RIFORMA DELLE
ELEZIONI DELLA COMPONENTE TOGATA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CAPO I
Modifiche della
legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 23
1. L’articolo 23
della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
«23. Componenti
eletti dai magistrati.
1. L'elezione da
parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore
della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si
effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in quattro collegi per quattro magistrati
che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e
presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura
generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in dieci collegi per dieci magistrati che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono
destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115
dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941,
come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 24
1. L’articolo 24
della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«24. Elettorato
attivo e passivo.
1. All'elezione
dei magistrati componenti il Consiglio superiore della ma-gistratura
partecipano tutti i magistrati ordinari con esclusione di quelli in tirocinio
che, alla data della delibera di cui al comma 1 dell’articolo 25, prestino
servizio da meno di un anno nonché dei magistrati che, alla stessa data, siano
sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli arti-coli 30 e 31 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
2. Sono
eleggibili i candidati selezionati secondo le disposizioni dell’articolo 25.
Articolo 3 - Inserimento dell’articolo 24-bis
Dopo l’articolo
24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:
«24-bis.
Disponibilità all’incarico di componente del Consiglio superiore della
magistratura e composizione collegi circoscrizionali.
All’atto
dell’assunzione delle funzioni giurisdizionali, ciascun magistrato manifesta la
propria disponibilità o indisponibilità ad essere eletto componente del
Consiglio superiore della magistratura. L’indicazione fornita dal magistrato è
menzionata nel verbale di assunzione delle funzioni ed è inserita nel fascicolo
personale dell'interessato e nel sistema informatico del Consiglio superiore
della magistratura. L’indicazione può essere modificata in qualsiasi momento dall’interessato
attraverso il predetto sistema informatico. I magistrati che non abbiano
presentato tale dichiarazione all’atto dell’assunzione delle funzioni
giurisdizionali dovranno farlo presso gli uffici di appartenenza nel termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I collegi
circoscrizionali di cui all’articolo 23, comma 2, lett. b) e c) sono composti
secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge.»
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 25
L’articolo 25
della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«25. Convocazione
delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.
1. La
convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura
con delibera da adottare tra il centoventesimo e il novante-simo giorno prima
della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Con la stessa
delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina
l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito
da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in ser-vizio presso la stessa
Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e
presieduto dal componente che vanta maggiore anzianità di servizio o, in caso
di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Tra il sesto e
il decimo giorno successivo alla sua costituzione, l’ufficio centrale
elettorale sorteggia, per ciascun collegio, un numero di candidati pari a dieci
volte il numero dei componenti da eleggere tra tutti i magistrati sorteggiabili
ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Possono essere
sorteggiati i magistrati che, alla data della delibera di cui al comma 1, sono
in servizio negli uffici giudiziari nel collegio cui si riferisce il sorteggio
medesimo, ad eccezione dei magistrati di cui al seguente comma. Il sorteggio è
effettuato in seduta pubblica secondo le modalità stabilite con regolamento del
Ministro della giustizia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge. L’ufficio elettorale comunica data e ora del sorteggio
almeno tre giorni prima del suo svolgimento ai dirigenti degli uffici
giudiziari, i quali, provvedono a darne immediato avviso a tutti i magistrati
dell’ufficio.
5. Non possono
essere sorteggiati:
a) i magistrati
che, alla data della delibera di convocazione delle elezioni, non esercitino
effettive funzioni giudiziarie da almeno due anni o che siano sospesi dalle
medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511;
b) i magistrati
che, alla data della predetta delibera, siano in servizio da meno di quattro
anni;
c) i magistrati
che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione
disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione
della censura e che dalla data del relativo provvedi-mento siano trascorsi
almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati
che, anche temporaneamente, abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o
presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati
che, anche temporaneamente, abbiano ricoperto la carica di consigliere presso
il Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono
convocate le elezioni;
f) i magistrati
che non abbiano dato la disponibilità ad essere eletti componenti del Consiglio
superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 24 bis, e quelli che l'abbiano
ritirata entro l'adozione della delibera di cui al comma 1 con comunicazione
inviata all'ufficio elettorale tramite pec o raccomandata.
6. Espletato il
sorteggio, l’ufficio elettorale trasmette immediatamente il relativo verbale,
con i nominativi dei magistrati sorteggiati per ciascun collegio al Consiglio
superiore della magistratura.
7. L'elenco dei
candidati alle elezioni, per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma
2, è composto dai magistrati sorteggiati secondo le disposizioni dei commi
precedenti.
8. L'elenco dei
candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è
immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della
magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno
venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso
termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso
tutte le sedi giudiziarie.
9. Entro il
ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore
della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da
cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema
di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi
dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta
maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
11. I consigli
giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del
distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano
servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più
gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che
vanta maggiore anzianità di servizio o dal più an-ziano. Sono nominati altresì
tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
12. I magistrati
in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali,
le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i
tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i
tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale
ha sede l'ufficio di appartenenza.
13. I magistrati
fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di
merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale
presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti
dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del
tribunale di Roma.
14. I magistrati
che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione
e la Procura generale presso la stessa Corte vota-no presso l'ufficio centrale
elettorale ivi costituito.»
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 25-bis
1. Dopo
l’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è inserito il seguente:
«25-bis Campagna
elettorale
1. Dalla data in
cui avviene la comunicazione di cui all’articolo 25, comma 7 e fino alla data
di proclamazione degli eletti, i candidati di cui al comma 10 del medesimo
articolo sono esonerati, dal capo dell’ufficio di appartenenza, dai rispettivi
carichi di lavoro, ivi compresa la partecipazione alle udienze.
2. I magistrati
sorteggiati di cui al comma 6 dell’art. 25 non possono partecipare a concorsi
per incarichi fuori ruolo fino al momento delle votazioni per le elezioni del
consiglio superiore della magistratura.
Articolo 6
Copertura
finanziaria
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