martedì 5 ottobre 2021

Tu chiamale se vuoi...raccomandazioni


 di Rosario Russo - Magistrato in quiescenza


«X solo tu puoi trovare la strada ...e solo tu puoi aiutarmi hai sempre raggiunto i risultati voluti ...dammi questa possibilità te lo chiedo per favore in nome dei 30 anni di [corrente dell’A.N.M.] e della nostra amicizia». (Messaggio - riportato dalla stampa e qui orfano dei dati individualizzanti - indirizzato da un magistrato ordinario al dott. Palamara, all’epoca componente del C.S.M.)

‘Raccomandazioni’. 

Sono tante, pubblicate a puntate dai quotidiani, raccolte in volumi di grande successo editoriale, acquisite dalle Procure, dall’A.N.M. e dal C.S.M.

Il Dott. Palamara rivendica orgogliosamente di avere gestito, quale membro togato del C.S.M., le raccomandazioni con cui tanti magistrati imploravano promozioni e trasferimenti. Assume di avere dovuto mediare tra le correnti dei giudici, con i membri laici del C.S.M. e con i partiti politici; che si è fatto sempre così e così dev’essere, anche se il suo sistema pregiudicava i magistrati più meritevoli. 

Il sedicente grande ‘sensale’ della Terza Repubblica è stato sì radiato dall’A.N.M. e dalla Magistratura; ma per fatti diversi delle raccomandazioni (la notturna ‘cospirazione’ per la nomina a Procuratore della Repubblica di Roma). 

Addirittura la Procura Generale presso la Suprema Corte ha proclamato che il magistrato che si raccomandava personalmente al dott. Palamara non è sanzionabile disciplinarmente, essendo libero di esprimere la ...propria opinione: tesi smentita dalle Sezioni Unite anche recentemente. 

In realtà per circa due anni di tali raccomandazioni non si è occupato alcuno, accreditandosi infine l’idea che esse meritassero (non indulgenza ma) cauto silenzio, se non altro perché sono tante e coinvolgono una pletora di magistrati, perfino di grande rango. 

A differenza dello scandalo di Mani Pulite, quello delle Toghe Sporche, invece di provocare l’epurazione, è stato faticosamente sopito e assorbito. La colonna vertebrale dello Stato, cioè la Magistratura, è stata ritenuta troppo importante per soccombere alla propria domestica scelleratezza (too big to fail: troppo grande per crollare). La Storia giudicherà i giudici.

Ma l’Utente finale della Giustizia distingue lucidamente tra il padre dell’alunno che, rappresentando umilmente le difficoltà nell’apprendimento incontrate dal figlio, lo ‘raccomanda’ alle cure del rigoroso docente senza danneggiare altri, e il magistrato ordinario che, vantando o promettendo sostegni correntizi, ottiene la nomina a uffici giudiziari di grande prestigio e responsabilità, scavalcando così i più meritevoli e firmando assegni di riconoscenza in bianco (prima o dopo portati all’incasso).  

E l’Utente Finale della Giustizia, che preferisce d’essere giudicato da un magistrato competente,  ha anche tecnicamente ragione. 

In termini giuridici la raccomandazione (o autopromozione) rivolta dal magistrato al dott. Palamara, nella sua veste di consigliere togato del C.S.M., costituisce istigazione all’abuso d’ufficio (artt. 110 e 323 c.p.). E se, proprio abusando della propria funzione e in violazione delle norme che regolano promozioni e trasferimenti, Palamara fosse riuscito a fare conseguire al giudice raccomandato l’ambito successo in danno dell’avente diritto (il dott. Nessuno), entrambi sarebbero sanzionabili con la pena da uno a quattro anni di reclusione, soggetta ad aumento se il vantaggio patrimoniale (del raccomandato favorito) o anche soltanto il danno ingiusto sofferto dal magistrato scavalcato (il dott. Nessuno) fossero di rilevante entità.

Contemporanea all’esplosione del ‘sistema Palamara’, l’ultima riforma dell’art. 323 c.p. comporta che il reato resta integrato soltanto a seguito della violazione di «specifiche regole di condotta, espressamente previste dalla legge o da atti aventi di forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità».  

Orbene, esisteva una norma che vietasse ‘specificamente’ al dott. Palamara, consigliere togato del C.S.M., di fare prevalere il magistrato raccomandato, suo sodale correntizio, sul magistrato meritevole alla stregua dei criteri di legge che presiedono alla scelta fra i candidati concorrenti? No, non esisteva tale disposizione e neppure quella per cui non si può nominare alla carica un candidato defunto. 

Ma vigeva, ed è stata violata (proprio a seguito della raccomandazione) la norma - questa sì - che aveva delineato gli unici criteri validi per nominare il vincitore del concorso, tra i quali (ovviamente) non era compreso l’essere sodale del dott. Palamara. Tecnicamente si chiama sviamento di potere o della funzione il vizio per cui la P.A. esercita il potere per finalità incompatibili con quelle fissate dalla norma attributiva del potere o della funzione (in questo senso, proprio sul punto, si è espressa la Suprema Corte,   on la sentenza penale n. 442 del 2021). 

E qui lo strabismo funzionale assume proporzioni mostruose. Al rigoroso modulo del procedimento concorsuale (previsto espressamente dall’art. 97, ultimo comma, Cost.), volto a fare prevalere il più meritevole, il dott. Palamara ha inteso sostituire lucidamente, concettualmente, istituzionalmente ed operativamente il criterio spartitorio che travolge il merito professionale. E vantandosene egli ha osato attuarlo in una istituzione, come quella giudiziaria, che si regge e si giustifica soltanto sull’autonomia (interna ed esterna) del magistrato, che non deve perciò nulla temere né sperare. Davvero difficile ipotizzare una condotta costituzionalmente più eversiva di quella posta in essere e tuttora difesa dal dott. Palamara.

Induce piuttosto al sorriso rilevare che l’ultima riforma dell’art. 323 c.p. è stata originata dall’intento di limitare l’intromissione del potere penale sugli altri poteri. In realtà si è già notato che, con riferimento alle predette raccomandazioni, nessuna azione penale è stata esercitata nei confronti del dott. Palamara e dei suoi istigatori né prima né dopo la riforma.

Più che di eccessiva ingerenza si tratta semmai di corale indulgenza!


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