venerdì 14 marzo 2008

Il buon esempio degli altri



di Sergio Lima
(Architetto)


Sono apparse di recente, anche sui giornali italiani, le notizie sul coinvolgimento di Elliot Spitzer, governatore dello Stato di New York, in un sordido caso di sfruttamento della prostituzione. Il Governatore avrebbe partecipato ad incontri con oltre 50 prostitute ed uomini facoltosi organizzati da alcuni dipendenti della società Emperors Club Vip.

E’ interessante notare che Spitzer è stato incastrato grazie ad alcune intercettazioni telefoniche ottenute nel corso di una inchiesta a suo carico, nella quale sono state arrestate altre quattro persone.

Premesso che, nonostante io viva e lavori a San Francisco (o forse proprio per questo), non reputo il sistema dei media e della giustizia negli USA così esemplare come molto spesso giornalisti e politici di casa nostra sembrano ritenere. E premesso che considero il reato compiuto da Spitzer sì grave, ma non particolarmente grave per quel che riguarda il ruolo da lui svolto nella pubblica amministrazione (il reato getta un’ombra su Spitzer individuo, ma non mette in discussione il suo operato da amministratore ... ben più grave sarebbe stato insomma se fosse stato scoperto ad incassare soldi, a fare illeciti accordi con la malavita, etc etc). Vorrei invece sottoporre alla vostra attenzione il fatto che negli USA NESSUNO, e ribadisco nessuno (né i politici, né la stampa, anche quella di simpatie democratiche come il New York Times, né tantomeno Spitzer stesso) ha gridato allo scandalo per quel che concerne l’uso delle intercettazioni telefoniche, anche quando queste vengono svolte a carico di importanti uomini delle istituzioni.

Nessuno ha lamentato la “persecuzione” della classe politica del paese, nessuno ha parlato di “invasione della privacy”, né tantomeno nessun politico (repubblicano o democratico che fosse) ha avanzato una proposta di legge che preveda multe salatissime, quando non il carcere, per quei mezzi di informazione che riportino il contenuto delle intercettazioni.

Nessuno poi ha strillato ai quattro venti l’inopportunità della pubblicazione di queste informazioni sui media nel bel mezzo delle primarie democratiche (Spitzer era uno dei grandi elettori di Hillary Clinton).

Né tantomeno si sono sentiti commenti sullo stile di quelli espressi sul nostro “caso Mele” dall’allora segretario dell’UDC Lorenzo Cesa (“La vita del parlamentare è dura ... bisogna considerare l’ipotesi del ‘ricongiungimento familiare’ per i deputati che, altrimenti, soffrono di solitudine”) commenti che di per sé implicherebbero, negli Stati Uniti, la fine di una carriera politica.

C’è di più ... : lo stesso Spitzer, colto sul fatto, non ha potuto che ammettere le sue colpe. E si è immediatamente dimesso.

Nessuno lo ha sentito inveire contro la stampa o gli ispettori dell’FBI a capo dell’inchiesta.

Che differenza in paragone alle reazioni del nostro caro probabile futuro presidente Berlusconi all’indomani della pubblicazione dei suoi colloqui con Agostino Saccà, già Direttore generale della RAI e poi Direttore di Raifiction, intercettazioni che svelarono non solo le gravi interferenze degli interessi privati di Berlusconi sulla tv di stato ma anche il palese circo di raccomandazioni che vedeva Berlusconi stesso direttamente coinvolto. “Un attacco criminale alla privacy” gridò Berlusconi.

Che differenza rispetto alle reazioni del dottor Vespa all’indomani della pubblicazione della sua conversazione con il dottor Sottile (portavoce di Fini) che rivelavano la sua profonda parzialità rispetto all’uso da lui fatto dei servizi di informazione.

Che differenza rispetto alle reazioni di D’Alema e Fassino e dei loro compagni di partito, quando divennero note le loro telefonate nella vicenda Unipol-BNL.

Da noi ormai, in qualsiasi inchiesta che veda coinvolti personaggi politici, richiedere al parlamento l’uso di registrazioni telefoniche ai fini delle indagini viene definito un “provvedimento abnorme” (si vedano le recenti contestazioni del CSM dirette a Clementina Forleo in merito all’inchiesta UNIPOL). Una abnormità !

Ebbene, abnormità come queste, apparentemente, all’estero non solo non sollevano alcuna critica né da parte delle istituzioni né da parte dei media, ma permettono di portare alla luce del sole crimini commessi dai potenti, permettono di applicare le leggi.

Ancora una volta, gettando una occhiata oltre il confine del nostro sofferente paese, viene da concludere che in Italia concetti come giustizia, correttezza e rispetto delle regole sembrano avere perso completamente di significato.


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giovedì 13 marzo 2008

“Cosa loro”: cari Giudici, non motivate o sarete processati



di Andrea Falcetta
(Avvocato del Foro di Roma)

“Cosa loro” è il titolo di una sorta di “rubrica” che vorrei iniziasse oggi, qui, dal presente intervento.

Credo sia superfluo spiegarne le ragioni: c’è una mafia “conclamata” che si chiama “cosa nostra”, ed è quella dei Riina, dei pizzini, delle complicità politiche, ma anche più in generale quella del malcostume che prelude, inevitabilmente, in caso di eventuale degenerazione per così dire “locale”, a raggiungere “cosa nostra” e con essa saldarsi. Si sa bene che una volta entrati se ne esce soltanto a piedi in avanti oppure non se ne esce.

Questa mafia ha nomi e cognomi, libri contabili, sedi logistiche, capi, gregari, riscossori e fiancheggiatori, e si chiama per l’appunto “cosa nostra”, perchè appartiene inevitabilmente a chi decide di entrarvi e prevede dei rituali, e un codice di diritti e doveri, ben preciso.

Poi c’è un altro tipo di mafia, senza regole, apparentemente più “occasionale”, istintiva, basata unicamente sulle notevoli capacità di comprensione dell’aria che tira da parte di chi la compone, senza riti iniziatori né pizzini.

Questa mafia è assai più pericolosa, a mio parere, perché la mancanza di una struttura prestabilita con regole predeterminate rende assai difficile inchiodare all’accusa di “appartenenza” chi, soltanto respirandola, riesce comunque a compiacerla e dunque con essa scambiare favori.

La chiameremo “cosa loro”, ed è di essa che andremo alla ricerca in questo come in altri articoli che vorrei pubblicare in questa improvvisata rubrica.

Un passo indietro.

Leggo le motivazioni del rinvio a giudizio di Clementina Forleo, e le riporto virgolettate: nella nota questione delle intercettazioni dei Parlamentari le si addebita «l’abnormità del provvedimento perchè avrebbe anticipato una sorta di valutazioni di responsabilità di parlamentari che non erano iscritti nel registro degli indagati».

Non è difficile da capire anche ai profani: se un giudice non motiva oltre incorre, oltre che in un possibile abuso, anche e soprattutto (fatemelo dire dal mio punto di vista di Difensore) in una violazione del diritto di difesa, giacché è evidente che non conoscendo per quali motivi si sia convinto che il mio cliente merita di essere intercettato, avvisato, perquisito o processato, io avvocato non avrò modo di replicare e dunque il mio assistito rischierebbe di essere travolto da un vero e proprio arbitrio.

Oggi però si apre un nuovo capitolo del diritto processuale, e forse anche del diritto costituzionale: l’ennesimo sorprendente sviluppo del “caso Forleo” dimostra infatti che se un giudice motiva, rischia egualmente di incorrere in una violazione della legge penale, giacché se per ipotesi con questa motivazione in qualche modo “ipotizza” (e sottolineo: ipotizza) una responsabilità a carico di un soggetto che potrebbe a sua volta – previa assegnazione di tutte le garanzie di legge ovvero avvisi di garanzia, elezioni di domicilio, designazione di un costosissimo e perciò sicuramente (ma sarà poi vero che la qualità tecnica è direttamente proporzionale al costo economico della parcella?) bravissimo difensore, immunità parlamentari di diritto sostanziale (art. 68 comma 1 Cost.) attualmente vigenti e/o addirittura processuali (vecchio art. 68 comma 2 Cost. in corso di reintroduzione per volontà conforme della classe politica, ci ho fatto la tesi di laurea, su questo argomento non temo rivali) – rischia di venire rinviato a giudizio disciplinare.

Domanda per i colleghi giudici: vale la pena non motivare, e così violare il diritto di difesa senza rischiare nulla più che una riforma in appello della sentenza, oppure motivare rischiando in questo caso un procedimento penale, civile e/o disciplinare a proprio carico?

Domanda alla Catalano, si direbbe: meglio sposare una donna ricca, bella e che ti ama, piuttosto che una brutta povera e che ti odia.

Ed ecco che il cerchio quadra: una Giustizia che funziona in questo modo non è più una “nostra cosa”, anche se per fortuna non è ancora di “cosa nostra”.

E’ “cosa loro”, semplicemente, nel senso che ormai non ci appartiene più.

Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole.

Un caro saluto.


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Ingiustizia è fatta



di Antonio Di Pietro
(Ministro delle Infrastrutture)


da www.antoniodipietro.com

Nulla da eccepire sul piano formale alla decisione del Procuratore generale della Corte di Cassazione di mettere sotto indagine disciplinare il giudice di Milano Clementina Forleo, pubblico ministero nell’indagine Unipol-Bnl.

Tutto formalmente corretto … e tutto come da copione.

Resta, però, l’amaro in bocca nel constatare ancora una volta che a farne le spese è sempre, e solo, chi tenta di fare il proprio dovere, senza aver “un occhio di riguardo” e timore riverenziale per alcuno.

Allora, in questi rari casi, accade che un folto numero di personalità, organi ed istituzioni si muovano all’unisono per spulciare, tagliuzzare ogni frase detta e scritta, analizzare con la lente d’ingrandimento ogni comportamento alla ricerca della pagliuzza, del cavillo per muovere una critica nei confronti di chi, alla fine, “deve” risultare incapace ed inaffidabile.

Il punto di arrivo, indipendentemente dalla reale volontà di chi, anche in buona fede, si attiva in quest’opera di demolizione personale, è altrettanto scontato: per logica conseguenza e per proprietà transitiva, tutto ciò che fa o ha fatto quel giudice coraggioso (e perciò contestato) è poco credibile e quindi va archiviato.

Non tutti i mali vengono per nuocere.

Al giudice Forleo, come al P.M. De Magistris, rimane ancora la possibilità di far sentire alta la voce nelle sedi istituzionali (a cominciare dal C.S.M.) e difendere il proprio operato.

L’obiettivo è riaffermare il diritto-dovere che ogni giudice ha di motivare i propri provvedimenti secondo coscienza e libera convinzione, e non in base alle convenienze o alle persone coinvolte.

Per intenderci, se si spulciassero migliaia di provvedimenti giudiziari riguardanti cittadini comuni, troveremmo un’infinità di espressioni o affermazioni usate dai giudici su cui si potrebbero sollevare le medesime critiche mosse al caso Forleo.

A nessuno, nel caso di cittadini comuni, verrebbe in mente di mettere sotto accusa i giudici per le espressioni utilizzate nel motivare i loro provvedimenti.

Invece, in questo caso, come in ogni altro caso riguardante il Palazzo e la casta, si sono mossi i più alti poteri dello Stato (a cominciare dal Parlamento).

L’attenzione, con la complicità dei media, è stata astutamente distolta dall’oggetto delle indagini, la colpa di tutti gli intrecci emersi dalle intercettazioni è del giudice che le voleva leggere e valutare, non dei furbetti del quartierino che cercavano sponsor e protezione per le loro scalate finanziarie.


I processi scomparsi.

Quello che più colpisce nelle vicende legate ai magistrati Luigi De Magistris e Clementina Forleo è che sono state oscurate completamente le inchieste che stavano conducendo.

Di Why Not e di Unipol non parla più nessuno.

Stiamo andando oltre alla metafora del dito che indica la luna.

Qui hanno fatto scomparire direttamente la luna e ci hanno lasciato solo il dito da guardare.

Ho, come sempre, il massimo rispetto per le decisioni prese dagli organi della magistratura, ma anche il legittimo sospetto che ci sia un’influenza da parte della politica nell’accanimento verso due magistrati scomodi.

Il problema non è più soltanto giudiziario, è soprattutto politico.

Ai cittadini ormai non interessa sapere per via giudiziaria se dei politici sono colpevoli di qualche reato, per i cittadini l’allontanamento dei magistrati che indagavano su di loro è di per sé un’ammissione della colpevolezza dei politici e l’ennesima affermazione dell’utilizzo di due pesi e due misure tra eletti e elettori.

L’opinione pubblica ha la certezza che gli eletti non si possono processare.

Va francamente ammesso che la gestione dei casi De Magistris e Forleo, foss’anche ineccepibile dal punto di vista formale, è una grave sconfitta politica di cui dovremo pagare le conseguenze.



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Intercettazioni, Forleo a giudizio



di Paolo Colonnello
(Giornalista)


da La Stampa del 13 marzo 2008

Milano – Lei si dice «stupita». Ma Che prima o poi arrivassero al pettine i nodi ingarbugliati dei procedimenti avviati contro Clementina Forleo, era scritto nei fatti.

E perciò, così come vaticinato dall’ex giudice Ferdinando Imposimato che la informò con due mesi d’anticipo di “manovre in Cassazione” ai suoi danni, e auspicato nella memoria difensiva di Massimo D’Alema che si augurò un intervento “istituzionale” per censurarla, il gip Forleo è stata infine rinviata a giudizio dal Procuratore Generale della Cassazione davanti alla sezione disciplinare del Csm.

Motivo: il provvedimento con cui l’estate scorsa chiese alle Camere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni degli onorevoli Cicu (Fi), D’Alema e Fassino e dei senatori Comincioli e Latorre nell’ambito del procedimento contro Giovanni Consorte per la scalata Bnl.

Si trattava di un centinaio di pagine (che nel suo capo d’incolpazione il pg Delli Priscoli ritiene abbiano «violato gli obblighi di imparzialità, correttezza ed equilibrio» costituendo un «abnorme, non richiesto e ultroneo giudizio anticipato, espresso in termini perentori, fortemente connotato da accenti suggestivi e stigmatizzatori e non dovuto in relazione alla funzione che in quel momento l’incolpata esercitava».

Una frase in particolare sembra avere colpito il pg Delli Priscoli, la stessa che aveva assai indispettito anche la difesa D’Alema e Fassino visto che gli stessi si erano visti definire nel provvedimento forleiano «sempre pronti e disponibili a fornire i loro supporti istituzionali in totale spregio delle regole dello Stato di diritto»; e ancora: «inquietanti interlocutori di dette conversazioni»; e sostenendo infine che gli stessi «apparivano all’evidenza non passivi ricettori d’informazioni (...), ma consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata».

Frasi che secondo Delli Priscoli avrebbero dimostrato una “carenza di doti d’imparzialità, correttezza, equilibrio e sobrietà cui deve sempre uniformarsi il magistrato nella motivazione di provvedimenti giurisdizionali”.

In più, sottolinea il pg della Cassazione, «ove si abbia riguardo alla facilmente prevedibile diffusione che l’atto avrebbe avuto in ambito parlamentare e sui mass media».

Insomma secondo il rappresentante dell’accusa, il gip Forleo avrebbe dovuto porsi anche il problema dei titoli sui giornali.

Ora del caso dovrà occuparsi la disciplinare del Csm.

Ma anche se la posizione di Clementina è già al vaglio per un procedimento di trasferimento e incompatibilità funzionale, l’esito della decisione, almeno in questo caso, non è affatto scontata.

Entrare nel merito di un’ordinanza per estrarne profili disciplinari, rischia di scontrarsi con i pareri già rilasciati da autorevoli giuristi (vedi Franco Cordero) che considerarono legittima la motivazione del gip milanese che accompagnava le richieste alla Camera.

La stessa Forleo poi, anche nel recente provvedi-mento con il quale ha rimandato gli atti delle intercettazioni di D’Alema ai pm dell’inchiesta Bnl (Greco, Fusco e Orsi, che sono stati citati come testimoni dal pg della Cassazione) spiega di aver agito secondo il principio dell’articolo 331 del codice di rito, ritenendo necessaria la motivazione di un’ipotesi concorsuale dei parlamentari, «al pari di quanto di frequente avviene in provvedimenti giurisdizionali di varia natura (dove possono venire prospettate e motivate anche responsabilità penali di terzi non indagati) e ciò al di là delle successive ed eventuali differenti determinazioni del pm».

Secondo lei insomma, quell’ordinanza rientrava nelle piene prerogative di un gip.

«Pensavo – dice Forleo – di avere chiarito a sufficienza le contestazioni processuali della vicenda, peraltro avvallata da notevole dottrina».

Evidentemente non è bastato anche se il suo avvocato difensore, il Procuratore aggiunto di Torino Maurizio Laudi, si dice allo stesso modo «sereno su quanto potrà accadere».

L’udienza disciplinare è stata fissata il 27 giugno.

All’orizzonte rimangono altri tre capi d’incolpazione decisi dal pg della Cassazione per ora coperti da omissis perché ancora oggetto d’indagine penale.

Infine tra una settimana dovrebbe chiudersi la fase preliminare dell’inchiesta condotta dalla Prima commissione del Csm. La parola passerà poi al plenum.


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mercoledì 12 marzo 2008

Altre considerazioni tecniche sulla sentenza del C.S.M. nei confronti di Luigi De Magistris: il capo A)


Facendo seguito al post con il quale Felice Lima ha trattato la parte della motivazione della sentenza disciplinare nei confronti di Luigi De Magistris relativa al capo di incolpazione contraddistinto dalla lettera “E” (post che può essere letto a questo link), pubblichiamo uno scritto di Francesco Siciliano che analizza la parte della sentenza relativa al capo di incolpazione contraddistinto dalla lettera “A”. Un altro scritto di Francesco sul capo di incolpazione contraddistinto dalle lettera “C” può essere letto a questo link. Altre analisi tecniche, di Nicola Saracino, sui capi di incolpazione contraddistinti dalle lettere “B” e “G”, possono essere lette a questo link e a quest'altro.
______________


di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza. Legale di Ammazzatecitutti)


Mi occuperò del capo della sentenza disciplinare nei confronti di Luigi De Magistris relativo all’incolpazione contraddistinta dalla lettera A).

Nella sentenza di condanna si individua quale argomento centrale del punto in esame la trasmissione, da parte del dott. De Magistris, del fascicolo 1217/05 alla Procura di Salerno ex art. 11 c.p.p. quando era gia avvenuta la revoca della titolarità da parte del Procuratore Capo e, sotto questo profilo, la verifica della “idoneità della detta giustificazione (quella fornita dall’incolpato NDR) ad elidere il disvalore della violazione …” nonché “... verificare se quest’ultima fosse senza alternativa, proporzionata ed idonea allo scopo” il tutto sulla base della grave violazione di non avere osservato la disposizione di cui all’art. 2 comma 1 decreto legislativo 20.2.06 n. 106 ai sensi del quale è stata modificata la titolarità dell’azione penale e la relativa delega ai sostituti nonché il potere di revoca della delega. Anche in questo capo di incolpazione e nella relativa condanna, trattandosi di procedimento comunque finalizzato all’irrogazione di una pena (rectius: sanzione) il CSM sembra essere incorso in violazione dei principi della successione delle leggi nel tempo e soprattutto nel principio del favor rei che impronta comunque ogni procedimento disciplinare e sanzionatorio del sistema giuridico italiano.

Invero per ben comprendere il mio sommesso punto di vista bisogna partire dalla considerazione che il fatto concreto attiene ad una notizia di reato e relativo procedimento penale recante il n. 1217/05.

Tale notizia di reato e la relativa assegnazione del fascicolo sono avvenuti nella vigenza della normativa innovata dal Dlgs. 20.02.06 n. 106 e, pertanto, la relativa titolarità dell’azione penale, precedentemente alla riforma, andava intesa nel senso assegnatole proprio dalla pregressa normativa.

Su questa va detto che con delibera del 19 febbraio 2004 il C.S.M. – richiamando anche la precedente e significativa risoluzione del 25 marzo 1993 – aveva ritenuto che la normativa primaria e secondaria abbiano abbandonato “ogni incidenza gerarchica” nel rapporto tra il Procuratore e gli altri magistrati adetti all’ufficio requirente.

Il rapporto andava e va, dunque, “qualificato in termini di sovraordinazione, quale conseguenza dei poteri di organizzazione e di direzione assegnati” al Procuratore.

“In altre parole – affermava il C.S.M. – non è più configurabile il pregresso modello gerarchico, cometestimoniato anche dalla sostituzione del concetto di delega con quello di designazione” (art. 70 comma 3° O.G.) per l’affidamento degli affari ai Sostituti da parte del Procuratore, “che meglio corrisponde al principio di eguaglianza dei magistrati tra di loro, e conferisce al designato una competenza (intesa in senso ampio) nella distribuzione interna all’ufficio del lavoro”.

A ciò si è aggiunto che la delega importa che il delegante non si spoglia dei propri poteri, che vengono svolti dal delegato, per così dire, “temporaneamente”, mentre con la designazione si attribuisce al designato un “potere proprio … con caratteri di maggiore stabilità”.

Il C.S.M. ha ritenuto, poi, rilevante il fatto che il legislatore abbia previsto la piena autonomia del magistrato in udienza, e la enucleazione del principio che il magistrato del P.M. deve ordinariamente seguire un processo dal suo inizio alla fine.

Nella delibera il C.S.M. richiamava, quale base normativa del suo deliberato, in primo luogo proprio l’art. 70 dell’O.G., che nella originaria formulazione si riferiva ad un Procuratore che esercita “le sue funzioni personalmente o a mezzo dei dipendenti magistrati”; mentre, a seguito del d.p.r. 449/88, si riferisce unicamente ai poteri di direzione e di organizzazione dell’ufficio.

Nella medesima delibera si fa riferimento all’art. 16 del D.L.vo 511/46 (che stabilisce un potere di sorveglianza del Procuratore sui magistrati dell’ufficio) nonché il già citato art. 7 ter O.G. sui poteri dei Procuratori la cui posizione, pur se sempre sovraordinata rispetto ai sostituti che fanno parte dell’ufficio, non può però essere intesa quale esercizio di un potere assoluto da parte del Procuratore medesimo, che, anzi, deve rispettare tutte le individualità e le professionalità presenti nell’ufficio, quale espressione della autonomia ed indipendenza che attiene a ciascun magistrato, anche requirente.

Questa “gestione sovraordinata” si estrinsecava – secondo il C.S.M. nella delibera del 19 febbraio 2004 – essenzialmente in un potere di direzione ed organizzazione in generale dell’ufficio.

Potere che doveva articolarsi secondo i moduli approvati dal C.S.M. a mezzo della normativa secondaria sui criteri generali di organizzazione delle Procure (normativa che si è andata precisando e definendo negli ultimi anni), e che viene, poi, sottoposto al controllo prima dei Consigli Giudiziari, e successivamente da parte dello stesso Consiglio Superiore.

La normativa primaria e secondaria che ha determinato l’assegnazione del fascicolo in discorso al dott. De Magistris, quindi, non è in alcun modo una delega dell’azione penale ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.L.vo 106/2006 quanto invece una designazione ai sensi della normativa primaria e secondaria vigente al momento della formazione del fascicolo 1217/05.

Sulla base di tale limpida ed incontrovertibile considerazione non è così chiaro in termini di rapporto tra le norme succedutesi nel tempo che la designazione (cui è connaturata una maggiore stabilità della titolarità dell’azione penale da parte del sostituto) si sia trasformata sic et simpliciter in delega con potere di revoca irrevocabile non fosse altro per la considerazione che la legge dispone per l’avvenire.

Tale argomento, ovviamente, non è una discettazione sulla successione della legge nel tempo quanto una valutazione del comportamento dell’incolpato che, in sede di giudizio cui consegue la sanzione, deve essere improntato al principio dell’applicazione (e quindi della normativa da porre a base della valutazione) della normativa più favorevole al reo (mi si passi il termine davvero improprio).

La titolarità del fascicolo da parte del dott. De Magistris quindi è nata come designazione ex art. 70 O.G. e su tale titolarità i principi stabiliti dal Capo dell’Ufficio valgono quale espressione del potere di direzione (da intendersi in senso tecnico: direttiva che il destinatario può motivatamente disattendere) e del potere di sorveglianza sui Magistrati dell’Ufficio.

Su tale base è di dubbia collocazione “il termine” della coassegnazione al sostituto dott. De Magistris non essendo pacifico il rapporto tra le leggi succedutesi in questa materia.

MA VI E’ DI PIU’.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Sezione disciplinare, seppure con riferimento alla figura del GIP, il principio secondo il quale la mancata preventiva astensione del Giudice rispetto ad un atto del suo ufficio costituisce violazione dell’art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, con compromissione del prestigio delle funzioni esercitate quando ovviamente si ricorra nelle ipotesi in cui valga tale dovere di astensione che, pertanto, non può essere successiva alla emanazione di un atto ma immediata e preventiva (cfr CSM - Sentenza del 19.9.2003/23.3.2004 n. 85/2003 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salmè).

Nella richiamata decisione, invero, si è affermato che “la disciplina dell’astensione del giudice trova fondamento nell’esigenza di garantirne l’imparzialità e la terzietà, che, anche alla luce del novellato art. 111 Cost., costituiscono requisiti essenziali del giusto processo e quindi della giurisdizione. Per questa ragione, secondo l’orientamento costantemente seguito da questa sezione e dalla Corte di cassazione, il dovere deontologico di astensione non è limitato alle sole ipotesi nelle quali è imposto dalla legge ma ha una portata più ampia e si estende a tutte le fattispecie in cui l’astensione stessa è solo consigliata dalle circostanze del caso concreto che rendano prevedibili sospetti di compiacenza o parzialità nell’esaminare e decidere una determinata questione, così da compromettere il prestigio del magistrato e dell’ordine giudiziario (così Cass., 25 marzo 1988, n. 2584). Conseguentemente si è ritenuto che la violazione dell’obbligo di astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza integra una violazione di regole basilari della deontologia professionale nello svolgimento dell’attività giudiziaria e pertanto la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario è in re ipsa e deve essere ravvisata sulla base del mero accertamento della violazione (Cass. 24 gennaio 2003, n. 1088)”.

Nella richiamata decisione, quindi, anche avendo riguardo alla fattispecie concreta della decisione richiamata, ciò che rileva, ai fini del prestigio delle funzioni esercitate, non è l’astensione, comunque, avvenuta, ma la preventiva astensione del Giudice, qualora ne ricorra la necessità. Stante tale dato di partenza è evidente che a nulla rileva la contestuale astensione del Procuratore Capo unitamente alla revoca della delega (rectius: designazione ex art. 70 O.G.) atteso che, per il prestigio delle funzioni, rilevate le ragioni che imponevano o consigliavano l’astensione il Procuratore Capo avrebbe dovuto preventivamente astenersi richiedendo se del caso – fatto successivamente avvenuto – l’intervento della Procura Generale attesa la remissione della codelega da parte del Procuratore Aggiunto.

D’altra parte le argomentazioni circa “la necessaria preventiva completa comunicazione delle emergenze processuali e delle iniziative da intraprendersi” sembrano contrastare con il concetto di designazione già richiamato a proposito della titolarità dell’azione penale nella vigenza della pregressa normativa.

Alla luce di queste considerazioni appare quantomeno dubbio che la novellazione della titolarità dell’azione penale e le connesse prerogative del Procuratore Capo si applicassero sic et simpliciter al fascicolo già nella titolarità del dott. De Magistris designato ex art. 70 vecchio O.G.. ciò che invece è pacifico è che per effetto del principio del favor rei il comportamento dell’incolpato andava valutato sotto il profilo della normativa più favorevole (trattandosi di fattispecie in cui ve era stata una successione di leggi nel tempo) e, pertanto, la mancata restituzione del fascicolo andava valutata non come ipotesi di “insubordinazione” ex art. 2 comma 1 decreto legislativo 20.02.2006 n. 106, ma alla stregua del concetto di designazione e di titolarità dell’azione penale da parte del sostituto per effetto della normativa in vigore al momento dell’attribuzione del fascicolo trattandosi di norma più favorevole all’incolpato.

Di contro la sentenza impugnata pone a fondamento della fattispecie la più sfavorevole normativa novellata (sfavorevole sotto il profilo della individuazione della violazione grave e della correlativa sanzione applicabile) atteso che, evidentemente, l’applicazione della normativa più favorevole avrebbe determinato la eventuale violazione delle sole disposizioni organizzative del Procuratore Capo e non anche la violazione del D.lvo 106 2006.

Invero, in applicazione di tale più favorevole normativa, si sarebbe dovuti giungere a diverse conclusioni per le seguenti considerazioni.

Andava innanzitutto considerato che il provvedimento di termine della coassegnazione si inseriva su un fascicolo derivante da designazione ex art. 70 O.G.; che, allo stesso modo, il dovere di astensione – avendo il Procuratore Capo appreso la ragione di opportunità di astenersi – per come affermato nella richiamata sentenza disciplinare era coevo al medesimo provvedimento di termine della coassegnazione; che al momento del provvedimento non risultava altro coassegnatario avendo il Procuratore aggiunto rimesso la codelega e non essendoci sino a quel momento comunicazione del Capo dell’Ufficio di conferma della validità della coassegnazione; che, applicando la normativa più favorevole, si potevano prendere in considerazione le conclusioni cui era giunta più volte la sezione disciplinare come nella sentenza Proc. n. 119/2003 R.G. - Sentenza del 3.12.2004/20.1.2005 n. 131/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone; che, comunque, si trattava di situazione particolare e nuova in cui era dubbio se si applicava l’istituto della delega e della revoca di essa per come definito dalla novella.

Da ciò consegue l’errore della sentenza nella parte di cui al capo A).



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martedì 11 marzo 2008

Otto anni per scrivere una sentenza, i boss liberi


di Francesco Viviano
(Giornalista)


da La Repubblica dell’11 marzo 2008

Due mafiosi condannati otto anni fa a 24 anni di reclusione ciascuno, la moglie del boss Piddu Madonia condannata a 8 anni di reclusione e altri quattro favoreggiatori di Cosa nostra condannati a pene minori, sono liberi da 6 anni perché il giudice che emise la sentenza, Edi Pinatto non ne ha ancora scritto le motivazioni.

È un record, s’intende negativo, della giustizia italiana che ancora oggi rimane tale e che fa gridare allo scandalo il sindaco di Gela, Rosario Crocetta, che si è rivolto al ministero della Giustizia: «Non si può - dice - consentire che in uno Stato democratico basato sul diritto, lo Stato condanni ed un magistrato, a distanza di quasi otto anni non depositi una sentenza per cui un intero clan mafioso è in libertà e gira tranquillo per la mia città».

Edi Pinatto, 42 anni, da sette, da quando ha lasciato Gela, è pubblico ministero alla procura di Milano. La sua stanza è al quinto piano, la numero 512 e lui è quasi sempre presente, non si è mai assentato eppure, nonostante siano trascorsi esattamente 7 anni, 8 mesi e 18 giorni, non è riuscito a scrivere le motivazioni di quella condanna.

«Perché vuole sapere di questa sentenza? Io non posso parlare di cose di lavoro con i giornalisti», è la sua prima reazione.

E quando obiettiamo che non si tratta di rivelare segreti relativi ad inchieste in corso e che chiediamo di sapere perché tanto ritardo, Pinatto abbassa il volume della radio che trasmette brani di musica jazz e risponde serafico: «Guardi, io non posso proprio dire nulla, se vuole ne parliamo dopo, quando finirò di scrivere la sentenza».

Ma intanto sa che quei due mafiosi condannati, così come la moglie del boss Piddu Madonia, sono liberi?

«Sì lo so, ma non è la prima volta, non sono il solo a metterci tanto tempo. Le scriverò fra alcuni mesi, appena smaltirò questi fascicoli che lei vede sul mio tavolo, e solo allora potremmo parlarne. Adesso mi lasci lavorare».

La storia di questo processo, uno dei più lunghi della storia giudiziaria italiana, comincia nel dicembre del 1998, quando i carabinieri del Ros arrestano una cinquantina di mafiosi in tutta la Sicilia, tutti favoreggiatori e uomini di Bernardo Provenzano.

Tra questi Giuseppe Lombardo, Carmelo Barbieri, Maria Stella Madonia e Giovanna Santoro, rispettivamente sorella e moglie del boss della Cupola, Piddu Madonia da anni in carcere dove sta scontando una serie di ergastoli.

Il troncone nisseno, per competenza, passa al tribunale di Gela ed Edi Pinatto presiede la sezione che processerà i quattro imputati eccellenti, considerati esponenti di primo piano di Cosa nostra.

Il 22 maggio del 2000, in tempi brevissimi, arriva la sentenza di primo grado. Edi Pinatto condanna Lombardo e Barbieri a 24 anni di reclusione ciascuno, Maria Stella Madonia a 10, Giovanna Santoro ad 8 ed altri a pene minori.

Il magistrato avrebbe dovuto pubblicare i motivi della sentenza tre mesi dopo il pronunciamento.
Non lo ha ancora fatto.

Così nel 2002 tutti i condannati sono stati scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare.

Pinatto nel frattempo aveva ottenuto il trasferimento dal Tribunale di Gela alla procura di Milano dove attualmente lavora.

Ma anche a Milano Edi Pinatto si è fatto la fama di «giudice lento» tanto da essere stato sollecitato dal capo del suo ufficio che gli ha contestato, per iscritto, il suo «basso rendimento» nelle inchieste milanesi di cui è titolare.

Il presidente del Tribunale di Gela, Raimondo Genco ha segnalato da tempo la vicenda della sentenza fantasma al Csm ed al ministero della Giustizia.

Convocato dal Csm nel giugno del 2004, Pinatto tentò di giustificarsi in qualche modo: «È certamente un caso scandaloso – ammise – ma non è il solo, ve ne sono altri».

In quell’occasione Pinatto venne “condannato” dal Csm a due anni di perdita di anzianità.

Ma delle motivazioni, anche in seguito, nessuna traccia.

Due anni dopo venne nuovamente convocato per lo stesso motivo. «La pervicacia dell´omissione dell´incolpato – disse il rappresentante dell’accusa al Csm – è anche denegata giustizia» e una «stasi incredibile».

L´accusa chiese alla sezione disciplinare del Csm di erogare la massima sanzione prima della rimozione, ma Pinatto se la cavò con altri due mesi di perdita di anzianità.

Tutti i suoi colleghi pensavano che avrebbe provveduto, invece tutto è fermo, come otto anni fa.

E i mafiosi? «Stanno qua, girano tranquilli per la città e – dice un investigatore di Gela – continuano a fare i mafiosi».



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Il programmino



di Claudio Fava
(Giornalista. Parlamentare europeo)


da Itaca News dell’11 marzo 2008

Il Partito Democratico ha deciso di darsi un suo programmino siciliano e ne ha affidato la stesura al magnifico rettore dell’università di Enna Salvo Andò.

Che ha scelto come incipit il logoro riferimento ai professionisti dell’antimafia.

“Ogni processo di trasformazione sociale - scrive il Magnifico - rischia di impantanarsi se si propone il tema della mafia come esercizio violento del potere dell’antimafia come professione, nei termini in cui lo poneva Leonardo Sciascia”.

Ma c’era proprio bisogno di fondare un nuovo partito per tirar fuori dal fondo del barile espressioni come esercizio violento del potere dell’antimafia?

Bastava andarsi a rileggere la relazione del senatore Andreotti all’ultimo congresso della DC a Palermo.



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La legge elettorale e la Corte Costituzionale


di Mirko Viola
(Studente universitario. Aderente a CittàInsiemeGiovani)

Ho letto il post pubblicato da Beppe Grillo sulla illegittimità della legge elettorale.

E’ vero! questa legge è incostituzionale senza alcun ombra di dubbio. Ma purtroppo, già due anni fa quando studiavo Diritto Costituzionale, ahimè avevo scoperto che è praticamente impossibile impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge elettorale, a causa degli strani meccanismi previsti dal nostro ordinamento per chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale di quella o quell’altra legge.

Qui di seguito vi trascrivo l’intervento di Beppe Grillo in questione e illustro il meccanismo di funzionamento della Corte Costituzionale (cercherò di essere il meno complicato possibile).

Il post di Beppe Grillo:

«Lo spettacolo di un Presidente della Repubblica che guarda, in silenzio, il Presidente della Corte di Conti Tullio Lazzaro mentre dichiara che la corruzione in Italia dilaga negli appalti, nella sanità e nelle forniture è desolante. Napolitano non dice una parola, non sente il dovere di andare in televisione, davanti all’affermazione: “Il non agire protratto per anni provoca danni incalcolabili”.

Le Istituzioni sono diventate i Notai dello Sfascio. Prendono atto, registrano, evidenziano. Lo Stato si inabissa, ma con piena consapevolezza dei Grandi Burocrati. I cittadini, come le stelle, stanno a guardare.

Ho riletto la Costituzione, i suoi 139 articoli, una trentina di pagine.

L’articolo 1 specifica:
- la sovranità appartiene al popolo

L’articolo 48 contiene due punti:
- il voto è personale ed eguale, libero e segreto
- il diritto di voto non può essere limitato

La legge elettorale “porcata” imposta dal centro destra nel 2006 ha cancellato un referendum e eliminato la preferenza diretta. Una legge incostituzionale.

Non si può andare alle elezioni con questa legge, il risultato sarebbe illegittimo, impedire la scelta diretta del candidato limita il diritto di voto, aver cancellato il referendum ha tolto ogni sovranità al popolo.

Nella Costituzione sono riportate le “Garanzie Costituzionali”.

L’articolo 134 riporta:
- la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.

Ho deciso di fare un esposto alla Corte Costituzionale perchè dichiari incostituzionale la legge “porcata” e la faccia decadere.

L’articolo 136 infatti specifica:
- quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale a norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La Corte ha due mesi per decidere prima delle elezioni. Se dichiarerà la legge incostituzionale si potrà votare comunque con la legge precedente o spostare il voto dopo il referendum, indetto per maggio e subito annullato con una mossa da bari di professione.

Questa classe politica autoreferenziale ha cancellato due referendum sulla legge elettorale.

Decide a tavolino chi ci deve rappresentare in Parlamento. E’ costituzionale questo?

E se lo fosse, allora che cosa è incostituzionale? Stay tuned!»

_____________

Come funziona la Corte Costituzionale:

La principale funzione della Corte Costituzionale è quella di decidere se una data legge dello Stato (cioè approvata dal Parlamento) o delle Regioni è legittima o meno, cioè è compatibile o meno con la nostra Carta Costituzionale (art. 134 Cost.).

La Costituzione è superiore a qualsiasi legge statale o regionale e prevale su queste.

Questo vuol dire che se una legge dello Stato o della Regione viene dichiarata “illegittima” dalla Corte Costituzionale, essa viene immediatamente abrogata, cioè cancellata, ovvero come se non fosse mai esistita.

La Corte Costituzionale non verifica la legittimità di tutte le leggi che vengono approvate dal Parlamento e dalle Regioni, ma procede alla “verifica di costituzionalità” soltanto quando viene attivata. In che modo si può attivare la Corte Costituzionale?

1° modo, detto “sindacato in via principale”: secondo questo primo meccanismo, la Corte Costituzionale può essere attivata dai cosiddetti “enti territoriali maggiori” cioè dallo Stato e dalle singole Regioni.

Lo Stato (su proposta del Presidente del Consiglio) e le Regioni (su proposta del Governatore) possono però ricorrere alla Corte Costituzionale soltanto per chiederle che si pronunci sulla legittimità di norme o leggi relative ai rapporti tra Stato e Regioni, cioè relative alle competenze che la Costituzione riconosce allo Stato e alle Regioni, in modo da risolvere i loro eventuali “conflitti di competenze”.

2° modo, detto “sindacato in via incidentale”: secondo questo secondo meccanismo, la Corte Costituzionale può essere attivata da un qualsiasi giudice di un qualsiasi processo ordinario (civile, penale, amministrativo ...): se nel corso di un processo, il giudice si rende conto che per risolvere il caso che ha davanti è necessario applicare una norma che presenta “vizi di illegittimità costituzionale” (cioè che secondo il giudice potrebbe essere illegittima), allora il giudice stesso può chiedere alla Corte Costituzionale di decidere se quella determinata norma è incostituzionale o meno, perchè da quella norma dipende il suo giudizio.

Ora, questi sono gli unici modi attraverso cui la Corte Costituzionale può giudicare le leggi e decidere se sono o meno legittime, cioè compatibili con la nostra Costituzione.

Questo ha come conseguenze che:

1) nessun cittadino può direttamente ricorrere alla Corte Costituzionale per chiedere di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge.

2) soltanto il giudice può farlo ma soltanto per quelle leggi che possono provocare “controversie” tra i cittadini nei giudizi (penali, civili, amministrativi).

Possiamo allora noi cittadini chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità della legge elettorale?

La risposta è (ahimè) NO, perchè:

1) noi cittadini non possiamo ricorrere alla Corte Costituzionale, ed anche se i giudici della Corte Costituzionale fossero consapevoli e convinti della illegittimità dell’attuale legge elettorale, a causa delle procedure di attivazione che vi ho sopra spiegato non potrebbero comunque dichiararla illegittima e quindi “eliminarla”.

2) purtroppo la legge elettorale non è per sua stessa natura suscettibile di provocare un contenzioso tra soggetti, cioè non può essere determinante per la risoluzione di un determinato caso civile, penale ecc..

L’obiettivo “abrogazione dell’attuale legge elettorale” non può quindi essere raggiunto attraverso questa via.

Avendo studiato questi meccanismi, mi sono sentito in dovere di informarvi per evitare di alimentare troppe speranze.

Ho inviato questa esposizione anche a Beppe Grillo. Spero che me la pubblicherà.



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giovedì 6 marzo 2008

L’elezione dei Consigli giudiziari e le “correnti”


di Giorgio Piziali
(Giudice del Tribunale di Verona)


Credo che la magistratura stia vivendo una stagione difficile.

In questa condizione è stata di certo condotta anche dal fatto di essere da tempo oggetto di un’aggressione pubblica che nessuna categoria di lavoratori ha mai subito.

Ovviamente quella condizione segna e segna a fondo, perché se dopo ore di lavoro faticoso, irto di difficoltà e responsabilità, nel momento in cui torni a casa per rilassarti devi sentire opinionisti e politici vari che vomitano addosso alla tua categoria (e quindi anche a te) ogni nefandezza, spesso in evidente malafede o con ignoranza assoluta delle norme e dei fatti, certo la tua serenità ne risente.

Tuttavia, a rendere difficile questa stagione c’è anche il fatto che se si ha un minimo di sensibilità per il proprio lavoro è difficile trovare in esso motivi di soddisfazione, quanto meno perché l’entità dell’impegno quotidiano esorbita le forze di ognuno di noi.

Da ciò maturano fughe nel privato, nel burocratismo, nella lagnanza sterile, con un crescendo di insoddisfazione, abbrutimento e astio verso tutti (lavoro, parti, avvocati, politici, colleghi).

Ma ad aggiungersi a tutto ciò, aggravando drammaticamente la situazione, vi è l’ormai definitiva scomparsa di ogni reale vitalità associativa e la sfiducia ampia e diffusa nelle nostre capacità di autogoverno.

Due fenomeni che si tengono tra loro saldamente, essendo ambedue il frutto della sovrapposizione materiale che si è realizzata tra l’autogoverno e l’associazionismo.

Una sovrapposizione che paralizza il primo dentro logiche associative e che rende l’altra inutile, esercitandosi ormai le funzioni associative dentro l’autogoverno.

La novità, in questo contesto, è che lo scoramento sta lasciando il posto a piccoli moti di reazione, alcuni individuali (l’astensionismo, la fuoriuscita dall’A.N.M.) altri collettivi, in ogni caso, a segnalare che, forse, la misura è colma.

Moti di reazione, che benché comodamente additati come espressione di anticorrentismo, sono invece disperati tentativi di recuperare vitalità all’associazionismo ed autorevolezza all’autogoverno.

Di uno di questi piccoli moti mi sono fatto promotore nel mio distretto in vista delle prossime elezioni per il Consiglio giudiziario.

Tutto è nato senza programmazione preventiva con una lettera, che trascrivo.


«Tra non molto si dovrà votare per l’elezione dei componenti del Consiglio giudiziario.

Giustamente i gruppi organizzati all’interno dell’Associazione sono al lavoro per comporre le liste e organizzare la campagna elettorale.

Ma l’impressione generale è che ci si avvii verso la celebrazione del solito rito, un po’ burocratico e un po’ annoiato: com’è dei riti che hanno perso vigore.

Malgrado, in realtà, questa volta ci siano novità importanti, perché finalmente si torna a votare davvero e non per finta come si faceva negli anni scorsi con i listoni e perché i prossimi Consigli giudiziari sono il frutto delle note novità normative.

Ma che l’aria sia greve credo derivi anche dal diffondersi di un generalizzato disagio e scoramento della gran parte di noi, scettici sulla capacità dell’associazionismo e delle sue componenti di svolgere i compiti per cui nacquero e, cosa assai più grave, anche più scettici verso le nostre capacità di autogoverno.

Sia chiaro: non credo assolutamente che la causa di tutti i mali sia l’associazione e neppure le correnti che operano al suo interno.

Ma, di certo, una cosa che è indubbiamente negativa è la sovrapposizione tra l’associazione e gli organi di autogoverno.

Una sovrapposizione che non si può negare, perché si realizza nel momento in cui gli organi di autogoverno rispecchiano la composizione dell’associazione e la sua ripartizione in gruppi.

Una sovrapposizione che deriva dal fatto pratico che la selezione dei canditati per gli organi di autogoverno (non per gli organi dell’associazione) avviene ad opera delle correnti e all’interno di esse, che le liste dei canditati per gli organi di autogoverno (non per gli organi dell’associazione) sono targate con le sigle delle correnti.

Un sovrapposizione che è letale per due motivi.

1) perché priva l’associazione e le correnti dell’autonomia necessaria ad esercitare un ruolo di iniziativa, di stimolo e di controllo sugli organi di autogoverno.

2) perché tende naturalmente a vincolare le scelte dei componenti degli organi di autogoverno a logiche di appartenenza.

Per questo credo che sarebbe necessario un colpo d’ala proprio ad opera di chi dovrebbe essere più sensibile a questi problemi: ossia da parte di coloro che meritoriamente dedicano il loro tempo, già scarso, alla vita associativa; da parte di coloro che, proprio per il fatto di far parte di gruppi organizzati, che ragionano su questi problemi, dovrebbero essere “più avanti” nella loro percezione e nell’individuazione delle soluzioni.

L’ho già detto a molti nei corridoi e in qualche occasione pubblica, ma io credo che un colpo d’ala potrebbe venire anche da queste elezioni dei Consigli giudiziari.

E basterebbe poco, basterebbe un passo indietro, basterebbe che i gruppi organizzati prendessero atto che non c’è scritto da nessun parte che negli organi di autogoverno (che sono cosa diversa dall’associazione) si debbano ripetere pari pari gli schieramenti in cui si suddivide l’associazione.

Che anzi se qualcosa c’è scritto da qualche parte è che la targatura dei magistrati incaricati del delicato compito di occuparsi dell’autogoverno non è una cosa buona, quanto meno perché priva quei magistrati e quegli organi dell’autorevolezza necessaria, inducendo (almeno) il dubbio che le singole scelte siano mosse da valutazioni fondate sull’appartenenza.

Allora perché non rinunciare a presentare liste con le targhe MD, MI, Movimenti, Unicost (in ordine alfabetico) da stampigliare sulla schiena di colleghi pur sicuramente validissimi?

Credo che contribuirebbe a segnalare un rinnovamento e non sarebbe neppure necessario che provenga da tutte le componenti contemporaneamente: chi lo facesse forse farebbe una scommessa vincente e non perderebbe nulla, potendo ovviamente orientare il proprio voto verso i canditati più vicini alle proprie sensibilità.

Inoltre, questo potrebbe essere un modo per recuperare all’autogoverno e all’attivismo associativo quei tanti di noi che ne stanno lontano perché non hanno voglia di essere collocati da una o dall’altra parte.

L’alternativa è che questa iniziativa venga da fuori, che ci sia un gruppo di colleghi che ritenga necessario mutare queste condizioni.

E una cosa minima si può immaginarla proprio per le future elezioni del Consiglio giudiziario.

Un modo concreto e possibile, a normativa vigente, è organizzare un gruppo di volenterosi, di almeno 25 persone (il numero minimo previsto per legge), che si dichiarino preventivamente disponibili a porre la loro firma al solo fine di consentire la presentazione di una lista aperta, priva di appartenenza, per le prossime elezioni al Consiglio giudiziario: liberi poi di votare chi vogliono.

Una lista i cui candidati saranno chiunque abbia interesse, voglia o desiderio di esserlo: chiunque abbia interesse, voglia o desiderio di concorrere a quella elezione, senza alcun vaglio preventivo.

Mi pare che sia un modo davvero minimo, ma dignitoso e necessario, per creare le condizioni per poter dire e fare apparire che è possibile concorrere all’elezione agli organi di autogoverno senza dover per forza passare per il vaglio e i canali delle correnti.

Vi prego di pensarci»
.


L’iniziativa non ha trovato adesione in coloro che ne erano i destinatari: i gruppi associativi, che, indistintamente, hanno manifestato l’assoluta indisponibilità a fare questa cosa minimale che è solo rinunziare a mettere la loro ragione sociale sulle liste per concorrere all’elezione dei componenti del Consiglio giudiziario.

L’iniziativa ha invece trovato adesione in molti colleghi, che hanno deciso di voler essere dei 25 audaci, pronti a sottoscrivere a sostegno di questa lista aperta.

Ovviamente non è “la soluzione”, ma ad oggi sembra l’unica via percorribile, perché si capisca che così non si può andare avanti e che il futuro, se non ci autoriformiamo sarà sempre peggio.



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Il ritornello della separazione delle carriere


di Nello Rossi
(Procuratore della Repubblica Aggiunto di Roma)

da Il Riformista del 27 febbraio 2008

“Le stesse cose ritornano”. Così, a significare la sfibrante circolarità della esperienza umana, Robert Musil intitolava un capitolo del suo capolavoro, “L’uomo senza qualità”.

Anche nella nostra giustizia “senza qualità” l’estenuante girotondo intorno agli stessi temi si ripete all’infinito, mettendo a nudo la sterilità e l’impotenza della politica a porre seriamente mano alla questione giustizia. E la proposta di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri è forse il simbolo estremo di questa tendenza all’eterno ritorno.

Oggi i cittadini italiani sono tormentati e danneggiati dalla esasperante lentezza dei processi civili e penali, che non accenna a diminuire nonostante il notevole incremento della produttività dei magistrati di cui ha dato pienamente atto il libro verde sulla spesa pubblica.

Le forze politiche che si candidano alla guida del paese dovrebbero perciò concentrare l’attenzione su misure capaci di semplificare ed accelerare il processo penale e di sfrondare la giungla di riti dell’attuale processo civile. E dovrebbero puntare su di una più razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, sull’innovazione organizzativa, sulle tecnologie informatiche, sulla riqualificazione del personale amministrativo e sulla copertura degli organici di cancellerie e di segreterie che, per effetto dell’annoso blocco del turn-over, sono ormai ridotti al lumicino.

In altri termini servirebbe una “politica della ragionevole durata del processo”.

Invece ci si ritorna a dividere sul tema tutto “ideologico” della separazione delle carriere, nonostante che l’ordinamento giudiziario vigente abbia ormai introdotto regole severissime sui passaggi di funzioni, imponendo che essi siano di regola accompagnati dal trasferimento del magistrato in un’altra regione.

Comunque , a quanti continuano a ritenere che la separazione delle carriere abbia un rilievo cruciale per le sorti della giustizia italiana, si deve almeno chiedere un confronto sui dati e sui fatti, senza proclami e vuote astrazioni.

In quest’ottica è assai difficile sostenere che la separazione delle carriere produrrebbe giudici e pubblici ministeri più preparati.

Nel giudiziario svolgere ruoli diversi è una esperienza straordinariamente positiva e formativa.

E in altri paesi – specialmente in quelli di cultura anglosassone – la pluralità dei ruoli svolti è ritenuta un fatto estremamente positivo.

L’argomento “professionale” è dunque sicuramente il più debole e fallace tra quelli invocati a favore della separazione delle carriere.

Né il definitivo distacco tra magistrati requirenti e giudicanti garantirebbe meglio la parità tra l’accusa e la difesa.

L’idea che un pubblico ministero “collega” del giudice fruisca di un pregiudizio favorevole e sia avvantaggiato rispetto al difensore è quotidianamente smentita dalla realtà ed in particolare dall’elevato numero di assoluzioni, che certo non è inferiore a quello di altri paesi in cui le carriere dei giudici e dei rappresentanti della pubblica accusa sono separate.

Stiamo ai fatti: il giudice opera sotto lo sguardo dei diversi attori del processo; ha una sua giurisprudenza cui ha il dovere di essere coerente; sa che normalmente il suo provvedimento sarà sottoposto al controllo di un giudice superiore e potrà essere criticato dai destinatari e dagli studiosi.

Come si può pensare che su tutto questo possa prevalere, all’atto della decisione, la generica colleganza o anche l’amicizia con il pubblico ministero?

E se si adotta questa logica, perché non si dovrebbero guardare con sospetto anche tutte le frequentazioni tra magistrati ed avvocati o i rapporti di colleganza tra i giudici di diverso grado?

In realtà la vera posta in gioco nella lunga querelle sulla separazione delle carriere non è la “professionalità” dei magistrati o l’equilibrio tra le parti del processo.

E’ piuttosto l’indipendenza del pubblico ministero, che resta saldamente garantita sino a che egli è collocato, sia pure con un ruolo distinto, nella sfera della giurisdizione ed è messa a repentaglio se da questa sfera lo si separa.

Più che un traguardo, la separazione delle carriere sembra la tappa intermedia di una lunga marcia destinata a concludersi con la trasformazione del pubblico ministero in “avvocato della polizia”.

Un “avvocato” destinato a mettere le sue competenze tecniche al servizio di una accusa preconfezionata in uffici di polizia operanti alle dipendenze dell’esecutivo.

Sarebbe una soluzione gradita a larga parte del mondo politico; ed infatti l’on. Berlusconi non ha mai fatto mistero di perseguirla. Ma sarebbe anche la soluzione migliore per il semplice cittadino? Credo proprio di no.

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mercoledì 5 marzo 2008

Altre considerazioni tecniche sulla sentenza del C.S.M. nei confronti di Luigi De Magistris: il capo G)


Proseguendo nel commento tecnico dei singoli capi della sentenza emessa dal C.S.M. nei confronti di Luigi De Magistris, la cui motivazione è stata depositata lo scorso 18 febbraio (sentenza che può leggersi per intero a questo link), pubblichiamo l’analisi di Nicola Saracino del capo di incolpazione indicato con la lettera “G”.

Nel blog possono leggersi un altro contributo di Nicola Saracino, sul capo “B” della sentenza,
a questo link, uno di Francesco Siciliano, sul capo “C”, a questo link, e uno di Felice Lima, sul capo “E”, a questo link.
_____________


di Nicola Saracino
(Magistrato)



L’incolpazione di cui al capo “G” della sentenza è formulato nei seguenti termini (l’intero atto di incolpazione può essere letto a questo link):

«G) della violazione degli arti. 1 e 2 lett a), g), m) ed ff) del D.lg.vo n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l’art. 335 c.p.p., eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di CRETELLA LOMBARDO Walter e di PITTELLI Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del seguente testuale tenore.

“OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21. Il Pubblico Ministero, letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21, viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr Pietro SAGONA e dr Gioacchino GENGH1, dispone iscriversi i seguenti nominativi: PIITELLI Giancarlo; nato a Catanzaro il 9.2.1953; CRETTELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951; il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p., in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto; rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E; rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati; dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna; letti gli artt. 329 e 335 c.p.p. dispone il segreto sul presente proedimento. Catanzaro 31.1,2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto:
“Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p., dall’art. 2 lg 25.1.1982 n. 17 Cz 15.3.07”
L’atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l’art. 335 c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l’iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione.
Inoltre la “anomala” annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del c.p.p..»



L’articolo 2 del D.Lgs. 109/2006:

«Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni.

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
[...]
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
[...]
m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
[...]
ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza».



Il fatto.

Il dott. Luigi De Magistris temeva, per gli stretti rapporti intercorrenti tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto di Catanzaro ed i due indagati, che la notizia della loro iscrizione nel relativo registro (art. 335 c.p.p.) sarebbe stata illecitamente propalata, anche perché la cosa era già avvenuta in passato (come avrebbe poi denunciato in data successiva, il 13.3.07).

In data 31.1.07 non procedeva, quindi, alla rituale iscrizione della notizia di reato ma redigeva egli stesso un provvedimento nel quale dava atto dell’inizio delle indagini contro i due notabili e delle ragioni dell’inusuale segretazione, l’unica secondo lui in grado di evitare la conoscenza di tale attività al Capo ed all’Aggiunto e, di conseguenza, agli stessi indagati.


Il registro delle notizie di reato.

Nel registro custodito nella Procura della Repubblica devono essere iscritte le notizie di reato che pervengono al pubblico ministero e, qualora siano già note, anche le generalità della persona alla quale il reato è attribuito.

Di tale iscrizione debbono essere informati – SE ne fanno richiesta – la persona indagata, la persona offesa ed i loro difensori.

La data dell’iscrizione è molto importante perché da essa decorrono i termini di durata delle indagini preliminari; la legge prevede che le attività d’indagine eseguite dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili.

Non prevede, invece, analoga sanzione per le indagini compiute PRIMA dell’iscrizione, che sono pertanto utilizzabili.

Nel vigore dell’abrogata normativa, basata sull’atipicità dell’illecito, la giurisprudenza di legittimità aveva suggerito conseguenze disciplinari contro il pubblico ministero poco osservante dell’obbligo della immediata iscrizione.


La contestazione.

Le sintetiche premesse che precedono servono per comprendere gli esatti termini delle contestazioni mosse al dott. De Magistris.

La scelta dell’accusa disciplinare, poi trasfusa nella sentenza di condanna, è stata quella di non contestare l’omissione dell’iscrizione della notiza di reato.

Non è di questo, dunque, che doveva rispondere il dott. De Magistris.

L’accusa riguarda, invece, l’elusione dell’obbligo di tempestiva iscrizione, perseguita violando i canoni formali; oggetto dell’accusa, dunque, è il provvedimento adottato dal dott. De Magistris, tacciato di grave violazione di legge.

Questa impostazione non deve considerarsi casuale in quanto discende, invece, dalla constatazione che la condotta omissiva non è colpita dalle nuove norme disciplinari tanto efficacemente quanto la condotta attiva.

In sostanza l’accusa al dott. De Magistris sarebbe stata costruita diversamente se egli avesse omesso del tutto l’iscrizione e questo sebbene il P.G. sottolinei l’“inidoneità dell’atto (in concreto adottato) a determinare effetti giuridici”.


La condanna.

Il Giudice Disciplinare ha, dunque, condannato il dott. Luigi De Magistris perché la sua condotta ha violato l’art. 2 lett. G), ritenendo “assorbite le ulteriori conseguenze” ed anche gli addebiti omissivi contestati al magistrato nel capo H).

Il significato dell’espressione “assorbite le ulteriori conseguenze” può essere colto analizzando il dispositivo della sentenza, nel quale si dà conto della “riqualificazione” degli addebiti operata nella motivazione della sentenza.

Se così è, può inferirsene che il Collegio abbia escluso gli ulteriori illeciti disciplinari previsti dall’art. 2 alle lettere a), m) ed ff).

La scelta è condivisibile.

Gli illeciti previsti dalle lettere a) ed m), infatti, richiedono il danno ingiusto alla “parte” o la lesione di diritti personali o patrimoniali (anche di terzi), eventi che, in concreto, l’accusa non è stata in grado di dimostrare dato che non vi era stata alcuna richiesta d’informazioni da parte degli indagati circa la loro iscrizione nel relativo registro, ed in ogni caso il “danno” derivante dall’uso degli atti di indagine non preceduti dall’iscrizione non può ritenersi “ingiusto”, essendo consentito dalla legge ed in ogni caso si tratterebbe di un danno indimostrabile, dato che nulla autorizza a dare per scontato che le indagini avrebbero “sforato” il termine semestrale decorrente dalla data dell’anomala iscrizione.

Quanto all’illecito contemplato dalla lett. ff), deve essersi rilevato che tale ipotesi non si attaglia alla vicenda concreta, riguardante l’anomalia di un provvedimento (l’iscrizione della notizia di reato) che la legge prevede espressamente.


L’illecito previsto dalla lettera g) dell’art. 2.

E’ sopravvissuta, dunque, la “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”, per la quale il dott. De Magistris riporta condanna.

La “gravità” viene colta nel vulnus arrecato alla conoscibilità dell’iscrizione ed alla potenziale inosservanza delle disposizioni che impongono un termine alla durata delle indagini preliminari, giungendosi persino a pronosticare l’alterazione dei dati informatici dai quali l’incolpato traeva argomento per allegare la possibilità di oggettivo riscontro dell’avvio della sua indagine.

In sostanza, ciò che era stato escluso in relazione alle altre fattispecie contestate, e cioè l’effettiva lesione di diritti altrui, si rivitalizza, questa volta come entità potenziale, per giustificare l’apprezzamento della gravità di una violazione che, a quanto pare, non aveva prodotto alcun danno.

Nell’argomentare la tesi il Collegio forzatamente assegna all’art. 335 c.p.p. il ruolo di baluardo delle garanzie difensive nel processo penale, esponendosi all’ovvia obiezione che esse trovano migliore presidio in norme la cui inosservanza risulti munita di specifica sanzione processuale.

Entrambi i profili di danno prospettati per tacciare di “gravità” la violazione, tuttavia, paiono insussistenti.

La conoscibilità delle indagini da parte degli indagati, in base alle concrete circostanze del caso, era certamente da escludere in quanto tutto lascia pensare che quand’anche l’iscrizione fosse avvenuta nelle forme ordinarie il dott. De Magistris l’avrebbe segretata in forza del comma 3 bis dell’art. 335 c.p.p..

Quanto alla ipotizzata violazione del termine di durata delle indagini, essa non solo non si è verificata, ma non era stata neppure concepita dall’incolpato: diversamente non troverebbe spiegazione logica la redazione dell’anomalo provvedimento d’iscrizione, prodotto in forma cartacea e lasciato giacere anche nella memoria del computer; questo conferma che l’obiettivo preso di mira era esclusivamente quello di evitare che il Procuratore e l’Aggiunto commettessero il delitto di favoreggiamento avvisando gli indagati della pendenza dell’indagine, diversamente il dott. De Magistris avrebbe semplicemente omesso o ritardato l’iscrizione a data prossima a quella della perquisizione (1° marzo 2007), nella plausibile certezza che di ciò nessuno si sarebbe mai potuto accorgere.

A fronte di questo quadro non si è avvertita, per giunta, neppure l’esigenza di sondare approfonditamente la fondatezza dei motivi per i quali quella violazione era stata compiuta, avendo reputato la Sezione Disciplinare superfluo attendere l’esito delle indagini di Salerno (ancora segrete) sui delitti ipotizzati a carico dei superiori gerarchici del dott. De Magistris.

Nell’analisi dell’eziologia della violazione, poi, il Giudice disciplinare evita, opportunamente, di impegnarsi sul terreno dell’“ignoranza” degli obblighi posti dall’art. 335 c.p.p., stante la scarsa plausibilità dell’ipotesi, se riferita ad un sostituto procuratore con più di dieci anni di attività al suo attivo.

Si è concentrata, allora, sul profilo della “negligenza”.

Ignoranza e negligenza costituiscono manifestazioni tipiche dell’illecito colposo, sia esso penale, amministrativo o civile.

Il concetto di negligenza è frutto della storica elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sugli artt. 43 del codice penale e 2043 del codice civile; la negligenza, tradizionalmente confinata nell’ambito della responsabilità per colpa (al pari dell’ignoranza), si presenta, nella definizione datane da Mantovani, come “mancata adozione delle cautele ..., mancanza di attenzione e di sollecitudine”.

L’addebito di negligenza è formulato dal Collegio «in ragione della persuasione – a giudizio del collegio frutto di una riflessione inescusabilmente negligente – che una volta venute meno le ragioni della segretazione, si sarebbe potuto far risalire la data dell’iscrizione al 31.1.07» (pag. 30).

Questa affermazione, che è poi il fulcro della condanna, suscita serie perplessità e merita vaglio critico.

La durata delle indagini preliminari dipende dall’iniziativa del pubblico ministero, essendo rimesso soltanto a lui, che ne ha la direzione, stabilire tempi e modi degli atti d’indagine (art. 327 c.pp.).

L’incolpato era determinato a condurle a compimento entro sei mesi dal 31 gennaio 2007: la sua non era una “riflessione”, come sostenuto dal Giudice disciplinare, ma un “intendimento”, ed all’intendimento non si presta l’aggettivazione “negligente”.

Diviene, pertanto, irrilevante “far risalire la data dell’iscrizione al 31.1.2007” a fronte dell’unico dato che obiettivamente conta, e cioè che le indagini terminassero entro sei mesi da quella data.

E’ stato sottovalutato, senza avere una informazione compiuta al riguardo, il “movente” della violazione ed è stata stigmatizzata l’adozione di un succedaneo dell’iscrizione divergente dallo schema legale ma comunque idoneo a documentare l’inizio delle indagini da rivelare solo quando l’ostensione non ne avesse più vanificato l’esito.

A ben vedere la violazione addebitata è voluta e consapevolmente attuata, nell’intento di preservare l’utilità dell’inchiesta e non certo di eludere il termine di durata delle indagini.

L’accostamento di tale condotta al concetto della negligenza appare, in definitiva, distante dalla realtà; l’aver confezionato quel provvedimento è espressione dell’esatto contrario, e cioè adozione di cautela ed impiego di massima attenzione per preservare l’utilità di un’indagine ritenuta (a torto o a ragione non è dato sapere, sconoscendosi i risultati delle indagini di Salerno) esposta al rischio di favoreggiamento ad opera dei vertici della Procura della Repubblica di Catanzaro.


La causa di giustificazione.

Essa è stata esclusa sulla base delle seguenti argomentazioni.

a) L’anomala iscrizione era avvenuta il 31.1.07 mentre la denuncia di favoreggiamento (riferita ad altro procedimento) era stata presentata successivamente, il 13.3.07, e questo dimostrerebbe che l’incolpato non aveva, al momento della condotta, ragioni sufficienti per dubitare della lealtà dei superiori.

b) L’incolpato avrebbe dovuto, contestualmente alla condotta, informare il Procuratore generale quale organo con poteri di vigilanza sui magistrati requirenti del distretto o, almeno, la Procura della Repubblica di Salerno.

c) Posto che la perquisizione domiciliare contro uno dei due indagati era stata effettuata il 1°.3.07 non si spiega come mai l’incolpato non avesse proceduto alla “regolarizzazione” dell’iscrizione.

Nell’ottica del Giudice disciplinare si poneva, invero, un problema di proporzionalità tra il pericolo da evitare (propalazione della notizia dell’iscrizione ad opera dei magistrati apicali della Procura della Repubblica di Catanzaro) e la condotta concretamente adottata (violazione dell’art. 335 c.p.p.).

Proporzionalità e pericolo sono elementi caratterizzanti la clausola generale dello “stato di necessità”.

Ma la condotta del dott. De Magistris non mirava ad evitare un danno “alla persona”, in presenza del quale soltanto può farsi riferimento a quello schema (art. 54 c.p., 2045 c.c.).

Sembra, quindi, maggiormente appropriato ragionare in termini di “adempimento del dovere imposto da una norma giuridica” (art. 51 c.p.).

Tenuto conto delle concrete e peculiari circostanze del caso l’agente era, infatti, al cospetto del classico conflitto tra norme di pari rango: quella che prescrive l’iscrizione nel registro dell’art. 335 c.p.p. e quella che impone la segretezza delle indagini (art. 329 c.p.p.), nella convinzione che l’osservanza formale della prima avrebbe compromesso l’esigenza sottesa alla seconda.

E’ intuitivo che se il dott. De Magistris avesse ritualmente iscritto la notitia criminis e, subito dopo, si fosse verificato il temuto delitto di favoreggiamento, eventualità che egli riteneva altamente verosimile, egli avrebbe osservato la legge soltanto nella “forma” in quanto le esigenze di segretezza delle indagini – e la loro stessa efficacia – sarebbero state frustrate.

Sebbene alla data del 31.1.2007 il dott. De Magistris non avesse ancora presentato la denuncia di favoreggiamento (in relazione ad altro procedimento riguardante lo stesso indagato) contro i superiori gerachici, ciò non giustifica le conclusioni alle quali è invece pervenuto il Giudice disciplinare.

La situazione era, infatti, particolarmente delicata trattandosi di un fatto assolutamente straordinario e dirompente visto il coinvolgimento dei responsabili dell’ufficio di Procura in fatti di favoreggiamento; è più che plausibile che prima di denunciarlo il dott. De Magistris avesse necessità di raccogliere elementi idonei a suffragare il grave atto, senza esporsi a sua volta alla denuncia per calunnia.

Sconcerta che il Collegio sottovaluti l’abnormità, la straordinarietà, l’assoluta imprevedibilità della cornice nella quale l’incolpato aveva agito: anche la segnalazione al Procuratore generale di Catanzaro lo avrebbe, infatti, esposto ai medesimi rischi d’incriminazione di calunnia, essendo il destinatario della segnalazione a sua volta obbligato alla denuncia all’autorità competente (Procura di Salerno).

Né la Procura di Salerno doveva essere avvertita dell’anomala iscrizione della notizia di reato, giacché la speciale competenza dell’art. 11 c.p.p. riguarda i reati (già) commessi dai magistrati e non certo quelli di futura ed ipotetica verificazione.

Quanto all’omessa regolarizzazione dell’iscrizione, dopo che era stata eseguita la perquisizione nei confronti di uno degli indagati, deve solo dirsi che il rilievo è del tutto estraneo al tema della causa di giustificazione, tenuto conto che – come si è puntualizzato – l’addebito mosso al dott. De Magistris non riguarda la condotta omissiva, ma soltanto l’adozione di un provvedimento difforme dallo schema legale.



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lunedì 3 marzo 2008

Le responsabilità dei magistrati



Con l’occasione di un suo commento fatto al post “Luigi De Magistris, il C.S.M. e il rispetto della dignità delle persone”, abbiamo avuto l’opportunità – della quale gli siamo grati – di un prezioso scambio di opinioni con il Procuratore Generale di Ancona, dr Gaetano Dragotto.

Il dr Dragotto ha una storia umana e professionale molto significativa e, nel corso della sua lunga carriera, ha dato con generosità e coraggio contributi preziosi all’istituzione e alla magistratura associata. E’, fra l’altro, fra i fondatori di Magistratura Democratica che, con altri, si sono battuti con coraggio e pagando prezzi personali assai alti perché, in anni molto difficili, anche nella magistratura si facessero strada i valori della democrazia oggi, purtroppo, ancora in grande pericolo.

A questo link si possono leggere i discorsi da lui pronunciati quale Procuratore Generale alle inaugurazioni degli anni giudiziari dal 2004 al 2008. Di stretta attualità e grande interesse quello di quest’anno 2008.

Con il suo permesso pubblichiamo una mail che ci ha inviato in risposta a una nostra richiesta di darci la sua opinione su alcuni dei temi trattati nel blog (in particolare, nei post “
Presentazione”, “Che fare!” e “Una "Giustizia" molto migliore è possibile ... anche subito!”).
_______________


di Gaetano Dragotto
(Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona



Carissimi colleghi, accogliendo il Vostro gentile invito, ho riletto con un po’ di calma gli articoli che mi avete segnalato e, se mi è consentito, vorrei soffermarmi in particolare sulle seguenti proposizioni, che sembrano quelle sulle quali forse potrei interloquire, con qualche contributo di esperienza:

a) “una parte molto rilevante delle ragioni per le quali i cittadini sono legittimamente scontenti del modo in cui viene reso il “servizio giustizia” trova causa in condotte negligenti (purtroppo non rare né sempre lievi) di magistrati”.

b) “Quanti di noi hanno pagato davvero - al pari di un medico del pronto soccorso o di un conduttore di treno o di aliscafo - per le devastati scemenze che a volte si leggono in tante sentenze? Per la totale disorganizzazione dell'ufficio che dirigono o che è loro affidato? Per la totale incapacità di migliorare sotto qualsiasi profilo il servizio che devono rendere?”

c) “Di fatto, nessuno di noi risponde veramente - se non in casi talmente clamorosi che meriterebbero la galera - della gestione irragionevole dei ruoli, della trattazione illogica delle cause (cause urgenti vanno lontano, cause bagatellari vicino), dei ritardi incontrollati dei consulenti tecnici, della irragionevole violazione di legge che è la sistematica compensazione delle spese nel civile, che produce un enorme contenzioso incoraggiato dall'“impunità””.

d) “La maggior parte dei capi e sottocapi degli uffici interpreta questo ruolo come una onorificenza: lavorano poco, assumono pochissime responsabilità, evitano le grane come la peste, ci tengono moltissimo all'autista, al posto a teatro e simili”.

e) “E' davvero utopistico che i valori dell'efficienza, dell'organizzazione, del servizio divengano roba condivisa fra noi e che, invece di spettegolare con i sorrisetti sui colleghi che non lavorano o lavorano male, si attuino forme di “controllo sociale” che li inducano a essere almeno decenti?”

f) “quanti di noi lavorano con la logica di chi ritiene di non essere chiamato a fornire un risultato, ma di dovere solo “fare qualcosa”, “tirare avanti”, non fare peggio di ..., assicurare almeno che ...”.


Premesso che tutti soffriamo della deliberata e ormai cronica insufficienza delle strutture e del groviglio normativo del quale spesso i più deboli sopportano le conseguenze, per l'impossibilità, non solo economica, ma anche culturale, di utilizzare le infinite possibilità che procedure irrazionali offrono ai più forti per sottrarsi alle loro responsabilità civili e penali, è, tuttavia, rilevante anche quanto facciamo o non facciamo, nei limiti delle nostre capacità, per rendere un servizio dignitoso e, con riferimento ai dirigenti, quanto essi possano fare per permettere ai colleghi del loro ufficio di lavorare.

Partendo dal punto a) o “della diligenza”.

Considerata la massa di lavoro che grava su ciascuno di noi, è ovvio che la diligenza minima che ci è richiesta è quella che sarebbe pretesa da un qualunque lavoratore, operaio o impiegato, per evitare che la sua opera sia inutile o, addirittura, dannosa e richieda subito dopo un ulteriore lavoro di riparazione da parte di altri.

Penso ad un muratore che si dimentichi di portare il filo a piombo e costruisca un muro instabile, ad un meccanico che dimentichi di controllare il liquido dei freni di un’auto, ad un geometra che sbagli la planimetria, ad un chirurgo che usi un bisturi inadatto.

Insomma, nessuno richiede ai magistrati, nella situazione attuale, di fare sforzi eroici. Anche quando si verificano situazioni di emergenza, per l’improvviso crearsi di un vuoto nell’organico o per qualche procedimento particolarmente complesso al quale alcuni di noi devono dedicarsi, deve tenersi presente che il lavoro, anche quello di routine, è così particolare e delicato ed incide tanto sul tessuto sociale, che non ci è consentito sbrigarlo con quel grado di negligenza inescusabile, che stigmatizziamo quando lo riscontriamo nei lavoratori delle altre categorie professionali.

E, quindi, l’applicazione di pene fuori dei limiti edittali, le motivazioni contraddittorie, sempre più frequenti specialmente quando il processo presenta qualche aspetto di complessità, l’insistenza nell’ignorare la differenza tra ipotesi aggravata di un reato e reato autonomo, nonostante anni di giurisprudenza contraria, il rinvio di intere udienze a mesi, quando non ad anni, nonostante che il magistrato sapesse da tempo che per quel giorno era impegnato altrove, la richiesta di ferie ancora da godere proprio nel periodo in cui andavano in decisione cause più complesse della media, i tentativi di GIP e GUP di rendersi incompatibili per passare la “patata bollente” ad altri, la separazione di semplici procedimenti per fare statistica sono tutti fatti che, se non qualifichiamo come violazione del dovere di diligenza, continueranno ad attirarci le critiche ed il disprezzo di chi è partecipe o vittima del nostro lavoro.

Punti b), c), d) o “della responsabilità”.

Come è noto, pochi vengono chiamati a rispondere delle sciocchezze che scrivono e, ciò che mi ha sempre colpito nelle sedute dei Consigli Giudiziari alle quali ho partecipato, è la giustificazione che essi danno, o che fanno dare da qualche loro rappresentante; sempre viene invocato il carico di lavoro che non permetterebbe l’accuratezza nella stesura dei provvedimenti oppure che per altri colleghi, ben peggiori, sia stato già espresso parere favorevole.

Ogni volta che sento queste scuse penso ai colleghi che hanno pari, se non superiore, carico di lavoro e che non si rendono autori di alcuna nefandezza e mi chiedo se, a distanza di tempo, quel soggetto che sbagliava così gravemente, non sarà considerato dal C.S.M. alla pari, se non migliore, di quegli altri che lavoravano con scienza e coscienza e, per quelli che sarebbero stati giudicati positivamente nonostante i loro demeriti, perché nessuno di coloro che sapevano abbia rilevato tali demeriti in sede di valutazione.

Quanto alle responsabilità dei dirigenti, sia sul piano dell’efficienza organizzativa dell’ufficio che su quello dei risultati, ritengo che le cause di questo fenomeno, purtroppo diffuso, siano ben note.

Fino ad oggi il sistema di attribuzione degli incarichi direttivi, specialmente di quelli di non grandissima rilevanza, quasi prescindeva sia dalle qualità professionali, che da quelle organizzative, essendo basato sul criterio della cosiddetta “fascia di anzianità”. In sostanza, nella valutazione delle domande, salvo casi eccezionali di particolari demeriti o di particolarissimi meriti, si sceglieva solamente tra i candidati che rientravano nella “fascia” determinata dal più anziano di essi (che quasi sempre era un collega al limite della pensione e bocciato in tutti i concorsi ai quali aveva partecipato).

Ho assistito talvolta ad un abile gioco di domande presentate proprio allo scopo di determinare una cosiddetta “fascia alta” per escludere qualche candidato più giovane e meritevole a favore di altri, che non avrebbero dato fastidio in quell’ufficio.

Ora, con la nuova Circolare sugli incarichi direttivi e con la valutazione quadriennale, si spera che le cose vadano meglio, ma certo sarà maggiore la responsabilità dei dirigenti e dei Consigli Giudiziari nel fornire informazioni corrispondenti alla realtà sia sui candidati agli incarichi che sui dirigenti in servizio che abbiano già compiuto il quadriennio.

In mancanza di questo, avremo ancora dirigenti incapaci ed ostaggi dei gruppi di colleghi che si organizzano per renderli inoffensivi, come da varie parti viene denunciato.

Ma, se devo dire con sincerità ciò che penso, forse a causa della vecchiaia che rende pessimisti, non mi aspetto grandi cose per il prossimo futuro, dal momento che nessun componente elettivo dei Consigli Giudiziari vorrà criticare un dirigente che parla e scrive bene di tutti i magistrati del suo ufficio, anche se è incapace di organizzare il servizio e non produce risultati sufficienti.

Punti e), f) o “del controllo sociale”.

Ritengo veramente auspicabile, anzi indispensabile, che ciascuno di noi si faccia carico non solo dei problemi che lo riguardano direttamente, ma anche di quelli che riguardano l’organizzazione dell’ufficio e la qualità complessiva del prodotto che ne viene fuori.

Il disprezzo per la negligenza di uno di noi colpisce anche noi o, anche se non si arriva a questo, fa sorgere la domanda: perché si sopporta che qualcuno non faccia il proprio dovere e quali rapporti possono intercorrere tra lui e noi perché si sopporti una tale situazione.

Senza contare che, nei successivi gradi di giudizio, si dovrà lavorare solo per correggere gli errori precedenti, con dispendio di energie che potrebbero essere utilizzate per svolgere i normali compiti del giudice dell’impugnazione.

Quanto alle carenze organizzative, vedo quotidianamente uffici dove le camere di consiglio civili sono considerate delle inutili perdite di tempo, dove i fascicoli giacciono in cancelleria per anni prima di essere avviati al giudice dell’impugnazione.

Quando chiedo spiegazioni, ovviamente nessuno ammette in via ufficiale quello che tutti sanno o, nella migliore delle ipotesi, si risponde che mancano i cancellieri.

Tutto sarebbe diverso se i magistrati, senza distinzione di funzioni, riuscissero, con dibattito franco e con il rispetto delle opinioni di ciascuno, a convincersi che è nell’interesse di tutti che il servizio giustizia funzioni meglio e trovassero soluzioni che, proprio perché autonome e condivise, porterebbero a migliori risultati.

Tra queste potrebbe esserci anche la spiegazione, franca e non formale, di qualche deficienza, di qualche frustrazione e, nello stesso tempo, la solidarietà e l’aiuto per certi momenti difficili che ciascuno di noi può attraversare, insieme a qualche aggiustamento nell’organizzazione che, proprio perché proveniente dalla base, nessun dirigente potrebbe rifiutare.

Infine, il controllo sociale, mediante assemblee di base da convocare periodicamente, permetterebbe di contribuire alla formazione delle tabelle ed al controllo dei flussi di lavoro non con le difficili osservazioni singole o di piccoli gruppi, ma con un progetto organizzativo che darebbe al dirigente consapevole idee e supporti, in una dialettica certamente positiva e propositiva.

Nella speranza che, con il consapevole apporto di tutti e con l’aiuto che il frequentatissimo ed autorevole blog da Voi realizzato ci potrà dare, qualcosa di positivo finalmente si muova, vi invio i miei più cordiali ed affettuosi saluti.

Gaetano Dragotto



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