martedì 22 dicembre 2009

L’ultimo falso di piazza Fontana






di Luigi Ferrarella
(Giornalista)





dal Corriere della Sera del 12 dicembre 2009


A inquinare il quarantennale della strage di piazza Fontana è un conformismo speculare a quello che, all’inizio, viziò la ricerca dei responsabili della bomba che il 12 dicembre 1969 uccise 17 persone e ne ferì 88.

Nei confronti delle vittime è infatti immorale, prima ancora che falso nella ricostruzione storico-giudiziaria, coltivare il luogo comune di una verità ignota, di una strage senza paternità, di misteri totalmente mai diradati.

Ma forse non è un luogo comune coltivato per caso: viene proiettato sulla vicenda di ieri per poter essere usato oggi, in difetto di coerenza rispetto ad analoghe odierne dinamiche.

Non è vero che non siano stati identificati responsabili della strage.

Carlo Digilio, neofascista di Ordine Nuovo, ha confessato il proprio ruolo nella preparazione dell’attentato e ottenuto nel 2000 la prescrizione per il prevalere delle attenuanti riconosciutegli appunto per il suoi contributo.

E la Cassazione del 2005, nel confermare l’assoluzione in appello del trio Zorzi-Maggi-Rognoni condannato in primo grado nel 2000 all’ergastolo, ha chiaramente scritto che con le nuove prove, emerse nelle inchieste successive allo «scippo» del processo milanese nel 1972 e alla definitiva assoluzione nel 1987 degli ordinovisti veneti Franco Freda e Giovanni Ventura, entrambi sarebbero stati condannati.

Neanche si può dire che «strategia della tensione» e «matrice neofascista» delle stragi di quel lustro (piazza Fontana, treno Freccia del Sud, Peteano, Questura di Milano, piazza della Loggia, treno Italicus) siano espressioni che, per quanto logorate dall’inflazione d’uso, manchino di conferme: processuali, come ad esempio la condanna definitiva di Freda e Ventura per le bombe del 1969 pre-piazza Fontana: attentati per i quali alcuni innocenti (anarchici) erano già stati condannati e sarebbero stati incastrati se a Treviso il giudice Stiz nel 1971-1972 non avesse riportato gli accertamenti sui binari giusti, ben diversi da quelli che intanto, avevano già innescato l’arresto dell’anarchico Valpreda, la controversa morte di Pinelli in Questura, la campagna della sinistra estremista contro il commissario Calabresi e il suo omicidio ad opera di Lotta Continua nel 1972.

Neppure «servizi deviati», «depistaggi» e «ruolo degli americani» sono concetti che prescindono da punti fermi giudiziari.

L’ex generale del Sid, Gian Adelio Maletti (dal 1980 riparato in Sudafrica), e il capitano Antonio Labruna hanno condanne definitive per il depistaggio di indagini alle quali sottrassero protagonisti cruciali fatti scappare all’estero.

E circa il ruolo americano quantomeno di osservazione senza intervento, è stata ricostruita la catena di comando Usa che gestiva il neofascista Digilio come collaboratore nascosto della Cia.

Ma forse dimenticare tutto questo ha a che fare con la sciatteria meno che con l’incoerenza.

Se infatti si concordasse sul fatto che allora segmenti di organi di sicurezza allontanarono davvero la verità, non si dovrebbe sottovalutare oggi il rischio che singole «cordate» diventino tanto più pericolose quanto più sganciate da contrappesi istituzionali; e dunque si dovrebbe ad esempio rifuggire da quei progetti di legge che intendono sottrarre le polizie giudiziarie (gerarchicamente già dipendenti dai loro vertici e dunque dalla politica) alla dipendenza funzionale dai pm.

E se si prendesse atto che allora settori della politica non brillarono certo per trasparenza, si dovrebbe oggi chiedere con forza che la politica, quando lambita da inchieste giudiziarie, non si trinceri dietro il linciaggio dei titolari delle indagini e non si autoassolva nell’opacità di garanzie stravolte in privilegi di casta.

Ora va di moda, anche tra chi in questi quarant’anni ha avuto responsabilità di governo, augurarsi che i «grandi vecchi» ancora vivi e sparsi per mezzo mondo (magari Maletti in Sudafrica, Zorzi in Giappone, Ventura in Argentina) svelino in punto di morte verità inedite: ma l’auspicio non va di pari passo, ad esempio, con una coerente incisività nell’impegnare l’Italia a chiedere al Giappone la consegna di Delfo Zorzi, tuttora latitante per la strage di piazza della Loggia.

Così come strappa oggi facili applausi chi carezza la consolante retorica che invoca di togliere un «segreto di Stato» che in realtà non c’è su piazza Fontana: anche qui coerenza vorrebbe almeno che chi auspica la rimozione di inesistenti «segreti di Stato» si attivasse per toglierli o per non apporli, laddove invece sono mantenuti o rischiano di essere messi, su vicende quali il sequestro Cia di Abu Omar a Milano nel 2003, il dossieraggio Telecom fino al 2005, e ora alcuni sviluppi delle nuove indagini sulle stragi mafiose del 1992.

Se poi i liceali di oggi ignorano chi siano Valpreda, Pinelli o Calabresi, e attribuiscono la strage di piazza Fontana alle Brigate rosse, questo va sul conto di un’informazione adagiatasi negli anni sui propri comprensibili meccanismi di routine, che per definizione rendono poco notiziabile una vicenda così lunga e segnata da esiti così altalenanti.

Fino al pressoché totale black-out di attenzione giornalistica sull’ultimo e unico processo che possa ancora aggiungere squarci di ulteriore verità alla stagione delle bombe, e cioè il dibattimento di primo grado in corso dalla fine 2008 a Brescia a 5 imputati (alcuni assolti nel 2005 su piazza Fontana) della strage di piazza della Loggia, costata 8 morti e 108 feriti nel 1974.

Sarebbe un serio gesto di responsabilità, tra tanti pur doverosi omaggi al quarantennale della strage del 1969, che giornali e tv si assumessero l’impegno di seguire con continuità, d’ora in avanti, le udienze del processo di Brescia.

Certo non si può pretendere di veder rispuntare in ogni giornale un Marco Nozza, lo scomparso inviato de Il Giorno tra i protagonisti all’epoca di una vera controinformazione non annebbiata da pregiudizi ideologici: ma almeno 40 righe sui giornali o un minuto nei Tg che raccontino come vanno le udienze di questo processo, in un angolino tra il plastico di Cogne o le chat di Amanda, questo forse sì.




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“Processo breve” e parte civile: profili di incostituzionalità






di Michele Leoni
(Giudice del Tribunale di Forlì)





Pescando nell’archivio della giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può trovare qualcosa di assai interessante ai fini della valutazione della correttezza costituzionale della riforma attualmente in itinere, sul cosiddetto “processo breve”.

Ad esempio, una sentenza di quattordici anni fa (la n. 103 del 1995), in cui la Corte chiarì alcune cose assai importanti in via di principi generali, riguardanti l’estinzione dei processi ope legis.

Scrissero allora i giudici che “per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione … per escludersi la menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gl'interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi”.

Aggiunse la Corte che, ove “la voluntas legis si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse, il vulnus all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto”.

Trasferiamo questi principi alla riforma del c.d. processo breve, la quale, come si sa, impone (salve eccezioni relative a determinati reati oggetto del giudizio, tassativamente elencati dalla norma) l’estinzione del processo ove questo superi la durata di due anni per ogni grado di giudizio.

Il problema riguarda anche la parte civile, la quale vede così vanificare la sua pretesa fatta valere nel processo penale, senza che la nuova normativa preveda meccanismi nuovi e alternativi che “arricchiscano” l’ambito delle situazioni giuridiche (processuali) di cui essa era titolare.

E’ vero che la nuova disciplina (art. 2 c. 6) stabilisce che, ove la parte civile trasferisca l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono ridotti della metà e il giudice civile dovrà fissare l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

Ma questa non sembra una soluzione che possa “arricchire” le prerogative della parte civile né compensare la vanificazione della scelta della via giurisdizionale penale “quale mezzo al fine dell’attuazione del proprio diritto”.

Anzitutto, qui non si tratta di un “trasferimento” dell’azione civile in sede civile (come accade nel caso previsto dall’art. 82 c. 3 c.p.p., quando è la stessa parte civile a revocare la propria costituzione, e dunque si versa in un presupposto ben diverso), ma si costringe de plano la parte civile a intraprendere ex novo l’unica via che le resta, ossia il processo civile, e a perdere così tutti i vantaggi che possono venirle dalla presenza di una parte pubblica in giudizio (il PM) e anche dall’esercizio dei poteri ex ufficio (art. 507 c.p.p.) che contraddistinguono il processo penale.

E la riduzione della metà dei termini di comparizione e la precedenza nella trattazione del processo civile non vale certo a riequilibrare la perdita di uno strumento come l’azione civile nella sede penale.

Né bisogna dimenticare che ancora la Corte Costituzionale ha affermato che, nell’ipotesi di trasferimento dell’azione civile dall’una all’altra sede (penale e civile), “è la stessa azione, e quindi il medesimo ‘processo’, a proseguire in altra sede” (Corte Cost. 211/2002).

Quindi, con il c.d. processo breve, verrebbe egualmente violato il principio della ragionevole durata del processo in relazione alle ragioni della parte civile.

Il processo civile, che pure si svolge dentro il processo penale, verrebbe devoluto e “allungato” in altra sede, senza alcun ragionevole motivo che riguardi la parte civile (la quale, ai sensi dell’art. 24 c. 1 Cost., “ha agito in giudizio per la tutela dei propri diritti” e conta sulla “ragionevole durata” della via intrapresa). Come dire, il meccanismo della coperta corta.

Assai di recente, la Corte Costituzionale (sentenza n. 56/2009) ha ulteriormente affermato che “il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme ‘che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza’”.

C’è da chiedersi se i “diritti inviolabili” (art. 24 c. 2 Cost.) della parte civile non costituiscano, quanto meno, una “logica esigenza”, sufficiente per non estinguere il processo.

Allora? Forse occorrerebbe riformare la riforma? Stabilire che il processo breve è possibile solo quando, per il tipo di reato, non vi è una persona offesa potenziale parte civile … Boh ...



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"L'amore vince su tutto", ovvero del concetto moderno di "cultura del dialogo"

Una riflessione di Stefano Disegni (www.stefanodisegni.it) sul concetto contemporaneo di “cultura del dialogo”.

La strip è divisa in due tavole.

Per vederle entrambe bisogna cliccare su “Continua – Leggi tutto l’articolo” e poi, cliccando su ciascuno dei due disegni, se ne apre una versione di dimensioni più leggibili.









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lunedì 7 dicembre 2009

Il concorso esterno in associazione mafiosa





di Giuliano Castiglia
(Giudice del Tribunale di Termini Imerese)




Negli ultimi giorni è montato sempre più il già sperimentato refrain secondo cui il c.d. “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso è un reato NON previsto dal codice ma creato – qualcuno, suggestivamente, dice inventato – dai giudici.

Ma in Italia i giudici non creano reati per il semplice motivo che non lo possono fare; se lo facessero, violerebbero un fondamentale principio costituzionale che è quello della assoluta riserva di legge in materia di punizione penale.

Solo al Parlamento compete la funzione di stabilire in via generale ed astratta che cosa è reato ed è una fortuna che sia così.

Se fosse vero che il concorso in associazione mafiosa è inventato dai giudici, sarebbe tale anche il concorso, per esempio, in furto, in rapina, in omicidio, in violenza sessuale, in corruzione, in violenza sessuale di gruppo e via elencando.

Per comprendere come stiano davvero le cose è inevitabile affrontare il tema in termini tecnici. Qui tenterò di farlo in modo da risultare comprensibile anche ai non addetti ai lavori, ai quali questo scritto è diretto.

Come accennato, la Costituzione (art. 25, comma 2) riserva al legislatore il compito di prevedere, ossia di individuare ex ante e in generale, quali fatti costituiscono reato.

Il Parlamento, attraverso lo strumento della legge, formula previsioni astratte mediante le quali costruisce le “fattispecie di reato” o “fattispecie incriminatrici”, cioè modelli di condotte umane che sono considerate reato e che i tecnici chiamano “tipi” o – più comunemente – “fatti tipici”.

Spetta invece ai giudici, anche in questo caso per dettato costituzionale (art. 102 Cost.), stabilire ex post e in particolare, attraverso lo strumento della sentenza, se una condotta che è stata concretamente realizzata da qualcuno costituisce o non costituisce reato.

Il loro compito si articola fondamentalmente in due momenti: accertare, innanzi tutto, che cosa si è concretamente verificato, ossia qual è la specifica condotta che è stata realizzata; operare, quindi, una verifica di corrispondenza della condotta concreta rispetto alla “fattispecie” di reato prevista dalla legge, ossia rispetto al “fatto tipico”. Se la verifica ha esito positivo, la condotta concreta realizzata sarà considerata reato.

La legge penale – quella alla quale volgarmente ci si riferisce dicendo “il codice” – costruisce le singole “fattispecie incriminatrici” riferendosi agli autori che pongono in essere tutti gli elementi della fattispecie stessa.

In altri termini, le norme di legge che definiscono i singoli reati fanno riferimento a chi pone in essere la “condotta tipica”, ossia la condotta che presenta tutti gli elementi richiesti dalla legge per la configurazione del reato.

La stragrande maggioranza delle fattispecie di reato sono costruite dalla legge come fattispecie così dette “monosoggettive”, ossia fattispecie che fanno riferimento a condotte che possono essere realizzate anche da un solo soggetto.

Tali sono, per esempio, il furto (art. 624 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.), l’omicidio (art. 575 c.p.), la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), tutti reati che possono essere realizzati anche da un solo soggetto.

Si pone allora il seguente interrogativo: come trattare il soggetto che, pur ponendo in essere una condotta non tipica – c.d. “condotta atipica” –, cioè una condotta che non realizza alcuno degli elementi richiesti dalla legge per la configurazione del reato, tuttavia fornisce un contributo a che essi siano realizzati da altri soggetti?

La risposta è pure essa nel codice e, precisamente, nell’art. 110 c.p. ed è nel senso che il soggetto da noi considerato, cioè colui il quale pone in essere una “condotta atipica” che però contribuisce alla commissione della condotta tipica da parte di altri, deve essere trattato esattamente come chi realizza la “condotta tipica”.

Stabilisce infatti l’art. 110 c.p. che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

Come si dice comunemente, l’art. 110 c.p. svolge una funzione “estensiva” della punibilità, in quanto, combinandosi con gli articoli che definiscono i singoli reati, estende la punibilità per tali reati a soggetti diversi da quelli che realizzano gli elementi costituivi dei reati medesimi e, in particolare, tra gli altri, ai soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi in questione, forniscono un contributo – c.d. “atipico” – alla loro realizzazione da parte di un altro o di altri soggetti.

Per rendere meglio l’idea conviene esemplificare.

L’art. 624 bis c.p., che prevede il reato di furto in abitazione, punisce “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”.

Pensiamo a Tizio, gestore di una bottega di ferramenta, il quale, avendo ricevuto da Sempronio le chiavi del suo appartamento per la duplicazione, ne fa una copia che, dietro compenso, consegna a Caio, il quale, a sua volta, in un periodo di assenza di Sempronio, si introduce nell’appartamento di quest’ultimo asportando i valori custoditi al suo interno.

Caio, ovviamente, ha realizzato tutti gli elementi della fattispecie del reato di “furto in abitazione” prevista dall’art. 624 bis c.p. e, se scoperto, risponde di tale reato.

Tizio, invece, non ha posto in essere alcuno di tali elementi; eppure, consegnando a Caio le chiavi dell’abitazione di Sempronio, ha fornito un contributo fondamentale per la realizzazione del reato.

Alla stregua del solo art. 624 bis c.p., egli non ha commesso alcun reato; tuttavia, poiché l’art. 624 bis, come ogni altro articolo che prevede una specifica fattispecie di reato, si combina con l’art. 110 c.p., anche Tizio, se scoperto, risponde del reato di furto in abitazione punito dall’art. 624 bis e, più precisamente, ne risponde a titolo di “concorso”.

Oltre alle fattispecie “monosoggettive” – che, come detto, rappresentano la gran parte delle fattispecie incriminatrici – la legge penale prevede alcune fattispecie plurisoggettive, ossia fattispecie incriminatrici delle quali è elemento costituivo necessario la condotta di più soggetti. Si parla, in proposito, di “reati a concorso necessario” o di “reati necessariamente plurisoggettivi”.

Un esempio di questi reati è quello di “violenza sessuale di gruppo” previsto dall’art. 609 octies del codice penale. Secondo tale articolo “la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis” (comma 1) e “chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (comma 2).

Anche per questi reati, nei quali, tra gli elementi del “fatto tipico”, è presente la condotta di più soggetti, esattamente come per i reati in cui tale elemento non è presente, si pone il problema del trattamento di quei soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi del fatto tipico, forniscono un contributo alla realizzazione di essi da parte di altri.

Ed anche per questi reati la risposta è nell’art. 110 del codice penale. Esso, come si combina con le fattispecie monosogettive, allo stesso modo si combina con le fattispecie plurisoggettive, così estendendo la punibilità ai soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi costitutivi dei reati a concorso necessario, contribuiscono alla loro realizzazione da parte di altri.

L’esemplificazione, anche in questo caso, rende l’idea.

Tizio, per un motivo X che non ci interessa, ingaggia Caio, Sempronio e Filano affinché commettano atti di violenza sessuale contro Mevia. Caio, Sempronio e Filano, una notte, si introducono nell’abitazione di Mevia e, ivi riuniti, compiono atti di violenza sessuale contro Mevia.

Chi risponde della violenza sessuale di gruppo? Secondo l’art. 609 octies c.p. ne rispondono Caio, Sempronio e Filano, coloro che, riuniti, hanno partecipato agli atti di violenza sessuale contro Mevia. E Tizio, colui che non partecipa agli atti di violenza sessuale ma dà mandato perché altri (Caio, Sempronio e Filano) li pongano in essere, che fine fa? Se la fa franca?

No, se lo scoprono, non se la fa franca!

Come detto, infatti, oltre che con le fattispecie incriminatrici monosoggettive, l’art. 110 c.p. si combina anche con le fattispecie plurisoggettive, estendendo la punibilità a coloro i quali, pur non avendo realizzato alcuno degli elementi della fattispecie, hanno però fornito un contributo alla loro realizzazione da parte di altri.

Tizio, quindi, risponderà anch’egli del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609 octies c.p. e, più precisamente, ne risponderà a titolo di “concorso”.

Anche il concorso – “esterno” o “eventuale” – in violenza sessuale di gruppo, dunque, attraverso la combinazione dell’art. 609 octies c.p. con l’art. 110 c.p., è previsto dal codice.

La stessa identica cosa vale per il concorso (“esterno”) in associazione di tipo mafioso.

L’art. 416 bis c.p. punisce con una certa pena “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso”.

Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio diano vita ad un’associazione di tipo mafioso, impegnata in varie attività quali estorsioni, commercio di stupefacenti, acquisizioni di lavori dalle pubbliche amministrazioni attraverso appalti gestiti illegalmente, ecc.

Ipotizziamo poi che i tre conoscano il giudice Filano e si rivolgano a lui ogni volta che ne hanno bisogno per un problema che interessa l’associazione e rispetto al quale Filano può dare una mano. E ipotizziamo ancora che Filano sappia dell’esistenza dell’associazione e, nonostante questo, fornisca o si adoperi per fornire l’aiuto richiesto. Per esempio, chiamato a giudicare Mevio, un amministratore inserito nell’associazione, accusato di un reato punibile con la pena da 3 a 6 anni di reclusione, Filano potrebbe – non dico assolverlo pur se colpevole ma anche solo – condannarlo alla pena di 2 anni e 8 mesi riconoscendogli le attenuanti generiche anziché alla giusta pena (non inferiore a 3 anni) che comporterebbe l’interdizione (almeno temporanea) dai pubblici uffici e, quindi, la decadenza di Mevio dalla carica di amministratore.

Tizio, Caio e Sempronio rispondono del reato di associazione di tipo mafioso.

E Filano, che pur contribuendo indubbiamente alla sua vita non fa parte dell’associazione, e, pertanto, alla stregua del solo art. 416 bis, non commette alcun reato, se la fa franca?

No, anche in questo caso, Filano, se scoperto, non se la fa franca.

Infatti, anche in questo caso soccorre l’art. 110 c.p., il quale, combinandosi con l’art. 416 bis c.p., estende la punibilità per tale reato a coloro che, pur non facendo parte dell’associazione mafiosa, tuttavia contribuiscono consapevolmente alla sua vita.

Filano, dunque, risponde del reato di associazione di tipo mafioso previsto dall’art. 416 bis e, precisamente, ne risponde a titolo di “concorso” (“esterno”).

Conclusivamente, quindi, il concorso esterno in associazione mafiosa è previsto dal codice.

Affermare che esso non esiste ed è un’invenzione dei giudici significa negare l’esistenza dell’art. 110 c.p.; il generale meccanismo estensivo della punibilità previsto da tale articolo può non piacere e, in effetti, ad alcuni, tra i quali non mancano anche tecnici della materia, che ne considerano la portata troppo generica ed estesa, non piace; ma non si può dire che non esiste; dirlo è un errore; cercare subdolamente di inculcare negli italiani tale convinzione sarebbe un’impostura.

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P.S. : Per completezza, bisogna dire che l’affermazione secondo cui il concorso esterno in associazione mafiosa non esiste ed è inventato dai giudici strumentalizza talune ben più complesse e sottili posizioni espresse in dottrina circa la problematicità della combinazione tra l’art. 110 c.p. e i reati necessariamente plurisoggettivi e, segnatamente, quelli associativi. In questa sede, però, non è possibile affrontare tali questioni perché il discorso diventerebbe tecnicamente troppo complesso e non è ciò che qui ci proponiamo. Va detto, comunque, che queste posizioni hanno registrato riscontri giurisprudenziali minimi e, attualmente, non ne hanno alcuno.



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Il rovescio del diritto e la Calabria




di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)





Qualche sera fa, il dott. Nicola Gratteri [Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria] ha partecipato ad un trasmissione televisiva portando in video la sua disarmante chiarezza.

Ad una domanda se vi fosse, realmente, la volontà politica di sconfiggere la mafia, ha dato una risposta ad dir poco agghiacciante.

Qualsiasi governo (ammesso che negli ultimi anni vi sia stata alternanza in Italia) ha e ha avuto come scopo primario un potere giudiziario imbrigliato (in modo che non si possa disturbare il manovratore) e una scuola inadeguata (in modo che non si formino nuove generazioni colte e intellettualmente capaci di cogliere i significati reconditi delle “questioni dell’agenda politica”).

Il dott. Gratteri è certamente uno di quelli che hanno inteso il proprio lavoro come un dovere e non come occasione di vivere bene nel senso che la sua funzione e il suo potere lo hanno esposto al rischio di perdere la vita e non ad essere in prima fila a teatro.

Nessun compromesso onde consentire anche a suoi figli di vivere bene.

Il suo linguaggio mediatico è diverso da altri, più semplicemente disarmante, più diretto; quasi quello di una discussione tra amici fidati nessun compromesso, messaggio semplice e diretto.

Un attimo prima, aveva detto che nel territorio di sua competenza il capo mafia è capace di determinare qualsiasi cosa, anche l’imbianchino che tinteggerà la casa di un quisque de populo che ha deciso di costruirsi o comprarsi un nuovo immobile.

Enorme potenza delle organizzazioni mafiose.

Questione criminale si dirà.

In Calabria, tuttavia, non molto tempo fa, una famosa inchiesta oggi al vaglio della magistratura penale giudicante, disvelò un sistema diffuso dall’altra parte della società (quella non criminale sic!) per cui il potere era in grado di determinare consulenti, incarichi, vite da stabilizzare, investimenti da realizzare.

Questione politica si dirà.

In Calabria, in realtà, quella inchiesta e quei comportamenti (la cui rilevanza penale non sono ovviamente di nostra competenza) hanno disvelato il vero problema di questa terra: non esistono, se non in forma minimale, spazi di libertà assoggettati alle norme del diritto se è vero come sembra che dal lato criminale esistono forme di pressione che, per ciò che qui interessa, impediscono a chi lavora bene di prosperare nel suo lavoro valendo come regola quella della appartenenza e, dal lato del potere esistono altrettante forme di pressione e di violazione delle norme del diritto valendo anche lì (seppure con aspetti meno pericolosi dal punto di vista criminale) la regola dell’appartenenza sopra il merito e le predette regole.

Il lavoro privato, quello cioè sottratto alle due influenze, è minimale e si occupa delle briciole della torta.

Questione meridionale si dirà.

Si questione meridionale che, tuttavia, per tornare alla disarmante semplicità e chiarezza delle posizioni di Gratteri, porta a chiedersi del perché in tanti anni non si sia voluto capire che basterebbe applicare le regole, esistenti, per risolvere molti annosi problemi.

Sottomissione al potere romano dicono le classi dirigenti calabresi.

Anche su questo viene da dire che è un luogo comune poiché il politico nostrano, forte di ruoli o di rapporti ben consolidati con il potere centrale, critica la sua sudditanza dal potere romano ma crea sudditanza con il suo elettorato di riferimento in modo da potere contare su un gruppo consolidato di condizionamento che si esplica quasi come un Giano bifronte in cui da un lato si sfrutta la forza elettorale verso il centro e dall’altro si sfrutta la contropartita del centro verso il gruppo di riferimento.

Degenerazione della politica, male atavico delle classi dirigenti e delle genti meridionali.

La situazione, in realtà, è del tutto diversa poiché essa, in realtà, è proprio il frutto della codificazione del principio del rovescio del diritto di cui esistono notevoli esempi proprio qui in Calabria.

Rimanendo sull’esempio di Why not basta soffermarsi sulle regole costituzionali per il problema dell’accesso al lavoro.

Sul punto, l’art. 97 recita testualmente “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Tale norma va letta in sistema (sistematicamente ndr) con l’art. 51, a mente del quale “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e con l’art. 3, II° comma, Cost., “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Dal quadro delle norme costituzionali, evidentemente cogenti anche in Calabria, si inferisce che al lavoro nelle pubbliche amministrazioni (il c.d. posto fisso) si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, e che è obbligo delle istituzioni della Repubblica (che ovviamente non è un fatto astratto ma l’insieme degli uomini che ricoprono cariche istituzionali negli organi della Repubblica) garantire l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli uffici pubblici nonché quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo anche economico della persona umana.

Le regole del diritto quindi sono molto chiare sia per gli uomini che ricoprono ruoli istituzionali sia per i cittadini: i gruppi di potere che influiscono sull’accesso ai pubblici uffici e agli incarichi pubblici (ovvero derivanti da investimenti di soldi pubblici) violano il dettato costituzionale; in altri termini violano la legge.

Non ha rilevanza, almeno qui, stabilire se ciò ha rilevanza penale: ha certamente rilevanza costituzionale nel senso di essere certamente una prassi un comportamento contrario alle regole dettate dalla nostra carta costituzionale. Nella sua disarmante semplicità (non semplicismo), si può affermare che interferire, almeno nel settore che interessa i soldi pubblici, sull’ingresso nel lavoro, la carriera, i guadagni, le condizioni di vita delle persone e dei suoi familiari è contrario alla nostra Costituzione.

Tutto chiaro e condivisibile?

No, sbagliato, la codificazione della regola del rovescio del diritto porta ad affermare che raccomandare è un fatto banale quasi umanitario; quando si prova ad indagare ipotizzando voto di scambio o altre figure di reato, i rappresentanti del rovescio del diritto banalizzano il problema affermando che si tratta, in realtà di semplici raccomandazioni con finalità umanitarie.

Verrebbe da chiedersi ma tutti i lavoratori a contratto, a termine (per il diritto non per il rovescio), frutto di chiamate dirette non violano la Costituzione?

La gratitudine che il selezionato tra migliaia di aspiranti prova per il suo amico politico non influenza le scelte del suo voto che dovrebbe essere libero?

Tutto questo quadro non è chiara indicazione di violazione dei precetti costituzionali?

Secondo i teorici del rovescio del diritto no o, quantomeno, ciò non rappresenta un problema visto che il cittadino elettore, anche sapendo che il politico tizio opera in questo modo lo legittima nuovamente con il suo voto libero.

Su questo il legislatore ha scelto che il voto di scambio è punibile solo quando avviene in cambio di denaro e, si sa, che in Italia, figuriamoci in Calabria, ci si dimette o si lascia la politica solo dopo l’esecuzione, a volte implorata, di sentenze definitive afferenti a gravi reati penali.

Questa piccola analisi, però, illumina le ragioni della speranza perché la diminuzione delle canches a disposizione dei nostri filantropici politici fa aumentare quelli fuori dai giochi e, soprattutto sembra avere prodotto, almeno qui in Calabria, non una illuminata elitè ma molti uomini e donne silenziose che nella loro vita quotidiana hanno deciso di dire che i teorici del rovescio del diritto in realtà violano la legge.

Speriamo si continui a camminare gridando che il rovescio del diritto in realtà era un titolo ironico di un saggio sui mali della legge e non una regola di codificazione.


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