mercoledì 26 settembre 2007

Un caso emblematico - Il C.S.M. e la legge



In questo blog parliamo anche, fra l’altro, delle gravi responsabilità della magistratura nel gestire – male – il proprio autogoverno.

Lo scopo per cui lo facciamo non è, ovviamente, quello di fornire alibi a quei politici (molti e di tutti gli schieramenti) che lavorano “contro” la giustizia, ma quello di indurre la magistratura a capire che l’autogoverno non è un privilegio, ma una guarentigia e che è proprio la sua cattiva gestione che, se non si fa qualcosa al più presto, giustificherà la sua (dell’autogoverno) limitazione/eliminazione ad opera di chi vuole da sempre la magistratura soggetta al controllo definitivo della politica.

In molti degli articoli pubblicati in questo blog si parla delle patologie e degli abusi che caratterizzano il correntismo e il carrierismo nell’autogoverno della magistratura e di come questo incida gravemente sull’attività del Consiglio Superiore della Magistratura e, a cascata, sull’efficienza dell’amministrazione giudiziaria. Particolarmente significativo sul punto il brano di una relazione del Consigliere Mario Fresa, riportato da Felice Lima nel suo articolo “Le responsabilità dei magistrati nella crisi della giustizia”.

Pubblichiamo adesso il testo di una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura davvero emblematica, che riguarda l’attribuzione in palese violazione della legge di un incarico semidirettivo a un ex componente del C.S.M. medesimo.

Il titolo del nostro blog è "Uguale per tutti" (la legge). E certo lo sappiamo che il sogno di una legge davvero uguale per tutti è una utopia. Ma che almeno la legge sia "uguale" per i membri del Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe essere possibile, addirittura scontato. E invece non è così. E questo deve fare riflettere.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la delibera relativa alla copertura di nove posti di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, fatta per quasi due terzi assegnando quei posti a ex componenti del Consiglio Superiore.

La vicenda odierna è quella relativa alla copertura di un posto di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Genova.

Esso è stato assegnato al dr Marco Devoto, componente del Consiglio Superiore nella consiliatura precedente a quella attuale.

Il dr Devoto aveva presentato domanda per quel posto prima di essere nominato componente del C.S.M..

Il mandato del dr Devoto al C.S.M. è durato sei mesi e per quei sei mesi il C.S.M. non ha coperto il posto in questione.

Scaduto il mandato, il posto di Genova è stato assegnato al dr Devoto.

Questa nomina è illegittima sotto un duplice profilo.

Il primo è che le circolari e le prassi costanti del C.S.M. prevedono che le domande di trasferimento proposte dai magistrati si ritengono decadute quando, dopo la presentazione di esse, il magistrato ottiene e accetta un altro trasferimento o il collocamento fuori ruolo. E si tratta di argomento da sé solo decisivo.

Peraltro, proprio questo stesso C.S.M. in carica aveva, in un altro caso, ritenuto non legittimato in un concorso per incarico direttivo un componente del CSM, proprio ritenendo la sua domanda decaduta a seguito dell’assunzione dell’incarico fuori ruolo.

Il secondo profilo, se si può dire ancor più decisivo del primo, è che l’art. 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, dispone che “prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione”. E nel caso del dr Devoto i due anni non erano trascorsi.

Dunque, a tacer d’altro, la nomina in questione viola una precisa norma di legge.

Ed è importante sottolineare che anche la legge testé citata si è resa necessaria - come in molte altre occasioni e a riprova che tante leggi non buone per la giustizia sono frutto della non volontà della magistratura di far cessare prassi perverse del suo autogoverno - per porre fine alla prassi invalsa nel Consiglio Superiore della Magistratura grazie alla quale i consiglieri, nel corso del loro mandato, predisponevano le sedi vacanti (ovviamente prestigiose) nelle quali andare (spessissimo per di più con concorsi solo "virtuali") all'esito del loro mandato.

E che questo fosse il problema e questa la ragione ispiratrice della norma viene espressamente detto proprio nella motivazione della delibera che pubblichiamo.

Lo stupefacente paradosso finale è che il C.S.M., detto tutto questo, ha "disapplicato" (opzione certamente non consentita nel nostro sistema giuridico) la legge medesima.

Il C.S.M., nella delibera che si riporta di seguito, ha sostenuto che la legge in questione non sarebbe costituzionale se si dovesse applicare anche a chi è stato al Consiglio Superiore per un tempo inferiore all’intera consilitura.

A prescindere dalla palese infondatezza di questa tesi finto/costituzionale, tutti i componenti del C.S.M., in quanto laureati in giurisprudenza sanno bene che nell’ordinamento italiano non è consentita la disapplicazione delle leggi sol perché le si ritenga incostituzionali (in tutto o in parte), ma solo, alle condizioni di legge, la loro rimessione al giudizio della Corte Costituzionale.

I lettori con competenze giuridiche potranno apprezzare, peraltro, la evidente pretestuosità della motivazione della delibera, con una utilizzazione del tutto impropria della ratio legis (che a un certo punto diviene “intentio legis”) e addirittura dell’art. 3 della Costituzione e un riferimento illogico e inconducente alla natura di “collegio perfetto” del C.S.M..

La delibera che si riporta di seguito è stata approvata a maggioranza.

Hanno votato contro: i componenti togati iscritti alle correnti del Movimento per la Giustizia e di Magistratura Democratica, il Procuratore Generale Delli Priscoli e i componenti laici Anedda, Volpi, Tinelli e Mancino.

AGGIORNAMENTO: Il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, con sentenza del 7 novembre 2007, ha annullato la delibera in questione, confermando la sua illegittimità come da noi esposta.

Abbiamo riportato la notizia nel post che può leggersi a questo link.


ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il C.S.M., nonostante l'annullamento del T.A.R., ha resistito, ricorrendo al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, com'era ovvio, ha ribadito l'illegittimità della delibera come da noi esposta, dando per l'ennesima volta torto al C.S.M..


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Consiglio Superiore della Magistratura

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

QUINTA COMMISSIONE

CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI


Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato, a maggioranza, la seguente proposta (Rel. Berruti)

1.- Fasc. n. 36/CS/2005.
La Commissione,
- esaminate le domande presentate per la copertura di 1 Posto di Presidente Sezione di Corte di Appello – GENOVA, la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 16923 del 22.7.2005, di cui all’allegato parametro;
rilevato preliminarmente che:
hanno presentato domanda i dottori (…)
considerato che:
(…)
- quanto alla applicabilità al dott. Marco Devoto - ricollocato in ruolo con delibera dell’8.11.2006 e con destinazione all’originario ufficio di presidente di sezione al Tribunale di Genova, dopo essere stato consigliere al C.S.M. con decorrenza dal 15.3.2006 - della normativa di cui all’art. 13 della l. n. 44/2002 (il quale stabilisce, tra l’altro, che “prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione”), occorre osservare quanto segue. Benchè la legge possa individuare precise limitazioni nell’ambito dello status di uno specifico gruppo di magistrati, in quanto l’art. 3 della Costituzione non risulta violato qualora si regolino in modo diverso situazioni diverse, le stesse devono però essere definite. Nell’ambito del novero degli ex componenti del C.S.M., oltre a doversi operare una ripartizione tra coloro che prima della elezione già rivestivano incarichi direttivi o semidirettivi e coloro che non rivestivano alcun incarico di natura direttiva, per una interpretazione costituzionalmente orientata deve essere diversamente disciplinata la situazione di coloro che hanno svolto il mandato a seguito della proclamazione in esito alla competizione elettorale, rispetto a quella di coloro i quali subentrano nell’incarico per dimissioni o decadenza di un componente eletto e dunque dopo del naturale inizio di un C.S.M..
La legge stabilisce che il magistrato “non può essere nominato ad un ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello ricoperto prima”. La ratio della disposizione risiede nel volere allontanare eventuali prassi di accantonamento, durante la consiliatura, di posti direttivi e/o semidirettivi di interesse dei singoli, per assegnarli ai medesimi a fine consiliatura, con palese compromissione dell’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione ed abuso della funzione pubblica esercitata.
Nella specie, per escludere che tale ratio possa essere utilmente richiamata, tre dati devono indurre ad una riflessione: a) la pubblicazione del posto e la domanda presentata dal dott. Devoto per il concorso de quo sono intervenuti prima del suo subingresso al C.S.M. (quando sicuramente egli non poteva avere alcuna consapevolezza di divenire componente dell’organo di autogoverno) b) il dott. Devoto è divenuto componente a seguito delle dimissioni di altro membro, in un momento nel quale - giova ribadirlo - il concorso cui aveva chiesto di partecipare era pendente c) il concorso allo stato è tuttora pendente, secondo tempi ordinariamente lentissimi.
Ritiene, pertanto, il Consiglio che ove si applicasse in modo acritico, sganciato da ogni considerazione della ratio legis, il richiamato divieto dell’art. 13 legge n. 44/2002 ai subentrati, senza discriminare le situazioni con riferimento al momento del subingresso e, rispetto a questo, al momento della richiesta di nuove funzioni, si perverrebbe ad un effetto che sicuramente non può essere allegato alla intentio legis. Il Consiglio superiore della magistratura è, infatti, collegio perfetto e dunque, posto che nelle deliberazioni sussista il numero legale minimo, esso funziona anche nelle ipotesi in cui un eventuale, e peraltro, previsto subentro non si attui. Una soluzione astratta e letterale, che ignorasse la specificità della fattispecie concreta in esame comprometterebbe la fondamentale esigenza di rappresentatività, che è alla base della poliedrica composizione del Consiglio superiore della magistratura, giacchè renderebbe il subentro per pochissimo tempo irragionevolmente penalizzato dal blocco del biennio.
Il Consiglio, inoltre, ritiene che alcun argomento a sostegno della interpretazione puramente letterale della legge possa trarsi dalla disposizione - vigente al momento della pubblicazione del bando de quo - della circolare in tema di tramutamenti (n. 15098 del 30.11.1993) che al paragrafo V punto 15, testualmente recava: “Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate”. Detta previsione è stata sostituita da quella contenuta nella delibera 13 marzo 2007 la quale reca: “Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento o la conferma fuori ruolo dell’organico della magistratura, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate”. Entrambe le previsioni, infatti, presuppongono una permanenza al Consiglio di lunga durata, la quale non può consentire la mancanza di copertura di qualunque posto ancorché richiesto dal magistrato prima della sua elezione. E’ infatti la posizione dell’eletto, che nella prospettiva dell’ordinaria durata del quadriennio, impedisce che la pubblica amministrazione possa evitare il completamento della procedura.
L’interesse del singolo nella vicenda de qua non trova alcun ostacolo di carattere generale. Il dott. Devoto ha diritto, pertanto, a partecipare al concorso in questione e di essere conseguentemente comparato con gli altri candidati.
- esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell’ufficio


(segue la valutazione comparativa di merito fra i candidati al posto in questione)

Tanto premesso, la Commissione, (…)
propone
il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Marco Devoto, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Genova e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di Presidente di Sezione.


1 commenti:

Anonimo ha detto...

Ho letto con crescente interesse tutti gli articoli sul blog. Vorrei segnalare, se può interessare, la vicenda giudiziaria che mi ha visto protagonista quale imputato. Una volta emessa la sentenza ho ritenuto di doverla rendere pubblica sul sito www.alessandrolozzi.it
Grazie per l'attenzione e se vorrete attraverso una segnalazione, un link, o quantaltro ritenuto opportuno, aiutarmi nella sua diffusione
Alessandro Lozzi