mercoledì 14 aprile 2021

"Il titolare sono io !"



di Massimo Vaccari - Magistrato

A poche ore dalla pubblicazione, anche su questo blog, del comunicato con i quali i componenti del CdC dell’Anm della lista “Art.101” hanno invocato a gran voce le dimissioni del Presidente Santalucia sono arrivate le prime reazioni.

La prima è stata quella del diretto interessato che ha rilasciato agli organi di informazione la seguente stringata dichiarazione: “Il mio comportamento è stato sempre ispirato al massimo rispetto dello Statuto dell’Associazione, delle leggi, degli atti normativi sovranazionali, delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che della piena autonomia del collegio dei probiviri e del suo lavoro. Grazie al mio impegno, in linea con quello della Giunta esecutiva precedente, il collegio dei probiviri è stato posto nelle migliori condizioni per operare".

Tale riposta appare a chiunque del tutto insoddisfacente, tanto da risultare indicativa di un grande imbarazzo, in rapporto alla estrema gravità e al carattere estremamente dettagliato delle accuse che sono state rivolte al dott. Santalucia dall’unica forza di opposizione all’interno dell’ANM, che è attualmente governata da una alleanza tra tutte le correnti della magistratura.

Sicuramente più dettagliato è stato il comunicato con il quale i componenti del CDC di Area, la corrente a cui appartiene il presidente dell’ANM, hanno tentato di difenderne l’operato.

In estrema sintesi, in tale documento è stata avallata la spiegazione che in sede di confronto interno all’ANM il dott. Santalucia aveva dato della sua iniziativa di omissare parti del parere reso dal P.M. e del provvedimento adottato dal Gup di Perugia in relazione alla richiesta del collegio dei probiviri dell’ANM di acquisire le chat del dott. Luca Palamara.  

Egli, infatti, secondo quanto riportato testualmente nel predetto documento, aveva sostenuto, in punto di fatto, di non aver “consegnato la parte del documento afferente alla posizione di un magistrato non più socio dell’ANM – della cui posizione pertanto l’ANM non ha titolo alcuno ad occuparsi”. In punto di diritto aveva invocato a sostegno della sua iniziativa le norme sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e il contenuto di una raccomandazione del Garante della Privacy indirizzata all’ANM il 9 febbraio 2021.

Sulla base di tali premesse gli esponenti di Area in CDC  hanno quindi concluso che “la procedura è stata rispettosa dei principi che regolano l’attività associativa e i rapporti con tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati alla vicenda, ma soprattutto che non v’è stato alcun atto che possa essere nemmeno lontanamente qualificato *di insabbiamento*.

Ora una simile versione risulta a dir poco elusiva delle rilevantissime questioni che hanno determinato la richiesta di dimissioni del dott. Santalucia.

Cominciamo col chiarire che il tema della tutela della privacy è stato invocato del tutto a sproposito nel caso di specie come una sorta di cortina fumogena per celare la realtà dei fatti.

E’ necessario a questo punto ricordare quali siano i più rilevanti addebiti che sono stati mossi al dott. Santalucia dagli esponenti di Articolo101, riportando alcuni passaggi della loro richiesta:

è stata omissata la parte (sott. del provvedimento del Gup d Perugia) in cui si dà atto espressamente che le chat sono state trasmesse al G.u.p. già ad agosto 2020 con la richiesta di rinvio a giudizio, dato che i maggiorenti dell’Associazione si sono ostinati a negare e a non volere verificare, così di fatto ritardando di mesi l’acquisizione del materiale.

È stata celata alla conoscenza dei componenti del CDC l’intera questione attinente alle determinazioni dell’Autorità giudiziaria perugina rispetto al caso dei magistrati dimissionari dall’ANM, sia in rapporto al diritto dell’ANM di avere copia delle chat che li riguardano sia in rapporto alle richieste di tali colleghi di cancellazione delle chat”.

Ora, è evidente che la cancellazione di queste parti del provvedimento del giudice perugino non ha nulla a che vedere con la tutela della privacy di un ex associato all’Anm e, in difetto di qualsiasi spiegazione, non pare aver avuto altra finalità che quella di celare inerzie o ritardi dei vertici della associazione nella acquisizione degli atti del processo perugino.

Tantomeno la condotta del dott. Santalucia può trovare giustificazione nel richiamo alla raccomandazione del garante della privacy del 9 febbraio 2021 perché esso riguardava le chat e non certo il provvedimento dell’autorità giudiziaria.  

In ogni caso, poi, anche a voler ammettere senza tuttavia concedere che il tema della tutela della privacy sia rilevante nel caso di specie, essa può rilevare all’esterno della associazione e non nell’ambito del rapporto tra organi dell’associazione, a scapito delle prerogative statutarie di alcuni di essi.

E qui veniamo al secondo e, non meno importante, ordine di questioni completamente eluse sia dal dott. Santalucia che dagli esponenti di Area.   

L’unico organo associativo che può considerarsi titolare del trattamento dei dati personali secondo il regolamento Ue 2016/679 e che quindi è deputato a valutare come applicare i criteri di proporzionalità e necessità per il loro uso, è il Comitato Direttivo Centrale, ovvero l’organo "deliberante permanente dell'associazione" (così recita lo Statuto dell'ANM).

In altre parole, e per essere concreti, avrebbero dovuto essere i membri del CDC a stabilire se e quali parti dei provvedimenti giudiziari sopra citati avrebbero dovuto essere omissate. 

Del resto, se così non fosse il Gup del Tribunale di Perugia avrebbe rifiutato ai componenti del CDC di Articolo101 il rilascio di copia degli atti del procedimento penale.

Ma quand’anche la questione fosse stata dubbia, essa avrebbe dovuto essere discussa all’interno dello stesso CDC, anche per esigenze di trasparenza.

Il dott. Santalucia si è invece attribuito quel ruolo in totale autonomia e senza una preventiva interlocuzione con gli altri organi associativi e, per di più, ancora adesso non ritiene necessario  indicare la norma giuridica o statutaria che conforti questa sua singolare interpretazione.


1 commenti:

bartolo ha detto...

"...il collegio dei probiviri è stato posto nelle migliori condizioni per operare".
Vediamolo all'opera!