sabato 2 dicembre 2023

Quando ad esser bocciato è chi dà le pagelle.




Sufficiente, discreto, buono, ottimo.

Anzi, pessimo!

Ma non era questo il Governo che si riprometteva di spezzare le reni al correntismo? 

E invece gli attribuisce ulteriori strumenti di ricatto nei confronti dei magistrati che dalle correnti vorrebbero liberarsi. 

Sì, perché introdurre una scala di valutazioni differenziate, conferisce al “maestro” il potere di stilare graduatorie secondo i propri gusti, vale a dire quelli dell’appartenenza, delle casacche. 

Ecco perché l’ANM se ne sta zitta zitta, è l’ennesimo favore che le viene concesso da governanti miopi.

Oppure occhiuti, perché vien da pensare ad accordi sottobanco proprio col correntismo che, solo a chiacchiere, s’afferma di voler contrastare.  

Lo strumento conferito ai maestrini (elettivi, si badi bene) del CSM è molto subdolo e sarà difficilmente aggredibile dinanzi al giudice amministrativo: cosa vuoi lamentarti se hai preso solo buono anziché ottimo? 

L’idea che i magistrati debbano essere licenziati in numero che soddisfi gli appetiti “giustizialisti” di chi si proclama garantista è, sia consentito il francesismo, un'idea cretina. 

A meno che il Governo non snoccioli i numeri di quanti prefetti, quanti questori, quanti generali abbia licenziato nell’ultimo decennio.

In definitiva non s’impone un test psichiatrico per i magistrati, ma di misurazione del quoziente intellettivo di chi progetta leggi che ottengono risultati platealmente contrastanti con gli scopi dichiarati. 

Della serie “non so se mi rendo conto di quello che faccio”. Bocciato. 

1 commenti:

francesco Grasso ha detto...

La valutazione degli atti di giustizia decisivi dei magistrati in relazione a riforme ovvero conferme degli stessi, è cosa pericolosissima per la giustizia e per le persone oneste, cittadini e magistrati. Ciò che deve essere valutato sono gli atti. Accertare se si riscontrano violazioni di legge, che devono essere, con estrema precisione, contenute nella legge costitutiva per le valutazioni.
Va preso in considerazione:
ove nella parte descrittiva della sentenza si afferma una situazione di fatto contraria al vero o peggio impossibile ad esistere, v. ex plurimis, Cass. sez. 5, sent. 5 maggio 2003, Pavale, rv.224945: “ è indiscusso in giurisprudenza che ricorre il reato di falsità ideologica in atto pubblico nell’ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva nel riferire una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni afferma l’esistenza di una situazione di fatto contraria al vero”;
l’assenza, o mera apparenza della motivazione, mancano gli elementi minimi statuiti dalle Sezioni Unite s. N.22232/2016: si pone in essere l’enunciato, ossia l’elemento statico e si omette quello dinamico, la necessaria perte argomentatila che dimostra l’attendibilità dell’enunciato;
le nullità rilevabili d’Ufficio;
la scorretta adozione di giurisprudenza obbligatoria, soprattutto da parte della suprema corte;
la violazione dell’ineludibile principio costituzionale della prevalenza della sostanza sulla forma a tutela della verità(Cass.. S.U. Sent. 3816/2005); ricorrendo a pretestuosi, inesistenti difetti di sussunzione della fattispecie alla corretta norma, ignorando l’ordinamento romanistico vigente che statuendo “iura novità curia , facta sunt probanda”, impone al giudice la conoscenza del diritto che non deve essere obbligatoriamente allegato e/o provato dalle parti, si fa tutto ciò che si vuole;
Il palese favoreggiamento di una parte nel processo(art. 319 ter);