martedì 27 gennaio 2026

Perché non si può essere d'accordo con Barbero



di Giovanni Genovese
Magistrato


PREMESSA

Sono da tempo un ammiratore del Prof. Barbero, che non ha soltanto il merito di aver sostanzialmente inventato (almeno in Italia) la figura dello storico-divulgatore, consentendo a moltissimi di appassionarsi alla Storia con un approccio semplice, accattivante e rigoroso al contempo, ma anche quello di averlo fatto sempre con onestà intellettuale, senza nascondere “trappole ideologiche” o doppi fini nelle propri lezioni e conferenze, e consentendo a chiunque di distinguere i fatti accertati dalle sue legittime opinioni.

Ḗ proprio per questo che il breve video diffuso qualche giorno fa, con il quale il Professore ha deciso di esporre le ragioni del suo “no” al referendum sulla riforma della magistratura, è risultato inopinato e – senza inutili giri di parole – sconcertante; basta un’analisi neppure troppo tecnica delle motivazioni addotte per dimostrarne l’inconsistenza sul piano culturale, giuridico e (spiace constatarlo) storico, oltre che politico.

ERRORE CULTURALE

Prima di commentarlo, il discorso merita di essere riportato per intero, per evitare che la sua manipolazione possa involontariamente distorcere il pensiero dell’autore. così facendo, si comprende già dall’incipit che qualcosa non torna:

Ci ho messo un po’ a decidere di girare questo video in cui spiego le ragioni per cui voterò no. Ḗ successo un po’ perché questa ormai è diventata una battaglia politica fra destra e sinistra, fra un governo di destra che vuole far passare la riforma e la sinistra che cerca di scongiurarla, e a me non sembra che sia compito mio intervenire in scontri di questo tipo. Certo, io sono di sinistra, questo lo sanno tutti (tutti quelli che mi conoscono), ma proprio per questo: che bisogno c’è, e a cosa serve che io dica a tutti “anch’io voterò no”? Sai che novità!

Fermiamoci un attimo, perché questa prima parte, apparentemente introduttiva, contiene già un primo, gravissimo errore culturale.

Con questo preambolo, si finisce infatti per legittimare il clima da derby permanente, che dovrebbe invece essere ferocemente contrastato da tutti gli uomini di cultura, favorevoli o contrari che siano alla riforma.

Far passare il messaggio che chi è di sinistra “deve” votare in un certo modo, che non ci sarebbe neppure bisogno di chiederlo perché sarebbe “ovvio”, è un errore talmente grossolano da destare, appunto, stupore.

Un conto è prendere atto che molti elettori si comporteranno esattamente così, e che partiti e singoli esponenti politici incentivano l’anestesia della ragione; tutt’altra cosa è dare per scontato che un uomo di sinistra – la cui fama è dovuta proprio alla capacità di analisi dei fatti e delle conseguenze – debba inevitabilmente votare “no” ad una proposta proveniente da destra.

Come se il “partito preso” fosse una modalità accettabile del processo decisionale pubblico, anzi l’unica.

Come se il merito delle questioni non contasse.

Come se fosse normale che, alla domanda “cosa ne pensi di questo progetto di legge?”, una persona intelligente, razionale e di cultura (anche media) possa ribattere “dipende, chi lo ha proposto?”, e che la risposta finale possa essere un “sì” se la proposta viene dalla parte politica che piace, un “no” se proviene dall’altra.

Ci saranno – speriamo che ci siano! – elettori di destra per il “no”, ed elettori di sinistra per il “sì”. E non saranno i più sprovveduti, quelli che neppure capiscono per cosa si stia votando, ma l’esatto contrario: faranno parte di quella minoranza, essenziale in ogni società evoluta, che non intende abdicare alla propria onestà intellettuale.

Fra questi, autorevoli personalità della sinistra che si sono già espresse a favore della riforma, come l’ex Presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, gli ex ministri Marco Minniti e Cesare Salvi, il politico e costituzionalista Stefano Ceccanti e tanti altri, molti dei quali riuniti nel movimento “La sinistra per il sì”, che qui si citano soltanto per evidenziare che l’esercizio dell’autonomia di pensiero non è impedito dall’appartenenza alla cultura politica invocata dal Prof. Barbero.

ERRORE GIURIDICO

Vediamo adesso il merito:

Però poi, studiando un po’ da vicino la questione, una cosa che mi è venuta voglia di dire è questa: intanto che il referendum non è sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. La separazione di fatto c’è già, già adesso il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare e può cambiare una sola volta nella vita, e pochissimi lo fanno. Al centro della riforma c’è la distruzione del consiglio superiore della magistratura, così come era stato voluto dall’assemblea costituente. E allora spieghiamoci: il Csm - si abbrevia così il consiglio superiore della magistratura - è l’organo di autogoverno dei magistrati, con funzioni anche disciplinari; cioè fa qualcosa che prima, sotto il regime fascista, faceva il ministro della Giustizia. Era il ministro, cioè il governo, e cioè la politica, che sorvegliava la magistratura e che nel caso la sanzionava. I padri costituenti vedevano benissimo che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia, che il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal governo. Per questo la costituzione prevede che il Csm sia composto per due terzi da magistrati ordinari eletti dai colleghi e per un terzo da professori di giurisprudenza e avvocati di grande esperienza, cosiddetti membri laici, eletti dal Parlamento. Nel CSM c’è la garanzia che la magistratura sarà sì in contatto col potere politico, ascolterà le ragioni del governo, ma sarà libera nelle sue scelte, non dovrà obbedire agli ordini. La riforma: la riforma indebolisce il consiglio superiore della magistratura intanto perché prevede che sia doppiato, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e che al di sopra dei Csm ci sia un altro organo disciplinare separato, anch’esso composto da rappresentanti dei magistrati e da membri di nomina politica, ma soprattutto la riforma prevede che in tutti questi organi i membri togati (come si dice), cioè quelli che rappresentano i magistrati e che finora erano eletti dai colleghi, ebbene, la riforma prevede che siano tirati a sorte. La giustificazione di questa misura pazzesca, che non si usa in nessun organo di grande responsabilità, la giustificazione è che la magistratura è politicizzata - cosa considerata orribile - e che quando vota la magistratura elegge i rappresentanti delle sue diverse correnti, e questo si vorrebbe evitarlo. A me però - a me e a molti - sembra che un Csm, anzi due, anzi tre organismi dove i membri magistrati sono tirati a sorte, mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui, mi sembra che questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore, dove di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni. Naturalmente chi è favorevole alla riforma può benissimo dire - come infatti molti dicono - che va bene così, è proprio questo che vogliamo, uno stato moderno ed efficiente deve funzionare così. Io la penso diversamente, e per questo voterò no; e alla fine ho deciso che poteva aver senso che provassi a spiegare pubblicamente le ragioni per cui lo farò”.

Tralasciando i tecnicismi (come la differenza fra separazione delle carriere e delle funzioni), la prima cosa che salta all’occhio è l’errore giuridico insito nel ragionamento, cioè quello di considerare il CSM come luogo di scelte politiche, nel quale la magistratura debba trovare una necessaria rappresentanza, ad immagine e somiglianza del Parlamento.

Non è così, come la Corte Costituzionale ha ricordato più volte, ad esempio con le sentenze n. 44/1968 (che ha affermato la natura amministrativa dei provvedimenti del CSM, come tali impugnabili dinanzi al giudice naturale), n. 12/1971 (che ha indicato i limiti sulla composizione delle sezioni del CSM “non perché in questo si faccia luogo a rappresentanza di interessi di gruppo – il che sarebbe del tutto inconciliabile con il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura di quell’organo -, ma in considerazione del fatto che le linee strutturali segnate nell’art. 104 Cost.” sono “ispirate all’esigenza che all’esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici)” e n. 142/1973 (“Né può affermarsi, come si assume, che il Consiglio superiore rappresenti, in senso tecnico, l’ordine giudiziario, di guisa che, attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosiddetto autogoverno (espressione, anche questa, da accogliersi piuttosto in senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica)”).

Si tratta di un errore molto diffuso, perché propalato – in modo evidentemente non disinteressato – dalle stesse correnti della magistratura, che hanno indotto a credere che per svolgere le funzioni di Consigliere del CSM servano improbabili “doti politiche”, nonché avallato pressoché acriticamente dai mezzi d’informazione.

Sulla base esso, il concetto di “autogoverno” è stato completamente travisato, ed ha finito per assumere un significato totalmente avulso dal disegno costituzionale.

Eppure, basterebbe leggere il chiarissimo dettato dell’articolo 105 della Costituzione, secondo cui “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, per rendersi conto come non si tratti di quattro funzioni “a caso” o di un’elencazione esemplificativa, bensì, specificamente, di tutte le questioni che riguardano lo status dei magistrati, cioè le delicate valutazioni attinenti la sfera del singolo, che, per loro stessa natura, non possono e non devono formare oggetto di valutazioni (e quindi di contrattazioni) politiche, e che la Costituzione ha inteso riservare al CSM proprio per sottrarle a dinamiche di questo tipo, e non certo per sostituire alle logiche della politica generale quelle di una “politica” tutta interna alla magistratura.

Questa lettura politica della natura del CSM, ripetutamente sconfessata dalla Corte Costituzionale (oltre che dal Consiglio di Stato, che ha più volte “bacchettato” i tentativi del CSM di sottrarre i propri provvedimenti al sacrosanto controllo giurisdizionale ed al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento stabiliti dall’art. 97 Cost.), snatura il concetto di autogoverno e, con esso, la posizione del CSM all’interno del sistema costituzionale, finendo in sostanza per svilire il disegno dei Padri Costituenti, attenti non soltanto all’autonomia esterna dei magistrati, ma anche (ed oggi verrebbe da dire, soprattutto) a quella interna.

L’ERRORE STORICO

Già, i Padri Costituenti, la cui volontà il Prof. Barbero ha richiamato nel suo discorso. Ed è proprio in questo richiamo che annida il sorprendente errore storico, per evidenziare il quale si renderà necessaria un’invasione di campo.

Il 25 novembre 1947, in seno all’Assemblea Costituente, l’on. Orazio Condorelli, promotore di un emendamento che prevedeva la designazione automatica ex lege dei componenti del CSM, pronunciò il seguente discorso, la cui attualità, a distanza di quasi ottant’anni, mette i brividi: “Noi ci siamo molto preoccupati, come era giusto, di assicurare la indipendenza costituzionale dell’ordine giudiziario. Credo che non ci siamo preoccupati altrettanto di assicurare l’indipendenza istituzionale o interna dell’ordine giudiziario e dei magistrati. E difatti, io ritengo che l’elettoralismo, così largamente introdotto fra i magistrati, sia veramente un pericolo per l’indipendenza dei magistrati medesimi, perché non è difficile prevedere che questa necessità di riunirsi in corpo elettorale assai di sovente per eleggere i rappresentanti presso il Consiglio superiore, verrà a stabilire delle interdipendenze fra i magistrati, fra coloro che chiedono i voti e coloro che li danno, il che tante volte si traduce in do ut des. E la cosa è molto più grave quando si tratta di selezione a funzione che si riferisce esclusivamente alle persone, cioè a trasferimenti, a promozioni, a scrutini, e via di seguito. Noi qualche esperienza in materia l’abbiamo già fatta. … E credo che i magistrati stessi abbiano fatto una non lieta esperienza di questo elettoralismo nelle recenti elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Cominciano a correre le lettere, le raccomandazioni, le promesse, le assicurazioni, che indubbiamente vengono a creare una stratificazione gerarchica fra gli eletti, i grandi elettori, i piccoli elettori ed i singoli elettori. Io credo che noi proprio renderemmo un servizio alla Magistratura se la liberassimo da questo elettoralismo, che, fra le altre cose, non è strettamente necessario.
Noi abbiamo sempre dinanzi agli occhi lo schema dello Stato democratico che si deve reggere sulle elezioni, in quanto le elezioni da un lato sono dichiarazione di volontà delle direttive dello Stato, della politica, ed è logico che si ricorra al popolo perché indichi dove vuole andare: e sono dall’altro scelta di persone. Ma queste stesse esigenze, evidentemente, non ci sono quando la scelta è per funzioni che sono esclusivamente tecniche e amministrative, sulle quali i criteri e gli orientamenti politici non c’entrano o, per lo meno, non ci dovrebbero entrare; e quando poi il corpo elettorale è talmente scelto, che si deve supporre che ognuno dei componenti del corpo elettorale sia idoneo. Ed allora perché non ricorrere ad un sistema di designazione fissa attraverso la legge, che assicurerebbe, secondo me, molto più la indipendenza istituzionale della Magistratura e quella indipendenza psicologica della quale noi ci dobbiamo veramente preoccupare?”.

L’on. Condorelli non lo sapeva, ma stava descrivendo con precisione sbalorditiva l’odierno correntismo, che allora veniva chiamato “elettoralismo”. Ne prefigurava già le dinamiche e gli effetti distorsivi, e già anticipava il fondamento di una possibile soluzione.

Si dirà: sì, ma Condorelli era un monarchico, un conservatore, uno di destra; ovvio che parlasse in questo modo.

Vediamo allora come replicò l’on. Meuccio Ruini, laburista e democratico, relatore della proposta della Commissione per la Costituzione (la “Commissione dei 75”) costituita in seno all’Assemblea Costituente, della quale fu eletto Presidente per le sue riconosciute doti di mediazione e sintesi delle varie posizioni:

L’emendamento Condorelli si scosta per il suo spirito dal testo di prima e di ora. Esso pone una esigenza che l’Assemblea certamente apprezza: di togliere a queste nomine interne della Magistratura il carattere elettorale. Farebbero parte del Consiglio Superiore della Magistratura magistrati designati, senza elezione, per loro stesso ufficio. Di fronte al vantaggio di eliminare l’elettoralismo vi sono inconvenienti: il criterio dell’anzianità — ad esempio per i consiglieri di Cassazione, per quelli di Corte d’appello, pei giudici, designati appunto per anzianità, come vorrebbe l’onorevole Condorelli — non darebbe sempre i più adatti e capaci ad adempiere i compiti del Consiglio Superiore. Il Comitato a maggioranza, non ha creduto di seguire la proposta Condorelli.

E poi ancora, nella stessa seduta:

Ciò che importa è fissare nell’articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui è competente il Consiglio, e nei quali non può ingerirsi il Ministro … Resti ben fermo che nulla di ciò che concerne lo stato del personale, la sua carriera, rimane sottratto al Consiglio Superiore. Il che però non vuol dire che il Consiglio sostituisca il Ministro ed il dicastero della giustizia”.

Dunque, era volontà comune alla maggioranza della Commissione – e non di qualche eccentrico conservatore – evitare il carattere elettorale delle decisioni concernenti i “quattro chiodi” che costituivano il nucleo fondamentale delle competenze del CSM. Come si arrivò quindi all’attuale formulazione del terso comma dell’articolo 104, che prevede che “Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune”?

I lavori dell’Assemblea offrono un preciso contesto alla genesi del termine “eletti”, che dipese essenzialmente da una forzatura linguistica del Presidente Umberto Terracini.

La proposta della Commissione prevedeva infatti inizialmente il termine “designati”. Quando l’on. Oscar Luigi Scalfaro propose di “sostituire alla parola «designati» l’altra «eletti»”, l’on Condorelli rilevò subito che “La parola «eletti» contrasta con la sostanza del mio emendamento, che esclude l’elezione e vuole la designazione ope legis”.

Il Presidente Terracini accantonò la questione, affermando: “Sta bene, ma per ora decidiamo soltanto della qualità dei componenti e la sua proposta rimane impregiudicata. … Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Scalfaro che il Consiglio Superiore della Magistratura sia composto per due terzi da magistrati — salvo ad indicare poi il modo della scelta o della designazione — e per un terzo da membri eletti o, comunque, designati dal Parlamento”.

Approvato l’emendamento, la discussione riprese: “Si tratta ora di determinare il modo col quale i due terzi di magistrati e il terzo degli altri membri debbano essere eletti o designati. Tutti gli emendamenti ed anche il testo della Commissione impiegano il termine «designati». Poco fa si è parlato della sostituzione della parola «eletti» alla parola «designati». Io chiedo, sia alla Commissione, che ai presentatori dei vari emendamenti, se intendano procedere a questa sostituzione. Prego l’onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione”.

L’on. Ruini fu quindi costretto a prendere posizione seduta stante su una questione che avrebbe richiesto ben altro approfondimento. Egli rispose quindi: “Su due piedi io proporrei «nominati» perché «nominati» è più vasto di «designati» e comprende l’elezione senza accentuare il colorito elettoralistico. Ma, se volete, va bene anche «eletti», che è se ben ricordo, la parola adoperata nella legge attuale sul Consiglio della Magistratura”.

Terracini: “L’onorevole Ruini ha trovato così un terzo termine, il che non semplifica la questione, ma anzi la rende più difficile da risolvere”.

On. Giovanni Persico: “Propongo la dizione «eletti»”.

Terracini: “Adoperiamo intanto questo termine, salvo nella redazione finale vedere quello che è più opportuno”.

Ed infine: “Onorevoli colleghi, io penso che la votazione che abbiamo fatto in questo momento debba essere considerata come un emendamento aggiuntivo, perché non vi è dubbio che con la semplice indicazione testé votata non è tutto esaurito il problema di queste elezioni, ed è bene quindi rimettere all’ordinamento giudiziario la determinazione dei restanti particolari”.

Non essendosi più ripesa la discussione sul punto, il termine “eletti” rimase quindi nel testo finale, ma senza nessuna volontà di creare un CSM dotato di connotati politici, né – almeno da parte della maggioranza – “elettivo” nel senso propriamente inteso; si trattava di un termine inteso come neutro, quale sinonimo di “nominati” o “designati”, senza alcuna accezione elettoralistica, ed anzi nella piena consapevolezza dei rischi che una selezione mediante elezione avrebbe comportato.

I costituenti, anche per la fretta di concludere i lavori (come risulta chiaramente dal dibattito e dalla dichiarazione dell’on. Ruini di doversi esprimere “su due piedi”), sorvolarono sulle implicazioni che il termine utilizzato avrebbe comportato in sede di attuazione, e nel fare ciò commisero uno dei pochissimi errori di quella stagione straordinaria ed irripetibile.

Appare chiaro, a questo punto, che cosa i costituenti intendessero, ma soprattutto, non intendessero con il termine “autogoverno”.

Ricondotto alla sua funzione genuina, esso doveva garantire che “i quattro chiodi” venissero sottratti ad influenze politiche, interne o esterne che fossero, a presidio dell’indipendenza dei singoli, che sarebbe risultata danneggiata dall’”elettoralismo”, dalle “lettere (i costituenti non conoscevano ancora le chat…), le raccomandazioni, le promesse, le assicurazioni”, quasi quanto dalla dipendenza gerarchica.

E così correttamente inteso l’autogoverno, si comprende bene come il sorteggio non sia affatto una “misura pazzesca” (ipse dixit…), ma un metodo ragionevolissimo di selezione fra un “corpo elettorale … talmente scelto, che si deve supporre che ognuno dei componenti del corpo elettorale sia idoneo”; e, ove non lo fosse, ci si dovrebbe interrogare sul suo essere magistrato, non certo sul ruolo di consigliere del CSM.

Si comprende inoltre che la divisione di questi compiti fra tre organi distinti, anziché uno soltanto, non rappresenta né un “indebolimento”, né la “distruzione” delle funzioni di garanzia oggi affidate al CSM, tutt’altro.

Un organo politico, se diviso, si indebolisce, perché la sua legittimazione deriva dal voto popolare, che in questo modo risulterebbe frammentato.

Un organo amministrativo, invece, si specializza, non avendo alcuna necessità di essere legittimato dal voto, come del resto non è legittimata dal voto la magistratura nel suo complesso: la sua forza deriva dalla sua posizione nell’ordinamento.

L’ERRORE POLITICO

E questo ci porta dritti all’ultimo errore, l’errore politico: quello di considerare “inevitabile” che in un CSM (“anzi due, anzi tre”) composto da una maggioranza di togati sorteggiati, “il peso della componente politica sarà molto superiore, dove di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni”.

Insomma, il magistrato è autorevole soltanto se ha un “partito” alle spalle, se ha chiesto ed ottenuto voti, fatto promesse (e cosa possa promettere chi giudica sulle persone è facile da intuire; certamente non parchi pubblici e piste ciclabili, o sanità più efficiente) e firmato cambiali.

Se lasciato solo, si trasforma in una tremebonda pecorella, facile preda dei lupi politici.

Quest’idea potrebbe avere un qualche fondamento se si trattasse di un consesso politico, nel quale, pur vigendo formalmente il principio “una testa, un voto”, nei fatti conti di più il peso politico di ciascuno.

Ma così non è, proprio perché si tratta di una funzione tecnica più vicina a quella del magistrato che deve “valutare” secondo le norme, anziché del politico che deve “scegliere” senza vincoli, e per svolgere la quale il componente togato, non essendo stato eletto consigliere (esattamente come non è stato eletto magistrato!), non dovrebbe rispondere a nessuno del proprio operato, e sarebbe libero di comportarsi esattamente come si comporta normalmente nell’esercizio della giurisdizione.

L’assenza di responsabilità politica verso un gruppo, da molti additata come criticità della riforma, ne rappresenta anzi il vero punto di forza, il mezzo per raggiungere proprio quel risultato, indicato dal Prof. Barbero come desiderabile, di una magistratura che “sarà sì in contatto col potere politico, ascolterà le ragioni del governo, ma sarà libera nelle sue scelte”.

Questo obiettivo, nei fatti, è stato impedito dall’affermazione del potere delle correnti, sul quale si potrebbero scrivere libri di storia (già, a proposito…), dai quali emergerebbe con chiarezza come l’ironia sulla constatazione che “la magistratura è politicizzata - cosa considerata orribile” non avrebbe davvero ragion d’essere. Il problema non consiste certo nel fatto che i magistrati abbiano delle idee (per evitarlo, occorrerebbe selezionare appositamente dei perfetti idioti…), o che le manifestino, ma che la suddivisione dei magistrati in fazioni, in competizione le une con le altre per l’occupazione dei posti di potere, ha inciso pesantemente sul modo con cui sono stati piantati i “quattro chiodi”.

E non si tratta soltanto di un fattore interno, perché, quando il terreno si sposta sul piano della competizione elettorale, si cercano sponde per arrivare all’obiettivo.

Gli unici che possono offrirle sono i membri laici, capaci di spostare gli equilibri se le fazioni togate non trovano un’intesa; ed ecco quindi che si arriva agli accordi spartitori fra esponenti della politica ed esponenti dei partiti dei magistrati, che implicano naturalmente un do ut des e danno vita ad un sistema radicatissimo, una costituzione materiale che si è sostituita a quella voluta dall’Assemblea Costituente.

Il tutto – a scanso di equivoci – documentatissimo, se non altro (ma solo per il grande pubblico) a partire dai ben noti fatti del 2019, che non hanno certo svelato la presenza di “mele marce”, ma di un sistema ben collaudato e considerato normale ormai da decenni.

E dire che gli avvertimenti non erano mancati, anzi; ci aveva pensato più volte anche la più alta carica dello Stato – il Presidente della Repubblica, che è anche Presidente del CSM – a mettere in guardia sulla deriva che l’invasione delle correnti rappresentava per l’indipendenza della magistratura.

Il 1° agosto 2006, all’atto dell’insediamento della XII Consiliatura, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affermava: “il Consiglio vorrà certamente tener conto della preoccupazione – che già espressi nell’assemblea dell’8 giugno scorso – di operare al di fuori di logiche strettamente correntizie che si sono rivelate di ostacolo a un corretto esercizio delle sue funzioni”.

Il 9 giugno 2009, tre anni dopo, evidentemente inascoltato, doveva ribadire: “tra i punti più delicati, nell’interesse della riaffermazione dello stesso ruolo del Consiglio superiore, c’è quello del rigore e della misura, dell’obbiettività e imparzialità, con cui il Consiglio deve esercitare le sue funzioni: senza farsi, tra l’altro, condizionare nelle sue scelte da logiche di appartenenza correntizia”.

Quando poi lo scandalo è diventato di pubblico dominio, il Presidente Mattarella, il 18/06/2020, è stato ancora più netto: “La documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Perugia - la cui rilevanza va valutata nelle sedi proprie previste dalla legge - sembra presentare l’immagine di una Magistratura china su se stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all’attribuzione di incarichi. … E’ indispensabile porre attenzione critica sul ruolo e sull’utilità stessa delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati. … Il compito primario assegnato dalla Costituzione al C.S.M. impone, in modo categorico, che si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni, in vista del dovere di governare l’organizzazione della Magistratura nell’interesse generale” rimuovendo “un intreccio di contrapposte manovre, di scambi, talvolta con palese indifferenza al merito delle questioni e alle capacità individuali”.

Non una degenerazione, si ripete, ma l’effetto quasi ineludibile di un sistema fondato sull’elezione e conseguente divisione in fazioni; la realizzazione, in definitiva, di quell’”elettoralismo” già temuto dai Padri Costituenti.

Una “cosa considerata orribile”, certo, perché tale è; un meccanismo di valutazione fondato sull’appartenenza, e nel quale la logica dello scambio (con attori interni ed esterni alla magistratura) ha sovente stritolato il merito, salvato (o addirittura promosso) colpevoli e schiacciato indipendenti, ma soprattutto, in casi rari ma delicati, interferito nella giurisdizione.

L’apoditticità della tesi secondo cui “il peso della componente politica sarà molto superiore” può essere inoltre facilmente verificata con un semplice esperimento mentale.

Immaginate di entrare in qualunque Ufficio Giudiziario italiano, prendere a caso (quindi “tirare a sorte”) un certo numero di magistrati lì presenti – intenti fino ad un minuto prima a spalare fascicoli davanti al proprio pc (immagine forse meno poetica del magistrato con il naso chino sulle carte, ma ormai da anni più aderente alla realtà) – e chiedere loro di nominare cinque Presidenti, quattro Procuratori e di fare le valutazioni di professionalità di dieci colleghi.

Come credete che si comporteranno?

Inizieranno a studiare la normativa, primaria e secondaria, che regola l’ordinamento giudiziario, e di cui magari si erano disinteressati fino a quel momento (altro che “preparazione politica”…); prenderanno i curricula dei candidati e la documentazione acquisita secondo le procedure, li metteranno a confronto, tireranno fuori gli elementi da prendere in considerazione secondo diritto e giungeranno infine ad una decisione secondo scienza e coscienza.

Anzi, a tante distinte decisioni, senza le logiche “a pacchetto” che dominano le dinamiche del CSM.

Immaginate ora che quegli stessi cinque magistrati intendano svolgere la stessa funzione nell’attuale CSM.

Per riuscirci, dovranno:
- iscriversi ad una corrente;
- partecipare per anni a riunioni e convegni;
- sponsorizzare i candidati di quella corrente al CSM, nei Consigli Giudiziari ed all’interno dell’ANM (turandosi il naso se tocca a colleghi di cui hanno un’opinione non elevatissima);
- incontrare i colleghi e riceverne petizioni e richieste (“ho problemi col mio capo, ho avuto un parere negativo sulla mia valutazione di professionalità”; “sarei interessato ad andare al Massimario”; “quando verrà bandito quel posto semidirettivo?”);
- rispondere adeguatamente, avendo cura di non perdere per strada potenziali elettori, che potrebbero rivolgersi alla “concorrenza” (“proviamo a sentire Tizio”; “più voti riceviamo, maggiore sarà la quota riservata al nostro gruppo”; “che io sappia interessa anche a Caio del gruppo Arancione, ma se ci sostieni la prossima volta toccherà a noi, e il gruppo ti terrà presente al prossimo giro”);
- salire nelle gerarchie.

In conclusione, dopo svariati anni, i cinque ottengono un grande successo elettorale ed approdano al CSM: come credete che si comporteranno?

Esamineranno curricula, documenti e procedure?

Oppure inizieranno a cercare alleanze e a fare accordi con gli altri gruppi (togati e laici), a ricevere e riscontrare richieste dai colleghi ai quali hanno chiesto sostegno e che si sono esposti per la loro causa, a concordare il da farsi con i capi della corrente di appartenenza?

Quale dei due scenari garantisce maggiormente il rispetto delle regole “secondo le norme dell’ordinamento giudiziario” (articolo 105 della Costituzione)?

Quale è più rispettoso dei principi di imparzialità e buon andamento?

Quale garantisce le valutazioni più oggettive, la selezione dei più meritevoli nei ruoli più delicati, una giustizia disciplinare che non distingua in base all’appartenenza correntizia?

E soprattutto: a fronte di indebite pressioni da parte dei cattivissimi politici “nominati dal governo” (in realtà, sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune secondo i medesimi criteri che oggi regolano l’elezione di Consiglieri laici, finora sempre avvenuta con il fruttuoso concorso delle minoranze), chi è più probabile che mantenga la schiena dritta, il “Consigliere per caso” o quello che per anni ha costruito una parallela carriera di partito?

Si pensa davvero che il magistrato eletto per meriti politici avrà più a cuore l’indipendenza della magistratura dalla politica rispetto a quello approdato al CSM in quanto tale, cioè in quanto magistrato, nato e vissuto nella giurisdizione, e che nella giurisdizione dovrà tornare dopo quattro anni, quando altri sorteggiati prenderanno il suo posto e nessuno potrà garantirgli in anticipo un presidenza o un posto fuori ruolo?

In definitiva, è l’elettività che garantisce l’effettività della separazione dei poteri, oppure è vero l’esatto contrario?

Le correnti impediscono che la politica possa dare ordini ai magistrati, oppure fungono da cinghia di trasmissione?

Ḗ il sorteggio il problema, oppure è la soluzione?

Al netto di possibili fenomeni corruttivi (sempre possibili con o senza elezioni, e di fronte ai quali non c’è meccanismo formale che tenga), è lo scenario attuale a destare maggiori preoccupazioni, non certo quello che si delineerebbe con la riforma.

Oltretutto, non è affatto detto che i consiglieri togati (si ripete, in maggioranza in tutti e tre gli organismi), ove si trovassero a fronteggiare un’improbabile “falange armata” di laici compatti e allineati, si troverebbero soli ed esposti, perché c’è un altro attore possibile nello scenario: l’associazionismo.

Questo, una volta reciso il velenoso cordone ombelicale che oggi lo lega all’autogoverno, finendo per confondersi con esso, potrà finalmente rifiorire nella sua sede propria, e, dismesse le vesti del sindacato “giallo” che oggi lo ammantano, potrà finalmente porsi come argine di pur sempre possibili abusi, soprusi e tentativi di condizionamento.


CONCLUSIONE

A ben vedere, dietro questo errore di prospettiva si scorge il peccato originale confessato nell’incipit del discorso, cioè quello di aver sposato per principio una linea di contrasto alla riforma per poi adattare le argomentazioni alla decisione presa, anziché il contrario.

Lo si nota, ad esempio, dal fatto che non sia stato rilevato come l’Alta Corte disciplinare non si ponga “al di sopra” dei due CSM, ma di fianco ad essi, occupandosi specificamente di uno dei quei “quattro chiodi”.

Lungi dall’essere uno strumento nelle mani del governo, essa mitiga il rigore della separazione delle carriere, dal momento che giudici e pubblici ministeri risponderanno ad una comune giustizia disciplinare, a maggioranza togata (per 3/5) e con la partecipazione, fra i laici, di personalità nominate autonomamente dal Presidente della Repubblica (1/5), con maggiori garanzie di indipendenza rispetto a quelle di estrazione parlamentare (anch’esse presenti, ma per 1/5); e questo, per inciso, potrebbe anche essere un argine rispetto al paventato timore di una mutazione genetica del Pubblico Ministero da magistrato imparziale a “superpoliziotto”, al quale potrebbe contribuire anche l’associazionismo, che, libero da dinamiche di potere, avrebbe la strada spianata per tenere viva una cultura della giurisdizione comune ad entrambe le categorie di magistrati.

Ma soprattutto, lo si evince chiaramente dalla conclusione, che da questo punto di vista è significativa tanto quanto l’introduzione.

Dopo aver dato per scontato, contrariamente ad ogni evidenza logica, che “di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni”, si afferma infatti che “Naturalmente chi è favorevole alla riforma può benissimo dire - come infatti molti dicono - che va bene così, è proprio questo che vogliamo, uno stato moderno ed efficiente deve funzionare così”.

Si ricorre, cioè, all’espediente retorico della “fallacia dello straw man” (argomento fantoccio), una versione caricaturale della posizione contraria, più facile da attaccare: chi è favorevole alla riforma vuole sacrificare l’indipendenza della magistratura a favore dell’efficienza dell’azione del governo, chi è contrario sta difendendo i valori costituzionali.

Il tutto condito dal “solito” (non per il diretto interessato, ma nel dibattito politico in generale) richiamo al fascismo, buono per ogni utilizzo e per ogni proposta che non piace.

Si spera di aver offerto argomenti sufficienti per suggerire un capovolgimento della prospettiva.

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