domenica 25 gennaio 2009

I “terzi” e l’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 109 del 2006, tra “sviste” legislative e "miopie" interpretative



di Nicola Saracino
(Magistrato)


La disposizione in oggetto sanziona i «comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti».

Tra i doveri del magistrato, considerati dall’art. 1, vi è, insieme ad altri, quello dell’imparzialità.
La disposizione considera solo i comportamenti e non gli atti giudiziari, tanto è vero che questo illecito non autorizza la Sezione Disciplinare a sindacare l’atto giudiziario, ostandovi l’art. 101 della Costituzione e l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006.

Eppure, non senza sconcerto, deve registrarsi l’ingiustificato ricorso a questa disposizione per legittimare, ad esempio, il trasferimento di Luigi De Magistris, sanzionato proprio per la lett. a) dell’art. 2 con riferimento ad un atto giudiziario (il decreto di perquisizione nel procedimento Toghe Lucane) e non ad un comportamento.

Analogo pericolo ha schivato, sempre in sede disciplinare, Clementina Forleo.

La Sezione Disciplinare del CSM, in entrambe le occasioni, pur prendendo atto che la norma considera solo le parti e non i terzi attribuisce ad una “svista” legislativa la mancata considerazione della seconda categoria di soggetti nell’ambito di questa figura d’illecito.

Si legge, infatti, alla pagina 19 della Sentenza De Magistris (n. 3 del 14.1.2008):

«- che tuttavia va rilevato che la disposizione incriminatrice di cui alla lett. a) dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo n.l09 del 2006 sanziona espressamente solo i comportamenti nei confronti di una delle parti;
- che dunque, ancorché la limitazione appaia di difficile comprensione (meritando i terzi tutela almeno al pari delle parti) il danno arrecato ai due magistrati non assume rilevanza disciplinare»
.

A distanza di mesi si rilegge, questa volta alla pagina 10 della Sentenza Forleo (n. 17 del 15.7.2008):

«Per il primo profilo contestato, va rilevato che la disposizione incriminatrice - che può farsi risalire ci violazioni del dovere di imparzialità inteso come valore cardine della funzione giudiziaria, nonché dei doveri di correttezza ed equilibrio - sanziona espressamente solo i comportamenti tenuti nei confronti di una delle parti ..., ancorché la limitazione appaia di difficile comprensione (meritando i terzi tutela almeno pari a quella delle parti) e pur ritenendo che si tratti di una lacuna legislativa nella tipizzazione degli illeciti disciplinari».

Un giudice deve interpretare ed applicare la legge secondo il senso proprio delle parole e tenendo conto che ogni disposizione s’inserisce in un sistema di norme e di principi.

Prima di pervenire all’affermazione di una lacuna legislativa, ovvero di una “svista” del legislatore, egli dovrebbe compiere quel tipo di indagine.

Altrimenti è concreto il rischio che il giudice sovrapponga la propria volontà a quella del legislatore, incorrendo in arbitrio.

Eppure l’interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) è esercizio che non pone particolari difficoltà.

In primo luogo la lettera della legge parla di “comportamenti” e non di “provvedimenti”, ragione per cui appare radicalmente errato farvi ricorso per aggredire disciplinarmente il contenuto di atti giudiziari, tanto più che l’art. 2, comma 2, non inserisce la lett. a) tra le eccezioni al fondamentale principio dell’insindacabilità dell’atto giudiziario.

In secondo luogo, se la disposizione considera le parti – e non i terzi – è d’immediata percezione che il valore preso in considerazione, e qui tutelato dal legislatore, sia solo quello della “imparzialità” del magistrato.

I terzi, infatti, sono per definizione estranei alla causa e quindi disinteressati all’imparzialità del giudice, del quale possono subire, eventualmente, comportamenti scorretti; non a caso i terzi sono tenuti in considerazione nell’illecito della lett. D) che, per l’appunto, riguarda la violazione del dovere di correttezza del magistrato.

E’ dunque evidente che il legislatore non è incorso in alcuna svista e che la norma è stata male interpretata e, conseguentemente, applicata con conseguenze molto gravi per gli interessati, alcuni dei quali hanno subito un trasferimento ingiusto.

Insomma, quel che nel gergo disciplinare si direbbe: «adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali».


4 commenti:

Anonimo ha detto...

La ringrazio per quello che fa. Il suo intervento é chiarissimo e mi pare paradossale che debbano impiegarsi così tante parole per spiegare ciò che ovvio.
Il vero problema non é che manchino le censure da muovere al provvedimento del CSM in questione.
Non c’è nemmeno bisogno di attendere la motivazione di questo provvedimento, perchè é già l’atto di incolpazione, la procedura adottata, la formazione dell’organo decidente (la sua imparzialità), che denotano la illegittimità dello stesso. Non credo che la motivazione possa eliminare questi vizi, ma semmai aggiungerne altri, proprio perché il relatore si troverà a dovere sostenere l’insostenibile.
Il problema vero piuttosto é riuscire a superare l’ostacolo dell’ammissibilità del ricorso alla Cassazione, perché ho idea che si farà l’impossibile pur di evitare di entrare nel merito delle censure che muoverete.
E se anche riuscirete a superare questo grande ostacolo, l’altro problema sarà quello di avere la fortuna di trovare dei giudici disposti a decidere sulla base della fondatezza delle censure mosse e non invece, al contrario, come purtroppo più volte é stato fatto, sulla base di una ritenuta opportunità di una decisione piuttosto che un’altra (il male minore), salvo poi a motivare l’immotivabile.
Forse la sensazione di avere gli occhi addosso da parte di un buon numero di magistrati e di società civile potrebbe aiutare ad evitare l’ennesimo scempio della giustizia (forse).
Vi chiedo soltanto di fare la massima attenzione nella stesura del ricorso ad ogni possibile requisito di proponibilità/ammissibilità dello stesso, perché su questo si gioca la partita finale.
In bocca al lupo e buon lavoro!
Anna

Anonimo ha detto...

Sono d'accordo con queste considerazioni tecniche.
Non si posono confondere i comportamenti con i provvedimenti.
Senza considerare, poi, che per dar luogo ad un singolo comportamento occorrerebbe una serie di atti concatenati, ed i "comportamenti" dovrebbero essere una pluralità di tali serie.

e per d

Anonimo ha detto...

La ricusazione, le porte chiuse, la sanzione, i difensori, così, a naso, ce n'è per impugnare presso tutti gli organi tutto il procedimento ma chissà quando.
Il dito (e la luna) è diventato un missile che mi chiedo chi colpirà.
La politica corrotta dell'inchiesta o la democrazia di questo paese.
Sembra più urgente tutelare la privacy degli interessati che legiferare d'urgenza sulle garanzie del colpevole di stupro.
Alessandra

Anonimo ha detto...

Ma una parola in merito dal Presidente della Repubblica (che è anche il Presidente del C.S.M.) si riuscirà mai a sentire. Grazie per tutto quello che fate. Un saluto