La recente sentenza n. 952/2026 della Cassazione penale (VI Sez., dep. 29 settembre 2026) offre l’occasione per riaffermare, con nettezza, un principio troppo spesso offuscato da letture emotive o ideologiche: il pubblico ministero è parte pubblica del processo, non difensore dell’indagato.
La natura di “parte pubblica” del PM
La Cassazione, annullando senza rinvio una condanna per rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.), ha chiarito che l’obbligo di svolgere accertamenti a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) è una regola di condotta propria della fase delle indagini preliminari, finalizzata al corretto esercizio dell’azione penale e non al principio di parità delle parti in dibattimento.
Ne consegue che il PM non è un mero “avvocato dell’accusa” in senso privatistico, ma neppure un organo neutrale o un difensore d’ufficio dell’indagato: è la parte pubblica che esercita l’azione penale, con doveri di obiettività e lealtà, ma pur sempre nella logica di parte.
Come osservato in dottrina, «il pm può essere definito “avvocato” solo a patto che si precisi: “avvocato della pubblica accusa”, con ruolo e doveri radicalmente distinti dall’avvocato della difesa.
L’art. 358 c.p.p. non fonda obblighi dibattimentali
La Suprema Corte ha sottolineato che l’art. 358 c.p.p. non fonda un obbligo giuridico vincolante di compiere o depositare indagini integrative durante il dibattimento.
L’attività integrativa d’indagine nel corso del dibattimento costituisce una facoltà discrezionale del PM (“possono compiere”, art. 430 c.p.p.), e l’obbligo di deposito immediato nasce soltanto dopo che il PM titolare ha liberamente deciso di svolgere ed acquisire tale attività.
Questa lettura è coerente con l’orientamento consolidato secondo cui il dovere del PM di svolgere accertamenti a favore dell’indagato, pur espressamente previsto dalla legge, non è presidiato da alcuna sanzione processuale e la sua violazione non può essere dedotta in Cassazione come mancata assunzione di prova decisiva.
Autonomia del PM titolare e assenza di “rifiuto”
Un ulteriore profilo cruciale della pronuncia riguarda l’autonomia del PM titolare del processo: gli atti provenienti da un altro procedimento non entrano automaticamente nel processo ricevente.
Il PM conserva un autonomo potere-dovere di valutazione discrezionale su pertinenza, rilevanza e genuinità e non è un mero recettore obbligato di valutazioni o sollecitazioni altrui.
In questo quadro, la Cassazione ha escluso la configurabilità del “rifiuto” penalmente rilevante: non vi era un atto dovuto, né una manifestazione irrevocabile di volontà di rifiutare, ma una valutazione tecnica e giuridica rimessa ai vertici dell’Ufficio, in un quadro di fisiologica interlocuzione istituzionale.
“È parte”, non è difensore: le implicazioni sistemiche
La sentenza si inserisce in un più ampio dibattito sulla natura del PM nell’ordinamento italiano, tra chi lo qualifica come “organo di giustizia” e chi ne accentua la collocazione come parte del processo.
La Cassazione, con questa pronuncia, sembra optare per una soluzione di equilibrio: il PM è parte pubblica, con doveri di obiettività e ricerca anche degli elementi favorevoli, ma pur sempre parte, e non difensore dell’indagato.
Questa qualificazione ha implicazioni sistemiche importanti:
- Esclude che il PM possa essere chiamato a rispondere penalmente per scelte discrezionali nell’esercizio dell’azione penale, salvo ipotesi di dolo o colpa grave.
- Ribadisce che la parità delle armi si realizza in dibattimento, non nelle indagini preliminari, dove il PM dirige le indagini con poteri asimmetrici rispetto alla difesa.
- Conferma che la ricerca di elementi favorevoli all’indagato è un dovere deontologico e funzionale, non un obbligo processuale sanzionabile in Cassazione.
La concezione del PM come “difensore del cittadino” e la separazione delle carriere
La persistente ambiguità sul ruolo del PM – oscillante tra “parte pubblica” e “difensore del cittadino” – non è rimasta confinata alla sfera teorica: è stata strumentale a ritardare e ostacolare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.
Fino all’approvazione della riforma costituzionale del 2025–2026, l’ordinamento italiano ha mantenuto una carriera unica per giudici e pubblici ministeri, con lo stesso concorso iniziale e la possibilità, seppur progressivamente limitata, di passare da una funzione all’altra nel corso della vita professionale.
In questo contesto, la qualificazione del PM come organo “quasi-giudicante” o come “difensore dei diritti dell’indagato” ha alimentato la tesi secondo cui l’unicità della carriera sarebbe stata garanzia di omogeneità culturale e di equilibrio tra le funzioni, rendendo meno urgente – o addirittura indesiderabile – una netta separazione ordinamentale.
Solo con la modifica dell’art. 111 Cost. (1999), che ha elevato a principio costituzionale l’imparzialità e la terzietà del giudice, e con le successive riforme (Cartabia, 2022; riforma Nordio-Meloni, 2025–2026), si è affermata con chiarezza l’esigenza di una distinzione netta tra la funzione requirente e quella giudicante, anche sul piano delle carriere.
La riforma costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento nell’ottobre 2025 aveva poi previsto la separazione delle carriere, modificando l’art. 102 e l’art. 104 Cost. e stabilendo, a regime, due concorsi distinti, due CSM separati e percorsi professionali autonomi per giudici e PM.
In questo quadro, la sentenza n. 952/2026 della Cassazione si sarebbe posta come un tassello pienamente coerente: ribadendo che il PM è parte pubblica e non difensore dell’indagato, infatti, la pronuncia rimuove uno dei principali argomenti ideologici utilizzati per difendere l’unicità della carriera e legittima, sul piano sistematico, la separazione prevista dalla riforma costituzionale. Bocciata, tuttavia, in sede referendaria.
In conclusione, la sentenza n. 952/2026 della Cassazione penale rappresenta un monito contro letture distorsive del ruolo del PM: il pubblico ministero è parte pubblica, con doveri di obiettività e ricerca anche degli elementi favorevoli, ma non è difensore dell’indagato.
Questa qualificazione è essenziale per preservare l’equilibrio del sistema processuale penale, evitando di trasformare il PM in un organo neutrale o, peggio, in un difensore d’ufficio dell’indagato, con il rischio non solo di snaturare la funzione di pubblica accusa e di compromettere l’efficienza del processo ma anche di compromettere la stessa funzione giudicante.
Al tempo stesso, essa si inserisce in un più ampio movimento di razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario, che avrebbe trovato nella separazione delle carriere uno dei suoi esiti più rilevanti, superando resistenze alimentate proprio da una concezione ambigua del PM come “difensore del cittadino”.











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