lunedì 22 febbraio 2010

Guerra tra Procure 2: un film già visto che non vale il prezzo del biglietto.


E' di oggi la notizia della reazione della Procura di Roma nei confronti di quella di Firenze, accusata di scorrettezza (si veda, ad esempio, qui)

Come sapete questo Blog ha assistito in anteprima alla proiezione cinematografica che ha avuto come protagonisti le Procure di Salerno e di Catanzaro. Una fiction che le prime critiche avevano subito stroncato come frutto di una sceneggiatura male orchestrata nella quale i ruoli di vittime e di carnefici erano stati preventivamente assegnati e la cui regia è apparsa dilettantesca.


L'epilogo era quindi scontato e la trama per nulla affascinante.

Eppure alcuni di coloro che avevano denotato impegno per la riuscita di quella impresa stanno per raccoglierne i frutti.

La qual cosa incoraggia, dopo la sciagurata “opera prima”, sceneggiatori e regista a tentare un improbabile sequel di un vero fiasco cinematografico sotto gli occhi di tutti, con l'unica diversità rappresentata dai ruoli oggi interpretati dalle procure di Firenze e di Roma e da un certo incremento del numero delle pagine dell'inchiesta (20.000 contro 1.300) che i cittadini non avrebbero dovuto conoscere.

Come sapete il manifestino cinematografico dell'ANM sulla violazione del "riserbo" è già affisso da alcuni giorni.

Ma chi è il produttore di questi flop?

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sabato 20 febbraio 2010

Nolite iudicare, ovvero della singolare protesta degli avvocati contro i giudici stakanovisti.


Sembra incredibile ma invece è vero.

A questo link troverete la surreale protesta dell'Unione delle Camere Penali perché il Tribunale di Nola ... lavora troppo, tenendo quattro udienze alla settimana per definire delicati processi contro imputati di gravi reati, per evitare prescrizioni e scarcerazioni.

Quali le doglianze degli avvocati che additano la violazione del diritto di difesa?

Esaminiamole.


Quattro udienze alla settimana che si protraggono fino a tarda sera ostacolerebbero – testualmente - “la capacità di apprensione e di valutazione dei contenuti del dibattimento, non solo dei difensori, ma anche e soprattutto dei componenti del collegio”.
Ora - a parte l'altruismo denotato dalla preoccupazione che il collegio non sia in grado di apprezzarne i contenuti – è singolare che il difensore impegnato in un dibattimento penale non abbia già studiato e metabolizzato tutti gli atti delle indagini preliminari a sua disposizione da mesi, se non da anni, e si accinga all'istruttoria “orale” come se fosse a digiuno della materia processuale. E' vero invece che, salvo rare eccezioni, i testimoni che vengono esaminati in dibattimento hanno già reso in precedenza dichiarazioni al PM nella fase delle indagini, debitamente raccolte nei verbali a disposizione delle parti che hanno avuto tutto il tempo di esaminarle. In dibattimento, quindi, quei dichiaranti verranno esaminati sulle medesime circostanze già ampiamente note ai difensori ed al PM (le parti) ed ignote solo al collegio giudicante.

Lamentano, in secondo luogo, di essere costretti al “controesame” del testimone senza avere le copie delle dichiarazioni che quel teste ha reso nello stesso dibattimento. La pretesa è paradossale e contrasta con i caratteri di immediatezza ed oralità che costituiscono proprio l'essenza, la ragione profonda che giustifica l'esistenza del “dibattimento”, concetto che non evoca una schermaglia cartacea, bensì orale. La relativa documentazione serve soltanto al controllo della decisione nei successivi gradi di giudizio (le impugnazioni).
Tanto ciò è vero che la legge non prevede affatto che sia soddisfatta la singolare pretesa dei penalisti italiani di avere la “trascrizione simultanea” di quanto avviene in dibattimento; tuttavia non manca loro l'influenza politica per provocare l'ennesima riforma del processo penale che introduca “il dibattimento scritto”, una contraddizione in termini che farebbe sobbalzare qualsiasi studioso del processo penale.

Vi sono, infine, altri impegni professionali ai quali far fronte: mica difendo solo questo imputato, io ho altri processi! Al riguardo esistono misure organizzative che fanno carico tanto al difensore quanto al tribunale che ha la direzione del dibattimento. Nei limiti del possibile, e tenuta in principale considerazione l'esigenza di definire il dibattimento in tempi utili ad evitare la prescrizione del reato e l'eventuale liberazione di imputati pericolosi per la collettività, non vi è motivo per non assecondare le esigenze dei professionisti che tuttavia soccombono se risultano incompatibili con la primaria finalità del processo, che è proprio quella di pervenire a “sentenza” e cioè di farlo il dibattimento.

Insomma, ci si metta d'accordo una volta per tutte: se il processo è “lungo” la colpa è dei giudici “fannulloni”, se è “breve” la colpa è dei giudici stakanovisti.


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I magistrati in difesa del loro "lodo".

Abbiamo già affrontato il tema in passato, ad esempio nel post Finalmente curabili le sindromi da immunità (male) acquisita?.

Al di là della dubbia compatibilità costituzionale della previsione introdotta dall’art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, in vista del rinnovo del CSM per il quale si voterà a luglio, abbiamo sottoposto ai candidati di sottoscrivere una petizione per l’abolizione dell’immunità prevista da una legge ordinaria che esenta i consiglieri del CSM da ogni responsabilità per come essi esercitano il loro mandato.


In sostanza nessuna conseguenza civile e penale per i voti espressi sulle più svariate questioni, dal conferimento di un incarico direttivo, al trasferimento coatto di un magistrato, alla reiterata inottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo.

Finora nessuno dei candidati ha sottoscritto quell’invito.

Anzi, qualcuno - inneggiando all'irresponsabilità - ha obiettato che l’eliminazione dello “scudo” indebolirebbe il governo autonomo della magistratura. La qual cosa lascia supporre l’intendimento di violare la legge.

E’ davvero singolare vedere i magistrati arroccati in difesa di una prerogativa della quale non esitano a denunciare l’incostituzionalità quando essa risulti invece posta a presidio dei politici.

Non mancheremo di aggiornarvi via via che i candidati al CSM dovessero esprimersi contro l’ingiustificato privilegio.

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giovedì 18 febbraio 2010

Un criptico comunicato dell'ANM


Figura sul sito dell'ANM il comunicato che è possibile leggere di seguito.
Esso è stato diramato in coincidenza dell'annuncio delle dimissioni del procuratore aggiunto di Roma Achille Toro, coinvolto nelle indagini sulla Protezione Civile per un'ipotesi di rivelazione del segreto d'ufficio.
Persino molti magistrati non ne hanno ancora compreso l'esatto senso e si stanno interrogando sul “messaggio” che si è inteso con esso veicolare.
Lo sottoponiamo all'attenzione dei lettori affinché se ne facciano un'idea.

MAGISTRATURA E QUESTIONE MORALE
Le recenti indagini presso la Procura della Repubblica di Firenze rappresentano l'occasione per ribadire che la deontologia professionale, la correttezza e il riserbo nei comportamenti rappresentano baluardi della credibilità della magistratura, in relazione ai quali si impone un costante impegno complessivo e coerente di autoriforma. E', pertanto, indispensabile che tali questioni, in quanto esprimono valori fondamentali della giurisdizione, trovino concreta e tempestiva risposta nell'organo di governo autonomo, anche attraverso la scelta di una dirigenza professionalmente adeguata.

Roma 17 febbraio 2010
(inserire qui il resto dell'articolo)

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giovedì 21 gennaio 2010

Craxi al netto delle tangenti

da Voglioscendere del 18 gennaio 2010





Trascrizione:

Buongiorno a tutti, siamo nel pieno delle celebrazioni di Bettino Craxi, mi sono un po’ stufato di ricordare le tangenti che prendeva, anche perché l’abbiamo già fatto in queste ultime settimane e poi ci viene autorevolmente raccomandato e stiamo aspettando tutti con ansia il messaggio del Capo dello Stato, per celebrare degnamente il decennale del latitante, che bisogna andare oltre le vicende giudiziarie e che bisogna dare un giudizio politico, perché naturalmente un uomo politico non può essere ridotto soltanto alle condanne e ai processi.

La scalata al Partito Socialista

E’ vero, Craxi non ha avuto soltanto condanne e processi, Craxi è stato anche altro: ha fatto politica, da questo punto di vista vale sempre la vecchia battuta di Grillo, che nella Prima Repubblica di solito prendevi un politico e, dopo un po’, diventava un ladro, mentre nella seconda di solito prendi un ladro e dopo un po’ diventa un politico. Certamente Craxi quando ha iniziato a fare politica non l’ha fatta per rubare, ha cominciato a rubare mentre faceva politica e su Il Fatto Quotidiano ho pubblicato un’intervista del 93 di Fabrizio Cicchitto, che non era craxiano, era socialista lombardiano, ma fu messo da parte nel Partito Socialista dopo l’81, quando si scoprì che era iscritto alla Loggia P2. Cicchitto è un raro caso di socialista espulso da Craxi, messo ai margini da Craxi per indegnità morale e per la sua iscrizione alla P2 e infatti, rancoroso nei confronti di Craxi per essere stato sbattuto fuori per dieci anni e recuperato soltanto nel 92, Cicchitto nel 93 diede un’intervista - pensate un po’ - a Augusto Minzolini, l’attuale direttore del TG1, che all’epoca era cronista de La Stampa e, in quell’intervista, Craxi veniva dipinto da Cicchitto come poco meno o poco più di un malfattore. Se la trovo, ho qui Il Fatto di questi ultimi giorni, un piccolo brano ve lo devo regalare, perché? Perché Cicchitto ricorda come Craxi scalò il Partito Socialista quando, alla fine degli anni 70, sembrava che non ce la dovesse fare a prendere il potere e poi invece ce la fece per pochissimi voti e, disse Cicchitto, quei pochissimi voti se li era comprati, aveva praticamente lanciato un’Opa sul Partito Socialista con quali soldi? Eh, con i soldi del conto protezione, ossia con i soldi che gli aveva pagato il Banco Ambrosiano, grazie ai buoni uffici di Licio Gelli e di Roberto Calvi. Conseguentemente, se andate sul sito antefatto, o ilfattoquotidiano.it la trovate integrale quell’intervista. Cicchitto disse, “ quando scoprimmo che Craxi aveva questo ben di Dio messo a disposizione sul conto svizzero, il famoso conto protezione, da Licio Gelli e Roberto Calvi beh, capimmo che non ce l’avremmo fatta”. Dice anche che Pietro Nenni gli mandò una lettera nella quale gli intimava di dimettersi, a Craxi, ma che quella lettera fu fatta sparire: lo dico, perché chi sta a Roma vede in questi giorni la città tappezzata di manifesti in cui si vede Craxi giovane e Nenni vecchio con il bastone. Il rapporto tra i due era appunto che il vecchio patriarca, sdegnato nei confronti di Craxi, aveva mandato una lettera per intimargli di dimettersi, lettera che poi è stata fatta sparire, ma in quel partito l’abitudine a fare sparire molte cose era diffusa. Però ci dicono che non ci sono soltanto le tangenti, c’è anche la politica, c’è anche altro e conseguentemente, per dare un giudizio complessivo su Craxi, bisogna valutare il suo ruolo politico: lo scrive ancora questa mattina L’Ambasciatore Romano in uno dei suoi pezzi solitamente ambigui, dove dà un colpo al cerchio e uno alla botte e penso che possiamo benissimo parlare solo esclusivamente, oggi, della politica di Craxi, per vedere se ha portato bene o ha portato male all’Italia: in fondo stiamo parlando di un signore che ha imperversato nella politica italiana per quasi venti anni come leader del partito, come ago della bilancia dall’alto del suo 12 o 14% della politica italiana, come Presidente del Consiglio tra l’83 e l’87 e come parlamentare fino al 1994, quando non si ricandidò perché sepolto sotto le vicende giudiziarie e invece scappò all’estero.

Il presidente del debito

Vediamoli, dunque, questi grandi meriti politici che ha avuto Craxi al netto delle tangenti, perché è un po’ ricattatorio questo modo di giudicare e di dire che non bisogna pensare soltanto alle tangenti, ma anche alla politica: intanto, se uno prende tangenti è un tangentaro e poi è chiaro che anche il mostro di Firenze credo abbia offerto qualche brioches a qualche bambino povero, o abbia aiutato qualche vecchina a attraversare la strada, eppure rimane sempre il mostro di Firenze!
In ogni caso cediamo pure a questo ricatto e parliamo dei grandi meriti politici che, secondo alcuni, ne farebbero un grande statista, paragonato addirittura a De Michelis o a De Gasperi, o paragonato ieri sera da Claudio Martelli a qualcosa di meglio rispetto a Berlinguer e dal Ministro Sacconi a un genio praticamente, a un numero uno della politica italiana. Credo che, stringi stringi, le uniche due cose positive che personalmente riesco a intravedere in quei quasi venti anni di leadership nazionale Craxi le abbia fatte quando si è opposto al nucleare e ha patrocinato il referendum contro il nucleare e, in parte, quando ha dato un colpo all’inflazione stroncando, smantellando la scala mobile. Sul secondo punto il fine giustificava i mezzi forse, visto che avevamo un’inflazione più vicina al 20% che al 10%, ma non dimentichiamo che stroncare la scala mobile voleva dire sganciare lo stipendio, il salario dei lavoratori dipendenti dal costo del lavoro e quindi, naturalmente, hanno perso di potere d’acquisto gli stipendi dei lavoratori, tanto per cambiare si è deciso di far pagare ai più poveri i disastri della finanza pubblica, che non erano colpa loro, per dare uno scrollone ai sindacati, che sicuramente avevano delle grosse responsabilità. Quanto al nucleare, non so se avete notato, ma tutti i fans di Craxi di oggi se la dimenticano quella faccenda del nucleare, del no dei socialisti al nucleare, che poi portò al referendum che fu vinto dai nemici del nucleare e infatti oggi tutti i fans di Craxi sono per il nucleare e sorvolano sul fatto che Craxi era contro. Al di là di questo, francamente non vedo nessun motivo per parlare di meriti politici, al netto delle tangenti: cominciamo dal debito pubblico. Per fortuna, sia pure nascosto in fondo a una pagina, a pagina 17 de Il Corriere della Sera di giovedì, Salvatore Bragantini, economista molto in gamba, molto esperto, ci ricorda che cosa ha fatto Craxi per il debito pubblico e dice “ il caso Grecia ora tiene banco, ma è solo l’inizio, tutti i Paesi dell’Eurozone a alto debito - si fa più presto a dire chi non c’è - sono condizionati dai vincoli di Maastricht , svuotare i quali vorrebbe dire silurare l’Euro. Non è loro preclusa solo la leva della politica monetaria, anche lo spazio per quella fiscale si fa impervio, non c’è una lira, i soldi (pochi) vengono spessi per pagare gli interessi sul debito e quindi non c’è trippa per tagliare le tasse. Si può giostrare solo a parità di gettito e la manovra è limitata dalle norme dell’Unione Europea, per esempio per l’Iva. In questo frangente, cosa fare in concreto per restare un grande Paese, senza farsi pian piano relegare nella serie inferiore? Un’opinione pubblica disinformata potrebbe reagire prendendosela con l’Europa, mentre in realtà ce la dobbiamo prendere con noi stessi e, soprattutto, con chi oggi celebra Craxi.” E ricorda, Bragantini, che “ il risanamento morale, utile in sé, darebbe anche un robusto contributo a quello economico”, perché l’immoralità pubblica, la corruzione pubblica che porta aumenti di spesa pubblica sono, in realtà, all’origine del boom del nostro debito punto di riferimento, che non è sempre stato alle stelle: ha cominciato a andare alle stelle a partire dal 1980, cioè da quando imperò sull’Italia per dodici anni il famoso Caf (Craxi, Andreotti, Forlani). Se ci fosse ancora una classe dirigente degna del nome, anziché assistere in un silenzio forse non imbarazzato, ma certo imbarazzante alla rivalutazione di Bettino Craxi, questa classe dirigente ricorderebbe al Sindaco di Milano, che vuole dedicargli una via o un parco, alcuni fatti stranoti nelle metropoli straniere che ama frequentare la signora Moratti. Lasciamo pure stare i gravi reati per cui Craxi è stato condannato e che paiono divenuti trascurabili, c’è molto di più: sotto la guida politica sua e di De Mita, che oggi non a caso ne canta le gesta, il nostro debito pubblico è volato dal 60 al 120% del Pil, in dodici anni è raddoppiato il rapporto tra debito e prodotto interno lordo; di qui il macigno che tutt’ora grava sulle spalle del Paese e ne frena lo sviluppo, sapete che quel debito lo paghiamo con 80 miliardi di Euro all’anno di soli interessi. Nell’éscalation del debito ebbe il suo bel peso l’aumento dei costi delle opere pubbliche dovuto alle tangenti, scoperte grazie a Mani Pulite: quei costi, in seguito alle indagini, crollarono di botto e chi allora accusò il colpo ce lo restituisce con gli interessi. Nel 1992, quando crollò la Prima Repubblica sotto i colpi delle tangenti e poi si travestì da Seconda Repubblica grazie a quel grande gattopardo che è Berlusconi, un chilometro di metropolitana a Milano costava 192 miliardi, nello stesso periodo a Amburgo un chilometro di metropolitana costava 45 miliardi, meno di un quarto. In quel periodo il passante ferroviario di Milano costava 100 miliardi a chilometro e è stato realizzato in dodici anni; nello stesso periodo il passante ferroviario di Zurigo è costato la metà, 50 miliardi a chilometro, e ha richiesto la metà del tempo per i cantieri (sette anni, anziché dodici). E’ così che nasce il boom del debito pubblico che, nell’80, era il 60% del Pil, nell’83 era già il 70% del Pil, nell’83 Craxi diventa Presidente del Consiglio, ci rimane quattro anni, è il governo più lungo della Prima Repubblica, in quei quattro anni il rapporto tra debito e Pil passa dal 70 al 92% e, in termini liquidi, il debito pubblico passa da 400 e qualcosa mila miliardi a un milione di miliardi in quattro anni, gli anni del governo Craxi. Dopodiché, negli anni dei governi Goria e De Mita, il rapporto debito /Pil balza ulteriormente dal 92 al 118%, che è il valore che ha praticamente oggi, perché abbiamo avuto qualche anno di risanamento grazie alle politiche del centrosinistra, soprattutto dei Ministri Ciampi e Padoa Schioppa e poi abbiamo avuto invece lo sfondamento del centrodestra che, guarda caso, ha affidato l’economia nelle mani degli stessi che collaboravano con Craxi ai tempi in cui veniva scavato il grande buco del debito pubblico: oggi la nostra economia è nei mani dei Tremonti, dei Brunetta e dei Sacconi, cioè degli stessi consulenti economici di Craxi e De Michelis, che all’epoca stavano scavando quel gigantesco buco che ancora non siamo riusciti a riempire. “Craxi politicamente ebbe ragione su diversi punti: per esempio, sulla scala mobile e, chi era privo di paraocchi ideologici lo vide subito”, scrive ancora Bragantini, “ma non uscì di scena solo per i reati: soprattutto perché ci stava trascinando nell’abisso. Non era il solo, ma la sua riabilitazione, oltre a reiterare il teorema per cui la magistratura rossa dà la caccia ai politici, sancisce anche ufficialmente l’inanità del tentativo di sfuggire a ruberie e malgestione, è questa la cosa più grave e dà il senso di un Paese che ha smarrito con la memoria la bussola dell’interesse generale. Tutti quelli che nelle aziende esportatrici si dannano a recuperare la competitività perduta dovrebbero pensarci bene, prima di avallare con il silenzio la restaurazione. Se poi Milano dovrà davvero scegliere una via da dedicare a Craxi, cambiamo nome a quella oggi intitolata Giorgio Ambrosoli: daremmo icasticamente l’idea di come ci siamo ridotti e del futuro che ci stiamo preparando”, scrive il grande Bragantini, seminascosto in fondo a pagina 17 de Il Corriere della Sera.

Craxi e le partecipazioni statali

Vediamo altri meriti dello statista Craxi: ricorderete, per esempio, le partecipazioni statali, erano le imprese dello Stato, ce ne era una in particolare che si chiamava Sme e perdeva migliaia di miliardi ogni anno per produrre panettoni e pomodori pelati di Stato.
Era la grande Finanziaria alimentare dell’IRI, che conteneva nella sua pancia i marchi di Motta, Alemagna, Cirio e era gestita dai partiti, quindi era gestita con i piedi e noi, ogni anno, ripianavamo i buchi della Sme: ecco perché Prodi saggiamente, nel 1984, decide di privatizzarla, la mette sul mercato, chiede se c’è qualche privato disposto a prendersi quel carrozzone puzzolente e maleodorante. Ebbene, si fa avanti la Buitoni, unica offerente, la Buitoni di De Benedetti: Craxi per ragioni politiche, ossia perché odiava De Benedetti, decide di bloccare la privatizzazione della Sme, incaricando Berlusconi, Barilla e Ferrero di, obtorto collo, presentare una controfferta rispetto a quella della Buitoni, per altro fuori tempo massimo, in modo da mandare a monte il preaccordo che la Buitoni ha stipulato con l’IRI. Risultato: va tutto a catafascio, la Sme rimane nelle partecipazioni statali e gli italiani per anni hanno continuato a ripianare migliaia di miliardi di debiti a quell’azienda pluridecotta , che Prodi saggiamente aveva trovato a chi affidare per liberare lo Stato da quel bubbone purulento. Questo sarebbe il modernizzatore, uno che non ha mai privatizzato neanche un canile: io non sono un fanatico delle privatizzazioni, ci sono cose che debbono rimanere pubbliche, ma i panettoni di Stato e i pomodori pelati forse potevano essere privatizzati e gestiti meglio! Craxi si opposte e perché si oppose? Perché le partecipazioni statali erano delle aziende che venivano gestite dagli uomini dei partiti, la DC e il PSI e i partiti usavano le aziende pubbliche come vacche da mungere, le depredavano per rubare, venivano finanziati da aziende pubbliche anche se era vietato dalla legge che essi stessi avevano approvato nel 74: quella del finanziamento pubblico dei partiti, che consentiva ai partiti di ricevere contributi da aziende private, ma non da aziende pubbliche. E invece Craxi usava le partecipazioni statali come se fossero il cortile di casa sua: ci metteva i suoi uomini, il famoso Di Donna, i famosi Cagliari, Bitetto, Necci e poi ciucciava i soldi, questa è la ragione per cui alimentò l’impresa pubblica anche laddove non se ne sentiva il bisogno, perché rubavano i soldi pubblici dalle aziende pubbliche. Pensate alla RAI, pensate a che cosa era la RAI nel periodo della lottizzazione più feroce dei partiti: si dirà “ c’è anche adesso”, sì, ma non è una buona ragione per dire che era buono quello che facevano allora o per dire che, dato che si fa male adesso, allora va bene tutto, la RAI ha cominciato a diventare - e ne sa qualcosa Beppe Grillo, tra l’altro - una protesi dei partiti proprio in quegli anni, quando tra l’altro non c’erano più neanche grandi partiti che segnalavano grandi personalità, come era accaduto nel passato in televisione, ma c’erano partiti che segnalavano mezze calzette, le loro amanti, i loro amici, i loro portaborse etc., per ottenere in cambio quello che avete visto ancora l’altra sera da Giovanni Minoli. La stessa cosa accadde nel settore televisivo privato: se oggi non abbiamo un libero mercato nella televisione privata, se oggi non abbiamo un antitrust nella televisione privata, se oggi abbiamo una mostruosa concentrazione nelle mani del signor Berlusconi, lo dobbiamo a Bettino Craxi, che cominciò a salvarlo con i due famosi decreti dell’84, quando i pretori tentarono di fare rispettare la legge a Berlusconi e Craxi neutralizzò le ordinanze dei pretori con due decreti chiamati Berlusconi e poi, nel 1990, quando perdemmo la grande opportunità di avere una legge antitrust sulla televisione, perché la Legge Mammì alla fine diventò una fotografia del trust esistente, tre reti aveva Berlusconi e tre reti potè tenersi vita natural durante. A chi lo dobbiamo tutto questo? A Craxi, il grande modernizzatore che ha creato il più mostruoso monopolio, soltanto perché il monopolista era il suo amichetto che gli pagava 21 miliardi, o forse di più, 21 sono stati trovati, estero su estero. Ecco perché la corruzione non può essere disgiunta dall’azione politica, perché queste scelte politiche venivano fatte da uno che poi si faceva pagare: ecco perché il corrotto non è staccabile dall’attività politica, perché la corruzione richiede qualcosa in cambio e quel qualcosa in cambio erano le politiche che hanno ridotto l’Italia a un Paese pseudosovietico, per quanto riguarda la televisione, visto che abbiamo il potere politico che controlla la televisione e questo è cominciato grazie a Craxi, il berlusconismo lo dobbiamo a Bettino Craxi. La stessa cosa è accaduta nell’editoria quando, raccomandato da Craxi, Berlusconi si impossessò della Mondadori e si impossessò della Mondadori grazie a magistrati romani che facevano parte dell’harem di Cesare Previti e da dove viene Cesare Previti? Dal Partito Socialista, era Consigliere di amministrazione di Lalenia, ai tempi in cui Lalenia era un feudo socialista, tutto si tiene.. il giudice Squillante, il giudice che aveva 9 miliardi sui conti svizzeri, il giudice corrotto da Previti, anche se poi l’ha fatta franca grazie alla prescrizione, ebbene il giudice Squillante era il consigliere giuridico di Craxi a Palazzo Chigi, un giudice con i conti all’estero comunicanti con i conti di Previti e della Fininvest. Ecco perché a Roma i processi non si facevano mai e Craxi fu beccato dalla Procura di Milano: perché a Roma i giudici erano capitanati - capo dei G.I.P. - da Renato Squillante, consulente giuridico di Craxi, pappa e ciccia con Craxi, ecco perché la corruzione non può essere disgiunta dalla politica! Pensate soltanto alle politiche sulla droga che ha fatto Craxi: la prima legge proibizionista in materia di droghe è proprio la legge che fu fatta, la famosa Iervolino /Vassalli, che fu imposta da Craxi, che poi era legato ai peggiori personaggi delle comunità, da Don Gelmini a Muccioli, vengono tutti di lì, dal craxismo. La penalizzazione delle droghe anche leggere, il proibizionismo più retrivo, pensate all’imbarcata di extraparlamentari di sinistra che fece il Partito Socialista, che si importò i Boato, i Liguori, i Sofri, tutti socialisti erano diventati quando lotta continua chiuse i battenti! Pensate alla politica istituzionale di Craxi, che lanciò per primo il presidenzialismo, l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché naturalmente la voleva disegnare sulle proprie caratteristiche, voleva diventare Presidente della Repubblica con il plebiscito, è lui che ha cominciato a picconare la Costituzione, è lui che per primo, nel 1980, insieme a Giulano Amato, suo degno consulente su queste questioni, ha lanciato la proposta della grande riforma: che cosa era la grande riforma? Era la trasformazione dell’Italia in una Repubblica presidenziale craxiana, è lui che ha cominciato a diffondere il virus dell’ostilità ai valori costituzionali e è lui il primo politico importante del governo a attaccare in Parlamento la magistratura. Oggi ci sembra normale che i politici attacchino la magistratura, non fanno niente altro: all’epoca non si usava, i democristiani se ne guardavano bene, chi aveva fatto parte della Costituente e aveva mantenuto quella tradizione si guardava bene dal delegittimare gli altri poteri, mica per ragioni di onestà di impeccabilità, per ragioni di autoconservazione. Se un potere comincia a distruggere gli altri, gli altri distruggeranno quel potere lì, il potere non può delegittimarsi, le istituzioni tra loro non si possono delegittimare, Craxi fu il primo a rompere il galateo istituzionale e costituzionale e quando cominciò a attaccare i magistrati? Quando fu arrestato per reati valutari nei primi anni 80 Roberto Calvi, il responsabile del più grave crack della storia d’Europa prima del crack Parmalat, ovviamente, il crack dell’Ambrosiano, che mandò sul lastrico migliaia, migliaia e migliaia di famiglie e Craxi, invece di ringraziare i magistrati, che avevano beccato il bancarottiere Calvi, il quale aveva depredato le casse dell’Ambrosiano per compiacere la mafia, la P2 e tutto quel giro losco che c’era intorno, Craxi attaccò i giudici in Parlamento, dicendo che rovinavano l’economia! Cioè l’economia, che era stata appena rovinata dal più grave crack mai visto nella storia d’Italia, veniva rovinata dai giudici che avevano scoperto il crack e il colpevole del crack: questo fu un attacco violentissimo, che segnò una rottura, molti che prima votavano socialista non votarono più socialista, quando sentirono che Craxi difendeva Calvi e poi si scoprì perché Craxi difendeva Calvi, perché in Svizzera, sul conto protezione, Calvi gli aveva appoggiato, grazie ai buoni ufficio di Licio Gelli, una mazzettona di una decina di miliardi dei primi anni 80, una cifra spropositata! Ecco perché ancora una volta la corruzione non può essere disgiunta dall’attività politica: perché Craxi difende un figuro come Calvi? Perché prendeva i soldi da Calvi! La gestione interna del partito, l’insofferenza del dissenso, il partito cesarista, il partito mussoliniano nella Repubblica italiana l’ha inventato Craxi, il quale espelleva gli oppositori e reprimeva il dissenso interno: nel 1981 ha cacciato gente onesta e perbene, oltre che grossi intellettuali come Codignola, Bassanini, Enriquez Agnoletti, Leon, Veltri e altri dirigenti chiamandoli “ piccoli trafficanti della politica”: pensate, Craxi che dà del piccolo trafficante della politica a gente onesta, accusandola di intelligenza con il nemico! Non si sa chi fosse il nemico, perché li ha cacciati? Perché avevano sollevato la questione morale, la stessa questione morale che aveva sollevato Berlinguer dopo che, nelle liste della P2, erano stati trovati molti socialisti craxiani e lombardiani, nel caso di Cicchitto. Pensate ai faccendieri che si aggiravano nell’éntourage di Craxi, ora la figlia pietosamente dice “ mio padre si fidò delle persone sbagliate, che tradirono la sua fiducia”: certo, era uno sprovveduto, un ingenuo! E’ stato subornato, era circondato da un’associazione per delinquere e non se ne era accorto, l’ingenuo Craxi! Faccio dei nomi, eh: Gelli, Calvi, Tradati, Troielli, Gianlombardo, De Toma, Bitetto, Mac Di Palmestein, Cusani, Larini, Fiorini, Parretti, Cagliari, Zampini, Biffi Gentili, Mario Chiesa, Maurizio Raggio, Francesco Cardella. Fate qualche ricerchina su Internet con questi nomi e vedrete che pedigree viene fuori di ciascuno di essi! Erano tutti nell’éntourage di Craxi, ne fosse mancato uno! Uno dice “ va beh, Gesù Cristo è stato tradito da Giuda”, sì, ma uno su dodici era, qui trovarne uno su venti che non fosse un mascalzone! Senza ricordare, naturalmente, che cosa era diventata l’assemblea socialista, quest’organismo pletorico che si riuniva nei palasport e dove svettavano riccastri, pervénus da mazze, mignotte: sono i famosi ladri e ballerine di cui parlava Formica, che adesso evidentemente se ne è dimenticato, tant’è che ieri pare che abbia baciato addirittura la scrivania dove Craxi compilava le sue veline ricattatorie e mandava in fax in Italia per rovinare la reputazione di quelli che diceva che l’avevano tradito. Pensate che Craxi riuscì persino a candidare al Parlamento Gerri Scotti e Massimo Boldi: voi direte “ Massimo Boldi quello lì?”, esattamente quello lì! Questa era la nuova classe dirigente dello statista modernizzatore, Massimo Boldi, detto anche Max Cipollino, questa è la classe dirigente del grande statista anticipatore di Tony Blair, come ieri sera ci ha detto Sacconi! Per non parlare naturalmente di Giuliano Ferrara, Budget Bozzo etc., insomma non si è fatto mancare niente, tutte persone altamente equilibrate!

Craxi e la politica estera

Prendiamo la politica estera: per quanto riguarda la politica estera Craxi, che viene dipinto come un fedele atlantista, uno anticomunista, uno ancorato all’occidente e quindi quello che aveva fatto la scelta giusta tra l’est e l’ovest, mentre l’Unione Sovietica voleva colpire etc., gli euromissili e tutta la retorica che si fa sugli euromissili, Craxi è quello che fa entrare nel Parlamento italiano Yasser Arafat con la pistola nel cinturone, non lo disarmano neanche, non lo perquisiscono neanche prima di farlo entrare in Parlamento e, quando qualcuno protesta, lui dice che Arafat è come Mazzini e Garibaldi, Arafat come Mazzini e Garibaldi!
Il capo di un’organizzazione che, in quel periodo, era ancora un’organizzazione terroristica, che faceva gli attentati negli aeroporti e sequestrava le navi, come poi successe qualche anno dopo con l’Achille Lauro, che non aveva ancora neanche riconosciuto il diritto all’esistenza dello Stato di Israele, questo sarebbe quello che le aveva azzeccate tutte! Quando l’Inghilterra andrò a riprendersi le isole Faulklands, che i generali argentini, i dittatori fascisti militari argentini erano andati a occupare per distrarre l’opinione pubblica dalla crisi economica dell’Argentina e la Thatcher andò a riprendersi le Faulklands, indovinate un po’ con chi si schierò l’Italia, grazie al governo Craxi: con la democrazia inglese, o con i dittatori argentini? L’Italia fu l’unico Paese in Europa alleato ai generali argentini, quelli che sterminavano gli oppositori lanciandoli dagli aerei in quota, quelli che fecero i desapareçidos, noi eravamo alleati con quella gentaglia lì, grazie a Craxi che aveva visto giusto! Noi ci siamo alleati con un tiranno lurido, sanguinario come Si Agbar, il tiranno della Somalia, missioni continue dei vari Pilliteri, Boniver, Francesco Forte, che andavano a portare denaro pubblico a questo delinquente: con la scusa della cooperazione con il terzo mondo abbiamo foraggiato per anni questo tiranno sanguinario. Quando poi è stata rapita la nave Achille Lauro, adesso voi sentite raccontare che ci fu l’episodio di Sigonella, dove Craxi gliela fece vedere agli americani: per l’amor del cielo, fargliela vedere agli americani quando sbagliano è sacrosanto, ma non è quello che è successo a Sigonella; tutti dimenticano che cosa è successo a Sigonella, raccontano solo la prima parte della storia, un commando di terroristi dell’Olp, capitanato da Yasser Arafat - la frangia era uno delle organizzazioni che componevano l’Olp e era il Fronte Popolare di Abu Abbas - sequestrò questa nave nel Mediterraneo, dopodiché ci fu una trattativa con la mediazione di Mubarak, Presidente egiziano e, alla fine, i terroristi decisero di riconsegnare la nave e gli ostaggi in cambio della impunità per il loro capo, questo fu l’accordo segreto, il capo era Abu Abbas, che si era spacciato per un mediatore e poi si scoprì che era il capo della banda e che, per di più, questa banda, che aveva garantito di non aver ucciso nessuno, aveva ucciso un ebreo paralitico, Lion Klingoffer, che se ne stava in carrozzella e che fu preso, assassinato e buttato giù dalla nave, tant’è che sulla chiglia dell’Achille Lauro c’era una bava di sangue, era il sangue di questo anziano ebreo che era stato ucciso in quanto ebreo e in quanto americano. Una cosa oscena che, quando la si scoprì, doveva evidentemente imporre al governo italiano di prendere l’intero commando, da Abu Abbas a tutti gli esecutori materiali, e assicurarlo alla giustizia italiana, perché quel delitto era avvenuto su una nave italiana e quindi le navi italiane sono territorio italiano anche quando navigano in acque internazionali. Reagan, con una cow boyata, come la chiamò Montanelli, tentò di prelevare il commando nella base americana di Sigonella, in territorio italiano e di portare i terroristi per processarli in America, perché avevano ammazzato un americano. Giustamente Craxi disse “ no, li processiamo noi”: fin lì va bene, il problema è quello che succede dopo, ossia il gioco delle trae carte, per cui una volta assicurato agli americani che i terroristi li processavamo noi, Abu Abbas è stato preso, caricato su un aereo dei servizi segreti italiani, mandato a Belgrado dal maresciallo Tito e da Belgrado è stato regalato in omaggio al regime di Saddam Hussein, che ha ospitato Abu Abbas a Baghdad fino al giorno in cui c’è stata la guerra nel 2003, quando Abu Abbas è stato trovato morto, non si è ben capito in quali circostanze. Questo abbiamo fatto: abbiamo fatto scappare il capo dei terroristi che avevano assassinato un ebreo paralitico inerme, altro che il gesto coraggioso di Sigonella! Abbiamo fatto scappare un terrorista e l’abbiamo restituito al suo legittimo proprietario, che era Saddam Hussein e tutti quelli che oggi celebrano Craxi sono quelli che hanno voluto che l’Italia partecipasse alla guerra in Iraq e sono tutti quelli che dicono di essere contrari al terrorismo, però difendono un signore che appoggiava e salvava i terroristi assassini! Pensate alla gestione del caso Moro: nel caso Moro fu presa una linea sacrosanta da parte delle autorità italiane, ossia non trattare con le brigate rosse, perché se tratti una volta i brigatisti sapranno che, ogni volta che faranno un ostaggio, lo Stato si calerà le brache e quindi non c’è più Stato, se lo Stato tratta con i brigatisti e infatti la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista decisero che non bisognava trattare, grazie al governo Andreotti e all’oppositore.. anzi, scusate, in quel momento era il governo sostenuto dalle astensioni del Partito Comunista e quindi, grazie all’astenuto PC di Berlinguer, la linea di Zaccagnini, segretario della DC, e di Berlinguer, segretario del PC , nonché di Ugo Lamalfa. Sapete chi è l’unico segretario dei partiti di maggioranza che invece voleva trattare con le brigate rosse? Era Craxi e oggi, tutti quelli che dicono “ non si tratta con i terroristi” etc. etc., celebrano un signore che rivendicava la trattativa con le brigate rosse, cioè liberare dei terroristi in cambio della vita di Moro! Una cosa che avrebbe messo definitivamente in ginocchio lo Stato italiano e avrebbe segnato la vittoria politica delle brigate rosse. Concludo con quello che faceva Craxi nei confronti della stampa libera e degli intellettuali: diciamo che è stato il politico - prima che arrivassero Berlusconi e anche D’Alema, in un certo qual modo - più feroce nei confronti della stampa libera e più insofferente nei confronti delle critiche: “intellettuale dei miei stivali” disse, quando Galli Della Loggia si permise una critica e, quando Alberto Cavallari, direttore de Il Corriere della Sera, scrisse che lui tra i ladri e le guardie stava dalla parte delle guardie - Cavallari era il direttore de Il Corriere della Sera che aveva bonificato il corriere dopo la P2 - Craxi lo denunciò, una cosa che fece epoca, perché all’epoca non si usava intimidire i giornalisti con continue denunce come si fa adesso, lo denunciò e lo fece condannare a un risarcimento di 500 milioni. Dopodiché purtroppo Cavallari non ebbe la possibilità di essere riabilitato, cioè di vedere le prove di ciò che lui aveva scritto su Il Corriere della Sera a metà degli anni 80, perché un giorno arrivò il momento in cui si scoprì che veramente Craxi era un ladro, soltanto che lui nel frattempo aveva dovuto pagare il risarcimento, era stato condannato e era morto. Ecco perché oggi forse bisognerebbe dedicare una via di Milano a Cavallari e non a Craxi, perché è stato un grande giornalista che aveva visto giusto, come tanti altri avevano visto giusto su Craxi, prima che arrivassero le prove nelle mani della magistratura. Passate parola e continuate a seguire Il Fatto Quotidiano, che questa settimana lancerà probabilmente una specie di referendum tra i lettori per scegliere, invece, gli esempi positivi: li prenderemo sicuramente tra quelli che avete visto nel calendario dei santi laici, che è stato distribuito anche quest’anno insieme con il blog di Beppe Grillo. Passate parola, buona settimana.

(18 gennaio 2010)



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lunedì 11 gennaio 2010

“Clandestinità”, nuova previsione penale: luci e ombre.





di Vito Pirrone
(Avvocato)





In questa torrida estate, segnata da una politica alle prese con l’inno di Mameli, con il dialetto, gli scandali, le veline, i pettegolezzi, con la sentenza del T.A.R. sull’insegnamento della religione, non tutti gli italiani si sono resi conto dell’approvazione della legge c.d. sulla sicurezza, che include una serie di norme sull’immigrazione e, in particolare, prevede il reato di immigrazione clandestina.

La politica dell’immigrazione, dei respingimenti in mare, delle ronde, del reato di clandestinità, ci impone una ferma riflessione.

Una ricerca della Banca d’Italia precisa che l’immigrazione ci è d’aiuto in termini fiscali, economici e di qualità occupazionale, gli immigrati infatti fanno mestieri che noi non vogliamo fare più, la ricerca evidenzia che essi non ci portano via lavoro.

Si è aperta la strada alla rivendicazione e conquista di diritti c.d. di terza generazione: sociali e sindacali.

La natura democratica dello Stato nazionale, così come è emersa, ha inaugurato la sfida che ci è più vicina: quella di una politica democratica delle frontiere e, quindi, dell’ospitalità e della tolleranza.

La clandestinità è un reato per il sistema penale italiano dall’8 agosto 2009; gli extracomunitari cui viene contestato l’ingresso e soggiorno illegale in Italia rischiano la denuncia e l’espulsione.

L’introduzione del reato di clandestinità, è stato fatto notare, anche dal C.S.M., rischierà di provocare la paralisi degli Uffici Giudiziari e difficilmente avrà un effetto deterrente, si parla di pesanti ripercussioni negative.

A farne le spese sarebbero i Giudici di pace che avrebbero un “eccezionale aggravio”, tale da determinare la paralisi di molti uffici.

Peraltro, sono legittimi dei dubbi sul reale potere dissuasivo del reato di clandestinità.

E ciò, sia perché una contravvenzione punita con una pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto ad emigrare da condizioni disperate; sia perché già la norma vigente consente alle autorità amministrative competenti di disporre l’immediata espulsione dei clandestini.

Senza contare tutte le altre disposizioni della suddetta legge che prevedono inasprimenti sanzionatori o nuove fattispecie criminose.

Sul reato di immigrazione clandestina è stata già sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Non si può non notare che le nuove norme in tema di sicurezza contengono anche disposizioni che limitano o rendono difficile l’esercizio del diritto di difesa, giustamente è stato evidenziato, come se la riduzione delle garanzie fossero fattori capaci di produrre una maggiore sicurezza.

Inoltre, il dovere assoluto del soccorso in mare rischia di procurare, a chi vi ottemperi, accuse di favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina.

Invero, la nuova legge sulla sicurezza non dovrebbe impedire ai comandanti dei pescherecci di dare soccorso ai clandestini, per la preoccupazione che un loro intervento positivo possa comportare un’accusa di favoreggiamento per il reato di immigrazione.

Il mancato aiuto in mare integrerebbe, invece, la fattispecie criminosa di omissione di soccorso.

Se uno straniero delinque va condannato, ma in quanto uomo che delinque, non perché è straniero, ogni valutazione contraria mette a rischio la nostra civiltà giuridica.

La priorità è salvare le vite umane. Sullo scarica barile e sullo scontro diplomatico dovranno prevalere regole chiare su chi è responsabile di soccorrere gli immigrati in mare.

Secondo la Convenzione internazionale di Ginevra, ratificata anche dall’Italia, tali soggetti devono essere identificati dalle autorità italiane (prima di ogni respingimento) e possono richiedere asilo ed ottenere, se ne hanno i requisiti, lo status di rifugiato politico.

Invece, con l’adozione della nuova normativa, i militari italiani respingono gli immigrati senza neanche sapere da dove vengono e chi sono.

In ogni caso, i respingimenti possono consentirsi ove gli immigrati siano destinati verso paesi che garantiscono adeguate garanzie ai sensi della convenzione di Ginevra e delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo.

In questa estate su facebook è stato diffuso un gioco di società intitolato “rimbalza il clandestino” … che non merita alcun commento …!

Dire che tale cultura è contraria ad ogni forma di civiltà, prima ancora che alla nostra storia di emigranti, è poca cosa.

La politica dei respingimenti non può in ogni caso mettere a repentaglio la vita dei migranti.

E’ stato denunciato un abbrutimento delle coscienze che produce un guasto di civiltà e disonora chi l’ha perseguito.

Non è solo la dottrina evangelica ad uscirne calpestata, ma il più elementare senso di umanità.

L’equilibrio sta nel rispetto delle regole fondamentali dei sistemi giuridici civili, sta nel rispetto delle regole per l’ingresso e il soggiorno, ma in ferma censura verso posizioni xenofobe contrarie ad ogni principio giuridico moderno.

Di qui l’accusa che “è stato trasformato il mare nostrum in mare mostrum”.

Dalla Commissione europea sono pervenute censure sull’operato dell’Italia, secondo le quali questa dovrebbe coordinare meglio le politiche sull’immigrazione e dei richiedenti asilo.

Anche l’alto commissario dell’O.N.U. per i rifugiati ha precisato che i respingimenti dei migranti violano i diritti umani.

Il lavoratore, in quanto uomo, merita sempre rispetto, anche se irregolare: con il dovuto rispetto, esso potrà essere anche processato ed espulso, quando non sia in possesso dei requisiti necessari.

Al centro c’è la persona, che, in quanto essere umano, non può essere oggetto di discriminazioni per la sua pelle, per la regione di provenienza, o per il Dio cui crede.

Chi pensa alle politiche dell’immigrazione deve considerare che gli immigrati, nella nostra società e nell’attuale sistema economico, rappresentano un supporto di cui la società ha bisogno; non considerare ciò significa non conoscere la nostra storia.

Il nostro popolo fatto di lavoratori, ha conosciuto la condizione di emigrante e purtroppo non ha esportato solo manodopera !

Un eclettismo culturale, assunto spesso acriticamente, favorisce un cedimento ad un relativismo che non aiuta il vero dialogo interculturale.

Sarebbe necessario un ripensamento sul reato di clandestinità, per le conseguenze negative e paradossali che pone in essere per tanti stranieri e le loro famiglie, e una maggiore attenzione al destino di chi è respinto, nonché un maggiore e fattivo impegno da parte delle istituzioni comunitarie su tale problema.

J. Kennedy, ammoniva: “le leggi sull’immigrazione dovrebbero essere generose, dovrebbero essere eque, dovrebbero essere flessibili, con leggi siffatte potremo guardare al mondo, e al nostro passato con le mani pulite e la coscienza tranquilla”.




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giovedì 7 gennaio 2010

Giustizia: alla riforma serve una copertura finanziaria



di Nicola Saracino
(Magistrato)



da Il Riformista del 6 gennaio 2010


Se la legalità è un bene fondamentale in ogni collettività organizzata, al pari di ogni valore o risorsa essa non è illimitata.

Anche nella società più evoluta una percentuale di illeciti sfugge all’accertamento ed alla repressione.

Se, però, tale percentuale risultasse esorbitante, la legalità sarebbe messa seriamente in discussione.

Il deficit di effettività, infatti, attenua nei cittadini il senso del dovere favorendo l’emulazione delle condotte non virtuose.

E’ compito di un Legislatore saggio quello di individuare il punto di equilibrio tra penalizzazione delle condotte e relativa repressione; deve cioè selezionare i fatti realmente offensivi dei valori comuni all’accertamento dei quali far conseguire ineluttabilmente la sanzione.

Se si trascura l’aspetto pratico, in un certo senso “economico”, della legalità e quindi l’esigenza di amministrarla alla stessa stregua di ogni altra risorsa non illimitata, si rinuncia preventivamente alla possibilità di affermarla in concreto: essa mancherà del fondamentale carattere dell’effettività.

Proprio per questo motivo il Costituente ha imposto un limite generale alla stessa attività legislativa disponendo che ogni legge comportante una nuova spesa indichi le risorse con le quali farvi fronte.

L’obiettivo perseguito dall’art. 81 Cost., oltre a quello dell’ordinata allocazione delle risorse pubbliche, è proprio quello di assicurare l’effettività della legge dato che se non si stanziano le risorse per attuarla essa resterebbe solo sulla carta.

Questo fondamentale vincolo risulta sistematicamente disatteso, trascurato, quando s’introducono nuove leggi penali, sia di natura sostanziale (quelle che introducono nuovi reati) sia di carattere processuale (quelle che configurano le garanzie dei cittadini sottoposti a giudizio).

Si assiste, così, alla creazione di nuovi reati dall’incidenza statistica piuttosto rilevante (recentemente, ad esempio, quelli in materia di immigrazione) richiedenti un enorme impegno delle forze di polizia, dei tribunali e del sistema penitenziario, senza indicazione delle risorse economiche necessarie per garantirne l’effettività.

Una soluzione indiretta potrebbe essere quella di depenalizzare preesistenti reati dall’analoga incidenza statistica liberando energie spendibili per far fronte alle nuove esigenze.

L’errore logico e giuridico alla base di tale impostazione consiste nell’aver supposto che il sistema giudiziario ed amministrativo, ai quali è affidato il compito della concreta affermazione della legge, siano capaci di soddisfare qualsiasi nuova richiesta senza che ad essa corrisponda l’accrescimento della relativa spesa; è irrazionale la pretesa di gestire la legalità alla stregua di un bene senza limiti e quindi, per definizione, non economico.

Recenti polemiche suscitate dall’accostamento di concetti propri dell’economia alla giustizia sono solo l’ultimo segnale della crescente, ma irragionevole, domanda di “efficienza” che la politica rivolge, non senza colpe proprie, alla giustizia.

E’ dovere del Legislatore quello di adeguarsi, esso per primo, alle fondamentali regole dell’“aziendalismo”, concetto che non evoca nulla di sacrilego se inteso come abilità di ricavare il meglio da risorse limitate.

Come l’imprenditore è alle prese col dilemma della migliore scelta in relazione ai mezzi disponibili, così il Legislatore deve selezionare i fatti da perseguire e punire tenendo conto della capacità di risposta del sistema giudiziario e, se necessario, incrementarla.

Un maggiore rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria delle leggi penali allontanerebbe la tentazione di risolvere il problema negandolo, magari con l’effimera illusione dell’abbandono del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, scelta incapace di restituire effettività alla legislazione penale.



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Un abito laico per l’autorizzazione a procedere






di Nicola Saracino
(Magistrato)






E’ d’attualità il dibattito sulla reintroduzione dell’autorizzazione a procedere, abrogata nel 1993.

Alla base del ripensamento campeggia l’idea secondo cui l’eliminazione dello sbarramento all’azione giudiziaria nei confronti dei parlamentari irrompeva in un momento storico di estrema debolezza della politica posta in una condizione di “minorata difesa” dall’onda emozionale collegata alla tangentopoli dei primi anni ‘90.

L’abbandono di quello scudo avrebbe alterato l’equilibrio costituzionale tra diversi poteri ed ordini con la conseguenza che la politica risulta costantemente condizionata dalle inchieste giudiziarie.

In contrario si obietta che l’istituto nacque in un contesto storico particolare come quello post fascista, assolvendo al compito di tutelare le minoranze parlamentari da intenti persecutori; in questo solco s’inserisce la tesi estrema che ipotizza l’incostituzionalità del ripristino del testo originario dell’art. 68 Cost.

Quest’ultimo orientamento sembra porre sullo stesso piano istituti diversi.

Infatti la tutela delle minoranze, la cui libertà d’azione politica sarebbe frustrata se fosse ammessa la persecuzione dei “dissidenti”, si realizza attraverso il diverso istituto dell’immunità che esclude in radice la punibilità del parlamentare per i voti dati o per le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’immunità non ha subito alcuna modifica e vive nella Costituzione così com’era nata nel 1948.

L’autorizzazione a procedere, invece, realizza una condizione di procedibilità subordinando l’accertamento giudiziario nei confronti di un parlamentare al benestare della maggioranza dei componenti della camera di appartenenza.

Come si nota è alquanto contraddittorio intendere l’autorizzazione a procedere alla stregua di uno strumento di tutela delle minoranze visto che la relativa concessione, o il diniego, sono prerogative proprie della maggioranza parlamentare, caratteristica che spicca ancor più in un sistema maggioritario.

La giustificazione tradizionale dell’istituto intravedeva l’eventualità di un intento persecutorio nell’attività della magistratura verso il parlamentare coinvolto strumentalmente in grane giudiziarie.

A seguire questa impostazione se ne devono trarre conseguenze preoccupanti: nel non breve periodo in cui è stata in vigore, l’autorizzazione a procedere è stata negata nella stragrande maggioranza dei casi, relegando al rango di rare eccezioni le ipotesi nelle quali poteva, secondo il Parlamento, ravvisarsi l’imparzialità dell’autorità giudiziaria procedente.

E’ una cornice logica di un quadro in ogni caso a tinte fosche quella che scorge sistematicamente il “fumus persecutionis” nell’attività della magistratura; è, soprattutto, un quadro incompiuto quello che lascia indenni da conseguenze negative magistrati animati da poco nobili intenti persecutori verso i parlamentari, essendo innegabile, se l’ipotesi fosse seria, l’abuso d’ufficio posto in essere dall’autorità giudiziaria.

Se lo scopo dichiarato dai fautori della rinascita dell’autorizzazione a procedere è quello di restituire serenità ai rapporti tra politica e giustizia si tratta, allora, di abbandonare il manicheismo per donare all’istituto una veste laica, razionalmente accettabile e maggiormente rispettosa di tutte le funzioni pubbliche coinvolte in un fenomeno di reciproca interferenza.

Soccorre, allo scopo, la spiegazione “strutturale” dell’autorizzazione a procedere, elemento di demarcazione degli ambiti di autonomia del potere politico dall’ordine giudiziario, a sua volta indipendente dal primo.

In quest’ottica negare l’autorizzazione a procedere non significa tacciare di malafede l’operato della magistratura ma, più semplicemente, affermare la preminenza dell’interesse politico alla continuità della funzione parlamentare turbata dall’accertamento giudiziario annunciato dalla richiesta di autorizzazione a procedere. Scelta politica consentita dal principio della separazione dei poteri, opzione della quale il Parlamento risponde al Popolo nel cui nome la stessa giustizia è amministrata.

Si rispetta, solo in questo modo, l’equilibrio tra i rispettivi ambiti senza il reciproco discredito delle istituzioni coinvolte.

Se questa prospettiva non è ingannevole, risulta priva di senso la proposta di conferire alla Corte Costituzionale il compito di decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere; abbandonata la visione “conflittuale” dell’istituto, infatti, diviene superfluo il ricorso alla figura di un arbitro la cui decisione, come si può prevedere, non sarebbe comunque sottratta al rischio di letture in chiave politica.



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martedì 22 dicembre 2009

L’ultimo falso di piazza Fontana






di Luigi Ferrarella
(Giornalista)





dal Corriere della Sera del 12 dicembre 2009


A inquinare il quarantennale della strage di piazza Fontana è un conformismo speculare a quello che, all’inizio, viziò la ricerca dei responsabili della bomba che il 12 dicembre 1969 uccise 17 persone e ne ferì 88.

Nei confronti delle vittime è infatti immorale, prima ancora che falso nella ricostruzione storico-giudiziaria, coltivare il luogo comune di una verità ignota, di una strage senza paternità, di misteri totalmente mai diradati.

Ma forse non è un luogo comune coltivato per caso: viene proiettato sulla vicenda di ieri per poter essere usato oggi, in difetto di coerenza rispetto ad analoghe odierne dinamiche.

Non è vero che non siano stati identificati responsabili della strage.

Carlo Digilio, neofascista di Ordine Nuovo, ha confessato il proprio ruolo nella preparazione dell’attentato e ottenuto nel 2000 la prescrizione per il prevalere delle attenuanti riconosciutegli appunto per il suoi contributo.

E la Cassazione del 2005, nel confermare l’assoluzione in appello del trio Zorzi-Maggi-Rognoni condannato in primo grado nel 2000 all’ergastolo, ha chiaramente scritto che con le nuove prove, emerse nelle inchieste successive allo «scippo» del processo milanese nel 1972 e alla definitiva assoluzione nel 1987 degli ordinovisti veneti Franco Freda e Giovanni Ventura, entrambi sarebbero stati condannati.

Neanche si può dire che «strategia della tensione» e «matrice neofascista» delle stragi di quel lustro (piazza Fontana, treno Freccia del Sud, Peteano, Questura di Milano, piazza della Loggia, treno Italicus) siano espressioni che, per quanto logorate dall’inflazione d’uso, manchino di conferme: processuali, come ad esempio la condanna definitiva di Freda e Ventura per le bombe del 1969 pre-piazza Fontana: attentati per i quali alcuni innocenti (anarchici) erano già stati condannati e sarebbero stati incastrati se a Treviso il giudice Stiz nel 1971-1972 non avesse riportato gli accertamenti sui binari giusti, ben diversi da quelli che intanto, avevano già innescato l’arresto dell’anarchico Valpreda, la controversa morte di Pinelli in Questura, la campagna della sinistra estremista contro il commissario Calabresi e il suo omicidio ad opera di Lotta Continua nel 1972.

Neppure «servizi deviati», «depistaggi» e «ruolo degli americani» sono concetti che prescindono da punti fermi giudiziari.

L’ex generale del Sid, Gian Adelio Maletti (dal 1980 riparato in Sudafrica), e il capitano Antonio Labruna hanno condanne definitive per il depistaggio di indagini alle quali sottrassero protagonisti cruciali fatti scappare all’estero.

E circa il ruolo americano quantomeno di osservazione senza intervento, è stata ricostruita la catena di comando Usa che gestiva il neofascista Digilio come collaboratore nascosto della Cia.

Ma forse dimenticare tutto questo ha a che fare con la sciatteria meno che con l’incoerenza.

Se infatti si concordasse sul fatto che allora segmenti di organi di sicurezza allontanarono davvero la verità, non si dovrebbe sottovalutare oggi il rischio che singole «cordate» diventino tanto più pericolose quanto più sganciate da contrappesi istituzionali; e dunque si dovrebbe ad esempio rifuggire da quei progetti di legge che intendono sottrarre le polizie giudiziarie (gerarchicamente già dipendenti dai loro vertici e dunque dalla politica) alla dipendenza funzionale dai pm.

E se si prendesse atto che allora settori della politica non brillarono certo per trasparenza, si dovrebbe oggi chiedere con forza che la politica, quando lambita da inchieste giudiziarie, non si trinceri dietro il linciaggio dei titolari delle indagini e non si autoassolva nell’opacità di garanzie stravolte in privilegi di casta.

Ora va di moda, anche tra chi in questi quarant’anni ha avuto responsabilità di governo, augurarsi che i «grandi vecchi» ancora vivi e sparsi per mezzo mondo (magari Maletti in Sudafrica, Zorzi in Giappone, Ventura in Argentina) svelino in punto di morte verità inedite: ma l’auspicio non va di pari passo, ad esempio, con una coerente incisività nell’impegnare l’Italia a chiedere al Giappone la consegna di Delfo Zorzi, tuttora latitante per la strage di piazza della Loggia.

Così come strappa oggi facili applausi chi carezza la consolante retorica che invoca di togliere un «segreto di Stato» che in realtà non c’è su piazza Fontana: anche qui coerenza vorrebbe almeno che chi auspica la rimozione di inesistenti «segreti di Stato» si attivasse per toglierli o per non apporli, laddove invece sono mantenuti o rischiano di essere messi, su vicende quali il sequestro Cia di Abu Omar a Milano nel 2003, il dossieraggio Telecom fino al 2005, e ora alcuni sviluppi delle nuove indagini sulle stragi mafiose del 1992.

Se poi i liceali di oggi ignorano chi siano Valpreda, Pinelli o Calabresi, e attribuiscono la strage di piazza Fontana alle Brigate rosse, questo va sul conto di un’informazione adagiatasi negli anni sui propri comprensibili meccanismi di routine, che per definizione rendono poco notiziabile una vicenda così lunga e segnata da esiti così altalenanti.

Fino al pressoché totale black-out di attenzione giornalistica sull’ultimo e unico processo che possa ancora aggiungere squarci di ulteriore verità alla stagione delle bombe, e cioè il dibattimento di primo grado in corso dalla fine 2008 a Brescia a 5 imputati (alcuni assolti nel 2005 su piazza Fontana) della strage di piazza della Loggia, costata 8 morti e 108 feriti nel 1974.

Sarebbe un serio gesto di responsabilità, tra tanti pur doverosi omaggi al quarantennale della strage del 1969, che giornali e tv si assumessero l’impegno di seguire con continuità, d’ora in avanti, le udienze del processo di Brescia.

Certo non si può pretendere di veder rispuntare in ogni giornale un Marco Nozza, lo scomparso inviato de Il Giorno tra i protagonisti all’epoca di una vera controinformazione non annebbiata da pregiudizi ideologici: ma almeno 40 righe sui giornali o un minuto nei Tg che raccontino come vanno le udienze di questo processo, in un angolino tra il plastico di Cogne o le chat di Amanda, questo forse sì.




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“Processo breve” e parte civile: profili di incostituzionalità






di Michele Leoni
(Giudice del Tribunale di Forlì)





Pescando nell’archivio della giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può trovare qualcosa di assai interessante ai fini della valutazione della correttezza costituzionale della riforma attualmente in itinere, sul cosiddetto “processo breve”.

Ad esempio, una sentenza di quattordici anni fa (la n. 103 del 1995), in cui la Corte chiarì alcune cose assai importanti in via di principi generali, riguardanti l’estinzione dei processi ope legis.

Scrissero allora i giudici che “per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione … per escludersi la menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gl'interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi”.

Aggiunse la Corte che, ove “la voluntas legis si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse, il vulnus all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto”.

Trasferiamo questi principi alla riforma del c.d. processo breve, la quale, come si sa, impone (salve eccezioni relative a determinati reati oggetto del giudizio, tassativamente elencati dalla norma) l’estinzione del processo ove questo superi la durata di due anni per ogni grado di giudizio.

Il problema riguarda anche la parte civile, la quale vede così vanificare la sua pretesa fatta valere nel processo penale, senza che la nuova normativa preveda meccanismi nuovi e alternativi che “arricchiscano” l’ambito delle situazioni giuridiche (processuali) di cui essa era titolare.

E’ vero che la nuova disciplina (art. 2 c. 6) stabilisce che, ove la parte civile trasferisca l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono ridotti della metà e il giudice civile dovrà fissare l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

Ma questa non sembra una soluzione che possa “arricchire” le prerogative della parte civile né compensare la vanificazione della scelta della via giurisdizionale penale “quale mezzo al fine dell’attuazione del proprio diritto”.

Anzitutto, qui non si tratta di un “trasferimento” dell’azione civile in sede civile (come accade nel caso previsto dall’art. 82 c. 3 c.p.p., quando è la stessa parte civile a revocare la propria costituzione, e dunque si versa in un presupposto ben diverso), ma si costringe de plano la parte civile a intraprendere ex novo l’unica via che le resta, ossia il processo civile, e a perdere così tutti i vantaggi che possono venirle dalla presenza di una parte pubblica in giudizio (il PM) e anche dall’esercizio dei poteri ex ufficio (art. 507 c.p.p.) che contraddistinguono il processo penale.

E la riduzione della metà dei termini di comparizione e la precedenza nella trattazione del processo civile non vale certo a riequilibrare la perdita di uno strumento come l’azione civile nella sede penale.

Né bisogna dimenticare che ancora la Corte Costituzionale ha affermato che, nell’ipotesi di trasferimento dell’azione civile dall’una all’altra sede (penale e civile), “è la stessa azione, e quindi il medesimo ‘processo’, a proseguire in altra sede” (Corte Cost. 211/2002).

Quindi, con il c.d. processo breve, verrebbe egualmente violato il principio della ragionevole durata del processo in relazione alle ragioni della parte civile.

Il processo civile, che pure si svolge dentro il processo penale, verrebbe devoluto e “allungato” in altra sede, senza alcun ragionevole motivo che riguardi la parte civile (la quale, ai sensi dell’art. 24 c. 1 Cost., “ha agito in giudizio per la tutela dei propri diritti” e conta sulla “ragionevole durata” della via intrapresa). Come dire, il meccanismo della coperta corta.

Assai di recente, la Corte Costituzionale (sentenza n. 56/2009) ha ulteriormente affermato che “il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme ‘che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza’”.

C’è da chiedersi se i “diritti inviolabili” (art. 24 c. 2 Cost.) della parte civile non costituiscano, quanto meno, una “logica esigenza”, sufficiente per non estinguere il processo.

Allora? Forse occorrerebbe riformare la riforma? Stabilire che il processo breve è possibile solo quando, per il tipo di reato, non vi è una persona offesa potenziale parte civile … Boh ...



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"L'amore vince su tutto", ovvero del concetto moderno di "cultura del dialogo"

Una riflessione di Stefano Disegni (www.stefanodisegni.it) sul concetto contemporaneo di “cultura del dialogo”.

La strip è divisa in due tavole.

Per vederle entrambe bisogna cliccare su “Continua – Leggi tutto l’articolo” e poi, cliccando su ciascuno dei due disegni, se ne apre una versione di dimensioni più leggibili.









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lunedì 7 dicembre 2009

Il concorso esterno in associazione mafiosa





di Giuliano Castiglia
(Giudice del Tribunale di Termini Imerese)




Negli ultimi giorni è montato sempre più il già sperimentato refrain secondo cui il c.d. “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso è un reato NON previsto dal codice ma creato – qualcuno, suggestivamente, dice inventato – dai giudici.

Ma in Italia i giudici non creano reati per il semplice motivo che non lo possono fare; se lo facessero, violerebbero un fondamentale principio costituzionale che è quello della assoluta riserva di legge in materia di punizione penale.

Solo al Parlamento compete la funzione di stabilire in via generale ed astratta che cosa è reato ed è una fortuna che sia così.

Se fosse vero che il concorso in associazione mafiosa è inventato dai giudici, sarebbe tale anche il concorso, per esempio, in furto, in rapina, in omicidio, in violenza sessuale, in corruzione, in violenza sessuale di gruppo e via elencando.

Per comprendere come stiano davvero le cose è inevitabile affrontare il tema in termini tecnici. Qui tenterò di farlo in modo da risultare comprensibile anche ai non addetti ai lavori, ai quali questo scritto è diretto.

Come accennato, la Costituzione (art. 25, comma 2) riserva al legislatore il compito di prevedere, ossia di individuare ex ante e in generale, quali fatti costituiscono reato.

Il Parlamento, attraverso lo strumento della legge, formula previsioni astratte mediante le quali costruisce le “fattispecie di reato” o “fattispecie incriminatrici”, cioè modelli di condotte umane che sono considerate reato e che i tecnici chiamano “tipi” o – più comunemente – “fatti tipici”.

Spetta invece ai giudici, anche in questo caso per dettato costituzionale (art. 102 Cost.), stabilire ex post e in particolare, attraverso lo strumento della sentenza, se una condotta che è stata concretamente realizzata da qualcuno costituisce o non costituisce reato.

Il loro compito si articola fondamentalmente in due momenti: accertare, innanzi tutto, che cosa si è concretamente verificato, ossia qual è la specifica condotta che è stata realizzata; operare, quindi, una verifica di corrispondenza della condotta concreta rispetto alla “fattispecie” di reato prevista dalla legge, ossia rispetto al “fatto tipico”. Se la verifica ha esito positivo, la condotta concreta realizzata sarà considerata reato.

La legge penale – quella alla quale volgarmente ci si riferisce dicendo “il codice” – costruisce le singole “fattispecie incriminatrici” riferendosi agli autori che pongono in essere tutti gli elementi della fattispecie stessa.

In altri termini, le norme di legge che definiscono i singoli reati fanno riferimento a chi pone in essere la “condotta tipica”, ossia la condotta che presenta tutti gli elementi richiesti dalla legge per la configurazione del reato.

La stragrande maggioranza delle fattispecie di reato sono costruite dalla legge come fattispecie così dette “monosoggettive”, ossia fattispecie che fanno riferimento a condotte che possono essere realizzate anche da un solo soggetto.

Tali sono, per esempio, il furto (art. 624 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.), l’omicidio (art. 575 c.p.), la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), tutti reati che possono essere realizzati anche da un solo soggetto.

Si pone allora il seguente interrogativo: come trattare il soggetto che, pur ponendo in essere una condotta non tipica – c.d. “condotta atipica” –, cioè una condotta che non realizza alcuno degli elementi richiesti dalla legge per la configurazione del reato, tuttavia fornisce un contributo a che essi siano realizzati da altri soggetti?

La risposta è pure essa nel codice e, precisamente, nell’art. 110 c.p. ed è nel senso che il soggetto da noi considerato, cioè colui il quale pone in essere una “condotta atipica” che però contribuisce alla commissione della condotta tipica da parte di altri, deve essere trattato esattamente come chi realizza la “condotta tipica”.

Stabilisce infatti l’art. 110 c.p. che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

Come si dice comunemente, l’art. 110 c.p. svolge una funzione “estensiva” della punibilità, in quanto, combinandosi con gli articoli che definiscono i singoli reati, estende la punibilità per tali reati a soggetti diversi da quelli che realizzano gli elementi costituivi dei reati medesimi e, in particolare, tra gli altri, ai soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi in questione, forniscono un contributo – c.d. “atipico” – alla loro realizzazione da parte di un altro o di altri soggetti.

Per rendere meglio l’idea conviene esemplificare.

L’art. 624 bis c.p., che prevede il reato di furto in abitazione, punisce “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”.

Pensiamo a Tizio, gestore di una bottega di ferramenta, il quale, avendo ricevuto da Sempronio le chiavi del suo appartamento per la duplicazione, ne fa una copia che, dietro compenso, consegna a Caio, il quale, a sua volta, in un periodo di assenza di Sempronio, si introduce nell’appartamento di quest’ultimo asportando i valori custoditi al suo interno.

Caio, ovviamente, ha realizzato tutti gli elementi della fattispecie del reato di “furto in abitazione” prevista dall’art. 624 bis c.p. e, se scoperto, risponde di tale reato.

Tizio, invece, non ha posto in essere alcuno di tali elementi; eppure, consegnando a Caio le chiavi dell’abitazione di Sempronio, ha fornito un contributo fondamentale per la realizzazione del reato.

Alla stregua del solo art. 624 bis c.p., egli non ha commesso alcun reato; tuttavia, poiché l’art. 624 bis, come ogni altro articolo che prevede una specifica fattispecie di reato, si combina con l’art. 110 c.p., anche Tizio, se scoperto, risponde del reato di furto in abitazione punito dall’art. 624 bis e, più precisamente, ne risponde a titolo di “concorso”.

Oltre alle fattispecie “monosoggettive” – che, come detto, rappresentano la gran parte delle fattispecie incriminatrici – la legge penale prevede alcune fattispecie plurisoggettive, ossia fattispecie incriminatrici delle quali è elemento costituivo necessario la condotta di più soggetti. Si parla, in proposito, di “reati a concorso necessario” o di “reati necessariamente plurisoggettivi”.

Un esempio di questi reati è quello di “violenza sessuale di gruppo” previsto dall’art. 609 octies del codice penale. Secondo tale articolo “la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis” (comma 1) e “chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (comma 2).

Anche per questi reati, nei quali, tra gli elementi del “fatto tipico”, è presente la condotta di più soggetti, esattamente come per i reati in cui tale elemento non è presente, si pone il problema del trattamento di quei soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi del fatto tipico, forniscono un contributo alla realizzazione di essi da parte di altri.

Ed anche per questi reati la risposta è nell’art. 110 del codice penale. Esso, come si combina con le fattispecie monosogettive, allo stesso modo si combina con le fattispecie plurisoggettive, così estendendo la punibilità ai soggetti che, pur non ponendo in essere alcuno degli elementi costitutivi dei reati a concorso necessario, contribuiscono alla loro realizzazione da parte di altri.

L’esemplificazione, anche in questo caso, rende l’idea.

Tizio, per un motivo X che non ci interessa, ingaggia Caio, Sempronio e Filano affinché commettano atti di violenza sessuale contro Mevia. Caio, Sempronio e Filano, una notte, si introducono nell’abitazione di Mevia e, ivi riuniti, compiono atti di violenza sessuale contro Mevia.

Chi risponde della violenza sessuale di gruppo? Secondo l’art. 609 octies c.p. ne rispondono Caio, Sempronio e Filano, coloro che, riuniti, hanno partecipato agli atti di violenza sessuale contro Mevia. E Tizio, colui che non partecipa agli atti di violenza sessuale ma dà mandato perché altri (Caio, Sempronio e Filano) li pongano in essere, che fine fa? Se la fa franca?

No, se lo scoprono, non se la fa franca!

Come detto, infatti, oltre che con le fattispecie incriminatrici monosoggettive, l’art. 110 c.p. si combina anche con le fattispecie plurisoggettive, estendendo la punibilità a coloro i quali, pur non avendo realizzato alcuno degli elementi della fattispecie, hanno però fornito un contributo alla loro realizzazione da parte di altri.

Tizio, quindi, risponderà anch’egli del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609 octies c.p. e, più precisamente, ne risponderà a titolo di “concorso”.

Anche il concorso – “esterno” o “eventuale” – in violenza sessuale di gruppo, dunque, attraverso la combinazione dell’art. 609 octies c.p. con l’art. 110 c.p., è previsto dal codice.

La stessa identica cosa vale per il concorso (“esterno”) in associazione di tipo mafioso.

L’art. 416 bis c.p. punisce con una certa pena “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso”.

Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio diano vita ad un’associazione di tipo mafioso, impegnata in varie attività quali estorsioni, commercio di stupefacenti, acquisizioni di lavori dalle pubbliche amministrazioni attraverso appalti gestiti illegalmente, ecc.

Ipotizziamo poi che i tre conoscano il giudice Filano e si rivolgano a lui ogni volta che ne hanno bisogno per un problema che interessa l’associazione e rispetto al quale Filano può dare una mano. E ipotizziamo ancora che Filano sappia dell’esistenza dell’associazione e, nonostante questo, fornisca o si adoperi per fornire l’aiuto richiesto. Per esempio, chiamato a giudicare Mevio, un amministratore inserito nell’associazione, accusato di un reato punibile con la pena da 3 a 6 anni di reclusione, Filano potrebbe – non dico assolverlo pur se colpevole ma anche solo – condannarlo alla pena di 2 anni e 8 mesi riconoscendogli le attenuanti generiche anziché alla giusta pena (non inferiore a 3 anni) che comporterebbe l’interdizione (almeno temporanea) dai pubblici uffici e, quindi, la decadenza di Mevio dalla carica di amministratore.

Tizio, Caio e Sempronio rispondono del reato di associazione di tipo mafioso.

E Filano, che pur contribuendo indubbiamente alla sua vita non fa parte dell’associazione, e, pertanto, alla stregua del solo art. 416 bis, non commette alcun reato, se la fa franca?

No, anche in questo caso, Filano, se scoperto, non se la fa franca.

Infatti, anche in questo caso soccorre l’art. 110 c.p., il quale, combinandosi con l’art. 416 bis c.p., estende la punibilità per tale reato a coloro che, pur non facendo parte dell’associazione mafiosa, tuttavia contribuiscono consapevolmente alla sua vita.

Filano, dunque, risponde del reato di associazione di tipo mafioso previsto dall’art. 416 bis e, precisamente, ne risponde a titolo di “concorso” (“esterno”).

Conclusivamente, quindi, il concorso esterno in associazione mafiosa è previsto dal codice.

Affermare che esso non esiste ed è un’invenzione dei giudici significa negare l’esistenza dell’art. 110 c.p.; il generale meccanismo estensivo della punibilità previsto da tale articolo può non piacere e, in effetti, ad alcuni, tra i quali non mancano anche tecnici della materia, che ne considerano la portata troppo generica ed estesa, non piace; ma non si può dire che non esiste; dirlo è un errore; cercare subdolamente di inculcare negli italiani tale convinzione sarebbe un’impostura.

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P.S. : Per completezza, bisogna dire che l’affermazione secondo cui il concorso esterno in associazione mafiosa non esiste ed è inventato dai giudici strumentalizza talune ben più complesse e sottili posizioni espresse in dottrina circa la problematicità della combinazione tra l’art. 110 c.p. e i reati necessariamente plurisoggettivi e, segnatamente, quelli associativi. In questa sede, però, non è possibile affrontare tali questioni perché il discorso diventerebbe tecnicamente troppo complesso e non è ciò che qui ci proponiamo. Va detto, comunque, che queste posizioni hanno registrato riscontri giurisprudenziali minimi e, attualmente, non ne hanno alcuno.



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Il rovescio del diritto e la Calabria




di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)





Qualche sera fa, il dott. Nicola Gratteri [Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria] ha partecipato ad un trasmissione televisiva portando in video la sua disarmante chiarezza.

Ad una domanda se vi fosse, realmente, la volontà politica di sconfiggere la mafia, ha dato una risposta ad dir poco agghiacciante.

Qualsiasi governo (ammesso che negli ultimi anni vi sia stata alternanza in Italia) ha e ha avuto come scopo primario un potere giudiziario imbrigliato (in modo che non si possa disturbare il manovratore) e una scuola inadeguata (in modo che non si formino nuove generazioni colte e intellettualmente capaci di cogliere i significati reconditi delle “questioni dell’agenda politica”).

Il dott. Gratteri è certamente uno di quelli che hanno inteso il proprio lavoro come un dovere e non come occasione di vivere bene nel senso che la sua funzione e il suo potere lo hanno esposto al rischio di perdere la vita e non ad essere in prima fila a teatro.

Nessun compromesso onde consentire anche a suoi figli di vivere bene.

Il suo linguaggio mediatico è diverso da altri, più semplicemente disarmante, più diretto; quasi quello di una discussione tra amici fidati nessun compromesso, messaggio semplice e diretto.

Un attimo prima, aveva detto che nel territorio di sua competenza il capo mafia è capace di determinare qualsiasi cosa, anche l’imbianchino che tinteggerà la casa di un quisque de populo che ha deciso di costruirsi o comprarsi un nuovo immobile.

Enorme potenza delle organizzazioni mafiose.

Questione criminale si dirà.

In Calabria, tuttavia, non molto tempo fa, una famosa inchiesta oggi al vaglio della magistratura penale giudicante, disvelò un sistema diffuso dall’altra parte della società (quella non criminale sic!) per cui il potere era in grado di determinare consulenti, incarichi, vite da stabilizzare, investimenti da realizzare.

Questione politica si dirà.

In Calabria, in realtà, quella inchiesta e quei comportamenti (la cui rilevanza penale non sono ovviamente di nostra competenza) hanno disvelato il vero problema di questa terra: non esistono, se non in forma minimale, spazi di libertà assoggettati alle norme del diritto se è vero come sembra che dal lato criminale esistono forme di pressione che, per ciò che qui interessa, impediscono a chi lavora bene di prosperare nel suo lavoro valendo come regola quella della appartenenza e, dal lato del potere esistono altrettante forme di pressione e di violazione delle norme del diritto valendo anche lì (seppure con aspetti meno pericolosi dal punto di vista criminale) la regola dell’appartenenza sopra il merito e le predette regole.

Il lavoro privato, quello cioè sottratto alle due influenze, è minimale e si occupa delle briciole della torta.

Questione meridionale si dirà.

Si questione meridionale che, tuttavia, per tornare alla disarmante semplicità e chiarezza delle posizioni di Gratteri, porta a chiedersi del perché in tanti anni non si sia voluto capire che basterebbe applicare le regole, esistenti, per risolvere molti annosi problemi.

Sottomissione al potere romano dicono le classi dirigenti calabresi.

Anche su questo viene da dire che è un luogo comune poiché il politico nostrano, forte di ruoli o di rapporti ben consolidati con il potere centrale, critica la sua sudditanza dal potere romano ma crea sudditanza con il suo elettorato di riferimento in modo da potere contare su un gruppo consolidato di condizionamento che si esplica quasi come un Giano bifronte in cui da un lato si sfrutta la forza elettorale verso il centro e dall’altro si sfrutta la contropartita del centro verso il gruppo di riferimento.

Degenerazione della politica, male atavico delle classi dirigenti e delle genti meridionali.

La situazione, in realtà, è del tutto diversa poiché essa, in realtà, è proprio il frutto della codificazione del principio del rovescio del diritto di cui esistono notevoli esempi proprio qui in Calabria.

Rimanendo sull’esempio di Why not basta soffermarsi sulle regole costituzionali per il problema dell’accesso al lavoro.

Sul punto, l’art. 97 recita testualmente “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Tale norma va letta in sistema (sistematicamente ndr) con l’art. 51, a mente del quale “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e con l’art. 3, II° comma, Cost., “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Dal quadro delle norme costituzionali, evidentemente cogenti anche in Calabria, si inferisce che al lavoro nelle pubbliche amministrazioni (il c.d. posto fisso) si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, e che è obbligo delle istituzioni della Repubblica (che ovviamente non è un fatto astratto ma l’insieme degli uomini che ricoprono cariche istituzionali negli organi della Repubblica) garantire l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli uffici pubblici nonché quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo anche economico della persona umana.

Le regole del diritto quindi sono molto chiare sia per gli uomini che ricoprono ruoli istituzionali sia per i cittadini: i gruppi di potere che influiscono sull’accesso ai pubblici uffici e agli incarichi pubblici (ovvero derivanti da investimenti di soldi pubblici) violano il dettato costituzionale; in altri termini violano la legge.

Non ha rilevanza, almeno qui, stabilire se ciò ha rilevanza penale: ha certamente rilevanza costituzionale nel senso di essere certamente una prassi un comportamento contrario alle regole dettate dalla nostra carta costituzionale. Nella sua disarmante semplicità (non semplicismo), si può affermare che interferire, almeno nel settore che interessa i soldi pubblici, sull’ingresso nel lavoro, la carriera, i guadagni, le condizioni di vita delle persone e dei suoi familiari è contrario alla nostra Costituzione.

Tutto chiaro e condivisibile?

No, sbagliato, la codificazione della regola del rovescio del diritto porta ad affermare che raccomandare è un fatto banale quasi umanitario; quando si prova ad indagare ipotizzando voto di scambio o altre figure di reato, i rappresentanti del rovescio del diritto banalizzano il problema affermando che si tratta, in realtà di semplici raccomandazioni con finalità umanitarie.

Verrebbe da chiedersi ma tutti i lavoratori a contratto, a termine (per il diritto non per il rovescio), frutto di chiamate dirette non violano la Costituzione?

La gratitudine che il selezionato tra migliaia di aspiranti prova per il suo amico politico non influenza le scelte del suo voto che dovrebbe essere libero?

Tutto questo quadro non è chiara indicazione di violazione dei precetti costituzionali?

Secondo i teorici del rovescio del diritto no o, quantomeno, ciò non rappresenta un problema visto che il cittadino elettore, anche sapendo che il politico tizio opera in questo modo lo legittima nuovamente con il suo voto libero.

Su questo il legislatore ha scelto che il voto di scambio è punibile solo quando avviene in cambio di denaro e, si sa, che in Italia, figuriamoci in Calabria, ci si dimette o si lascia la politica solo dopo l’esecuzione, a volte implorata, di sentenze definitive afferenti a gravi reati penali.

Questa piccola analisi, però, illumina le ragioni della speranza perché la diminuzione delle canches a disposizione dei nostri filantropici politici fa aumentare quelli fuori dai giochi e, soprattutto sembra avere prodotto, almeno qui in Calabria, non una illuminata elitè ma molti uomini e donne silenziose che nella loro vita quotidiana hanno deciso di dire che i teorici del rovescio del diritto in realtà violano la legge.

Speriamo si continui a camminare gridando che il rovescio del diritto in realtà era un titolo ironico di un saggio sui mali della legge e non una regola di codificazione.


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