REFERENDUM DELL’ANM DEL 27 E 28 GENNAIO 2022

 

SORTEGGIO DEI CANDIDATI IN UN MULTIPLO DEI COMPONENTI DA ELEGGERE

Il 1° agosto 2006, all’atto dell’insediamento della XII Consiliatura, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affermava: “il Consiglio vorrà certamente tener conto della preoccupazione – che già espressi nell’assemblea dell’8 giugno scorso – di operare al di fuori di logiche strettamente correntizie che si sono rivelate di ostacolo a un corretto esercizio delle sue funzioni”.

Il 9 giugno 2009, tre anni dopo, evidentemente inascoltato, doveva ribadire: “tra i punti più delicati, nell’interesse della riaffermazione dello stesso ruolo del Consiglio superiore, c’è quello del rigore e della misura, dell’obbiettività e imparzialità, con cui il Consiglio deve esercitare le sue funzioni: senza farsi, tra l’altro, condizionare nelle sue scelte da logiche di appartenenza correntizia”.

Lo stesso CSM, in una deliberazione del 20 gennaio 2010, scriveva di come “nella percezione comune dell’opinione pubblica, sia interna all’Ordine giudiziario che generale, sia forte la sensazione che l’azione consiliare non sia sempre adeguata alle necessità e che alcune scelte siano in qualche misura condizionate da logiche diverse”, e affermava che il componente del CSM non può essere “acritico interprete in sede consiliare di posizioni di gruppi dell’associazionismo giudiziario o di singoli magistrati anche solo per ragioni di appartenenza o di "debito" elettorale”.

Poi, tra denunce inascoltate o derise di qualche peones, solo grandi feste e… champagne…

Adesso, l’obiettivo della riforma in discussione in Parlamento è combattere il “fenomeno, patologico e distorsivo, del correntismo nella magistratura, allo scopo di riportare l’organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato a interessi di parte” (A.C. N. 2681 DEL 28.9.2020 D. D. L. Bonafede).

Il Referendum dell’ANM del 27 e 28 gennaio è l’occasione per far sentire la voce dei magistrati sulla questione in discussione in Parlamento.

In un importante documento del settembre 2020, dal significativo titolo “Voltare pagina, ma per davvero”, che segnò una svolta purtroppo inspiegabilmente rientrata nella politica di quel gruppo, Magistratura Indipendente indicava il sorteggio dei candidati al CSM come “l’unica strada per risolvere alla radice il problema delle degenerazioni correntizie”.

Ciò perché “toglierebbe con certezza e definitivamente alle correnti il potere di interferire sulle elezioni e di monopolizzare l’accesso al CSM, insito nel potere di scelta dei candidati” e perché “consentirebbe agli elettori di esprimersi, in ossequio al dettato dell’art. 104 della Costituzione, nella successiva tornata elettorale scegliendo tra una vasta platea di candidati, col vantaggio di eleggere al CSM magistrati liberi da vincoli correntizi”.

Ecco, con il Referendum del 27 e 28 gennaio, per noi magistrati è l’occasione di dire al nostro interno e di rappresentare all’esterno se c’è l’effettiva volontà di “voltare pagina, ma per davvero” o quella che “che tutto cambi perché nulla cambi”.

1) Rappresenta un’evidente frizione rispetto alle funzioni che la Costituzione assegna al CSM il suo attuale assetto, occupato com’è da gruppi di associazioni private, trasformato in organo politico/partitico, fazioso e lottizzato, invece che organo tecnico, di garanzia e di alta amministrazione, imparziale.

Così ridotto, dominato da simulacri di partiti politici e fazioni, non è organo di garanzia. Non è organo tecnico, cioè orientato e vincolato nella propria azione dall’applicazione di norme, ma organo politico, svincolato nei fini e guidato nelle sue scelte da criteri di appartenenza. Non è, evidentemente, imparziale, vulnus che è, ove possibile, ancora più marcato ed esiziale in materia disciplinare. 

2) Le correnti, riunite dal collante anti-sorteggio, obiettano, ormai quasi solo loro, che questo sistema sarebbe incostituzionale.

Il sorteggio dei candidati, c.d. sorteggio temperato, non è incostituzionale, non si pone in contrasto con l’art. 104 Cost., perché si tratta di estrarre a sorte un numero di candidati pari a un multiplo dei componenti, tra i quali, successivamente, scegliere mediante il voto di tutti i magistrati, cioè attraverso elezioni, i componenti del Consiglio.

Quindi, elezioni vere, e non quelle che sono state imposte dalle correnti, con candidati in numero pari ai componenti da eleggere (come nell’elezione farsa della componente dei PM nelle ultime “elezioni” del 2018) o solo leggermente superiore, che sono elezioni in cui lo stesso elettorato attivo è pressoché completamente soppresso.

E non è incostituzionale (né contrario allo spirito della Costituzione: cfr. lavori preparatori) neppure sotto il profilo dell’elettorato passivo. Premesso infatti che l’unico principio costituzionale generale in materia di elettorato passivo è quello di non discriminazione (ed è intuitivo come il sorteggio dei candidati sia il metodo meno discriminatorio in assoluto) e premesso che ogni legislazione in materia elettorale nei più diversi settori, compresa la legge istitutiva del CSM, prevede limiti e condizioni all’elettorato passivo (età/anzianità, assenza di determinati impedimenti giuridici, un certo numero di firme ecc.), va sottolineato che non esiste nella Costituzione un diritto di elettorato passivo con riferimento ai magistrati assimilabile a quello degli organi politici, come emerge già chiaramente dal testo dell’art. 104, che prevede un diritto di elettorato attivo universale e, invece, che la componente togata sia eletta non tra tutti i magistrati, o, com’è ora, tra gli appartenenti a fazioni che propugnano diversi “orientamenti culturali” (le correnti), ma “tra gli appartenenti alle varie categorie”. E che sia questo l’assetto voluto dalla Costituzione ce lo dice la stessa Corte Costituzionale nelle uniche due occasioni in cui si è pronunciata specificamente sull’argomento: “sul piano letterale rappresenta una forzatura interpretativa il ritenere che “appartenenti alle varie categorie” sia l’equivalente terminologico di “tutti i magistrati ordinari”, secondo l’espressione adoperata dal testo costituzione per individuare il corpo elettorale della componente “togata” del Consiglio” (Corte Costituzionale, 87/1982); “Nel sistema adottato dalla Costituzione, eccetto alcune disposizioni fondamentali, come ad esempio quelle sancite dall’art. 48, la disciplina della materia elettorale, date le modificazioni eventualmente determinate dalle mutate esigenze, resta deferita al legislatore ordinario (in proposito, da ultimo, la sentenza n. 111 del 1963, relativamente all’elezione dei giudici costituzionali). Il principio deve essere applicato anche per quanto attiene al Consiglio Superiore della Magistratura, per la formazione del quale, dal punto di vista dell’elettorato passivo, il precetto costituzionale esige soltanto che i componenti siano scelti tra i magistrati appartenenti alle varie categorie (art. 104, quarto comma)” (Corte Costituzionale, 168/1963; si veda anche Corte Costituzionale, 620/1987, in cui il sorteggio è definito “modalità idonea a soddisfare entrambi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione” ed effettivamente è impiegato come metodo di scelta di componenti di commissioni giudicatrici di concorso e di organi giurisdizionali (anche in Costituzione: art. 135) e giudicato pienamente legittimo in plurime pronunce della Corte Costituzionale, anzi ritenuto uno dei modi migliori per garantire i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.).  

Incredibile, peraltro, che l’allarme sulla compressione dell’elettorato passivo venga ormai solo dalle correnti, che hanno così tanto piegato alle loro esigenze l’attuale sistema elettorale da renderle inutili o addirittura completamente finte (tot componenti, tot candidati), così sopprimendo del tutto, come accennato, non solo il presunto diritto di elettorato passivo ma addirittura anche quello di elettorato attivo.

Del resto, che il meccanismo del sorteggio dei candidati non presenti alcun profilo di frizione formale o sostanziale con i principi costituzionali trova ulteriore autorevole conferma nello stesso progetto della Prof. Cartabia (Presidente emerito della Corte Costituzionale), che espressamente lo prevede proprio al fine di evitare le elezioni farsa che le correnti hanno in passato imposto.

3) Il sorteggio spezza inesorabilmente il cordone ombelicale tra candidati e correnti e non certo per caso, infatti, attualmente tutte le correnti vi si dichiarano contrarie. Evita il carrierismo, in quanto recide qualsiasi possibilità di designazione dall’alto dell’eleggibile.

Rende davvero immune da qualunque vincolo di mandato il consigliere eletto.

Si sostiene, contro il sorteggio, che esso non risolva il problema degli apparentamenti correntizi, perché i candidati si potrebbero accasare forse non prima, ma subito dopo il sorteggio.

Questa, innanzi tutto, è una obiezione frutto di un gravissimo pregiudizio nei confronti dei magistrati, perché li umilia descrivendoli come pronti a vendersi nell’immediato al miglior offerente, e costituisce fonte di fortissimo discredito e delegittimazione dell’intera giurisdizione.

Ma, ancora più tranciante, è il rilievo che, come tutti sanno, i candidati correntisti arrivano alla meta dopo aver percorso, fedeli, strade programmate a lungo o lunghissimo termine e percorse secondo schemi precisi e attentamente studiati; il sorteggio dei candidati, invece, taglia i ponti dei percorsi correntisti e la sua introduzione impedisce in modo assoluto la programmazione correntizia dei candidati annullando l’essenza stessa del candidato correntista.

4) Altra critica infondata al sorteggio è che esso, rispetto al disegno costituzionale, indebolirebbe la componente togata e metterebbe il CSM nelle mani dei politici.

Anche qui, è vero esattamente il contrario: sganciando i componenti togati dalle appartenenze e dai vincoli correntizi e di parte, ciascuno di essi sarà più indipendente e autorevole, certamente nelle migliori condizioni e quindi più capace di interpretare il ruolo consiliare secondo il dettato costituzionale e a resistere alle eventuali pressioni politiche.

L’obiezione, peraltro, muove da una idea totalmente sbagliata della componente laica del Consiglio Superiore Magistratura.

Essa non fu affatto voluta come componente politico-partitica e non dovrebbe essere tale.

Secondo il disegno costituzionale, la componente laica costituisce un rafforzamento della indipendenza dei magistrati, soprattutto di quella interna, e quindi della giurisdizione (v. intervento del Relatore nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente del 14.11.1947).

Semmai, il correntismo e la correntocrazia hanno favorito o quanto meno non hanno potuto arginare in alcun modo il progressivo peggioramento della qualità dei componenti laici, sempre meno giuristi e sempre più uomini di partito, il che, unitamente al collateralismo politico delle correnti sviluppato in questi decenni, dimostra ancor di più, se ve ne fosse bisogno, l’esigenza di sottrarre alle correnti il monopolio della componente togata del CSM.

5) Molti gli ulteriori vantaggi che la selezione mediante sorteggio dei candidati favorisce:

-       può senza ombra di dubbio garantire l’obiettivo di “una effettiva scelta degli elettori tra un’ampia pluralità di candidati”, come richiesto dalle varie correnti nei loro documenti “autoriformisti” e mai dalle stesse attuato e come previsto tra gli obiettivi della stessa riforma Cartabia;

-       realizza matematicamente la rappresentanza di genere tra i candidati, quanto meno paritaria e anzi maggioritaria delle colleghe, prestandosi a essere specchio perfetto, nelle candidature, del rapporto proporzionale tra i due generi esistente attualmente in magistratura, proprio secondo le linee programmatiche della riforma;

-       assicura la uniforme distribuzione dei candidati sul territorio;

-       è pienamente rispondente al principio della pari dignità tra tutti i magistrati e della distinzione tra gli stessi soltanto per diversità di funzioni;

-       esalta il carattere di munus publicum dell’attività consiliare, intesa non come agognata meta di un personale cursus honorum ma come “servizio” che i magistrati possono essere chiamati a svolgere nel corso del loro percorso professionale;

-       rivitalizza l’associazionismo giudiziario e, in particolare, il pluralismo delle correnti di pensiero esistenti tra i magistrati, liberando le correnti da indebiti ruoli di gestione del potere e riconducendole al ruolo che esse stesse dichiarano a ogni pie’ sospinto di volere svolgere, ossia quello di promozione culturale e di critica costruttiva e propositiva, anche nei confronti dell’interlocutore istituzionale;

-       concretizza il consiglio suggerito  anche nel parere n. 10/2007 del  CCJE (Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, organo consultivo del Consiglio d’Europa), avente ad oggetto la salvaguardia dell’indipendenza dell’ordine giudiziario e dello stato di diritto, nella parte in cui ritiene il sorteggio un metodo di composizione dei Consigli della Magistratura pienamente funzionale alla salvaguardia di tale obiettivo e idoneo a garantire la più ampia rappresentatività territoriale e categoriale degli eleggibili;

-       realizzerebbe una riforma del CSM veramente efficace rispetto al fine, a fronte di innumerevoli precedenti riforme della legge elettorale, che ha già visto ben sette modifiche e ha sperimentato tanto i sistemi a ispirazione proporzionale (dal 1975 al 2002) quanto quelli a ispirazione maggioritaria (dal 2002 ad oggi), tutti, evidentemente, parimenti inadeguati e inefficaci.

Insomma, il sorteggio temperato non solo è l’unico strumento efficace in funzione dell’obiettivo della liberazione del CSM dai partiti, ma si presta altresì al conseguimento di tutti gli obiettivi che la nuova legge elettorale si prefigge di conseguire.

 

ULTERIORI OBIEZIONI DI MERITO, PRETESTUOSE E INFONDATE, AL SORTEGGIO DEI CANDIDATI.

-          Il sorteggio priva i magistrati della possibilità di scegliersi i propri rappresentanti.

L’affermazione è suggestiva, suadente e ammiccante. Ma è infondata e pericolosa perché parte dal presupposto sbagliato che i componenti del CSM siano dei rappresentanti dei magistrati elettori. Legittimazione esclusivamente professionale dei magistrati e loro sottoposizione soltanto alla legge; divieto per gli stessi di iscriversi a partiti politici; necessaria rappresentatività categoriale dei componenti del CSM; divieto costituzionale di rieleggibilità degli stessi; natura delle funzioni consiliari, tra cui anche quella di adottare i provvedimenti disciplinari; sono tutti dati contrari e incompatibili con l’idea che i componenti del CSM siano rappresentanti dei magistrati.  Ciò che esige la Costituzione, come più volte è stato precisato dalla Corte costituzionale, è che i componenti del CSM siano espressione, non già delle diverse idee o visioni del mondo esistenti tra i magistrati, bensì delle esperienze connaturate alle diverse categorie nelle quali l’ordine giudiziario è articolato (v., tra tutte, Corte cost. 87/1982).  Il CSM, come disegnato dalla Costituzione e come hanno chiarito tutti i costituzionalisti sentiti nel corso delle assemblee organizzate dall’ANM per questa occasione, non è e non potrebbe mai essere un organo di rappresentanza politica. La giurisdizione, infatti, è apolitica e per questo l’amministrazione di coloro che la esercitano, i magistrati, è stata dal Costituente sottratta al Governo. Sarebbe stato assurdo (e oltremodo pericoloso) se, allo scopo di sottrarre i magistrati a un governo politico, avessero attribuito l’amministrazione dei loro percorsi professionali ad altri politici (in toga).

-          Il sorteggio è antidemocratico.

Al contrario, il sorteggio è il metodo più democratico che esista per selezionare le candidature, atteso che esso assegna a tutti gli eleggibili la stessa possibilità. Con riferimento ai magistrati, la loro qualificazione professionale, basata sul superamento di un concorso tecnico, unitamente al principio della loro differenziazione soltanto per le funzioni svolte e a quello della loro soggezione soltanto alla legge, costituiscono il presupposto per porre questo metodo alla base della selezione della componente togata del CSM, tanto più che il Consiglio, come detto, non è organo di rappresentanza politica.

-          Non sarà antidemocratico, ma è umiliante perché sarebbe l’ammissione che i magistrati non sono capaci di scegliere i propri rappresentanti.

Tutto all’opposto. A parte il fatto che, come visto, per le elezioni del CSM non si può parlare di scelta dei propri rappresentanti, lungi dall’essere umiliante, il sorteggio valorizza i magistrati e dà loro fiducia, aprendo la platea dei candidati al di là degli steccati dell’appartenenza a certe cerchie o caste ristrette. Il sorteggio non umilia nessuno ma, semmai, respinge l’idea dell’esistenza di magistrati di serie diverse ed esalta la dignità professionale di ogni magistrato. È impossibile, peraltro, non sottolineare che nel sistema attuale non sono affatto i magistrati a scegliere i propri “rappresentanti” ma le correnti a designare i rispettivi componenti. Questa sì che è umiliazione!

-          D’accordo, forse non è neppure umiliante, però priva l’elettore del diritto di scegliere il più bravo a organizzare, o a gestire l’informatica, o a smaltire il ruolo o a mediare in seno ad un organo collegiale.

A parte il fatto che, come sopra dimostrato, nel concreto sistema attuale il margine di scelta garantito al cosiddetto elettore è pressoché inesistente; a parte il fatto che è tutto da dimostrare che la gran parte dei precedenti consiglieri “eletti” con i precedenti e con l’attuale sistema fossero i migliori nelle attività elencate (eccezion fatta, forse, per la “mediazione”), l’affermazione è comunque falsa. L’elettore, chiamato a eleggere i consiglieri nell’ambito di un’ampia e dunque non canzonatoria platea di candidati sorteggiati, se vorrà, finalmente troverà di certo, proprio con il sistema del sorteggio temperato (in ragione di notori e banali principi stocastici che qualunque magistrato conosce o dovrebbe conoscere), quello a suo parere più bravo o più adatto o, se eccentricamente tiene a questo più che a qualunque altra cosa, dalle idee politiche più affini alle sue, e questa volta sulla base di dati oggettivi, senza essere troppo distratto dall’elemento dell’appartenenza correntizia.     

-          Cambiamo discorso: il sorteggio è inefficace, tra i sorteggiati ci può essere qualche appartenente alle correnti, che potrebbero far convergere il loro voto, facendo votare i fidelizzati, in suo favore.

E’ vero, è evenienza possibile ma 1) statisticamente, poiché tra i magistrati “comuni” gli appartenenti alle correnti sono una trascurabile minoranza (pur rumorosa), una minoranza saranno anche i sorteggiati e gli eletti; 2) il sorteggio dei candidati scardina comunque, con piena evidenza, grazie all’aggiunta dell’elemento aleatorio, i meccanismi e il circuito auto-riproduttivo del correntismo e della correntocrazia (adesione alla corrente, costruzione di fedele carriera parallela con medagliette e incarichi progressivamente più ambiti e relativi debiti di riconoscenza, per arrivare dopo anni di “duro lavoro” al posto più ambito, la consiliatura, dove perpetuare quel sistema attraverso la distribuzione degli incarichi e poi finire la carriera parallela in un posto apicale in un Ministero o in un direttivo di “prestigio”). E la impossibilità di programmare una carriera parallela renderà assai meno comune le fidelizzazioni alle correnti per ragioni di interesse e ambizione, favorendo invece quelle, pur presenti, votate piuttosto alla elaborazione e promozione culturale e sindacale, che è la nobile scaturigine delle correnti, con ciò peraltro rivitalizzando la spinta propulsiva e l’autonomia dell’associazionismo.  

In sette parole: scardinerà il ciclo vitale del clientelismo correntizio.    

-          Gli eletti, monadi sole e sprovviste della protezione delle correnti, saranno in balia della componente laica politicizzata, diventandone contigui e facile boccone.

A parte il disprezzo per i magistrati e le loro capacità che sottendono ipotesi macchiettistiche di tal fatta (non si capisce perché la maggior parte dei magistrati, che riesce a tenere la schiena dritta nell’esercizio della giurisdizione dove amministra interessi rilevantissimi di ogni sorta, diverrebbe invece una schiera di Cappuccetti Rossi a Palazzo dei Marescialli), si può affermare che al cospetto di tali mere ipotesi terroristiche si staglia, al contrario, quella che non è una mera ipotesi paradossale, ma il precipitato di fatti di cronaca che stanno divenendo Storia, cioè a dire che proprio il sistema correntizio e correntocrate ha portato ai massimi livelli quella pericolosa contiguità e dipendenza dal Sistema politico che si prospetta come pericolo del sorteggio. Al contrario, componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sganciati dai vincoli correntizi ed eletti per ciò che sono e non per il partito che rappresentano, saranno certamente non solo più autonomi e indipendenti ma anche molto più autorevoli e capaci di resistere ad eventuali pressioni della politica 




Continua - Leggi tutto l'articolo

0 commenti: