di Nicola Saracino - Magistrato
E’ ancora fresco il clamore della bocciatura ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura del magistrato Emilio Sirianni al quale è stata negata la positiva valutazione quadriennale di professionalità, la settima e quindi l’ultima.
Cosa ciò implichi è presto detto: l’interessato non consegue il trattamento economico collegato alla progressione di “carriera” (tale non è in realtà); viene retrocesso ai colleghi di pari anzianità di servizio immuni da incidenti di percorso per ogni incarico dovesse richiedere; se, tra due anni, il CSM dovesse esprimersi negativamente sulla sua “professionalità” egli sarebbe dispensato dal servizio, cioè licenziato.
Un danno economico e morale di notevole peso, dunque.
Ma perché il collega è stato valutato negativamente? Non perché non scrivesse buoni provvedimenti o ritardasse l’inizio delle udienze; non per violazione dei suoi doveri di servizio; non per conflitti coi colleghi o con l’avvocatura.
Al CSM non è piaciuto che il magistrato, appartenente alla corrente denominata Magistratura Democratica, avesse svolto attività di sostegno in favore di Mimmo Lucano quando era nei guai (anche penali) a causa dell’attività di aiuto ai migranti.
La vicenda giudiziaria di Lucano è nota, si è (quasi) conclusa con un drastico ridimensionamento delle accuse e delle pene inflittegli in primo grado.
Ad essa collegate le peripezie del dott. Sirianni che per le sue condotte si è vittoriosamente difeso in sede disciplinare (essendo assolto da ogni addebito) e poi dal pericolo del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, essendosi esclusa ogni ricaduta negativa sull’esercizio delle funzioni giudiziarie in Calabria.
Sono due procedimenti, quello disciplinare e quello del trasferimento per incompatibilità ambientale, con una regolamentazione che consente, in qualche misura, a chi vi è sottoposto di svolgere una difesa compiuta ed i relativi esiti devono essere motivati con riferimento all’attività istruttoria svoltasi nel loro seno.
Superati gli scogli, pericolosi ma almeno avvistabili, il malcapitato è naufragato urtando contro quello più insidioso: la valutazione di professionalità.
Perché quei valori di imparzialità, indipendenza ed equilibrio il cui rispetto era stato certificato dall’assoluzione disciplinare e poi dall’archiviazione della pratica di trasferimento d’ufficio, sono riemersi, in una luce opposta, quando si è trattato di “promuovere” il magistrato.
Tanto accade perché il CSM, facendo pessima amministrazione delle norme, reputa di potersi esprimere sempre e comunque, in ogni occasione, sui cosiddetti “prerequisiti” del bravo magistrato, identificati con formule la cui vaghezza sembra fatta apposta per assoggettare i togati alle simpatie del momento: equilibrio, indipendenza, imparzialità.
Sono, come accennato, quegli stessi valori la cui lesione determina la punizione disciplinare del magistrato o il suo trasferimento forzoso.
In materia di valutazione della professionalità essi sono richiamati in questi termini dall’art. 11 del d.lgs n. 160 del 2006, nel senso che il CSM deve considerare (anche) “… f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura”.
Questa norma, rettamente intesa, non autorizza affatto l’uso che ne fa il Consiglio Superiore della Magistratura. Sono in essa presi in considerazione quei fatti e situazioni sfuggiti al giudizio disciplinare o al procedimento per l’accertamento dell’incompatibilità ambientale, sempre che siano specifici e che abbiano destato doglianze da parte degli avvocati o dei cittadini che risultino dal rapporto del dirigente dell’ufficio (perché “capo” è solo un infortunio lessicale se riferito a chi deve manifestare quotidianamente indipendenza, non avendo superiori diversi dalla legge).
L’arbitrio di rivalutare all’infinito addebiti già esclusi nei procedimenti regolamentati è solo affermazione di un potere arbitrario del CSM sui magistrati, la cui indipendenza è messa in crisi proprio dagli abusi dell’organo che dovrebbe esserne il garante.
Si può, perciò, affermare che per come concretamente praticata la valutazione di professionalità del magistrato si presta a notevoli dubbi di costituzionalità.
A questa pratica di vessare i magistrati con l’impiego di accuse vaghe ed indeterminate come quelle di mancanza di indipendenza, equilibrio ed imparzialità - anche quando l’interessato sia risultato esente da colpe nel giudizio disciplinare ed abbia superato indenne il procedimento di incompatibilità ambientale - ha dato un contributo fondamentale la stessa corrente di Sirianni, Magistratura Democratica.
Che oggi piange da coccodrillo (qui il rettile).
Non occorre risalire indietro nel tempo e quindi rievocare vicende lontane (come quelle di Clementina Forleo, Luigi De Magistris o della “guerra” tra le procure di Salerno e di Catanzaro).
In questa stessa consiliatura Magistratura Democratica si era espressa per la rivalutazione, in sede di giudizio sulla professionalità, di fatti per i quali il magistrato era stato assolto (si segua questo link per la dimostrazione).
Pianga, quindi, per il proprio comportamento, non perché ad esserne vittima è oggi un suo adepto.
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https://www.corrieredellacalabria.it/2024/06/12/quarta-parete-le-parabole-rosse-di-lucano-e-sirianni-tra-riscatti-e-allarmanti-moniti-video/
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