giovedì 31 gennaio 2008

L'A.N.M. prende posizione (si siede!)


di Achille

Dopo tutte le cose gravissime che sono accadute in queste ultime settimane, che è inutile riassumere, essendo note a tutti, oggi la Giunta Escutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha preso posizione con coraggio, chiarezza, coerenza e determinazione (!?), inviando a tutti gli organi di stampa il comunicato che ricopio qui sotto.

Prego i lettori di credere che, per quanto stupefacente, il testo del comunicato è davvero solo e tutto quello che ricopio qui.

Tutto quello che l'A.N.M. sente di dover dire al mondo della devastazione delle istituzioni che abbiano visto succedere in questi giorni è solo questo.

Ovviamente, quindi, i sostantivi che ho usato sopra ("coraggio, chiarezza, coerenza e determinazione") sono, purtroppo, solo facile e inevitabile ironia.

La Redazione si è così tanto depressa, che non ha neppure avuto cuore di pubblicare quel comunicato e temo che anche sui giornali non lo troverete facilmente, perchè sarà ovviamente ritenuto del tutto inutile. Lo inserisco, allora, io in questo mio post.

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Associazione Nazionale Magistrati

Comunicato Stampa


Nel delicato frangente che sta vivendo il Paese, in cui è stata coinvolta suo malgrado anche l'attività giudiziaria, avvertiamo ancora più urgente la necessità del rispetto dei ruoli e del principio di leale collaborazione nei rapporti tra tutte le istituzioni impegnate nella ricerca e nella realizzazione del bene comune.

Proprio in vista di queste finalità, il doveroso controllo di legalità esercitato dalla magistratura deve essere rispettato ed anzi favorito nell'interesse esclusivo dei cittadini e delle istituzioni, in ossequio all'indipendenza, anche interna, dell'ordine giudiziario e dei singoli magistrati.

Indipendenza che deve essere garantita anche attraverso il riserbo di tutti coloro che rivestono ruoli di carattere istituzionale tanto più quando è in corso l'accertamento giurisdizionale.

L'Associazione Nazionale Magistrati ritiene quindi indispensabile ricreare un giusto clima di rispetto, riservatezza e decoro intorno al processo che deve potersi svolgere serenamente nella sede propria.

Roma, 31 gennaio 2008

La Giunta Esecutiva Centrale



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Anche magistrati coinvolti nell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere


Riportiamo un articolo pubblicato su L'Espresso in edicola da domani e anticipato oggi sul sito internet del settimanale, nel quale si afferma che nell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato alla cattura della signora Lonardo/Mastella sarebbero coinvolti anche dei magistrati.

La telefonata del Presidente dell'Ufficio Gip del Tribunale di Napoli alla quale si fa riferimento nell'articolo è riportata alle pagg. 379-384 dell'ordinanza di custodia cautelare Lonardo/Mastella, che può essere letta ai link indicati nel post pubblicato qui.


di Gianluca Di Feo e Marco Lillo
(Giornalisti)

da L’Espresso

Magistrati in cerca di promozioni. Appalti per l’ambiente. Più di 100 episodi da contestare. Ecco cosa c’è negli altri atti dell’inchiesta capuana sull’ex ministro.


Più di cento episodi da contestare, con un capitolo consistente sulle toghe sporche, un altro sulla spartizione di appalti e infine un filone sulle gare pilotate per i depuratori che dovevano salvare la Campania dall’inquinamento.

È questa la bomba giudiziaria che la procura di Santa Maria Capua Vetere ha trasmesso ai colleghi di Napoli.

Materiale grezzo, che deve essere ancora vagliato e tradotto in ipotesi di reato. O fascicoli in fase di completamento, come quello sui presunti giudici corrotti.

Perché l’inchiesta capuana oggi spaventa più la magistratura che la politica.

E vede per la prima volta uomini di partito e uomini di legge uniti nel tirare un sospiro di sollievo per la liberazione di Sandra Mastella, nonostante il Tribunale della Libertà abbia riconosciuto la fondatezza degli indizi e imposto l’obbligo di dimora.

L’inchiesta spaventa quei pubblici ministeri che la ritengono una esagerazione, quasi una provocazione che fa il gioco della politica: una mossa azzardata e inopportuna. Ma spaventa ancora di più uno squadrone di giudici sorpresi mentre bussavano alle porte del Palazzo in cerca di una raccomandazione.

La Procura capuana ha registrato uno dei momenti chiave nella storia della giustizia italiana, alla vigilia della nomina di decine di nuovi capi degli uffici giudiziari.

In tanti erano pronti a contattare quelli che apparivano come i luogotenenti del ministro: il consuocero Carlo Camilleri e l’instancabile Vincenzo Lucariello, protagonista di una incredibile carriera che l’ha visto cominciare come netturbino, andare in pensione come segretario generale del Tar e finire in cella a 73 anni.

Alcuni invocavano una spintarella, altri chiedevano un aiuto concreto.

A leggere gli atti, venivano indicate due strade: quella maestra passava per il Csm, l’organo di autogoverno della magistratura.

E quella secondaria usava il bypass dei ricorsi amministrativi: Tar prima e Consiglio di Stato poi. Dove Lucariello vantava e dimostrava di avere agganci potenti.

Non è un caso che, secondo le indagini dei pm capuani, dopo l’invio dei primi provvedimenti il neopresidente del Consiglio di Stato organizza un incontro con Lucariello in un’area di servizio sull’autostrada Roma-Napoli, ignorando di essere pedinato dai carabinieri.

Il gip intercettato

A settembre in una delle telefonate il presidente dei gip napoletani, Renato Vuosi, altro peso massimo nella geografia giudiziaria, descrive un incontro con l’allora ministro.

Si discute della situazione di Salerno, ossia la nomina del nuovo procuratore capo.

“Io gli ho detto ... praticamente devi vedere come mi devi sistemare. Lui (Mastella, ndr) ha detto: ‘Non ti preoccupare’”.

Lucariello: “Gli hai spiegato che ci sta giurisprudenza consolidata?”.

“Gliel’ho detto. Infatti ha detto: ‘Mandami’. Loro lunedì prossimo devono incontrarsi con Mancino. Che lui l’ha chiamato: ‘Mancino qua dobbiamo vedere cosa fare con tutti questi trasferimenti’. Allora lui mi ha detto: ‘Tu manda, me li porti, tieni il contatto con Frunzio (vice capo di gabinetto del Guardasigilli, ndr) ... Vediamo un poco in che modo che caso mai io lunedì io ne parlo pure a Mancino’”.

Nicola Mancino è il vicepresidente del Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati che decide le nomine.

Ma nella registrazione è anche indicata la strada alternativa: “Lui (Mastella, ndr) mi ha detto: ‘Ieri abbiamo nominato Salvatore quindi con il Consiglio di Stato se vi serve qualcosa’ ... Ho detto sì ma se andiamo al Consiglio di Stato, saluti e arrivederci. Hai capito?”.

Lucariello replica ridendo: “Paolo Salvatore è amico mio, lui l’ha conosciuto tramite me ... Ah, sotto questo aspetto... Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria”.

E mette in campo tutta la sacra famiglia. Non sarebbe l’unico dossier di questo tenore.

Molte delle spintarelle, chieste esplicitamente o solo vagheggiate, potrebbero avere un profilo disciplinare.

Ma ci sono anche vicende che richiamano la corruzione. Come le trattative tra un imprenditore campano, che guida un gruppo di rilevanza nazionale e ha rapporti intensi con la pubblica amministrazione, e un alto magistrato.

O le richieste di informazioni sullo stato di avanzamento di cause penali e ricorsi sugli appalti. Decine di episodi che i pm di Napoli hanno ereditato da Maurizio Giordano e Alessandro Cimmino.

Il pm ostinato Cimmino è l’uomo che ha fatto nascere questa istruttoria.

Non parla con i giornalisti, non ha mai rilasciato un’intervista, non ha tessere di correnti, né frequentazioni rilevanti.

Trentasette anni, magistrato da 7, ne ha trascorsi quattro come pm a Foggia prima di passare a Santa Maria: una procura minore, ma strategica sull’asse di potere tra Napoli e Roma.

L’unico debole che gli si riconosce è la famiglia: venne deriso quando chiese due settimane di permesso per seguire il più piccolo dei suoi tre bambini.

Ogni mattina fa il pendolare guidando la sua auto per 50 chilometri: negli ultimi due anni ha quasi sempre pranzato con un panino e la cuffia in testa, per riascoltare le intercettazioni.

Ha una concezione rigorosa del suo dovere: una visione così rigida e ostinata dal venire definita ‘ottusa’ da diversi suoi colleghi.

Dicono che respinga ogni valutazione politica e tattica dell’attività inquirente.

Anche le frasi di Gerardo D’Ambrosio sull’opportunità processuale per Alessandro Cimmino sono “cinismo giudiziario”: sostengono che abbia una sola fede, quella dell’obbligatorietà dell’azione penale e nell’uguaglianza davanti alla legge.

Nella terra degli ozi capuani non ha perso tempo: partendo da una denuncia per abusi edilizi, ha fatto arrestare un notabile ds e avviato la maxi-inchiesta sull’Udeur di Nicola Ferraro.

Di sicuro però non si è fatto amare.

Ha indagato su cinque colleghi, trasmettendo gli atti a Roma. Ha indagato persino sul procuratore aggiunto, accusandolo di avere spinto gli investigatori a distruggere un’informativa che riguardava il parente di un magistrato.

Anche in questo caso nella capitale è stato tutto archiviato, ritenendo che quello distrutto non fosse un documento ufficiale, mentre il Csm non ha mosso un dito.

Cimmino non è mai stato tenero nemmeno con le forze dell’ordine: ha fatto arrestare un poliziotto che lavorava per la Procura. Un precedente che ha contribuito a tutelare il segreto sulle indagini.

Perché in questo silenzio totale, il pm aveva valutato l’ipotesi di chiedere l’arresto anche per Clemente Mastella. Ma a fine estate, quando era ancora in vigore la legge Boato che vietava l’uso delle telefonate tra parlamentari e indagati, il gip Francesco Chiaromonte aveva preso tempo: prima di chiedere al Parlamento l’autorizzazione per le intercettazioni, voleva esaminare tutte le trascrizioni.

Poi la Consulta aveva annullato la legge, permettendo l’utilizzo dei colloqui. A quel punto, però, è mancato il tempo.

Adesso gli ispettori del ministero stanno vagliando una pioggia di esposti contro Cimmino.

I pochi che hanno potuto incontrarlo lo descrivono preoccupato, quasi rassegnato a una rappresaglia: senza però nulla di cui rimproverarsi.

Ha un unico rammarico: quello di non avere completato il lavoro, per carenza di esperienza, di mezzi e forse di superiori che lo sostenessero in un’inchiesta così delicata.

Il procuratore di Napoli Giandomenico Lepore ora deciderà come e se proseguire.

A partire dalla posizione di Antonio Bassolino.

Il governatore, presunta vittima delle manovre contestate ai Mastella, a novembre aveva ricevuto un invito a comparire. Era accusato di abuso d’ufficio per la sostituzione del commissario di una Asi sannita, l’associazione sviluppo industriale. Aveva risposto con una memoria di poche pagine, in cui sostanzialmente scriveva di essersi limitato a firmare un testo redatto dai tecnici della Regione.

Peccato che gli investigatori avessero intercettato tutte le trattative tra lui, i suoi collaboratori e gli emissari di Mastella che pretendevano quella poltrona.

Un esempio? L’assessore Udeur Luigi Nocera viene registrato mentre descrive l’incontro con Bassolino: “Allora lui ha chiamato davanti a me Andrea Cozzolino (assessore ds che sul suo sito si definisce ‘delfino’ del governatore, ndr) e ha detto: ‘Fai la verifica per il commissariamento, anche se non è al 100 per cento mi assumo la responsabilità di fare il decreto’”.

A chi ha mentito: ai giudici o ai politici?


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L'"innocente" Berlusconi


La tortuosa strada dei fondi neri che la Fininvest inviò all’estero per pagare giudici e avvocati

di Marco Travaglio
(Giornalista)

da L’Unità del 31 gennaio 2008

Il processo Sme-Ariosto bis, chiuso ieri fulmineamente dal Tribunale con l’autoassoluzione dell’imputato Berlusconi Silvio («il fatto non è più previsto come reato» perché chi l’ha commesso l’ha poi depenalizzato), è l’ultima coda del filone «toghe sporche» aperto dalla Procura di Milano nell’estate del 1995 in seguito alla testimonianza di Stefania Ariosto.

E riguarda i falsi in bilancio contestati al Cavaliere, titolare del gruppo Fininvest, per far uscire clandestinamente dalle casse delle società estere il denaro necessario a corrompere, o comunque a pagare, alcuni magistrati che stavano sul libro paga del Biscione.

Inizialmente il processo Sme-Ariosto era uno solo e vedeva imputati per corruzione giudiziaria Berlusconi, i suoi avvocati Cesare Previti e Attilio Pacifico e i giudici Filippo Verde (per la presunta sentenza venduta sul caso Sme del 1988) e Renato Squillante (per una tangente di 434 mila dollari del 1991); in più Berlusconi rispondeva anche di falso in bilancio.

Poi, nel febbraio 2002, il suo governo depenalizzò di fatto i reati contabili, fissando soglie di non punibilità così alte da sanare cifre stratosferiche di fondi neri.

Su richiesta della Procura, il Tribunale stralciò il capitolo del falso in bilancio e ricorse contro la nuova legge dinanzi alla Corte di giustizia europea, che però lasciò ai giudici italiani la decisione se applicare la legge italiana o quella (più rigida e prevalente) comunitaria.

Intanto, nel processo principale, Previti, Pacifico e Squillante se la cavano con la prescrizione, solo Verde viene assolto. E così Berlusconi, ma solo per insufficienza di prove.

Le accuse

Resta, ormai sul binario morto, il processo sul falso in bilancio che s’è chiuso ieri.

Nel capo d’imputazione si legge che «Berlusconi Silvio, in concorso con gli altri amministratori e dirigenti delle spa Fininvest ed Istifi, in esecuzione di un unico disegno criminoso, quale presidente della spa Fininvest e azionista di riferimento dell’intero gruppo, fraudolentemente concorreva a esporre nei bilanci di esercizio delle precitate società, relativi agli anni 1986/‘87, ‘88, ‘89, nonché nelle relazioni allegate ai bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, notizie false e incomplete sulle condizioni economiche delle medesime: operando perché Istifi gestisse la tesoreria del gruppo in modo tale da non consentire l’attribuzione e la ricostruzione delle operazioni finanziarie finalizzate a creare provviste di contanti nonché l’effettivo impiego in operazioni riservate ed illecite ed anche per l’esecuzione dei pagamenti di cui ai capi precedenti (le presunte tangenti ai giudici Squillante e Verde, ndr); creando, attraverso operazioni eseguite presso la Fiduciaria Orefici di Milano, delle disponibilità extracontabili utilizzate per operazioni riservate e illecite nonché per eseguire i pagamenti di cui ai capi che precedono; casi occultando, nelle diverse comunicazioni sociali, sia la creazione di disponibilità finanziarie, sia il loro impiego, sia l’esistenza di società correlate e di posizioni fiduciarie riferibili alle precitate società (nonché gli impegni perla loro capitalizzazione, i costi relativi e le plusvalenze realizzate)».

Indipendentemente dalla conclusione dei processi, i versamenti in nero della Fininvest sono documentali e incontestabili.

I primi risalgono al 1988, poco dopo la sentenza di Cassazione che chiuse la causa civile sulla mancata cessione, nel 1985, della Sme dall’Iri di Prodi alla Buitoni di De Benedetti per l’azione di disturbo inscenata dal trio Berlusconi-Barilla-Ferrero (Iar) su ordine di Bettino Craxi.

Il 2 maggio e il 26 luglio 1988, da un conto svizzero di Pietro Barilla, partono due bonifici: il primo di 750 milioni, il secondo di 1 miliardo di lire, entrambi diretti al conto Qasar Business aperto presso la Sbt di Bellinzona dall’avvocato Pacifico.

I 750 milioni vengono ritirati in contanti da Pacifico, che li porta in Italia e – secondo l’accusa – ne consegna una parte (200 milioni) brevi manu al giudice Verde, che nel 1986 ha sentenziato a favore della Iar (che però viene assolto: manca la prova dell’ ultimo passaggio).

Il miliardo invece lascia tracce documentali fino al termine del suo percorso: il 29luglio ‘88 Pacifico ne bonifica 850 milioni al conto Mercier di Previti e 100 milioni al conto Rowena di Squillante, trattenendone solo 50 per sé.

Perché tutto quel denaro targato Barilla-Berlusconi (soci nella Iar) approda – secondo i pm – sui conti di due magistrati e di due avvocati che l’imprenditore parmigiano non conosce e che non hanno mai lavorato per lui?

Perché mai il socio di Berlusconi dovrebbe pagare un miliardo e 750 milioni a due avvocati di Berlusconi che neppure conosce e a un giudice di Roma, anch’egli a lui sconosciuto, se nella causa Sme fosse tutto regolare?

Il bonifico Orologio

C’è poi il versamento del 1991, sganciato dall’affare Sme, ma rientrante – per l’accusa – nello stipendio aggiuntivo che Squillante riceveva da Fininvest per la costante disponibilità al servizio del gruppo: lo attesta un’impressionante sequenza di contabili bancarie svizzere sul passaggio di 434.404 dollari (500 milioni di lire tondi tondi) dal conto Ferrido (All Iberian, cioè Fininvest) al conto Mercier (Previti) al conto Rowena (Squillante), il 5 marzo 1991.

Due bonifici diretti, della stessa identica cifra, nel giro di un’ora e mezza, siglati con il riferimento cifrato «Orologio».

Previti parla di un errore della banca.

Poi cambierà piú volte versione.

All Iberian è la tesoreria occulta del Biscione e bonifica decine di miliardi di lire sui conti svizzeri Polifemo e Ferrido, gestiti dal cassiere centrale Fininvest, Giuseppino Scabini.

Da dove arrivano i soldi? Da tre diversi sistemi.

Anzitutto dai bonifici della lussemburghese Silvio Berlusconi Finanziaria.

Poi, dall’aprile 1991, dal contante versato dalla Diba Cambi di Lugano: il denaro proveniva da due diverse operazioni effettuate grazie alla Fiduciaria Orefici di Milano.

La prima è l’operazione «Bica-Rovares», condotta dal gruppo Berlusconi con l’immobiliarista Renato Della Valle, che frutta una ventina di miliardi; la seconda è strettamente legata al «mandato 500»: un mandato personale del Cavaliere aperto presso la Fiduciaria Orefici e utilizzato per acquistare 91 miliardi in Cct.

I titoli di Stato vengono poi monetizzati a San Marino e il contante viene consegnato a Milano 2 a Scabini.

Parte di questi soldi (18 miliardi circa) finiscono sui conti esteri del gruppo.

A portarli in Svizzera provvede lo spallone Alfredo Bossert, che li consegna alla Diba Cambi di Lugano.

Insomma, i conti esteri di All Iberian dai quali partono i versamenti ai giudici (ma anche 23 miliardi a Craxi) sono alimentati da denaro della Fininvest e – lo ammettono i suoi stessi difensori – «dal patrimonio personale di Silvio Berlusconi».

E allora come può il Cavaliere non saperne nulla?

Una partita craxian-berluscaniana

La provvista del bonifico «Orologio» All Iberian-Previti-Squillante proviene da un altro conto del gruppo: il Polifemo, sempre gestito da Scabini.

L’1 marzo 1991, un venerdì, Polifemo riceve da Diba Cambi un accredito di 316.800.000 lire.

Il denaro è giunto in Svizzera in contanti quattro giorni prima, il 26 febbraio, direttamente da palazzo Donatello a Milano 2 (sede Fininvest), trasportato dagli uomini di Bossert (la somma non fa parte della provvista creata col «mandato 500», che sarà operativo solo dal luglio 1991).

Il lunedì successivo, 4 marzo, quei 316 e rotti milioni permettono a Polifemo di disporre il bonifico di 434.404 dollari a Ferrido (sempre All Iberian), dando così il via alla trafila che, attraverso Previti, approda al conto di destinazione finale: Squillante.

Insomma, Polifemo gira 2 miliardi a Previti e (tra febbraio e marzo ‘91) 10 miliardi a Craxi.

Nello stesso periodo Previti riceve un’altra provvista (2,7 miliardi) che utilizza in parte per girare a Pacifico i soldi necessari (425 milioni) a comprare la sentenza del giudice Vittorio Metta che annulla il lodo Mondadori e regala la casa editrice a Berlusconi: un altro affare che sta molto a cuore a Craxi.

Nella primavera ‘91 dunque Berlusconi completa l’occupazione dei media e paga il politico, gli avvocati e i giudici che l’hanno aiutato.

La sequenza temporale ricostruita dall’accusa è impressionante.

Il 14 febbraio ‘91 Previti versa 425 milioni al giudice Metta tramite Pacifico.

Il 6 marzo ‘91 bonifica 500 milioni a Squillante.

Il 16 aprile ‘91, ancora tramite Pacifico, dirotta 500 milioni sul conto «Master 811» di Verde (poi assolto).

Sempre con fondi Fininvest.

Non potendo negare i versamenti plurimiliardari a Previti in barba al fisco, Berlusconi li spiega così: «Normalissime parcelle professionali».

Ma non esiste una sola fattura che le dimostri.

E d’altronde: se quei soldi – come dice la difesa – erano «patrimonio personale di Berlusconi», che c’entrano con le parcelle?

Berlusconi pagava le parcelle agli avvocati del gruppo di tasca propria?

Assurdo.

Ultima perla. Dice Berlusconi che «da uno di quei conti vengono effettuati da Fininvest una serie di acconti ai vari studi legali del gruppo, fra cui lo studio Previti».

Ma altri studi non ne risultano: Polifemo finanzia solo l’avvocato Previti e poi Craxi. Anche Craxi era un legale del gruppo Fininvest?

Beh, in un certo senso ...

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Le leggi vergogna

Falso in bilancio

Una delle prime leggi approvate dal governo Berlusconi.
La legge viene approvata nei primi cento giorni del governo Berlusconi e depenalizza di fatto il reato di falso in bilancio, trasformato da “reato di pericolo” (che protegge interessi diffusi) a “reato di danno” (che protegge chi ha ricevuto un danno economico). Secondo la nuova legge, nel caso di società non quotate in Borsa il falso in bilancio può essere perseguito soltanto in seguito a querela di parte: querela assolutamente improbabile, poiché di norma i soci, che avrebbero titolo a querelare, sono coloro che traggono benefici dal reato.

Lodo Schifani

Legge ad personam per antonomasia presentata da un fedelissimo di B.
Forse la peggiore tra le leggi ad personam varate dal parlamento, perchè nemmeno in fase dibattimentale vennero utilizzati paraventi o scuse. Prende il nome da Giuseppe Schifani, che la presentò. La legge blocca i processi per le cinque più alte cariche dello Stato e venne approvata nel giugno del 2001, pochi mesi dopo che il governo Berlusconi si era insediato. La Corte Costituzionale la giudicò incompatibile con la nostra Costituzione (soprattutto nei confronti dell’articolo3) ma è bastata qualche piccola modifica e la norma è stata varata.

Salva-Previti (ex Cirielli)

La più laboriosa tra le leggi vergogna approvate.
Il senatore Previti è stato condannato a undici anni per la vicenda Imi-Sir e a cinque anni per la Sme (corruzione); la legge è stata approvata il 16 dicembre 2004 dalla Camera. Doveva dimezzare i termini di prescrizione e liberare l’ex avvocato di Berlusconi dal rischio di veder confermare in appello le sue condanne a 16 anni per tre corruzioni giudiziarie (casi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Squillante). La legge ha però spazzato via moltissimi altri processi in attesa di sentenza definitiva. Tra questi, la maggior parte dei dibattimenti puniti con una pena massima non superiore a cinque anni.


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Eletti ed elettori


di Achille

Segnalatomi da Graziano, vi riporto un bellissimo video tratto dal film di Luigi Comencini, Mario Monicelli, Nanni Loy, Ettore Scola e Luigi Magni, "Signore e signori, buonanotte", del 1976.

Trentadue anni dopo, il film risulta di estrema attualità, dimostrando, quindi, che i problemi che abbiamo sono sempre gli stessi.







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martedì 29 gennaio 2008

Lettera di un cittadino ai magistrati onesti

Inviataci dall'Autore - che ringraziamo di cuore -, riportiamo una lettera aperta scritta ai magistrati da Rosario Gigliotti, che trae spunto dall’“accusa” mossa a Luigi De Magistris dal Sostituto Procuratore Generale Vito D’Ambrosio di intendere la magistratura come una “missione”.

Abbiamo riportato a questo link il brano della requisitoria in questione
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Lettera di un cittadino ai magistrati onesti


Cari mestieranti della legge,

forse, se siete onesti e conservate ancora una spinta ideale nello svolgimento del vostro compito, non vi farà piacere sentirvi chiamare in questo modo.

Eppure dovreste interrogarvi profondamente su ciò che voi rappresentate oggi in Italia.

Se il pm Luigi De Magistris è incolpato di svolgere il proprio ruolo come una missione e non come un mestiere sottoposto unicamente alla legge, da semplice cittadino mi chiedo che cosa sia questa legge.

Mi chiedo se la legge è quell’assurdo capace di non arrivare mai a nessuna giustizia, quel mostro di udienze, rinvii, ricorsi, accordi tra avvocati alle spalle dei più deboli, ingiuste detenzioni (per i poveri cristi) o giuste detenzioni (di tanto in tanto per qualche salutare capro espiatorio), sconti di pena e sotterfugi fino ad una provvidenziale prescrizione.

Questa legge non è la vostra legge, è la legge dei magistrati che frequentano i circoli bene delle città italiane, molto amici dei potenti, è la legge dei magistrati asserviti, che come tanti funzionari, dirigenti, giornalisti o semplici impiegati non hanno neanche bisogno di prendere ordini, perché nel loro DNA vi è l’istinto all’obbedienza ed alla fedeltà incondizionata (*).

Cari magistrati onesti, chiedetevi se nel servire in silenzio, con competenza e dedizione l’istituzione che rappresentate, non avete finito per servire la casta che dalle norme che rendono impossibile perfino una parvenza di giustizia trae linfa vitale per acquisire maggiori privilegi e per contrapporsi con più efficacia all’altra casta, quella dei politici.

E tra caste, come sempre, ci si scontra e ci si accorda sottobanco.

Mastella dice di essere accusato da una macchietta finita su Youtube, ed ovviamente non vede se stesso, un’altra macchietta e un’altra faccia dello stesso potere.

A quante macchiette, tra i vostri colleghi, sono affidati compiti chiave nell’amministrazione
della giustizia?

A quanti “dottor Pavidoni”, come quello descritto da Bruno Tinti nel suo libro Toghe rotte, avete dovuto ubbidire, in nome della legge?

Quante montagne di carte avete dovuto spalare, in nome di questa somma ingiustizia?

Sarà per questo che un comune cittadino, uno che voglia vivere dignitosamente senza doversi sottomettere a nessuno, ritrova negli occhi puliti di un magistrato quel senso della cittadinanza, della legalità, su cui si fonda lo Stato … lo Stato, vi ricordate quanta fatica nel pronunciare questa parola da parte di Rosaria Schifani ai funerali di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo?

Altro che giustizialismo, altro che essere sopra le righe.

Perché, ditemelo voi, una madre che da vent’anni attende di conoscere la verità sulla morte di suo figlio pensa di trovare, finalmente, nel pm Luigi De Magistris qualcuno disposto ad ascoltarla e a cercarla quella verità?

O almeno, considerate le competenze territoriali, a chiarire perché quella verità doveva rimanere nascosta. Per missione, per senso del dovere, per mestiere?

Quella madre si chiama Olimpia Fuina, quella morte è l’omicidio di Luca Orioli e della sua fidanzata, Marirosa Andreotta.

Morte accidentale si disse, mentre l’avvocato Nicola Buccico, senatore, attuale sindaco di Matera ed ex membro del Csm [Consiglio Superiore della Magistratura, n.d.r.], tentava di convincere la famiglia Orioli a rassegnarsi. Per passare poi dalla parte del giudice, denunciato per le sue omissioni.

Anche questo è parte di Toghe-lucane, una delle inchieste di De Magistris, accusato per i provvedimenti di perquisizione, definiti abnormi, a carico di magistrati, politici, poliziotti.

Insomma, di coloro che dovrebbero lavorare in nome della legge.

Perquisizioni abnormi, con motivazioni eccessive e non strettamente legate all’oggetto dell’indagine.

Bisogna studiarla la legge!

Ed ecco allora la lezione dell’avvocato Buccico: una denuncia a carico di giornalisti e di un capitano dei carabinieri, collaboratore di De Magistris, per associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa!

La procura di Matera, su cui indaga De Magistris, perquisisce gli indagati ed intercetta indirettamente lo stesso De Magistris, con il risultato di controllare anticipatamente le sue iniziative giudiziarie.

Dopo quella di “abnormità”, quale definizione inventeranno i nostri insigni giuristi per sancire il principio dell’intoccabilità dei potenti?

O forse non ce n’è bisogno, perché, cari magistrati onesti, voi siete già assoggettati al cavillo che divora quotidianamente le vostre buone intenzioni e le vostre energie.

È lo stesso formalismo giuridico, scientificamente studiato perché la giustizia non funzioni.

Quella giustizia che si vuole lenta, inefficiente e politicizzata.

Quella giustizia pronta ad espellere le anomalie, con ogni mezzo.

A me semplice cittadino, rimane nel cuore lo sguardo di un magistrato onesto, che ascolta le parole di una sentenza provenire da lontano, dall’altro mondo dei sepolcri imbiancati: “trasferito ad altra sede e ad altra funzione”.

Come ad altra funzione?

È l’unica cosa in cui ho creduto, per cui ho dato l’anima, tentando di fare giustizia, di dare risposta al bisogno di legalità e di dignità dei cittadini, nonostante tutto, nonostante intorno mi si facesse il vuoto, mi venissero sottratte le inchieste, venissi spiato e fatto oggetto di un numero impressionante di interrogazioni parlamentari…

E qui un magistrato avrebbe dovuto fermarsi, in nome della somma ingiustizia!

Invece di lavorare giorno e notte per non tradire quei volti di giovani che ti guardano con speranza.

Appunto, il lavoro come missione.

Ed eccolo finalmente, l’errore che ti tradisce, il formalismo in agguato.

Parli tanto di giustizia e non pensi alla vita delle persone!

Ovviamente la verità è un’altra, perché il pm è solo una parte di una macchina complessa, composta da investigatori, giudici dei vari gradi, difesa.

Per cui nessuno ancora è stato ingiustamente condannato.

Non avvisi il tuo capo, che ha rapporti con gli indagati?

Sbagliato, è la legge caro mio.

Io, semplice cittadino, la leggo così: una colossale presa in giro.

E le persone che in Calabria si sono esposte con le loro denunce, confidando nella capacità e nell’onestà di quel magistrato, chi ci sarà a restituire loro fiducia e speranza?

I giudici del Csm, comodamente appollaiati sui loro scranni?

Che cosa c’è da fare adesso?

Luigi De Magistris ha annunciato che userà tutti gli strumenti consentiti dall’ordinamento democratico per affermare la verità, contro quella che lui ritiene una profonda ingiustizia.

Ma io, comune cittadino, ho il dovere, per me e per i miei figli, di coltivare la bellezza di quei volti di giovani che in De Magistris hanno individuato il simbolo di una società che non vuole morire nella rassegnazione e nel servilismo.

Ho il dovere, nella mia terra, di non essere più solo, di non vanificare la speranza che in questi mesi ha cominciato a farsi largo, a partire dalle sofferenze di tante, troppe persone.

In Basilicata questi segni si sono visti nella straordinaria partecipazione ai tanti incontri per la legalità, non più persone sole con il loro bisogno di verità, con i loro casi di giustizia negata.

In Italia, so che tanti cittadini hanno solo bisogno di capire, di orientare lo sguardo verso un approdo, di ritrovare il senso di una società in cui i magistrati siano “il potere dei senza potere”, come ci ha ricordato qualche anno fa Vaclav Havel, il padre della rivoluzione nonviolenta cecoslovacca.

Ai magistrati onesti vorrei ricordare che, pur nella delicatezza del loro compito, a cui si richiede giustamente riservatezza e rispetto delle regole, sono parte di questa società che ha bisogno di ritrovare sì fiducia nelle istituzioni, ma prima ancora fiducia nelle persone.

È a voi che mi rivolgo, per dirvi di fare attenzione, perché oggi rischiate di essere solo mestieranti della legge.

Per scongiurare questo rischio è necessario ritrovare quel senso della missione di cui si incolpa De Magistris, quel “di più” che spaventa chi ci vorrebbe tutti servi, mascherati da umili servitori dello Stato o da onesti cittadini.

Rosario Gigliotti

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(*) Con riferimento al brano della lettera di Rosario Gigliotti segnato con l'asterisco, ci è sembrato pertinente riportare a questo link un bellissimo capitolo del prezioso "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" di Piero Calamandrei.



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La requisitoria contro Luigi De Magistris


Con riferimento alla Lettera di un cittadino ai magistrati onesti che abbiamo riportato sul blog, per comprendere a cosa si riferisca l’Autore parlando di “mestiere” e di “missione” dei magistrati, riportiamo il brano della requisitoria orale pronunciata il 18 gennaio 2008 dal Sostituto Procuratore Generale Vito D’Ambrosio nel procedimento disciplinare a carico di Luigi De Magistris che ha ispirato quella lettera.

Si tratta di un brano molto interessante, perché il Procuratore Generale non si limita a trattare i singoli addebiti mossi al collega De Magistris, ma si fa carico di definire “il modello di magistrato” al quale ci si deve ispirare.

L’intera requisitoria può essere ascoltata su Radio Radicale.

A questo link abbiamo pubblicato le incolpazioni disciplinari a carico di Luigi De Magistris, con l’indicazione delle incolpazioni per le quali è stato condannato e di quelle per le quali è stato assolto. Va detto che dalle accuse che gli vengono mosse nel brano della requisitoria che riportiamo relativamente ai “rapporti con la stampa”, Luigi De Magistris è stato assolto.

A quest’altro link abbiamo pubblicato l'intera memoria difensiva di De Magistris.

Di Vito D’Ambrosio la scheda biografica pubblicata da Wikipedia dice:

"Vito D’Ambrosio (Pescara 3 aprile 1943) è un uomo politico ed un magistrato italiano.

Nel 1966 si laureò in giurisprudenza ed un anno più tardi vinse il concorso per entrare nella magistratura. Pretore di Ancona dal 1971 al 1986, da quell’anno fino al 1990 ha fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel ‘90 venne nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e poco dopo sostenne l’accusa contro la Mafia al maxiprocesso di Palermo, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cui era legato da profonda amicizia.
Indipendente di sinistra, nel 1995 venne eletto dapprima consigliere regionale tra le fila del Partito Democratico della Sinistra e poi presidente della regione Marche, incarico che gli venne confermato nel 2000 dal voto popolare. Nel 2005, dopo la vittoria del candidato dell’Unione Gian Mario Spacca è ritornato in magistratura, riprendendo il suo incarico di sostituto procuratore generale".


Dal novembre 2007 Vito D'Ambrosio è anche componente del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

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Dalla requisitoria del Procuratore D'Ambrosio del 18 gennaio 2008:

“I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Incluse le norme codicistiche e deontologiche. Anche quelle che non ci piacciono”.

“Abbiamo strumenti perché la società sia tranquilla, che utilizziamo i nostri grandi poteri, in maniera tranquillizzante. Che non significa addormentante. Ma significa una cosa diversa: bisogna che riconosciamo che, sul piatto della bilancia, ci sono poteri incredibili. Noi siamo l’unico potere che ha una capacità delegittimante enorme, e siamo l’unico potere che può incidere sulla capacità personale, senza limite, ma questo è accettabile, se teniamo conto di quel limite”.

“Da questo punto di vista, il dottor De Magistris, non dà le necessarie garanzie.
Infatti il dottor De Magistris reagisce, ai comportamenti dei dirigenti dell’ufficio, con strumenti del tutto estranei agli strumenti del processo.
Utilizza in modo arbitrario dati, in modo assolutamente non pertinenti al tema delle indagini, violando la privacy di soggetti terzi, impossibilitati a difendersi, adotta comportamenti sleali nei confronti di colleghi coassegnatari di alcuni procedimenti e processi, trascura l’osservanza dei termini, sia nelle indagini, sia in tema di libertà personale, adotta provvedimenti al di fuori delle previsioni del codice di rito, con riflesso negativo sull’esercizio dei diritti di difesa.
Mantiene rapporti con i mezzi d’informazione del tutto anomali. Usando i suoi rapporti privilegiati per fare pubblicità, a se stesso e alla sua attività professionale. Una vera e propria campagna mediatica, con dichiarazioni allarmanti e prive di equilibrio: non è questo, il modello di magistrato, che la costituzione voleva!”.

“Non è questo, il modello di magistrato, che l’ordinamento prevede!”

“Non è questo, il modello di magistrato, di cui necessita una democrazia ordinata!”.

“Temo che, facendo un errore, ahimè abbastanza diffuso, s’è ispirato, nella sua attività, più a un’ottica missionaria, che a quella necessaria per svolgere al meglio il nostro difficile mestriere. Mes-tie-re. Mes-tie-re – sottolineo -, per quanto faticoso e carico di responsabilità, e non mis-sio-ne. Guai, se il magistrato pensa di avere una missione: il magistrato ha un mestiere. Ha il controllo della legalità. A qualunque livello. E nei confronti di tutti. Ma prima di tutti nei confronti di se stesso. Il controllo di legalità parte da un auto controllo di legalità”.


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La corruzione dei giudici



Con riferimento a un brano della Lettera di un cittadino ai magistrati onesti, riportiamo un bellissimo capitolo del prezioso da “Elogio dei giudici scritto da un avvocato” di Piero Calamandrei. La prima edizione del libro è del 1935. Il brano che riportiamo qui è tratto dall’edizione di Ponte alle Grazie del 1990.


di Piero Calamandrei

Da un vecchio magistrato a riposo, che in cinquanta anni ha percorso con onore tutti i gradi della magistratura dai più umili fino a quello supremo, ho ascoltato queste parole di saggezza:

«Ciò che può costituire un pericolo per i magistrati non è la corruzione: di casi di corruzione per denaro, in cinquant’anni di esperienza, ne ho visti tanti che si contano sulle dita di una sola mano; e sempre li ho visti scoperti e colpiti con esemplari punizioni.

E neanche son da considerarsi minacce molto gravi per la indipendenza dei magistrati le inframmettenze politiche: sono frequenti, ma non irresistibili. Il magistrato di schiena dritta non le prende sul serio, ed è rarissimo che gli venga qualche danno da questa sua inflessibilità.

Il vero pericolo non viene dal difuori: è un lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perchè non turba il quieto vivere e perché la intransigenza costa troppa fatica.

Nella mia lunga carriera non mi sono mai incontrato a faccia a faccia con giudici corruttibili, ma ho conosciuto non di rado giudici indolenti, disattenti, svogliati: pronti a fermarsi alla superficie, pur di sfuggire al duro lavoro di scavo, che deve affrontare chi vuole scoprire la verità.

Spesso questa superficialità mi è sembrata un portato inevitabile, e scusabile, dell’eccessiva mole di lavoro che gravava su certi magistrati; ma ne ho conosciuti alcuni (i migliori) che, anche sovraccarichi così, riuscivano, rubando le ore al sonno, a studiare con scrupolosa diligenza tutte le cause ad essi affidate e a riferirne in camera di consiglio senza dimenticare la virgola di un documento.

La pigrizia porta a adagiarsi nell’abitudine, che vuoi dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra cogli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia.

Anche le raccomandazioni, che non hanno presa sui magistrati desti, possono apparire a questi burocrati sonnacchiosi come una forma non sgradevole di collaborazione, che permette ad essi di adottare bell’e fatta una opinione altrui (quella dell’amico che raccomanda) senza dover faticare a fare una scelta propria: ascoltare le voci che corrono, raccogliere la frase di un amico al caffè, costa meno sforzo che leggere con attenzione cinquanta fascicoli di un’istruttoria».

Il vecchio magistrato stette qualche istante in silenzio e poi concluse così:

«Creda a me: la peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il conformismo.

È una malattia mentale, simile all’agorafobia: il terrore della propria indipendenza; una specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene; che non si piega alle pressioni dei superiori, ma se le immagina e le soddisfa in anticipo».



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domenica 27 gennaio 2008

La memoria difensiva di Luigi De Magistris


Pubblichiamo integralmente la memoria difensiva depositata dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M. da Luigi De Magistris nell’ambito del processo disciplinare conclusosi con sentenza del 18 gennaio 2008.

Con altro posto – a questo link – abbiamo pubblicato l’atto di incolpazione con tutti gli addebiti contestatigli e ai quali si fa riferimento (con le lettere maiuscole) in questa memoria, con l’indicazione di quelli per i quali è stato condannato e di quelli per i quali è stato assolto.

Nei prossimi giorni pubblicheremo commenti e approfondimenti per consentire anche ai “non addetti ai lavori” di farsi un’idea adeguata dell’accaduto.

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On. Sezione Disciplinare
Consiglio Superiore della Magistratura
ROMA



Oggetto: Proc. Nr. 94/2007 R.G..

Memoria difensiva

Con questa memoria – unitamente alla discussione del mio difensore – intendo dimostrare l’assoluta infondatezza delle incolpazioni contestatemi dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

La totale inconsistenza degli addebiti, a me “notificati”, in violazione del segreto d’ufficio, attraverso i mass-media e la stampa locale e nazionale – violazione dei doveri di segreto e riservatezza che ha caratterizzato diversi passaggi delle procedure pendenti innanzi al Ministero della Giustizia, la Procura Generale della Corte di Cassazione ed il CSM –, prima ancora che potessi avere cognizione ufficiale degli atti, non potrà che essere dimostrata in questa sede di merito.

Da un’analisi approfondita ed analitica delle vicende – senza fermarsi alla superficie delle “cose” e tenendo nel dovuto conto del contesto in cui ho operato e dell’immane lavoro da me svolto (come si può evidenziare anche solo da una approssimativa rassegna stampa) – non potrà che essere acclarata e dimostrata, da un Organo effettivamente imparziale, la correttezza del mio operato e la mia serietà e dignità professionale.

Ho sempre operato con amore profondo per questo mestiere, con passione, con abnegazione e dedizione senza limiti, scarificando affetti e vita personale, decidendo di lavorare in Calabria, terra in cui vi è una forte e radicata sete di giustizia, nell’esclusivo interesse dello Stato e della funzione che degnamente cerco di rappresentare.

Ho evidenziato, in particolare innanzi alla Procura della Repubblica di Salerno, Ufficio innanzi al quale ho effettuato numerosi verbali, tutti quegli elementi da cui si evincono anomalie, illegittimità ed illegalità che hanno contraddistinto alcune delle attività svolte nei miei confronti all’evidente fine di danneggiarmi, ostacolarmi ed impedire che potessi condurre a termine il mio lavoro, nonché a favorire condotte di indagati in procedimenti a me assegnati, da ultimo anche alcune “pilotate campagne mediatiche” finalizzate a screditarmi e “dipingermi” anche quale soggetto sovversivo delle istituzioni democratiche di questo Paese.

Sono convinto, come più volte segnalato sia all’Ispettorato che alla Procura Generale della Corte di Cassazione, che le contestazioni disciplinari siano strettamente connesse all’accertamento dei fatti in sede penale e non ritengo che si possano definire le mie vicende disciplinari senza avere compiuta contezza delle verifiche scrupolose e delicate in corso in sede penale.

Ritengo, pertanto, che qualora codesta Sezione Disciplinare non intenda attendere l’esito delle indagini preliminari pendenti presso la Procura della Repubblica di Salerno, proceda, quanto meno, all’audizione dei magistrati che si occupano delle vicende in cui risulto indagato o esponente o persona danneggiata o persona offesa per avere un quadro quanto più completo della situazione anche con riferimento alle infondate incolpazioni. Qualora nemmeno si ritenga di procedere a quanto da me richiesto, si acquisiscano, almeno, le trascrizioni delle audizioni dei magistrati della Procura della Repubblica di Salerno che si terranno – da quanto appreso dalla stampa – in data 9 gennaio innanzi alla 1^ Commissione con riguardo alla pratica pendente nei miei confronti (del resto, atti di tale Commissione sono già confluiti nel procedimento disciplinare di cui all’oggetto).

Con riferimento alle imputazioni di cui all’atto di incolpazione di codesta Sezione del 14.12.2007 segnalo quanto segue.

In ordine alla contestazione di cui al capo A) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Con la nota di trasmissione del 30.3.2007 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale inviavo il procedimento penale nr. 1217/2005 indicavo le ragioni per le quali ritenevo doveroso che l’incarto fosse immediatamente messo nella disponibilità dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p.. Successivamente, sentito dal Procuratore della Repubblica di Salerno, quale esponente, ho rappresentato, nei dettagli, ulteriori ragioni che consigliavano, forse addirittura imponevano, di non consentire al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto – entrambi co-assegnatari del fascicolo – di entrare nella disponibilità materiale dello stesso. Ho evidenziato anche le ragioni che ancora oggi fanno ritenere i motivi di connessione tra fatti oggetto di indagini pendenti presso la Procura della Repubblica di Salerno e fatti oggetto di investigazioni pendenti presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Ritenevo e ritengo il provvedimento del Procuratore della Repubblica dr. Lombardi illegale e volevo evitare che egli reiterasse la condotta – anche vanificando le indagini in pieno svolgimento - in particolare venendo a conoscenza del contenuto di atti che riguardavano lui direttamente, oppure il figlio della moglie, e lo stesso indagato Avv. Pittelli, nei confronti del quale era emerso, in particolare, la condotta, che ritengo penalmente rilevante, circa la “fuga di notizie” del maggio 2005 che ha compromesso in modo molto serio l’esito delle perquisizioni.

Da quanto segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno – circa il coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti del Procuratore della Repubblica dr. Lombardi e del Procuratore Aggiunto dr. Murone, entrambi coassegnatari del procedimento Poseidone - codesta Sezione non potrà che prendere atto che, in quel contesto di gravi collusioni, che ha visto poi protagonista anche il dr. Dolcino Favi, la scelta di investire il Procuratore della Repubblica di Salerno era atto, se non obbligato, decisamente opportuno.

Credo che non posso essere sanzionato con riferimento a tale capo se prima, almeno, non si acquisiscano adeguate informazioni dalla Procura della Repubblica di Salerno circa gli accertamenti eseguiti a seguito delle mie dichiarazioni.


In ordine alla contestazione di cui al capo B) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Si tratta di decreto di perquisizione particolarmente motivato in cui tutti gli elementi ivi indicati rappresentavano i fatti allo stato da contestare agli indagati, nonché le fonti di prova poste alla base del provvedimento emesso. Decisi di effettuare una discovery ampia per consentire agli indagati di conoscere subito le contestazioni e le fonti di prova, per garantire loro di potersi difendere immediatamente in modo compiuto, così come rappresentai allo stesso Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza al momento dell’esecuzione dell’atto da me curato personalmente unitamente alla polizia giudiziaria. Ricordo perfettamente che rappresentai al dr. Tufano le ragioni dell’articolata motivazione sostenendo che si trattava degli elementi fino ad allora raccolti e che mi sembrava corretto consentire alle persone coinvolte, tenuto anche conto del ruolo istituzionale ricoperto, di difendersi punto per punto.

Nella mia esperienza professionale, non più breve, pensavo bisognasse eventualmente difendersi da addebiti con riferimento a provvedimenti privi di motivazione e non certo per atti con motivazioni troppo articolate. Certo ogni scelta è opinabile, criticabile, impugnabile nelle sedi giurisdizionali, forse in questo caso vi è stato uno zelo per esigenze di garanzie, ma non credo certo si tratti di un provvedimento abnorme.

Non mi risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione nell’atto di incolpazione, che il decreto di perquisizione nei confronti del dr. Tufano sia stato annullato dal Tribunale del Riesame (ricordo solo a me stesso, comunque, che le perquisizioni non si annullano, semmai i sequestri effettuati a seguito delle perquisizioni: probabilmente si tratta di meri refusi in cui si sono imbattuti sia il Ministro della Giustizia che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione).

Non è vero che non vi sia adeguata motivazione sulla pertinenza così come indicato nelle imputazioni formulate dall’Ispettorato del Ministero della Giustizia. Un’attenta e non superficiale lettura dell’atto fa evidenziare l’esatto contrario, si tratta di provvedimento motivato anche con riguardo alla pertinenzialità della motivazione e delle cose da ricercare. Sul punto è sufficiente ricordare, a mero titolo esemplificativo, a dimostrazione della correttezza dell’operato dell’Ufficio, che nel verbale analitico di sequestro espletato all’esito della perquisizione al dr. Tufano, alla sua costante presenza, sono stati indicati gli atti acquisiti con riferimento al decreto di perquisizione e nessuna obiezione è stata sostanzialmente evidenziata con riferimento alla pertinenza del materiale appreso. E’ sufficiente leggere il verbale di perquisizione e sequestro per rendersi conto del modo con cui hanno operato il PM e la Polizia Giudiziaria.

Con riferimento all’annullamento del Tribunale del Riesame si evidenzia che solo un indagato – l’Avv. Labriola – ha presentato istanza di riesame e che, quindi, gli altri indagati hanno ritenuto di prestare acquiescenza al provvedimento e non sottolineare alcuna censura nella fase incidentale del procedimento penale. Non posso che rilevare che è nell’essenza stessa della “vita” del procedimento penale che un provvedimento possa essere annullato, confermato o riformato. Potrei dire che spesso la Corte di Cassazione ha accolto miei ricorsi contro decisioni del Tribunale del Riesame di Catanzaro (da ultimo il mio ricorso, proprio nel procedimento penale cd. toghe lucane, contro l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame dei sequestri successivi alle perquisizioni, nei confronti degli indagati dr.ssa Genovese e dott. Cannizzaro), così come altre volte la stessa Suprema Corte ha respinto miei ricorsi: mi sembra assolutamente ovvio tutto questo.

Non corrisponde al vero la circostanza che vengono richiamati procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati (ogni elemento indicato nel decreto aveva ed ha una valenza indiziaria, salvo che gli organi disciplinari non vogliano sostituirsi al giudice naturale per legge, peraltro ad indagini in pieno svolgimento) e quindi, di conseguenza, alcuna illegittima diffusione di atti d’indagine vi è stata.

Non vi è stata violazione del diritto alla riservatezza in quanto quest’Ufficio ha ritenuto di inserire le dichiarazioni di Magistrati del distretto della Corte d’Appello di Potenza che hanno fatto propalazioni che, a loro dire, anche con riferimento alla indicata relazione extraconiugale, servivano a comprendere compiutamente la ricostruzione dei fatti-reato per cui si procedeva e l’andamento di alcuni processi. Non è questo il caso di pubblicazioni, ad esempio, di stralci di intercettazioni dal contenuto privato e personale che non sono di alcun rilievo penale, si tratta, invece, di dichiarazioni di un magistrato del Tribunale di Potenza che sono state da lui rilasciate, con assunzione di responsabilità, con riferimento a condotte criminali che quest’Ufficio stava ricostruendo, con particolare riguardo a rapporti tra magistrati ed esiti di processi penali.


In ordine alla contestazione di cui al capo C) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Non corrisponde al vero la circostanza di non avere informato il Procuratore della Repubblica, al quale riferii, invece, che mi sarei recato in Potenza ad espletare le perquisizioni ed al quale feci anche avere copia del decreto di perquisizione. Dissi al Procuratore che non ritenevo necessaria la sua firma in quanto il fascicolo, come d’intesa, era sempre seguito direttamente da me personalmente e, quindi, entrambi concordavamo sulla necessità che lo tenessi informato degli atti più delicati e che egli intervenisse, formalmente, solo ove necessario. Non ha mai manifestato obiezioni rispetto al mio operato.


In ordine alla contestazione di cui al capo D) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Devo rilevare che la contestazione non corrisponde a verità. Informai il Procuratore della Repubblica non solo del decreto di sequestro di urgenza che egli firmò, ma anche delle perquisizioni che sarebbero state svolte e gli dissi che mi sarei recato personalmente in Basilicata per l’esecuzione. Mi fece anche i complimenti per come avevo redatto gli atti e mi disse che apprezzava molto la circostanza che mi sarei recato personalmente ad espletare la perquisizione al Procuratore della Repubblica di Potenza dr. Galante. Dissi anche al Procuratore che dal momento che seguivo direttamente le indagini avevo ritenuto non necessaria la sua firma in calce ai decreti di perquisizione ed egli mi disse che condivideva tale mia decisione e che era sufficiente che lo avessi informato.

Il Procuratore della Repubblica fu informato anche del fatto che avrei proceduto all’interrogatorio della dr.ssa Genovese che, poi, espletammo anche insieme. Parimenti il Procuratore della Repubblica è stato informato di tutti gli atti aventi ad oggetto la dr.ssa Genovese ed il dott. Cannizzaro.

Del resto non posso che prendere atto che, recentemente, gli organi di stampa hanno riportato una sua dichiarazione – mai smentita – che egli non era stato informato dell’iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. On. Romano Prodi nel registro degli indagati, quando invece vi è la sua firma in calce. Bisognerebbe capire a questo punto e la fase del merito serve anche a questo perché si vuol far credere che io non abbia informato il Procuratore della Repubblica.

Con riferimento al punto 2 evidenzio, altresì, che la Corte di Cassazione ha annullato le ordinanze del Tribunale del Riesame di Catanzaro emesse nei confronti degli indagati dr.ssa Genovese e dott. Cannizzaro e “puntualmente” utilizzate a fondamento delle incolpazioni formulate nei miei confronti.


In ordine alla contestazione di cui al capo E) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Nell’ambito del procedimento penale nr. 2350/2003 R.G.N.R. avevo depositato nel 2005 una richiesta di misura cautelare nei confronti di decine di indagati per reati molto gravi (in particolare associazione per delinquere, traffico di droga, riciclaggio di autovetture, ed altro). Il Gip al luglio del 2006 non aveva in alcun modo evaso la richiesta ed anzi per un certo periodo il fascicolo non ha avuto nemmeno un giudice titolare del procedimento; sul punto vi è stato anche un carteggio tra la Procura ed il Tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della pericolosità sociale dei soggetti indagati. Addirittura risulta, da quanto segnalatomi dalla polizia giudiziaria, che ad un certo punto presso quell’Ufficio non trovavano nemmeno più i numerosi faldoni costituenti il procedimento penale. Ricordo che dopo molti mesi dal deposito della richiesta di misura cautelare, nel giugno del 2006, la polizia giudiziaria mi prospettò forte preoccupazione con riferimento alla mancata pronuncia del giudice per le indagini preliminari, tenuto conto che persone pericolose rimanevano in libertà e continuavano a reiterare condotte criminose gravi. La Squadra Mobile della Questura di Catanzaro mi depositò un’informativa suppletiva, nel maggio del 2006, in cui si evidenziava l’attualità della pericolosità di soggetti per i quali vi era stata richiesta custodiale, il pericolo di reiterazione delle condotte criminose ed anche il pericolo di fuga: mi prospettarono, ad esempio, che addirittura una delle persone per le quali avevo richiesto la custodia cautelare in carcere si era, nelle more della decisione del giudice, reso autore di un gravissimo tentato omicidio. Decisi, quindi, unitamente alla polizia giudiziaria, di procedere al fermo. Il provvedimento fu eseguito in tutto il territorio nazionale e riguardava circa 80 persone. Nel circondario di Catanzaro furono eseguiti oltre 20 provvedimenti restrittivi. Nel rispetto delle 48 ore previste per la richiesta di convalida del provvedimento chiesi al GIP di emettere la misura cautelare. Per mero errore materiale, probabilmente per l’immane lavoro che pende presso il mio Ufficio, non certo per superficialità, ho dimenticato di indicare la dicitura “richiede la convalida” indicando solo che si chiedeva la misura cautelare (ma dal corpo della motivazione era evidente la natura dell’atto emesso). Che si tratti di errore meramente materiale è evidente, come l’Ufficio prospettò in una nota inviata al GIP alle ore 11.30 del 14.7.2006. Del resto non poteva che essere una richiesta di convalida del fermo del PM, in quanto la richiesta di misura cautelare già giaceva da tempo al Gip ed entro le 48 ore il PM – la stessa persona fisica, tra l’altro, che ha emesso il fermo – non poteva che con quell’atto chiedere la convalida. La logica e il buon senso, prima ancora che il diritto lo dimostrano. Che senso aveva non chiedere la convalida nelle 48 ore ma solo la misura che già era stata richiesta? Il Gip ritenne di far caducare il provvedimento, in quanto la Procura non aveva chiesto, tempestivamente, la convalida. Fu emesso dalla Procura della Repubblica – con provvedimento ovviamente anche a firma del Procuratore della Repubblica - un nuovo provvedimento di fermo per evitare che, a causa di un “cavillo”, potessero acquistare la libertà persone indagate per fatti gravi. Fu, quindi, richiesta, la convalida e l’applicazione della misura cautelare ed il GIP del Tribunale di Catanzaro, nel merito, non accolse la richiesta di applicazione della misura, se non per pochi indagati. E’ da dire, a questo punto, che numerosi altri GIP che si erano pronunciati su tutto il territorio nazionale con riferimento a circa altri 50 indagati avevano, nella quasi totalità, emesso misura custodiale evidenziando gravità indiziaria ed esigenze cautelari. Ho fatto, quindi, appello al Tribunale del Riesame che ha accolto, quasi integralmente, le mie richieste, con motivazioni dalle quali si evince come fossero assolutamente non condivisibili, nonchè illogici, i provvedimenti del GIP di Catanzaro.


In ordine alla contestazione di cui al capo F) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Non ho mai sollevato sospetti non suffragati da elementi probanti. Del resto la sede istituzionale deputata per rappresentare compiutamente fatti aventi rilevanza penale è la Procura della Repubblica di Salerno, ove ho compiutamente rappresentato – formalmente sin dal 13.3.2007 – circostanze che ritengo di indubbio rilievo penale. Sarebbe stato sufficiente acquisire dalla Procura della Repubblica di Salerno la relazione del CTU dr. Gioacchino Genchi posta a fondamento della trasmissione, in data 13.3.2007, del fascicolo mod. 44 per rilevazione di segreto d’ufficio in cui appare evidente il coinvolgimento di magistrati del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro; nonché l’esposto da me inviato, in pari data, in cui rappresento la grave situazione in cui mi sono trovato ad operare. In sede di numerose escussioni successive innanzi al Procuratore della Repubblica di Salerno ho evidenziato, in modo compiuto, le ragioni per le quali diffidavo della riservatezza del Procuratore della Repubblica dr. Lombardi ed anche del Procuratore Aggiunto dr. Murone, con riferimento, in particolare, ad alcuni indagati e persone coinvolte nell’attività d’indagine. Ho anche evidenziato il coinvolgimento, nell’attività messa in atto in mio danno e dell’attività che stavo svolgendo, del Procuratore Generale FF dr. Dolcino Favi. Solo a mero titolo esemplificativo, per far comprendere la gravità della situazione, è emerso che il figlio dell’attuale moglie del Procuratore della Repubblica sia socio dell’Avv. Pittelli in una società costituita nell’ottobre del 2006; nonché il Procuratore – nella citata consulenza – appare persona coinvolta nella gravissima fuga di notizie avvenuta nel maggio del 2005 nell’ambito del procedimento penale cd. Poseidone (nr. 1217/2005 mod. 21) che compromise, quasi del tutto, l’attività investigativa finalizzata all’acquisizione di documentazione. Circa la capacità dell’Avv. Sen. Pittelli di intrattenere rapporti anche illeciti con magistrati in servizio a Catanzaro ho rappresentato – e sul punto sto ancora dichiarando – fatti precisi e di rilevanza penale, coperti dal segreto, innanzi al Procuratore della Repubblica di Salerno.

Ritengo che i fatti segnalati alla Procura della Repubblica di Salerno siano decisivi, da un lato, per dimostrare la correttezza del mio operato e l’infondatezza degli addebiti che mi sono stati mossi anche nelle sedi disciplinari, dall’altro per ricostruire la “fitta rete collusiva” che è stata realizzata per ostacolare in modo determinante le indagini da me dirette.

Come rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, ed a mero titolo esemplificativo, non vi è dubbio che vi sia stata interferenza da parte del Procuratore Aggiunto dr. Murone, dal momento che il suo nome è stato fatto dalla principale testimone del procedimento penale nr. 2057/2006 mod. 21 (cd. indagine why not) e che emerge nella documentazione acquisita all’esito delle perquisizioni. Debbo rappresentare che anche il nominativo del Procuratore della Repubblica emerge nella predetta indagine con particolare riferimento ad un’intercettazione dalla quale si evincerebbe la sua abituale frequentazione con persone coinvolte nell’attività investigativa in corso ed è anche per questo che non potevo fornire dettagliate informazioni al Procuratore della Repubblica. Con riferimento alla mancata iscrizione del dr. Murone e del dr. Cisterna si evidenzia che, con riferimento al primo, la competenza è della Procura della Repubblica di Salerno, con riguardo al secondo era in corso attività di accertamento preliminare (particolarmente delicata), che non imponeva l’iscrizione del collega, che doveva rimanere riservata e che, invece, è divenuta di disponibilità anche di Uffici che non dovrebbero avere cognizione del contenuto delle indagini preliminari in corso. Con riferimento al dr. Cisterna non ho parlato, comunque, di interferenze.

Non vi è dubbio che durante queste indagini così delicate mi sono in alcuni casi trovato innanzi alla scelta: informare il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto della Repubblica con la consapevolezza che gli stessi intrattenevano rapporti di apparente illiceità con persone coinvolte nelle indagini, e che comunque avevano dimostrato con comportamenti concreti di non “gradire” le attività investigative in corso, quindi notiziarli e rischiare una probabile contestazione per concorso in violazione di segreto d’ufficio, quanto meno colposo, oppure salvaguardare le inchieste e mettere in conto un procedimento disciplinare nel quale però avrei potuto adeguatamente rendere conto delle ragioni della mia condotta.

Ritengo anche su tale punto necessario sentire i Magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, in particolare con riguardo ai fatti di rilievo penale che ho narrato e documentato con riferimento alle condotte messe in atto dal Procuratore della Repubblica dr. Lombardi, da Procuratore Aggiunto dr. Murone e dal Procuratore Generale ff Dr. Dolcino Favi.

Ritengo nella sede penale di avere illustrato, compiutamente, non solo la correttezza del mio operato, ma anche le evidenti ragioni che mi imponevano di non coinvolgere i magistrati co-assegnatari in quanto emergevano elementi di un loro coinvolgimento in fatti collusivi gravi.


In ordine alla contestazione di cui al capo G) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Il provvedimento di iscrizione in quella forma è stato adottato per garantire la più assoluta riservatezza: sia per la “penetrabilità” di “intranei” infedeli o di “estranei” presso il R.E.G.E. – tenuto anche conto della capacità dell’Avv. Pittelli di apprendere notizie presso gli uffici giudiziari di Catanzaro, come ho rappresentato alla Procura della Repubblica di Salerno – sia in quanto stavano emergendo, come rappresentatomi dai CTU, elementi di collegamento tra il predetto ed il Procuratore della Repubblica dr. Lombardi. Così come notori erano i “contatti” tra l’Avv. Pittelli ed il Procuratore Aggiunto dr. Murone. E’ ovvio che se non mi fosse stata revocata la designazione del procedimento penale nr. 1217/2005 mod. 21, venute meno le ragioni della “inusuale” secretazione, avrei provveduto a seguire il percorso “ordinario” di iscrizione. Non ritengo assolutamente che l’atto non avesse effetti giuridici, tanto è vero che avevo anche indicato, nel corpo del provvedimento, che la decorrenza dei termini sarebbe stata dal giorno di emissione dello stesso. Non appena iscritto al R.E.G.E., venute meno le ragioni di riservatezza, la decorrenza dei termini sarebbe stata a far data dal 31.1.2007. La certezza della data di iscrizione si evince anche dalla creazione dell’atto nel sistema informatico: un accertamento sul punto rileverebbe il giorno esatto in cui è stato formato il provvedimento. Non vi è stata alcuna lesione dei diritti degli indagati, vi è stato solo lo scrupolo massimo di evitare che gli stessi fossero messi a conoscenza delle indagini pendenti a loro carico: l’Avv Pittelli lo avrebbe saputo con altissima probabilità, così come avvenuto nel maggio del 2005, soprattutto se dell’attività investigativa in svolgimento sarebbero stati messi a conoscenza il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto della Repubblica. Comportarmi in modo diverso – alla luce soprattutto dei rapporti emersi tra il Procuratore della Repubblica dr. Lombardi e l’Avv. Pittelli – mi avrebbe esposto all’obiezione di agevolare la conoscenza di informazioni riservate pur consapevole del “collegamento” del Pittelli con i magistrati prima citati, nonché della sua capacità di “penetrazione” negli uffici giudiziari di Catanzaro.


In ordine alla contestazione di cui al capo H) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. L’iscrizione vi era stata, con le modalità indicate con riferimento alle giustificazioni di cui sopra. Comunicare il dato agli altri magistrati co-assegnatari significava informare – con altissima probabilità – gli indagati (Cretella è difeso, tra l’altro, dall’Avv. Pittelli). La circostanza che abbia registrato condotte, poi ritenute anche penalmente rilevanti, da parte del Procuratore della Repubblica dr. Lombardi e del Procuratore Aggiunto dr. Murone, mi hanno imposto il massimo della cautela, onde evitare, come è avvenuto nel maggio del 2005 nell’ambito della stessa indagine preliminare cd. Poseidone, che gli indagati venissero a conoscenza dell’attività svolta nei loro confronti, con particolare riferimento all’avv. Pittelli, alquanto “legato” al dr. Lombardi ed al dr. Murone.


In ordine alla contestazione di cui al capo I) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Non si può contestare l’omissione di cautele idonee dal momento che numerose persone erano a conoscenza degli atti giudiziari da compiere. In particolare, dell’informazione di garanzia emessa nei confronti di Luigi Bisignani erano di certo al corrente il personale della mia segreteria, i consulenti, la polizia giudiziaria. Con riguardo all’iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri il dato era conosciuto al personale di segreteria che ha effettuato gli adempimenti relativi, al personale di polizia giudiziaria, al Procuratore della Repubblica dr. Lombardi il quale, poco dopo l’avvenuta iscrizione, mi disse anche di aver avuto un colloquio con un giornalista di “Panorama”. Con riferimento alle notizie pubblicate sul settimanale “Panorama” n. 28 del 12.7.2007 evidenzio che vi era stato il decreto di perquisizione eseguito nel giugno 2007 in cui erano riportati fatti che coinvolgevano persone vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, del contenuto delle indagini erano al corrente anche i miei consulenti e la polizia giudiziaria delegata.

Infondata è anche la contestazione relativa alla trasmissione del decreto di perquisizione al Cap. Zacheo. In primo luogo la trasmissione è avvenuta dopo la notifica delle perquisizioni, quando l’atto era già nella disponibilità di indagati e difensori. Copia del decreto mi fu richiesta dall’Ufficiale dell’Arma il quale, ricordo, si rammaricò anche del fatto che non glielo avessi fatto avere prima, in quanto egli, comunque, ha svolto indagini nell’ambito del procedimento penale cd. Toghe Lucane. Se poi l’Ufficiale l’abbia inviato ad altri è fatto che non può essermi attribuito. Ricordo solo, a dimostrazione della correttezza assoluta del mio operato, che, mi pare proprio l’8 giugno, il giornalista del “Corriere della Sera” Carlo Vulpio venne a Catanzaro e mi chiese se potevo dargli copia del decreto di perquisizione, dal momento che erano venute meno le ragioni del segreto essendo stato il provvedimento eseguito. Pur avendone, ovviamente, in Ufficio sia la copia cartacea che quella informatica, gli dissi che non potevo dargli nulla.

Intendo chiarire che ho rapporti cordiali – così come tantissimi magistrati - con molti giornalisti che ho conosciuto in questi anni. I miei rapporti sono sempre stati di natura professionale, corretti, non ho mai dato loro notizie coperte da segreto o anche solo caratterizzati dal crisma della riservatezza. Con alcuni di loro – avendo ormai da anni o mesi seguito tutte le mie inchieste – si è ovviamente anche instaurato un rapporto più cordiale che non ha mai travalicato, però, i limiti imposti non solo dalla normativa vigente ma nemmeno dal codice etico approvato dall’associazione nazionale magistrati.

Anche con riferimento alle incolpazioni aventi ad oggetto “fughe di notizie” e rapporti con la stampa ritengo necessario sentire i magistrati della Procura della Repubblica di Salerno in quanto in quella sede, in numerosi verbali, ho evidenziato come io ed il mio ufficio siamo stati danneggiati da condotte non certo a me attribuibili, nemmeno sul piano disciplinare.

E’ comunque, sorprendente, che si possa attribuire una contestazione disciplinare ad un magistrato con riferimento a presunte violazione del segreto investigativo senza che si accerti una sua eventuale responsabilità in tali fatti. Una scrupolosa istruttoria avrebbe acclarato come io stesso e le indagini da me dirette siamo rimasti, in realtà, vittime delle “fughe di notize”.


In ordine alla contestazione di cui al capo L) evidenzio:

Infondatezza dell’addebito. Non ho mai avuto un rapporto disinvolto con la stampa ed i mezzi di comunicazione. Non ho mai parlato di procedimenti penali in corso, se non quando autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Non ho mai violato i doveri di riservatezza con riferimento alle indagini preliminari in corso. Non ho mai divulgato il contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d’ufficio. Non ho mai utilizzato canali informativi personali privilegiati. Ho rilasciato talune dichiarazioni – come ho detto anche al Consiglio Superiore della Magistratura in sede di audizione il 29 ottobre – in quanto sono accaduti fatti gravi ed anche in parte per “legittima difesa” tenuto conto dell’attività messa in atto ai miei danni, come segnalato puntualmente al Procuratore della Repubblica di Salerno, senza che nessun attività di “tutela” sia mai stata messa in atto né dall’ANM, né dallo stesso CSM. (sul punto ho atteso, invano, per tanti mesi che ci si occupasse in modo serio di quello che stava accadendo in Calabra “ai margini” dei procedimenti di cui mi occupavo).

Non ho mai riferito al quotidiano “IL GIORNALE” fatti oggetto di indagini in corso, né ho mai fatto riferimento a soggetti coinvolti. Che vi fosse la volontà di togliermi le inchieste è dire qualcosa che in realtà è avvenuto; che “vogliono fermarmi” è qualcosa che un po’ tutti in Calabria - ed in gran parte del Paese - hanno compreso. Che mi vogliono sottrarre le inchieste purtroppo è vero (come è accaduto, a mio avviso illegittimamente, sia nel procedimento cd. Poseidone con la revoca della designazione da parte del Procuratore della Repubblica, sia nel procedimento cd. Why Not attraverso l’avocazione del Procuratore Generale della Repubblica), che vogliono fermarmi purtroppo anche è vero (è sufficiente far riferimento, a mero titolo esemplificativo, alla richiesta del Ministro della Giustizia il cui nominativo compare, tra l’altro, in una delicata inchiesta di cui “ero” titolare e con riferimento alla quale l’ispettorato del Ministero della Giustizia ha continuato a porre domande reiterate, pur nella sussistenza del segreto investigativo). Ritengo che vi sia il diritto-dovere, in particolare da parte di un Magistrato, di esporre pubblicamente una situazione così grave anche per evitare che – in assenza di alcun intervento a tutela – si possa attentare alla persona, alla professionalità, al lavoro. Ho atteso per molto tempo, invano, che a fronte dei gravissimi fatti che avvenivano nei confronti miei e del mio ufficio vi fosse un intervento da parte dell’ANM ed anche delle Istituzioni. Confermo che è mia convinzione – pur essendomi sempre attenuto al riserbo fino a qualche mese fa - che il Magistrato abbia, non solo il diritto, ma anche il dovere di esporre, pubblicamente, situazioni gravi che minano la credibilità delle Istituzioni ed intaccano l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Pubblicamente si può denunciare una grave situazione che mette in pericolo la tenuta stessa dello Stato di diritto, nelle sedi istituzionali, poi, si indicano nomi, cognomi, fatti e circostanze quanto più puntuali possibili. Canone di comportamento al quale penso di essermi attenuto.

Ho detto pubblicamente, anche in altre circostanze, che pur avendo chiesto la co-assegnazione di procedimenti, questo non è mai avvenuto, tranne in un caso (e per poco tempo), pur essendo il lavoro in “pool” ormai un “patrimonio” della magistratura inquirente nel Paese. E’ vero che ho sempre chiesto alla dirigenza dell’Ufficio – credo sia patrimonio culturale e professionale della magistratura italiana – di essere affiancato da altri colleghi per evitare una mia continua esposizione personale. E’ vero che il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto hanno disatteso le mie richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate; non corrisponde al vero che avrei detto che ero stato oggetto di accuse per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale.
Non vi è dubbio che vi sia una strategia ai danni miei e del mio Ufficio come segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno ed allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura presso la 1a Commissione.

Non mi sono mai posto quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese. Tutt’altro. Ho sempre professato e praticato umiltà ed equilibrio, rispetto per la Politica e per i tanti colleghi bravi ed onesti che operano in Calabria.

Corrisponde al vero che, in questi anni di isolamento, intimidazioni, pressioni ed illegalità diffuse che ho subito per il solo fatto di esercitare le funzioni tenendo anche sempre presente e tentando di applicare, con umiltà ma con fermezza, l’art. 3 della Costituzione, con una cultura delle garanzie che ha sempre contraddistinto il mio operato, ho rilasciato dichiarazioni pubbliche, in occasioni di dibattiti, conferenze, incontri ed altro, ma mai con riferimento a procedimenti penali in corso e sempre su tematiche di carattere generale ed ho anche detto che fino a quando non sopprimeranno l’art. 21 della Costituzione continuerò a parlare sui temi del diritto, della legalità e della giustizia.

Non è vero che non abbia utilizzato equilibrio e misura nelle dichiarazioni pubbliche. In considerazione di quello che mi è accaduto in questi anni credo di avere agito con profondo rispetto per le Istituzioni, con umiltà e serenità, spesso nel più profondo isolamento istituzionale in una terra in cui la criminalità organizzata annienta i nemici non solo con le bombe. Che vi siano illegalità, ritengo anche gravi, da parte di persone collocate in uffici istituzionali anche di rilevante importanza, è vero e l’ho anche segnalato alle autorità competenti. Ho rilevato, pubblicamente, che da quando sono titolare di procedimenti sui cd. poteri forti, o colletti bianchi, o lobby occulte, o centri affaristici e massonerie varie, così come li si vogliono chiamare, sono cominciati una serie di atti finalizzati anche al mio trasferimento. La riflessione pubblica – generica, misurata ed equilibrata, anche forte, tenuto conto della materia affrontata e del livello di collusioni riscontrare nel lavoro in Calabria e della gravissima situazione esistente in questa Regione, così come è sotto gli occhi di tutti – è stata anche una specie di difesa legittima del lavoro e di tutela dei procedimenti in corso. Temevo e temo che mi potesse accadere qualcosa di molto serio e dopo aver denunciato fatti nei dettagli alle autorità competenti, non volevo che accadesse qualcosa senza che nessuno si rendesse conto di quello che sta succedendo in Calabria.


In ordine alla contestazione di cui al capo M) evidenzio:

Infondatezza degli addebiti. Non ho mai omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. I fatti indicati nel predetto capo, del resto, erano, prima della divulgazione, a conoscenza di più persone (anche all’estero) e non vedo perché si debba attribuire a me una condotta negativa (indipendentemente o meno dalla circostanza se vi sia stata nei casi indicati in contestazione pubblicazione di notizie coperte da segreto o riservate). Anzi, ritengo, di essere stato danneggiato dalla pubblicazione di molti articoli ed in altri casi vi sia stata una vera e propria strategia ai miei danni come ho indicato alla Procura della Repubblica di Salerno, Ufficio al quale sto continuando a rendere dichiarazioni sul punto e che non si può non ascoltare, ritengo, prima di decidere sulla mia responsabilità disciplinare. Non ho mai rivelato notizie coperte da segreto a giornalisti, semmai in alcuni casi ho appreso notizie di interesse investigativo da loro articoli.

Ritengo, in conclusione, di aver agito sempre, in questi difficili anni, con correttezza e professionalità. Ho sempre operato con amore profondo per questo mestiere, con abnegazione e sacrifici enormi (lavorato anche i giorni festivi e durante le ferie, talvolta anche di notte), decidendo di lavorare in Calabria nell’esclusivo interesse della Giustizia e nell’ossequio per le leggi delle Repubblica ed, in primo luogo, della Costituzione Repubblicana.

Ritengo che codesta Sezione saprà valutare anche il contesto ambientale in cui ho operato e lavoro, nonché, soprattutto, considerare che sono stato titolare di procedimenti delicati e complessi (anche di competenza DDA) sicuramente superiori a quelli di tutti gli altri colleghi della Procura Ordinaria anche complessivamente considerati.

Napoli, 2.1.2008

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Luigi de Magistris


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L'atto di incolpazione a carico di Luigi De Magistris



Pubblichiamo l’intero atto di incolpazione con tutte le contestazioni disciplinari per le quali il collega Luigi De Magistris è stato giudicato dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M., così che ognuno possa farsi un'idea oggettiva di cosa è accaduto.

In testa a ognuna delle incolpazioni abbiamo inserito (segnalandolo anche con due colori diversi) l’annotazione della condanna o della assoluzione pronunciate con la sentenza del 18 gennaio 2008.

Con altro post – a questo link – abbiamo pubblicato l’intera memoria difensiva di Luigi De Magistris.

L’intero dibattimento, ivi compresa la requisitoria del Procuratore Generale e l’arringa del difensore sono ascoltabili su Radio Radicale.

Nei prossimi giorni pubblicheremo commenti di approfondimento di questi atti, per illustrarli in maniera più comprensibile anche ai "non addetti ai lavori". Fino ad allora, la memoria difensiva di cui sopra può costituire una guida utile a ricostruire i fatti.

_________________


Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare


Proc. n. 94/2007 R.G.

Il Presidente

Rilevato che in data 13.12.2007 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto il rinvio a giudizio, con lettura degli atti consentiti, nei confronti del

dott. Luigi De Magistris (nato a Napoli il 20.6.1967)
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,

incolpato


A) Condannato

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° comma, lett. n) del Decr. Legisl. n. 109/2006 modificato con Legge n. 269/2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; in particolare nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell’ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data 30.3.2007 – malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell’assegnazione – la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 c.p.p. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento.


B) Condannato

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006 per avere, con grave e inescusabile negligenza, emesso, nell’ambito del procedimento penale n. 3750/0321-n. 444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del dr Vincenzo Tafano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l’evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell’atto;


C) Condannato

della violazione degli artt. 1, 2, 1° comma, lett. n) del D.Lgs, 109/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell’Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento – emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’amministrazione della giustizia penale in Basilicata.


D)

1. Assolto

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), ed n) del D.Lgs. 109/2006, perché, arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell’ambito del procedimento penale n. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tacendone l’esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d’urgenza adottato nell’ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito contestualmente alla perquisizione; violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d’informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell’Amministrazione della giustizia.


2. Condannato

della violazione degli artt. 1 e 2, lett. n) D.L.vo 23/212006 n. 109, per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05–21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era coassegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore della Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della dott.ssa Felicia GENOVESE (sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli arti. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa Genovese, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche coassegnatario del procedimento.


E) Condannato

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. 109/2006, perché nell’ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l’emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di Catanzaro ai sensi dell’art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.7.2006.


F) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. lett. d), del D.lgs. 109/2006, perché, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l’istituzione giudiziaria. In particolare:

1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16 aprile 2007, il dott. De Magistris, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell’iscrizione dei nominativi di Pittelli Giancarlo e di Cretella Lombardo Walter, affermava di non aver “... informato il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell’iscrizione a mod. 21 dell’avv. Giancarlo Pittelli per i motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, nella quale si legge: “Per scongiurare, difatti, che l’indagato potesse essere messo a conoscenza dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento – motivato – di iscrizione, disponendo la segretazione dell’atto...” mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell’ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;

2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto “Poseidone”, n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11 c.p.p., esponeva di ritenere che il provvedimento di revoca della coassegnazione disposto dal Procuratore dott. Lombardi fosse “... connotato da profili di illicei-tà... In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto, quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il Sen. Avv. Gian-carlo Pittelli sembra essere caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a Magistrati ... Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già trasmessi (tenuto conto del coinvolgimento del dr Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno, dell’indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di indagine ... mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., mi venga revocata la coassegnazione con un provvedimento che, tra, l’altro, mi pare illegale”, con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei propri legittimi poteri da parte del Procuratore della Repubblica in vista del raggiungimento di finalità illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;

3. con nota diretta al Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007, il dott. De Magistris, riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazione di indagini nei procedimenti 1217/05-21 e 2057/06-21, chiedeva “... direttive sulla necessità – e le eventuali modalità – delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto in rapporti che appaiono sospetti, per come già rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio”, definendo le richieste del Procuratore Aggiunto “un’oggettiva interferenza sull’attività investigativa in pieno svolgimento” presso il suo Ufficio ed assumendo, altresì, di aver già riferito, “per le vie brevi”, circa il coinvolgimento ... del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia”.
Richiesto dal dott. Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti che egli aveva nei confronti del Procuratore Aggiunto dott. Murone, riferiva che erano stati acquisiti elementi di collegamento tra quest’ultimo e l’indagato, Saladino Antonio, clementi desumibili dall’esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro in grado di spiegare “secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come una oggettiva interferenza nell’attività investigativa che stava compiendo ...”. Analogamente, anche con riguardo al dott. Cisterna, il ritenuto “coinvol-gimento” veniva desunto da “contatti telefonici che emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento”. In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza di elementi tali da determinare l’assunzione della veste di indagato da parte di magistrati asseritamene “coinvolti”, come comprovato dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel registro degli indagati.


G) Condannato nei termini di cui alla motivazione della sentenza, allo stato non ancora depositata

della violazione degli arti. 1 e 2 lett a), g), m) ed ff) del D.lg.vo n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l’art. 335 c.p.p., eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di CRETELLA LOMBARDO Walter e di PITTELLI Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del seguente testuale tenore.
“OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21. Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,
viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr Pietro SAGONA e dr Gioacchino GENGH1, dispone iscriversi i seguenti nominativi: PIITELLI Giancarlo; nato a Catanzaro il 9.2.1953; CRETTELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951; il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p., in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;
rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E; rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati; dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna;
letti gli artt. 329 e 335 c.p.p. dispone il segreto sul presente proedimento. Catanzaro 31.1,2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto;
“Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p., dall’art. 2 lg 25.1.1982 n. 17 Cz 15.3.07”
L’atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l’art. 335 c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l’iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione.
Inoltre la “anomala” annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del c.p.p..


H) Non luogo a provvedere

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) ed n) D. Lgs. 109/2006, perché, con grave violazione di legge per negligenza inescu-sabile e grave inosservanza di norme regolamentari, ordinava in data 1.3.2007 una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi) nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l’invio di un’informazione di garanzia nei confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere i relativi nominativi nel registro notizie di reato, così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati coassegnatari del procedimento che erano all’oscuro di tali iniziative non concordate.


I) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. Lett. u) e aa), del D.lgs 109/2006, perché nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo scarsa attenzione al profilo della riservatezza nello svolgimento dell’attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed incontrollate fughe di notizie. In particolare:

1. con riferimento all’informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con esposto datato 10 luglio 2007, di essere stato contattato in data 3 luglio 2007 dal vice direttore del settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l’avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselrni sulle associazioni segrete nell’ambito di una più ampia inchiesta delegata al dott. De Magistris: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;

2. con riferimento all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, la notizia dell’iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l’articolo a firma di Giacomo Amaduri dal titolo “Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro”;

3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo dal titolo “Le relazioni pericolose del professore” di Giacomo Amadori in cui veniva riferito di persone indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri c dello svolgimento di un’analisi dei tabulati del numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun documento nel quale esse fossero formalizzate;

4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De Magistris in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De Magistris ri-sulta aver inviato il successivo 8 giugno, all’indirizzo di posta elettronica del Capitano dei CC Pasquale Zacheo, non delegato allo svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente all’indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di “Toghe lucane” e intratteneva in quel periodo assidui rapporti personali con dott. De Magistris, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito dei procedimento penale n. 2751/06-21 dalla Procura della Repubblica di Matera.


L) Assolto

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), d), v), aa) del D.Lgs. 109/2006, 5, 2° comma, D.Lgs. n. 106/2006 perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione del tutto disattento ai profili di opportunità nonché di riservatezza delle attività d’indagine preliminare, oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d’ufficio, anche quando svincolati dal segreto investigativo, rendendo dichiarazioni senza la delega de! Procuratore della Repubblica e suscitando altresì pub-blicità sulla propria attività di indagine, anche utilizzando canali informativi personali privilegiati. In particolare:

1. rilasciava un’intervista al quotidiano Il Giornale, del 14 agosto 2007, avente per contenuto fatti oggetto di indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì, espressioni del tutto improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili sfoghi, del tenore “vogliono togliermi le inchieste”, “vogliono fermarmi”, ed altre della medesima portata; inoltre, nella medesima intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse “per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale”.

• rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione, con le quali, in maniera gravemen-te scorretta nei confronti di altri soggetti – parti, difensori e magistrati – faceva apparire che !e iniziative giudiziarie o con finalità di accertamen-ti deontologici, - adottate nei suoi confronti – fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d’indagine anche con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l’autonomia e il potere diffuso della magistratura(dichiarazioni al Giornale radio Rai 3 trasmessa nell’edizione delle 8.45 del 13 agosto 2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19 settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L’Unità del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano Uni-tà del 1 aprile 2007; intervista a Telespazio del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De Magistris ingenera il convincimento d’essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione, ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano Repubblica e al quotidiano Corriere della Sera del 21 ottobre 2007).

M) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2,10 comma, lett. u), del D.Lgs. 109/2006, per aver omesso di esercitare la dovuta diligenza ai fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. In particolare

a) in relazione al processo “ Toghe lucane”:

1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell’atto, coperto da segreto, avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa Genovese.

2, divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo Macrì e Carlo Vulpio, del contenuto di atti e di alcune intercettazioni relative alle indagini in corso ;

3. divulgazione, sul quotidiano Corriere della Sera del 15 aprile 2007, del contenuto delle dichiarazioni del dott. Vincenzo Montemurro, Sosti-tuto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 mag-gio 2007, delle dichiarazioni del dott. Rocco Pavese, GIP del Tribunale di Potenza, nonché, sullo stesso quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del doti. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza, rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. de Magistris; divulgazione di notizie riservate e di attività di indagine sul quotidiano La Stampa del 22 maggio 2007 circa le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria compiuta da de Magistris all’interno del palazzo di giustizia di Potenza.

b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:

• divulgazione al settimanale L’Espresso in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo (notizia apparsa sull’indicato settimanale pur essendo la notifica all’interessato avvenuta solo il giorno precedente 28 marzo) e dell’ampia ricostruzione della attività investigativa in corso sulla “presunta cupola politico-affaristica” esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l’OLAF (nonostante la prescritta riservatezza dell’indicata attività di cooperazione giudiziaria) ed ai possibili sviluppi delle indagini su presunte “nomine pilotate” del direttore generale dell’OLAF,

• divulgazione ai quotidiano “La Stampa” del 8 aprile 2007 (a firma di Antonio Massari), Corriere della Sera del t aprile 2007 (a firma di Carlo Macri) del contenuto e delle ragioni della nota dei 30 marzo inviata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l’intero fascicolo n. 1217/05 (come “ corpo di reato”) in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi.

Visto l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n, 109:

fissa la discussione orale per l’udienza dell’11 gennaio 2008, ore 15.00 con eventuale prosecuzione nelle udienze straordinarie del 12.1.2008 ore 9.30, 12.1.2008 ore 15.00, 14.1.2008 ore 15.04.

Avverte l’incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell’Indipendenza n. 6 ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l’esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;

c) ha facoltà di presentare memorie mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da altro magistrato, quale difensore, oppure da un avvocato del libero Foro.

Dispone che per la suddetta udienza siano citati come testi:

1) dott.ssa Isabella De Angelis. giudice del Tribunale di Nuoro;

2) Maresciallo Luigi Musardo nucleo Polizia Tribunale guardia di Finanza di Catanzaro;

3) Dott.ssa Maria Minervini, cancelliere B3 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, al dott. Luigi De Magistris e al Difensore dott. Alessandro Criscuolo.

Roma, 14 dic. 2007

Il Presidente
(NicolaMancino)

Il Magistrato Segretario
(Massimo Forciniti)


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