martedì 3 marzo 2026

Democratici e progressisti per il Sì




Ecco il link all'intervento di ieri del Prof. Guido Corso,  che condividiamo appieno poiché esprime concetti sui quali da molti anni insistiamo.  


https://www.radioradicale.it/scheda/783067?i=5022864



Le nostre idee collimano con quelle del Professore Corso, due brevi estratti di uno scritto del 2021 lo comprovano . 

"L’opzione di affidare ad una specifica Sezione del CSM la veste di giudice disciplinare non era affatto imposta dall’art. 105 Cost., il quale non poteva, anzi, essere più chiaro nel disapprovare una simile soluzione indicando, tra le competenze del CSM, quella sui provvedimenti disciplinari. Contro quella
chiara indicazione (il provvedimento disciplinare doveva essere di natura amministrativa e non giurisdizionale) il Legislatore ordinario ha messo la toga del giudice ad un organo elettivo trascurando la diffidenza del Costituente verso quella tipologia di giudicanti15. Per di più il giudizio disciplinare contro i
magistrati si svolge in unico grado di merito, essendo ammesso contro le sentenze della Sezione Disciplinare il solo ricorso alle SS.UU. civili della Corte di Cassazione. La qual cosa realizza una doppia, grave, anomalia: quando unico è il grado di merito ed unico è anche il giudice, è molto serio il rischio
che le norme non siano applicate bensì create. Se, poi, il giudice dell’impugnazione risulti sottoposto ai poteri (relativi alla carriera ed alla disciplina) del giudice a quo c’è poco da confidare in un sereno ed effettivo controllo della correttezza delle decisioni impugnate.".


"Paradossale, poi, l’evocazione di un CSM “dei migliori” che sarebbe garantito dal sistema elettorale in uso il quale, come ogni sistema elettorale, premia il “consenso” e non il merito personale dell’eletto. Lo stesso concetto della supremazia dei migliori in un sistema che postula la parità dei suoi membri, distinti solo “per funzioni”, pare trascurare il significato più profondo del dettato costituzionale (art. 107 Cost.).".

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