustizia attraverso un controllo politico burocratico e accentrato.

La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, in particolare, in ciò peraltro reiterando una indecente e imperdonabile omissione del legislatore che si protrae ormai dall’entrata in vigore della Costituzione ad oggi, non affronta anzitutto quello che rappresenta il nodo primario e più importante, se si vuole davvero agire e procedere in uno sforzo e in una direzione che si propongono seriamente e una volta per tutte di perseguire e curare l’obiettivo di una giurisdizione efficiente, ossia provvedere al(la-lo):

A) Individuazione degli effettivi flussi di lavoro, determinati per tipologia e quantità, gravanti sugli uffici giudiziari;

B) Ripartizione sul territorio degli uffici giudiziari in rapporto agli effettivi flussi di lavoro;

C) Istituzione dell’ufficio giudiziario tipo, vale a dire di un organismo giudiziario territoriale di base, la cui dotazione organica, quanto a personale di magistratura, secondo i più accreditati studi del C.S.M. (v. risoluzione del maggio 1994) e tenendo conto delle sentenze della Corte Costituzionale in tema di incompatibilità. non può essere inferiore alle 25, 30 unità;

D) Conseguente soppressione o/e accorpamento degli uffici giudiziari di piccole dimensioni, non rispondenti al tipo e incompatibili con la esigenza ineludibile del rispetto della proporzione fra popolazione, flussi processuali e offerte di giustizia sul territorio (in tal senso risoluzione del C.S.M. del 25 maggio 1994, sentenza n. 131 del 1996 della Corte Costituzionale);

E) Predeterminazione affidabile di indici minimi di lavoro, per qualità e quantità, che giustifichino la presenza in una determinata zona dell’ufficio giudiziario tipo e, contemporaneamente, siano compatibili con un suo efficiente funzionamento;

F) Dotazione per l’ufficio giudiziario tipo di risorse umane (personale di magistratura e personale amministrativo) e materiali (strutture e strumenti) indispensabili a soddisfare le esigenze di efficienza: adeguatezza del modello organizzativo alla effettività del risultato;

G) Creazione dell’ufficio del giudice, supporto indispensabile per valorizzarne la professionalità e per indirizzarne l’impegno in funzione dell’attrazione del valore costituzionale della ragionevole durata, ossia in funzione del perseguimento del risultato di efficienza e di effettività.

La mancata revisione della mappa degli uffici giudiziari e degli organici, in rapporto ai reali flussi di affari, rende drammatica una situazione già gravemente compromessa e precaria, e accentua sul sistema giudiziario due spinte egualmente distorsive e devastanti, una interna e l’altra esterna.

All’interno del sistema, a causa della irrazionale e ormai obsoleta ripartizione delle risorse, si formano ingiustificati squilibri nella distribuzione degli affari, anche per tipologia, fra i diversi uffici giudiziari, sicché alcuni risultano sottodimensionati e altri sovradimensionati.

Tali squilibri, a loro volta, sono fonte di laceranti sperequazioni fra i magistrati in ordine alle concrete condizioni di lavoro.

Negli uffici sottodimensionati, infatti, i magistrati in servizio restano schiacciati da insopportabili carichi di lavoro, sono costretti ad osservare estenuanti orari lavorativi frequentemente oltre le 12 ore giornaliere, non trovano il tempo di approfondire, non trovano il tempo di studiare adeguatamente, di aggiornarsi proficuamente, sono maggiormente esposti al rischio di errore e, quindi, al rischio di incorrere in responsabilità disciplinare, non sono in grado di precostituirsi titoli da spendere ai fini dello sviluppo della professione. sono persino impediti di dedicare spazi minimi alla propria vita privata.

Per contro, i magistrati addetti agli uffici sovradimensionati, con organici perciò esorbitanti rispetto alle necessità, dispongono di tutte le possibilità precluse ai loro colleghi degli altri uffici, e di conseguenza, non soltanto sono in grado di svolgere più adeguatamente il loro ruolo, ma risultano altresì molto meno esposti al pericolo della responsabilità disciplinare.

Infine, i magistrati in servizio presso uffici giudiziari razionalmente strutturati, in verità assai pochi e rari, operano in condizioni ancora diverse rispetto a quelle degli uni e degli altri.

Tale contraddizione, all’interno del sistema tende a radicalizzare situazioni di ineguaglianza e di disparità fra i magistrati nell’assolvimento dei medesimi doveri funzionali all’esterno si ripercuote con pesantissime ricadute circa l’effettività del servizio giustizia, crea gravi disomogeneità nell’attuazione del valore costituzionale della ragionevole durata e nei risultati, mortifica e mina in modo grave la credibilità e la legittimazione complessiva del servizio.

E proprio la sedimentazione per aree geografiche di generalizzate situazioni di ineguaglianza e di disparità fra i magistrati nell’assolvimento dei medesimi doveri funzionali, a causa della irrazionale e obsoleta distribuzione degli uffici nel territorio e della mancata corrispondenza (per eccesso o per difetto) fra piante organiche e reali carichi (qualitativi e quantitativi) di lavoro, rende concretamente inapplicabile, per mancanza di indici equi omogenei e uniformi, l’intera disciplina, peraltro assai farraginosa e complessa, dettata in tema di valutazione di professionalità (ant. 11, 12, 13), la quale, diversamente, non meno di quanto accade già oggi, si trasformerebbe in un formidabile strumento di sperequazioni e di iniquità, giacché una moltitudine di magistrati sarebbe, suo malgrado, privilegiata, e un’altra moltitudine, assai più vasta, sarebbe invece danneggiata.

In estrema sintesi, senza alcuna pretesa di esaustività, ecco alcuni altri punti della riforma che risultano assolutamente inaccettabili.

Funzioni di legittimità

Un dato, oggi, è comune ad ogni analisi sulla Corte di Cassazione, quale Corte Suprema: la gravissima crisi in cui da decenni si dibatte.

La Cassazione, è stato giustamente detto, è pletorica (ha una pianta organica di circa 430 magistrati, superiore a quella di qualsiasi altra Corte Suprema del mondo occidentale), sovraccarica di lavoro, ferita dai sui stessi contrasti giurisprudenziali. Ciò, di fatto, determina la grave compromissione, se non il fallimento, della delicata funzione di nomofilachia [l’interpretazione uniforme della legge], con ricadute deleterie sul piano della garanzia dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, giacché “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, in un contesto sincronico, ne costituisce il presupposto essenziale. Ed è evidente che la funzionalità della Corte è destinata a peggiorare finché essa rimane prigioniera dell’aporia, come è stata incisivamente definita (La Torre), ravvisabile nella contraddizione fra “ipertrofia” e “nomofilachia”: ove la pletoricità e il peso della quantità corrompono la qualità della funzione.

La riforma, anziché muoversi nella direzione di promuovere il recupero del ruolo istituzionale dell’organo posto al vertice funzionale del sistema giudiziario italiano, non solo ne suggella la crisi, nulla prevedendo in tal senso, ma addirittura ne determina una sorta di mutazione genetica trasformando la Corte Suprema nel “supremo” organo gerarchico-burocratico al quale si può accedere solo per cooptazione.

Infatti, per il conferimento delle funzioni di legittimità la legge prevede una speciale commissione (composta da tre magistrati che esercitano o hanno esercitato le stesse funzioni, un professore universitario e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori) la quale deve valutare una non meglio definita e insondabile “capacità scientifica e di analisi delle norme”, quasi che l’interpretazione libera e l’applicazione della legge sia prerogativa e sia richiesta soltanto per i magistrati che svolgono funzioni di legittimità, e non rappresenti, invece, l’essenza stessa, la ragione intima ed esclusiva della giurisdizione.

Si crea, in tal modo, una vera e propria “casta” di magistrati “scienziati nell’analisi delle norme” e, al tempo stesso, di fatto si sottrae al C.S.M. il potere della nomina.

Scuola della magistratura

La collocazione della Scuola al di fuori del C.S.M. e, sostanzialmente, alle dirette dipendenze del Ministro della Giustizia, che controlla il numero legale del Comitato Direttivo, è contraria al dettato costituzionale (art. 105) che riserva al C.S.M. la formazione e l’aggiornamento dei magistrati.

Ben venga. dunque, una Scuola per la magistratura, ma operante all’interno dell’organo di autogoverno, il solo costituzionalmente competente a delineare e fissare le linee programmatiche dell’attività didattica e a verificarne l’attuazione.

Piante organiche del personale di magistratura

E’ venuto il momento di sostenere con fermezza l’attribuzione anche al C.S.M. della competenza in ordine alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari. Continua a essere ingiustificabile e irragionevole che l’organo di governo autonomo, mentre è il titolare esclusivo di un potere pieno di controllo e di intervento in tema di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari; al contrario, per quanto concerne la composizione delle piante organiche è sfornito di qualsiasi potere, riservato esclusivamente all’esecutivo.

Si è già detto sulle valutazioni di professionalità e sulla gerarchizzazione degli uffici di procura, resta da aggiungere che la disciplina del passaggio di funzioni, che naturalmente non tocca la Corte di Cassazione, realizza, di fatto, la separazione delle carriere.

Infine, si è certi che la temporaneità anche delle funzioni semidirettive non si traduca in un rovinoso fattore di destrutturazione? Il mutamento automatico e continuo dei fulcri strutturali e organizzativi intermedi si è certi che non produca instabilità, insicurezze, appiattimenti, che non soffochi la passione, non renda indifferenti rispetto agli obiettivi, che, in definitiva, non esasperi e non esalti soltanto il profilo burocratico, degradando una funzione delicata a mero capriccio temporale? Non sarebbe stato più proficuo e più rispondente ad esigenze di stabilità e di razionalizzazione, senza azzerare e disperdere patrimoni di professionalità e di esperienze, estendere anche alle funzioni semidirettive la disciplina di cui all’art. 19 come modificato e contemporaneamente prevedere un cantrollo periodico serio e reale sui risultati dell’attività svolta?

E poi, ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive cosa vuol dire la valutazione “di ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura”?

Insomma, la riforma elude quasi tutte le misure necessarie e funzionali a un sistema di giustizia efficiente ed effettivo, all’interno del quale vi sia una magistratura che responsabilmente e consapevolmente, ma in piena autonomia e indipendenza, operi ad esclusiva garanzia dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di razionalità del sistema.

Si ricava, piuttosto, l’impressione che ciò che la riforma persegue è una magistratura docile, indebolita, atrofizzata dal timore e dalla speranza di carriera (“l’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio” - art. 11, comma 2, lettera a - diventa elemento di valutazione della capacità), quindi omogenea e conforme al sistema complessivo di potere.


Questo scritto è tratto, con il consenso dell'autore e dell'editore, dal libro "Non mettiamoci la pezza ...", che può essere letto e scaricato sul sito di Unità per la Costituzione.



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