di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)
da La Stampa del 16 febbraio 2009 e da Toghe Rotte
Ogni tanto i politici italiani si avventurano in frasi destinate, nelle loro intenzioni, a restare nella Storia. Sarebbe meglio che, almeno, stessero zitti.
Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha svolto alla Camera la sua relazione annuale sull’amministrazione della giustizia; e ha detto: la crisi della giustizia «ha superato ogni limite di tollerabilità. Il più grande nemico della giustizia è la sua lentezza che coinvolge negativamente lo sviluppo del Paese».
Poi è comparso lo «Schema di disegno di legge recante: Disposizioni in materia di procedimento penale» e tante altre sorprendenti novità. E io sono rimasto a chiedermi che ne è stato del problema della lentezza dei processi.
Non basta un volume per parlar male di questa riforma.
E così, per il momento, parlo solo di una stupefacente novità.
Il nostro dissennato codice di procedura penale qualche sprazzo di ragionevolezza lo conservava: secondo l’art. 238 bis, le sentenze emesse in un processo e divenute irrevocabili (significa che non si può più fare appello né ricorso per Cassazione) potevano essere acquisite in un altro processo e costituire elemento di prova, purché confermate da altri riscontri.
La cosa si capisce meglio con un esempio. Processo a carico dell’avvocato inglese Mills per corruzione in atti giudiziari; come tutti sanno, nello stesso processo era imputato anche il presidente del Consiglio, come corruttore.
Poi è arrivato il Lodo Alfano e la posizione di Berlusconi è stata stralciata (vuol dire che di un processo solo se ne sono fatti due; quello a carico di Mills è continuato e l’altro è stato sospeso).
Ora entrambi gli imputati attendono il loro destino: Mills aspetta di sapere se sarà condannato, la sentenza è attesa a giorni.
Berlusconi aspetta di sapere se la Corte Costituzionale deciderà che il Lodo Alfano è incostituzionale.
Se il Lodo Alfano non superasse l’esame della Corte (il suo predecessore, il Lodo Schifani, l’ha già fallito), il processo a suo carico riprenderebbe e, qui è il punto, la sentenza nei confronti di Mills, quando definitiva, potrebbe essere acquisita e fare prova dei fatti in essa considerati.
Se fosse una sentenza di condanna, essa costituirebbe prova del fatto che Berlusconi corruppe Mills; tanto più se, secondo l’ipotesi di accusa, i «piccioli», i soldi, fossero davvero arrivati da un conto nella sua disponibilità.
Guarda caso, l’articolo 4 della riforma destinata a risolvere il problema della lentezza dei processi dice: l’articolo 238 bis è sostituito; nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato.
Sembra tutto uguale, vero?
Invece no: adesso le sentenze emesse in un altro processo fanno prova solo nei processi per mafia, terrorismo, armi (da guerra) e stupefacenti; per tutti gli altri reati non se ne parla, carta straccia.
Recuperiamo l’esempio. Quando e se Mills sarà condannato, e quando e se la Corte Costituzionale avrà bocciato il Lodo Alfano, la sentenza che ha condannato Mills non potrà essere utilizzata nel processo a carico di Berlusconi: si dovrà ricominciare tutto daccapo.
Che non sarebbe grave: se vi erano elementi per condannare Mills, gli stessi elementi potranno far condannare Berlusconi.
Ma, tempo di rifare tutto il processo (qui la riforma ha studiato parecchie cosucce che lo rallentano), sarà arrivata santa prescrizione.
Naturalmente questa bella trovata è una legge dello Stato; e, come tale, vale per tutti, non solo per il suo primo beneficiario.
Sicché possiamo porci la solita domanda: in che modo questa parte di riforma (le altre parti sono anche peggio) potrà eliminare il grande cruccio di Alfano, «la lentezza della giustizia»?
Va detto che questo ministro e il suo presidente sono anche sfortunati: lo scorso 26 gennaio la Corte Costituzionale (sentenza n. 29) ha ritenuto che l’articolo 238 bis (proprio quello modificato dalla riforma) era costituzionalmente legittimo; ne consegue che l’aver previsto che esso valga solo per alcuni reati e non per altri è, questo sì, incostituzionale.
E così anche questa farà la fine di tante altre leggi emanate in spregio alla Costituzione; dopo aver assicurato l’impunità a tanti delinquenti, finirà ingloriosamente nel cestino.
Ma è troppo chiedere che, prima di legiferare, studino un pochino?
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