Ecco un plastico esempio della diretta incidenza delle scelte del CSM sulla libertà dei cittadini.
Il CSM, eletto dai giudici e dai pubblici ministeri, ha partorito l'idea, praticata da decenni, secondo la quale è bene porre in condizione di inferiorità organizzativa il Giudice che presidia le libertà dei cittadini (il GIP) rispetto al PM che chiede le misure cautelari, spesso dopo indagini durate ben più dei tempi ordinari previsti dal codice.
Un solo GIP fronteggia i procedimenti che gli riversano ben tre pubblici ministeri.
Da dove deriva il rapporto 1/3 tra pubblici ministeri e gip?
Deriva da un criterio organizzativo di politica giudiziaria (pianta organica e tabelle), non da una norma primaria o da un “principio” positivo: è un rapporto costruito dal CSM e dal Ministero in base ai carichi di lavoro delle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, e via via ritoccato con le riforme, non imposto dal codice o dalla Costituzione.
L’idea di fondo è che un solo gip, in astratto, può “assorbire” il controllo sulle richieste provenienti da più sostituti procuratori, poiché l’attività del gip è concentrata su provvedimenti a domanda di parte (misure, intercettazioni, sequestri, incidenti probatori, udienza preliminare) e non su un numero pari di fascicoli rispetto al PM.
Non è, dunque, un rapporto “normativo” non esistendo nel codice di rito né nell’ordinamento giudiziario un articolo che sancisca il rapporto 1/3; si tratta di un rapporto numerico operativo, usato come riferimento tecnico-organizzativo.
Del tutto sbagliato e che mette in pericolo il fondamentale ruolo di garanzia della libertà e di filtro ai processi inutili svolto dagli uffici GIP/GUP.
Porre quel giudice in condizioni di minorata difesa è il presupposto della genesi delle ingiuste detenzioni e di troppi dibattimenti penali del tutto inutili.
E' come se in un grande ospedale venissero deliberatamente sottodimensionati il pronto soccorso e tutti i reparti deputati alla diagnostica, col risultato di lasciare senza cure immediate chi ne ha bisogno e di mandare in sala operatoria pazienti che non dovevano essere operati.
Il CSM elettivo, che racchiude giudici e pubblici ministeri, ha posto le condizioni del cattivo funzionamento del processo penale decidendo, a tavolino, la subalternità organizzativa del giudice rispetto all'accusatore.











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