lunedì 5 luglio 2010

I complici della mafia e i loro sguatteri






di Felice Lima
(Giudice del Tribunale di Catania)






da ilfattoquotidiano.it del 4 luglio 2010



Tutte le volte che il Dell’Utri di turno viene trovato troppo immischiato con la mafia, nugoli di sguatteri del regime ci ammorbano con una lunga serie di menzogne disoneste.

Fra queste c’è quella secondo la quale l’ipotesi delittuosa del concorso c.d. esterno in associazione mafiosa sarebbe una “montatura” dei magistrati. Un reato inesistente nella legge, inventato dai magistrati per perseguitare politici galantuomini che, avendo bisogno di un eroe da ammirare, scelgono Vittorio Mangano.

La verità è, invece, un’altra.

L’art. 110 del codice penale dispone che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

Chi ha studiato giurisprudenza, sa che l’art. 110 del codice penale punisce le cc.dd. “condotte atipiche”.

Faccio un esempio facile con l’omicidio.

Chi spara a un uomo e lo ammazza commette la condotta “tipica” descritta dall’art. 575 c.p.: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

Ma che si fa se Tizio dice a Caio: “Senti, devo ammazzare Sempronio, ma non trovo una pistola. Tu me ne potresti prestare una che funzioni bene? Ci ammazzo Sempronio e te la restituisco”?

Caio presta la pistola a Tizio, sapendo che lui la userà per uccidere Sempronio e proprio perché possa uccidere Sempronio.

Ma Caio non commette la condotta di cui all’art. 575 c.p. e non spara materialmente a nessuno.

Se non ci fosse l’art. 110 del codice penale Caio non verrebbe punito.

In forza dell’art. 110 c.p. chi concorre in un omicidio risponde dell’omicidio.

Nell’esempio che ho appena fatto, Caio ha concorso con Tizio nell’omicidio di Sempronio – in particolare fornendo intenzionalmente l’arma per il delitto – e viene, quindi, punito ai sensi del combinato disposto (così si dice in gergo) degli artt. 110 e 575 del codice penale.

Questa cosa si fa ogni giorno con mille e mille reati e mille e mille delinquenti.

Dunque, l’art. 628 c.p. punisce la rapina, disponendo che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro”.

Il palo che sta fuori dalla banca non minaccia nessuno e non si appropria di niente. Fa il palo fuori dalla banca, mentre i suoi complici rapinano.

Il palo viene punito applicando l’art. 110 c.p.. Altrimenti non verrebbe punito.

E così chi presta il suo casolare di campagna per custodire un rapito, risponde del rapimento. E chi passa i codici del sistema d’allarme ai ladri risponde del loro furto. E così via.

La domanda allora è: perché mai queste regole che valgono per tutti i reati non dovrebbero valere anche per l’associazione a delinquere di tipo mafioso?

Solo perché in questa cosa sono coinvolti anche politici importanti, amici di altri politici importanti?

Si dice: il reato di associazione a delinquere è “particolare”, o uno è associato o non lo è; il concorso c.d. esterno non è ipotizzabile.

E’ una menzogna vergognosa.

Anziché spendere mille parole, faccio un esempio.

Io faccio il magistrato, sono nato e vivo in Sicilia.

Immaginiamo che mi venga a trovare Pippo, un mio vecchio compagno del liceo e mi dica: “Caro Felice, come sai io faccio parte di una cosca mafiosa. La mia cosca è in pericolo, perché la polizia ci cerca con tutti i mezzi. Abbiamo bisogno di una casa dove riunirci senza temere di essere sorpresi. So che tu hai una casa al mare che usi poco. Ti vorrei chiedere se ce la presti per le riunioni della mia cosca. Essendo la casa di un magistrato, la polizia non sospetterà nulla”.

Immaginiamo che io, essendo un verme, dica: “Senti Pippo, noi siamo stati compagni di scuola e ci siamo voluti bene. Siamo rimasti amici anche per tutti gli anni successivi. Io, in relazione al fatto che faccio il magistrato, non voglio essere coinvolto nella tua cosca e non ne voglio fare parte. Ma se ti serve casa mia, ecco le chiavi”.

Le domande sono le seguenti:

1. Si può dire che io faccia parte della cosca mafiosa di Pippo? Certamente no, perché non ho fatto nulla per associarmi e ho detto chiaramente a Pippo che non voglio fare parte della sua cosca.

2. Dare consapevolmente a una cosca mafiosa un covo sicuro dove riunirsi significa o no “concorrere” nel reato di associazione mafiosa? Sembra, francamente, di si. Dare un covo sicuro a una cosca da, infatti, un evidente e prezioso contributo alla vita e sopravvivenza della cosca medesima.

Giuristi da accatto hanno detto: “Ma c’è già il favoreggiamento. Il concorso esterno è un di più. E per di più la condotta del concorrente esterno o è già punita come reato autonomo o non è niente”.

Chi ha fatto queste affermazioni – e le hanno fatte anche professori universitari e avvocati disperatamente protesi a conquistare la gratitudine del solito padrone – o è ignorante o è in malafede.

Il favoreggiamento, infatti, è punito dall’art. 378 c.p., che dispone che: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto … aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito …”.

Quindi, il favoreggiamento punisce l’aiuto dato a qualcuno per eludere le investigazioni DOPO che è stato commesso il reato. Non l’aiuto dato prima e/o durante la commissione del reato. Quest’ultimo non è favoreggiamento, ma concorso nel reato.

Peraltro, una prova decisiva di tutto questo si trae dall’art. 418 del codice penale, che punisce l’assistenza prestata agli associati.

Quella norma dispone testualmente che “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni”.

Quindi, l’art. 418 c.p. cita espressamente tre tipologie diverse e autonome di reato: l’assistenza agli associati (che provvede a punire), il favoreggiamento e il concorso nel reato.

Dunque, la configurabilità del concorso nei reati associativi appare francamente fuori discussione, con buona pace dei tanti giuristi da accatto e giornalisti servi che affliggono la vita agonizzante della nostra democrazia.

E quanto, infine, al fatto che la condotta del concorrente esterno o è punita come reato autonomo o non è niente, basta osservare che stare davanti a una banca e guardare la strada per vedere se arriva la polizia o è concorso nella rapina ex art. 110 c.p. o non è niente. Il reato di “palo” non esiste.

Prestare una macchina a un amico non è, in sé, nessun tipo di reato.

Come prestare la casa a mare a un amico e ai suoi amici non è, in sé, nessun reato.

Ma prestare la macchina a un amico che ti dice che deve fare una rapina e ha bisogno di un’auto con la quale scappare è, pacificamente (e anche per tutti i servi del regime), concorso nella rapina.

Così dare consapevolmente la casa a mare a una cosca mafiosa perché vi si riunisca in sicurezza è certamente concorso nell’associazione mafiosa.

E non è una invenzione dei giudici.

Ed è concorso nell’associazione mafiosa anche se lo fa un amico di questo o quel politicante.

E i complici dei mafiosi meritano il nostro disprezzo sia se abitano in un quartiere povero e malfamato, sia se stanno in palazzi di lusso o magari in Parlamento. Anzi, forse ne meritano di più quelli che stanno in Parlamento.

E davvero francamente non se ne può più di cambiare canale alla TV, magari per sbaglio, e sentire lo sguattero di turno che, con il tono e la faccia di uno che davvero ne capisce di diritto, dice che questo reato di concorso in associazione mafiosa è “discutibile”. Verrebbe da dirgli “discutibile sarà lei e i delinquenti che protegge”. Ma, purtroppo, la televisione parla, quasi sempre blatera, ma non ascolta.



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venerdì 2 luglio 2010

Mai complici di questo scempio di civiltà






di Felice Lima
(Giudice del Tribunale di Catania)






da ilfattoquotidiano.it del 30 giugno 2010


Non tutto il male è uguale!

E non tutto il male fa lo stesso danno.

Quando uno evade le tasse, deruba i suoi concittadini. Ma quando uno, da Presidente del Consiglio, fa l’apologia dell’evasione fiscale, dileggia quelli che onestamente le tasse le pagano e incoraggia gli evasori.

Nel declino di una civiltà, il passaggio da una corruzione diffusa, ma negata, all’elogio pubblico dei corrotti è un momento decisivo e dalle conseguenze devastanti.

Qualunque società, per sopravvivere, ha bisogno necessariamente della condivisione da parte dei consociati di un minimo etico sotto il quale una società non è che non funziona, proprio non esiste più.

Per quelli che trovano i discorsi filosofici “astrusi” e sono stati ridotti dalla televisione alle sole categorie del calcio, se, quando l’arbitro fischia, i giocatori continuano a correre dietro al pallone, una partita non c’è proprio più e quello che si vede in campo è un’altra cosa.

Il “minimo etico” perché si possa giocare a calcio è che, chiunque sia l’arbitro, quando fischia i giocatori si fermino.

Dell’Utri è stato condannato oggi in secondo grado a sette anni di galera per complicità con la mafia.

Cuffaro è stato condannato pochi mesi fa in secondo grado a sette anni di galera per avere favorito dei mafiosi.

Questi due sono ancora oggi Senatori della Repubblica.

Mi scuso con loro e con tutti se li apostrofo per cognome e in maniera non cortese, ma francamente non riesco a essere cortese con chi (salvo il suo diritto al ricorso in Cassazione) risulta così coinvolto in vicende di mafia.

La mafia non è “una cosa brutta”. E’ molto peggio. La mafia è una associazione criminale di assassini, grassatori, eversori e quanto di peggio si possa pensare e fare.

La mafia è quella che ha assassinato Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, gli agenti delle loro scorte, Salvatore Saetta e suo figlio, Rosario Livatino e centinaia e centinaia di altri uomini, donne e bambini.

Davvero ci deve essere oggettivamente un limite a tutto.

Davvero non è possibile che a una persona che viene condannata in secondo grado per concorso in associazione mafiosa – Dell’Utri – invece di intimargli le dimissioni da ogni carica pubblica, gli si diano diversi minuti nei telegiornali di Stato per dire che la sentenza che lo ha condannato è “pilatesca” e che Vittorio Mangano, mafioso assassino, è il suo “eroe”.

E non è possibile che uomini di Governo e parlamentari trovino motivo di gioia nel fatto che il Dell’Utri è stato condannato per avere favorito la mafia ma solo fino al 1992. Così come il Cuffaro aveva gioito del fatto che la condanna a suo carico era stata pronunciata per favoreggiamento di alcuni mafiosi e non della mafia nel suo insieme.

Tutto questo non è “politica”.

Tutto questo non è “possibile”.

Tutto questo non è solo lo scempio dello Stato e della democrazia, ma proprio la sua radicale e sfacciata negazione.

Tutto questo non può essere accettato.

Chiunque accetta tutto questo si rende complice dell’assassinio di una civiltà e di un popolo.

Foss’anche il popolo stesso a farlo. In questo caso sarebbe un suicidio.

Non è questione, come dice Dell’Utri citando addirittura Dostoevskij, di avere ognuno gli eroi che preferiamo.

E’ questione di avere rispetto della realtà delle cose e del sangue di tanti giusti.

E’ questione di ritornare con la memoria alle immagini dell’autostrada per Punta Raisi e ai palazzi sventrati di via D’Amelio e considerare che stanno nel Senato della nostra devastata Repubblica persone ritenute da due gradi di giudizio amiche e sodali dei autori di quelle stragi orrende.

Di prendere atto che Governi e Parlamento da anni non sono impegnati a cacciare dai loro banchi i Dell’Utri e i Cuffaro, ma a insultare i magistrati impegnati a scoprirne le malefatte con leggi pensate e promulgate per nessun’altra ragione che impedire l’accertamento della verità e il perseguimento dei reati.

E di riconoscere che, se tutto questo sta materialmente accadendo, le colpe sono molto diffuse.

E’ un alibi comodo ma falso quello di credere che la colpa di tutto questo sia solo di chi occupa lo Stato consumandone l’anima.

Lo Stato può essere distrutto nella sua stessa anima solo se un intero popolo lo consente.

Lo Stato può essere distrutto come sta accadendo a noi ormai da anni solo se un numero molto alto di giornalisti, di deputati, di politici, di professori universitari, di magistrati, di avvocati, di intellettuali si rende complice di questo scempio con i suoi silenzi, con i suoi distinguo, con i suoi opportunismi, con il suo cinismo.

Un grande maestro di civiltà, don Lorenzo Milani, diceva “I care”. “Io me ne curo”, “a me importa”, in contrapposizione allora con il motto fascista “me ne frego”.

Credo che oggi ognuno di noi dovrebbe dire “io me ne sento responsabile”, “io non voglio esserne complice”, “io non tengo acceso il microfono del TG a un condannato per mafia che insulta i suoi giudici e beatifica un assassino”, “io domani scendo in piazza per protestare civilmente ma fermamente”, “io chiedo conto”, “io faccio sentire la mia voce”, “io dico la verità”, “io chiamo le cose con i loro nomi”.

Non è solo giusto e opportuno. E’ davvero indispensabile.

Perché dopo l’elogio dei mafiosi e il disprezzo della giustizia c’è solo la legge della giungla.

Una inevitabile regressione al mondo animale. Alla barbarie della forza bruta. Alla violenza del “ho il potere e faccio quello che mi pare”.



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sabato 26 giugno 2010

Un consiglio spassionato





di Nicola Saracino
(Magistrato)






da Il Fatto Quotidiano del 16 giugno 2010


Si avvicina la data del voto per l’elezione del nuovo C.S.M..

In passato l’esercizio al quale erano chiamate le quattro correnti che “dilaniano” l’Associazione Nazionale Magistrati rivestiva un carattere quasi militare, nel senso che essendo i candidati in numero esattamente corrispondente a quello degli eleggibili, si doveva solo amministrare territorialmente il voto non tanto per contenderselo, ma solo per assicurare la riuscita del “piano di riparto” predeterminato a tavolino.

In fondo le correnti non avevano competitors ad esse esterni e il sistema si basava sulla pesatura preventiva delle rispettive forze con l’effetto di strozzare ogni velleità dell’elettorato di premiare l’una e di punire l’altra.

Questa volta, però, c’è la novità costituita da alcune candidature (sei, per la precisione) “extravaganti”, non stabilite cioè dalle correnti ma nate indipendentemente e, talvolta, persino in aperto contrasto alle scelte degli apparati.

Si tratta di Salvatore Cantaro e di Carlo Fucci per il collegio del pubblici ministeri e di Milena Balsamo, Fernanda Cervetti, Edoardo Cilenti e Paolo Corder per il collegio dei giudici.

Nessuna candidatura “spontanea” è stata partorita per il collegio di legittimità, nel quale due sono gli eleggibili.

E non può essere il caso ad aver suggerito alle correnti che storicamente prevalgono in questo ambito (Unità per la Costituzione e Magistratura democratica unita ai Movimenti Riuniti) di proporre due magistrati che hanno avuto un ruolo di primo piano nell’affaire Salerno-Catanzaro.

Si tratta di Aniello Nappi, estensore della discussa sentenza delle Sezioni Unite che aveva posto il sigillo sulla deportazione della “gang” del deposto procuratore di Salerno Luigi Apicella; e di Riccardo Fuzio che di quella stessa vicenda si era occupato in precedenza, nella fase dell’indagine “sommaria”, eufemismo evocante una sinistra sorveglianza sull’operato degli uffici giudiziari di tutta Italia, prima ancora che siano formulabili addebiti specifici.

Tenuto conto che all’eletto nel collegio della legittimità compete di diritto compito di giudice disciplinare, l’opzione delle correnti appare di stampo auto-conservativo, tendente a scongiurare ogni possibilità di diversa lettura di una vicenda che ha scavato un solco profondo tra gli apparati di potere e i magistrati.

Resta, di buono, la possibilità offerta per la prima volta ai magistrati italiani di spedire a Piazza Indipendenza, dove si trova il Consiglio Superiore della magistratura, degli inquilini realmente in assonanza con quel luogo.

A dispetto del fatto che l’edificio che ospita il Csm è sempre stato il ... Palazzo dei Marescialli .





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Il blog di Edoardo Cilenti


Come abbiamo già scritto nel post che si può leggere a questo link, il 4 luglio prossimo i magistrati italiani voteranno per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura e questa volta c’è una importante novità, consistente nella presenza di alcuni candidati indipendenti dalle correnti.

Attualmente tutti i magistrati che compongono il Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione delle correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati.

In occasione delle imminenti elezioni coltiviamo la speranza che nel prossimo C.S.M. ci siano anche alcuni magistrati che non devono la loro elezione a nessuna corrente.

Fra i candidati indipendenti ci sono anche Milena Balsamo, di cui abbiamo già dato notizia nel post che si può leggere a questo link, ed Edoardo Cilenti, del quale si possono trarre notizie dal suo blog che si può leggere a questo link.





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Il blog di Milena Balsamo


Come abbiamo scritto nel post che c'è a questo link, le prossime elezioni del C.S.M., che si terranno il 4 luglio, sono caratterizzate dalla novità della presenza di un certo numero di candidati indipendenti.


Una di questi è Milena Balsamo, giudice del Tribunale di Pisa.


Il programma di Milena e alcune notizie su di lei possono essere letti nel blog che si trova a questo link.








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martedì 22 giugno 2010

La giustizia penale italiana, tra obbligatorietà dell’azione penale e processi arbitrari.

di Nicola Saracino (Magistrato) Tra i sistemi ad azione penale obbligatoria, come il nostro, e quelli ad azione penale discrezionale vi sono una fondamentale analogia ed una basilare differenza. L’analogia sta nel fatto che nessuno dei due sistemi garantisce l’effettiva punizione di tutti i reati scoperti. La differenza sta nell’accettazione laica di questo insuccesso dove vige la discrezionalità e la fustigazione etica che invece consegue alla declaratoria di prescrizione del reato nei sistemi ad azione penale obbligatoria. Alla scelta discrezionale “a monte” su quali reati perseguire e quali no, l’obbligatorietà dell’azione penale preferisce la via necessitata della prescrizione di una rilevante percentuale dei reati condotti a processo. La selezione, cioè, avviene “a valle” come risultato quasi automatico dell’incapacità della macchina giudiziaria di trattare l’enorme materiale che vi viene immesso senza sostanziale vaglio, per così dire, all’origine. Col corollario che il processo ed i suoi costi sono in larga parte impiegati infruttuosamente, lusso che i sistemi ad azione discrezionale evitano, riservando il processo solo ad una selezionatissima platea di delitti. L’inadattabilità della discrezionalità dell’azione penale al sistema costituzionale italiano è argomentata tradizionalmente ricordandone il conflitto coi principi di uguaglianza e di legalità: tutti gli autori dei reati, di ogni reato, in linea di principio devono essere perseguiti. Se si ammettesse l’opzione preventiva di punirne solo alcuni verrebbero messi in discussione proprio quei principi. Ed allora si reputa maggiormente accettabile l’inefficienza "casuale" del sistema italiano, nel quale è la sorte a stabilire chi scampa il rischio penale usufruendo della prescrizione, piuttosto che la scelta discrezionale che esclude ex ante la processabilità di alcuni fatti. Anche perché, si aggiunge, una simile opzione comporta una responsabilità di carattere politico che mal si addice ad una magistratura professionale e non elettiva. In questo guado le vie d’uscita si riducono notevolmente. Se, infatti, si esclude di rendere discrezionale l’esercizio dell’azione penale nelle varie forme in cui ciò è realizzabile (lasciando la scelta ai prosecutors oppure rimettendola al Ministro o al Parlamento) non resta che limitare il danno di efficienza insito nell’obbligatorietà dell’azione penale che impone il processo per tutti i reati, sebbene si conosca in anticipo che non sarà possibile condurli a compimento. Un esempio matematico aiuterà la comprensione del problema. Con le risorse disponibili, su 100 processi il sistema è in grado di portarne a termine (cioè alla sentenza di assoluzione o di condanna) soltanto 60. Gli altri sono destinati a sfociare nel classico non liquet, vale a dire nella declaratoria di prescrizione del reato per decorso del tempo. Quindi si spendono ingenti risorse per costruire e portare avanti 40 processi inutili, se si è d’accordo che lo scopo pratico del processo penale è quello di assolvere l’innocente o di condannare il colpevole. Occorre, allora agire su quei 40 processi per recuperare risorse ed efficienza. E lo si può fare senza neppure lambire i massimi sistemi e quindi senza mettere in discussione l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale. Sempre che si sia d’accordo che l’obbligatorietà dell’azione penale non implichi che al suo servizio siano posti degli automi esentati dalla gestione responsabile delle (limitate) risorse disponibili. In una certa percentuale di ipotesi è, infatti, possibile pronosticare in netto anticipo che un reato è destinato alla prescrizione. Ciò nonostante non esiste alcuna norma che consenta di evitare la celebrazione di quel processo, col risultato che si sprecano energie che potrebbero essere spese per accelerare i processi che hanno maggiori chances di pervenire ad una sentenza di merito (assoluzione/condanna) anziché di prescrizione. La statistica giudiziaria fornirebbe affidabili criteri per stabilire quando sia opportuno “mollare la presa” e quindi accantonare, abbandonare i processi già morti, in attesa del tempo necessario a certificare formalmente il “decesso” del reato. Le energie così recuperate potrebbero impiegarsi per accelerare i restanti processi e migliorare la performance riducendo dal 40% al 20% del totale il numero delle prescrizioni, così rendendo un effettivo servizio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, da molti difeso solo retoricamente. Ad oggi, però, non esiste alcuna norma di legge, né circolare del CSM, che metta al riparo da conseguenze negative il magistrato che ambisca a governare il processo penale anziché esserne supinamente soggiogato.

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giovedì 10 giugno 2010

Riformare (ma seriamente) la Costituzione







di Achille





Berlusconi ha detto che la Costituzione è troppo complicata e rende impossibile comandare per davvero.

Giusto!

Sono andato, allora, alla ricerca di una “costituzione” più efficace e che consenta meglio al “Capo” di comandare.

Ma mi sono reso conto che anche lo Statuto Albertino, voluto dal Re Carlo Alberto, non dà tutti i poteri che servono a un vero “Capo supremo” (ma si sa, i Re in Italia non hanno mai comandato veramente; magari i gerarchi).

Propongo, allora, una cosa del genere:

Presidente Berlusconi: “Angelino, gioia, fammi una riforma della Costituzione adatta alle esigenze del Paese”.

Ministro Alfano: “Certo, Capo. Faccio subito”.

Ministro Alfano: “Capo, ecco qui:

Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 1. Il Presidente del Consiglio fa quello che cazzo gli pare
”.

Avvocato Ghedini: “Non va bene. Un solo articolo è troppo poco per una Costituzione. Non ce la approvano”.

Ministro Alfano: “Va bene. Allora:

Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 1. Il Presidente del Consiglio fa quello che cazzo gli pare.

Articolo 2: E basta
”.






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domenica 6 giugno 2010

La novità delle prossime elezioni per il C.S.M.: i candidati indipendenti.



Il 4 luglio prossimo i magistrati voteranno per eleggere i consiglieri “togati” del Consiglio Superiore della Magistratura.

Le correnti dell’A.N.M. hanno sempre condizionato quelle elezioni con i loro comitati elettorali.

Anche quest’anno lo fanno.

Ma quest’anno c’è una novità: un certo numero di candidati “indipendenti”. Non indicati dalle correnti.

Riportiamo qui sotto un appello a votare per i magistrati “indipendenti”.

___________



Caro/a Collega,

il 4 luglio si voterà per il rinnovo del C.S.M. e ci permettiamo di proporti una riflessione su queste elezioni e sulla principale novità che le caratterizza.

Ci teniamo a dirti che noi che ti scriviamo non facciamo parte di alcun gruppo, corrente o simili e non costituiamo fra noi nulla del genere. Siamo solo dei colleghi che si sono conosciuti casualmente sulle mailinglist alle quali siamo iscritti e che – su questa specifica vicenda delle elezioni del C.S.M. – hanno in comune le poche considerazioni che esponiamo qui di seguito.

Alcuni anni fa il Parlamento, con la lodevole intenzione di rendere più autentiche e democratiche le elezioni del C.S.M., ha modificato la legge elettorale in modo che non si vota più per liste precostituite e con il sistema proporzionale (metodo che dava alle correnti un ruolo decisivo), ma con un sistema per il quale non ci sono liste, chiunque lo voglia si può candidare e tutti i magistrati possono votare per chi preferiscono (senza divisione territoriale dei collegi).

Ma anche questo ottimo sistema è stato condizionato in maniera decisiva dalle correnti che, alle scorse elezioni, hanno "sterilizzato" e vanificato la riforma e così hanno tentato di fare anche in questa occasione.

Il sistema che hanno usato per condizionare l’esito delle elezioni e renderlo del tutto prevedibile si connota nei seguenti termini:

1. hanno candidato un numero di magistrati solo di pochissimo superiore al numero dei posti disponibili: in concreto hanno candidato 3 persone per i 2 posti di legittimità, 5 per i 4 posti di pubblico ministero e 11 persone per i 10 posti di giudicanti; in sostanza, per ciascun ambito tante persone quanti posti più uno (da parte della corrente che confida di prendere un "seggio" in più della volta precedente);

2. hanno dato indicazioni ai loro associati di votare divisi per distretti in modo da suddividere in maniera proporzionata i voti che prevedono di poter prendere ed evitare "dispersioni".

Così, alla fine, è possibile prevedere con la più grande approssimazione chi verrà eletto e le elezioni, più che "elezioni" sarebbero – come la volta scorsa – delle "designazioni".

Un po’ come accade in Parlamento: gli eletti, più che "eletti" sono "designati" dai capi partito e distribuiti nei collegi in modo da avere una certezza predeterminata degli esiti elettorali.

Quest’anno, però, c’è una grande novità: si sono candidati alcuni magistrati in maniera autonoma e indipendente dalle correnti.

Ciò che noi, come elettori, auspicavamo era che i candidati fossero davvero molti, in modo che le elezioni fossero davvero "elezioni", nelle quali ognuno di noi potesse scegliere fra vari candidati quello che riteneva più vicino al suo modo di intendere e di sentire la magistratura.

Purtroppo, invece, anche i candidati indipendenti sono pochi. Ma il solo fatto che essi ci siano cambia moltissimo la concreta natura delle prossime elezioni del 4 luglio.

Infatti, grazie alla presenza di questi candidati indipendenti, il risultato delle elezioni non è più certo in maniera predeterminata e c’è la concreta speranza che al C.S.M., oltre che, come al solito, gli affiliati alle correnti, possa esservi anche qualche Consigliere che voti solo secondo scienza e coscienza e non tenendo conto di quello che gli dice di votare il capo della corrente alla quale appartiene.

In questo contesto, sarebbe davvero un fatto rivoluzionario se nel prossimo C.S.M. sedesse anche qualche magistrato che non deve a una corrente la sua elezione e che, dunque, non deve "pagare debiti" e non ha obblighi di fedeltà verso una corrente e i suoi soci, ma tratterà al C.S.M. le pratiche a lui affidate secondo le stesse logiche con le quali ognuno di noi tratta le pratiche che giudica per lavoro nell’ufficio in cui opera.

Forse tu conosci personalmente qualcuno dei candidati delle correnti. Sai che è un'ottima persona e probabilmente hai ragione. Tuttavia, molti di noi hanno già in passato votato per candidati di corrente che, in sé considerati, erano effettivamente ottime persone, ma, una volta inseriti nell’ingranaggio, hanno finito per seguirne la logica.

C’illudevamo che le correnti si potessero “cambiare dall’interno” e che bastasse solo mandare al vertice le “persone giuste”.

Ma la realtà ci ha più volte smentito ed è risultato evidente che non è così.

Le correnti funzionano a senso unico, in modo clientelare ed opaco, al servizio degli interessi di pochi. Chi non ci sta, viene emarginato e reso “innocuo”.

I candidati "indipendenti" sono "indipendenti" anche fra loro, nel senso che non risultano avere alcun legame fra loro, non costituiscono un "gruppo" e sembrano avere idee molto diverse su tante questioni.

L’unica cosa che li accomuna è di essersi candidati di propria iniziativa e senza una corrente né un "comitato elettorale" alle spalle. Di essersi candidati, in sostanza, secondo la logica della legge elettorale: un certo numero di magistrati offre la propria disponibilità e gli elettori votano per chi gli sembra migliore.

Noi che scriviamo questa mail non abbiamo alcun tipo di "legame" con questo o quel candidato e ciò che ci preme non è l’elezione di Tizio o di Caio, ma che al C.S.M. non ci siano più solo persone “vincolate” alle correnti, ma anche magistrati indipendenti.

Dunque, il nostro appello è a votare qualcuno dei candidati indipendenti.

Scriviamo questa mail di nostra iniziativa e sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto sulla mailinglist dell’A.N.M.. Ciò che abbiamo scritto corrisponde esclusivamente al nostro pensiero e non è stato concordato con alcuno dei candidati.

I candidati "indipendenti" sono (li elenchiamo in ordine alfabetico):

1. Milena Balsamo, Giudice del Tribunale di Pisa, che può essere votata fra i giudicanti;

2. Salvatore Cantàro, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, che può essere votato fra i pubblici ministeri;

3. Fernanda Cervetti, Consigliere della Corte di Appello di Torino, che può essere votata fra i giudicanti;

4. Edoardo Cilenti, Consigliere della Corte di Appello di Napoli (Sezione Lavoro), che può essere votato fra i giudicanti.

Ci sono anche Paolo Corder e Carlo Fucci, che sono di Unità per la Costituzione e avevano chiesto di essere candidati dalla loro corrente, ma che, non avendolo ottenuto, si sono candidati in contrasto con la volontà della loro corrente di appartenenza. Questo potrebbe fare sperare che, se eletti, essi siano almeno un po' meno legati dei loro soci agli "ordini di partito", non dovendo alla corrente la loro eventuale elezione.

A questo link c’è un blog aperto da Milena Balsamo, nel quale si possono trovare il suo programma e alcune informazioni su di lei.

Salvatore Cantàro e Fernanda Cervetti hanno diffuso i loro programmi sulle mailinglist e, fra l’altro, in quella dell’A.N.M..

Ai seguenti indirizzi di posta elettronica è possibile contattare personalmente i candidati e chiedere loro maggiori notizie:

Milena Balsamo milena.balsamo@alice.it

Salvatore Cantàro salvatore.cantaro@giustizia.it

Fernanda Cervetti fernanda.cervetti@giustizia.it

Edoardo Cilenti shevardnadze@libero.it


Grazie per l’attenzione che ci hai prestato.

Franca Amadori, Stefania Barbagallo, Donato D'Auria, Mariella Ledda, Felice Lima, Pietro Murano, Giorgio Piziali, Stefano Racheli, Gianni Reynaud, Nicola Saracino, Stefano Sernia, Massimo Vaccari
 



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sabato 5 giugno 2010

Come ti "ammaestro" l'arbitro: il perché di uno sciopero.






di Nicola Saracino
(Magistrato)





L’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) ha appena proclamato lo sciopero per il 1° luglio, iniziativa che sarà accompagnata dalla sospensione di alcune attività che i magistrati prestano pur senza esservi tenuti assumendosi compiti il cui assolvimento dovrebbe essere assicurato dal Ministro della Giustizia, da decenni inadempiente.

Con la manovra finanziaria appena licenziata sono richiesti pesanti sacrifici economici ai soli lavoratori del pubblico impiego.

Si sa che i lavoratori dipendenti sono contribuenti virtuosi, non certo per loro scelta ma perché i loro redditi non possono sfuggire al fisco. Non è un caso, quindi, che coloro che in quel settore godono degli stipendi più elevati figurino tra i “ricchi”, sebbene nessuno di essi abbia mai acquistato Ferrari, yacht o cavalli da corsa.

Quando serve “fare cassa” mettere le mani nelle loro tasche è operazione agevole che non richiede particolari abilità nei governanti, proprio gli stessi che hanno ammesso il rientro di capitali nascosti all’estero contro il pagamento di un pedaggio simbolico del 5%.

Gli stessi che hanno esentato dal pagamento dell’ICI non solo i cittadini dal reddito umano, ma anche i paperoni che vivono in ville fiabesche e dimore sontuose.Oggi mancano proprio quei soldi, ai quali si è rinunciato senza alcun criterio e solo per motivi elettorali (non ce lo potevamo permettere, evidentemente).
E per mantener fede all’impegno elettorale di non aumentare le tasse che si fa? Ma è ovvio, si riduce lo stipendio, oggi ai pubblici dipendenti e domani chissà.

E poiché ad uno stipendio inferiore corrispondo minori imposte potranno anche vantarsi di aver ridotto le tasse. Sono dei geni!

I sacrifici imposti a tutto il pubblico impiego lasciano, tuttavia, indenni il Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, essendo apparso improprio sottomettere gli organi costituzionali al Governo.

Preoccupazione che, al contrario, non ha minimamente lambito la coscienza governativa nei riguardi della magistratura che, al pari degli organismi appena menzionati, dovrebbe essere autonoma ed indipendente da ogni altro potere. E’ chiaro che se ad ogni finanziaria il Governo intervenisse sulla retribuzione della “casta” dei magistrati, la “casta” dei politici avrebbe un formidabile strumento di pressione per renderla meno indipendente.

Si dà il caso che verso la magistratura il Governo abbia esercitato una singolare attenzione che non trova paragoni.

I magistrati, che sono pubblici dipendenti, risultavano infatti già pienamente coinvolti nel blocco degli automatismi stipendiali e nel prelievo supplementare dai redditi più alti, misure che riguardano la generalità.

Ma la finanziaria è andata ben oltre questo, introducendo - solo per loro - il blocco degli aumenti di stipendio collegati all’avanzamento di carriera, aumenti la consistenza dei quali è piuttosto rilevante (in media pari a circa il 20%) e che si maturano rispettivamente dopo 4, 13, 20 e 28 anni di servizio.

Con effetti paradossali, ciò realizzando disparità di trattamento raccapriccianti, visto che i sacrifici maggiori sono pretesi proprio da quei magistrati che ancora non hanno raggiunto le classi di stipendio più elevate.

Per meglio far capire, sarà utile un paragone con la carriera militare: é come se tra due capitani dell’esercito l’uno prendesse il 30% più dell’altro sol perché ha maturato la promozione dal grado inferiore qualche settimana prima. Ed ecco il paradosso: al generale, che gode del relativo stipendio, si chiede un sacrificio di 1.000, mentre dal tenente che diventa capitano nello “sfigato” triennio si pretende un salasso di 30.000. Nessuno, ma proprio nessuno, accetterebbe una perdita secca dello stipendio che arriva addirittura al 30% per i più giovani.

Sono proprio queste le speciali attenzioni del Governo verso la magistratura a determinarne la reazione.

Non vi è diversa possibilità al cospetto di una manovra “vendicativa” che non trova razionali giustificazioni ed appare incostituzionale sia in sé, sia in quanto volta a colpire gli appartenenti ad un ordine che la Costituzione vuole indipendente dal potere politico.
E poiché in Italia i magistrati sono selezionati con un concorso aperto a tutti i laureati in giurisprudenza è sin troppo evidente che all’abbassamento del livello retributivo corrisponderà ben presto una inferiore qualità degli aspiranti visto che i più preparati non avranno difficoltà a trovare di meglio. A quel punto entreranno in magistratura solo i “ricchi di famiglia” (selezione per censo), gli invasati che reputano quella del magistrato alla stregua di una missione salvifica (selezione politica) o, più verosimilmente, i mediocri (mancanza di selezione).

I mezzi di informazione governativi vogliono far apparire i magistrati come degli egoisti insensibili alle esigenze del Paese, ma non è così. Essi intendono sopportare i sacrifici imposti a tutti i dipendenti pubblici. Ma rifiutano di essere umiliati sol perché non proni al volere dei potenti, proprio nel momento in cui riaffiora il problema della corruzione diffusa che è fonte di un enorme spreco di denaro pubblico .

Lo stipendio dell’arbitro è tema delicato ed è per questo che esso si deve stabilire senza possibilità di intervenire a campionato in corso; nel caso di aumenti o diminuzioni non programmate i tifosi avrebbero ragione di sospettare che ciò tenda, in qualche modo, ad influenzarne la condotta. Proprio per scongiurare questo rischio i magistrati non possono far altro che manifestare pubblicamente la loro disapprovazione proclamando forme di agitazione trasparenti e visibili a tutti, anziché mercanteggiare migliori trattamenti al riparo da sguardi indiscreti.



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mercoledì 2 giugno 2010

Ma ci siete o ci fate?




di Marco Travaglio
(Giornalista)





da Il Fatto Quotidiano dell’1 giugno 2010


Il dibattito parlamentare sulla legge bavaglio Al Fano è meglio del cabaret, anche perché è tutto gratis.

Da due anni, da quando B. temeva l’uscita di intercettazioni che avrebbero svelato il quarto segreto di Fatima (perché alcune ministre sono ministre), va in scena la seguente pantomima: il governo di un noto corruttore ed evasore, amico di mafiosi e papponi, commissiona al suo Guardasigilli-portaborse e al suo onorevole-avvocato una legge che favorisce mafiosi, papponi, corruttori, evasori e, siccome la legge è uguale per tutti, anche truffatori, scippatori, rapinatori, spacciatori, sequestratori, stupratori e assassini.

Li immunizza dal rischio sia di essere scoperti e puniti, sia di finire sui giornali per quello che sono.

Basterebbe ricordare il mandante, gli esecutori materiali e l’utilizzatore finale della legge anti-intercettazioni per capirne il movente.

Basterebbe ricordare come si è giunti a incastrare B. nei suoi vari processi per rendersi conto che è tagliata su misura di quei precedenti per evitare che si ripetano: l’articolo Mills, il comma D’Addario, il preambolo Trani, il codicillo Mediaset, il cavillo Dell’Utri, l’inciso Saccà.

Ma ricordare queste cosette non si può, se no la gente capisce tutto, compresi i beoti che han votato B. bevendosi la superballa della “sicurezza” pensando alla propria, mentre lui pensava alla sua.

Dunque ecco assieparsi intorno alla legge Al Nano un termitaio di opinionisti un tanto al chilo, giuristi per caso, scalatori di discese, sfondatori di porte aperte, statisti di chiara fama ma soprattutto fame: tutti intenti a commentarla in punto di diritto e in punta di forchetta, a prescindere, fingendo che davvero serva a tutelare la privacy, la reputazione e il segreto investigativo, e non a salvare le chiappe a B. e alla sua banda larga (secondo Pigi Battista, per dire, la legge la fanno per Francesca, la massaggiatrice della ripassata a Bertolaso).

All’inizio Al Fano restrinse il novero dei reati “intercettabili”.

E tutti a meravigliarsi: ohibò, ma così non s’intercetta più per corruzione, per frode fiscale e per i reati-fine tipici dei mafiosi.

Oh bella, ci voleva tanto a capire che la legge è fatta apposta?

Ponzio Napolitano convocò Angelino Jolie per una bella lavata di capo, pardon un “alto monito del Colle”, e lo rimandò indietro a caccia di “una riforma condivisa”.

Nessuno osò obiettare che gli unici a condividerla sono i criminali.

Il Guardagingilli tentò di occultare movente e mandante con un’altra versione: s’intercetta per tutti i reati ora intercettabili, ma solo in presenza di “gravi indizi di colpevolezza”, cioè s’è già scoperto il colpevole, cioè mai.

Il solito esercito di ipocriti ricadde dal pero: ohibò, imporre i gravi indizi di colpevolezza è come dire che non si intercetta più.

Ma va? Chi l’avrebbe mai detto.

Il premier fa di tutto per comunicarci che è pronto a tutto, anche a mandare impuniti migliaia di delinquenti comuni, pur di nascondere i reati suoi e degli amici degli amici. Ma nessuno gli dà retta e si continua a disquisire di commi e sottocommi, emendamenti e subemendamenti per “migliorare” la legge.

Al Fano, esausto, fa uscire i gravi indizi di colpevolezza dalla porta e li fa rientrare dalla finestra.

Riecco la falange dei finti tonti. “Ancora un piccolo sforzo”, dice il Pd. “Fuochino, via la norma transitoria sui processi in corso e ci siamo”, dicono i finiani, impegnatissimi a limitare i danni di una legge della loro stessa maggioranza.

L’Anm chiede “tre cose semplici: niente limite di 75 giorni, niente divieto per le ambientali, niente competenza ai tribunali collegiali. Poi la legge va bene”.

Hai detto niente: così non resta più nulla. E che la fanno a fare, la legge contro le intercettazioni, se non abolisce le intercettazioni?

Tutto è pronto per la comica finale: Veltroni, il Pd e Ciampi chiedono a Berlusconi di fare piena luce sulle stragi.

Certo, come no. Quello che, alla domanda “dove ha preso i soldi?”, si avvalse della facoltà di non rispondere, ora dovrebbe dire la verità sulle stragi. Magari s’intercetta da solo mentre la dice. Ma questi ci sono o ci fanno?




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domenica 23 maggio 2010

Ciao Giovanni




di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)




Un lampo di fuoco ha aperto un cratere, molte vite spezzate,
una donna piange al microfono invocando lo stato … lo stato
due macchine accartocciate in mezzo a quel cratere, fumo, idranti
chissà che odore ha il tritolo nelle narici
una folla inferocita tenta di linciare le autorità
le bandiere tricolore avvolgono resti umani
il corso della storia italiana è mutato
chissà se Francesca ha avuto il tempo di capire …………
vedere scorrere il film della propria vita
hanno sventrato un’autostrada lo hanno detto al mondo intero
lacrime di molti visi sconosciuti vi hanno accompagnato
è difficile concepire cosa si prova a tradire
chissà cosa pensavi davanti all’Ergife aspettando e chissà di cosa parlavate poi
in casa di Vito e Stefania c’era un piccolo angelo e si parlava di futuro, cosa sarà mai il futuro
Ti rivedo rigirare i baffi e capisco alla fine quello che è realmente accaduto
Sei sempre vivo e oggi, ormai, un simbolo un esempio una strada da percorrere
L’anzianità non la contano più non so se hai venti anni o quaranta o cosa
Sei soltanto Giovanni Falcone





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Legge bavaglio: Liberi di dire no





di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)






da Il Fatto Quotidiano del 23 maggio 2010


Tanti anni fa Sofocle scrisse di Antigone, di suo fratello Polinice, morto in battaglia, della legge emanata dal reggente di Tebe, Creonte, che vietava di seppellirlo: nemico dello Stato, doveva restare preda dei corvi.

Ma Antigone lo seppellì e, processata e condannata, spiegò a Creonte che quella era una legge degli uomini e che però ci sono altre leggi, a queste superiori; e che lei di quelle temeva il giudizio e a quelle aveva obbedito.

Nei miei anni di magistrato ho vissuto spesso questo conflitto; e sono felice di non doverlo vivere ora, chiamato ad applicare una legge vergognosa, emanata da una classe dirigente arrogante e tremebonda, impegnata in una lotta disperata per l’impunità e la sopravvivenza.

Sono felice di essere libero di non rispettare la legge, di poter dire al giudice che mi processerà per aver raccontato ai cittadini i delitti commessi da quelli stessi che vogliono impedirmi di raccontarli, che sì, è vero, ho violato la legge di B, di Alfano, di Ghedini, dei tanti volenterosi protettori di capi e sottocapi colti con le mani nel sacco; ma che questa legge è ingiusta.

Sono felice di poter chiedere al mio giudice di non condannarmi, perché la legge-bavaglio è contraria ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Sono felice di potergli chiedere il rinvio della legge alla Corte costituzionale perché, ancora una volta, sia evidente il disprezzo di B&C per i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Sono felice di poter chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, se mai sarà necessario (prima dovrei essere condannato), di dichiarare che questa legge è contraria alla Carta dei Diritti.

E, alla fine, sarò felice anche se fossi condannato; perché con me saranno condannati centinaia di giornalisti, di direttori, di editori.

E sarà questa la prova più evidente di quella verità ostinatamente negata da B&C anche dopo la pubblicazione (la pubblicazione, vedete?) delle intercettazioni di Trani, quando B. spiegava che a lui (a lui) non piaceva Annozero e che quindi nessuno (nessuno) avrebbe più dovuto vedere questa trasmissione: è una dittatura quella in cui Antigone deve ancora scegliere tra leggi dello Stato e leggi a queste superiori.

Forse da qui inizierà il cambiamento.



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mercoledì 19 maggio 2010

Così bloccarono le inchieste di Luigi De Magistris


Riportiamo dal sito di Micromega la Prefazione di Marco Travaglio del libro di Luigi de Magistris Assalto al P.M.. Storia di un cattivo magistrato, edito da Chiarelettere e in libreria da pochi giorni.



di Marco Travaglio
(Giornalista)




Ho conosciuto Luigi de Magistris otto anni fa, nel maggio 2002, quando mi invitò a un convegno che aveva organizzato a Napoli insieme ad altri giovani pubblici ministeri della sua città. In quel convegno c’era già tutto Luigi, fin dal titolo: «Le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione».

L’iniziativa suscitò polemiche ancor prima di svolgersi.

Sia perché a promuoverla erano fra gli altri Francesco Cascini e Marco Del Gaudio, che poco tempo prima avevano fatto arrestare otto agenti di polizia per le violenze commesse contro decine di giovani no-global al Social Forum di Napoli 2001, triste prova generale della mattanza del G8 di Genova del luglio successivo. Sia perché i magistrati promotori avevano firmato un «Manifesto per la Giustizia» che definiva la magistratura «il luogo privilegiato di emersione del conflitto tra l’affermazione di una società unilaterale e lo Stato di diritto»: un conflitto tra autorità e libertà che «può risolversi unicamente nella mediazione imparziale di un organo indipendente».

Quel giorno Luciano Violante, allora capogruppo Ds alla Camera, gettò definitivamente la maschera bacchettando i magistrati organizzatori: «Mi sembra un manifesto in parte infondato e in parte demagogico; credo che si abbia il pieno diritto di scrivere certe cose, ma poi si deve essere pronti a essere criticati. Considerare la magistratura come unico e ultimo argine della democrazia è un errore assai grave. Considerare se stessi come ultimo ridotto della democrazia significa innanzitutto fare un’analisi sbagliata della società e, secondo, caricare se stessi di responsabilità che non si possono rivestire proprio in quanto magistrati: sono due aspetti assai delicati e si rischia così di non essere credibili agli occhi dell’opinione pubblica quando si fanno affermazioni di questo genere».

Per fortuna a rimettere le cose a posto sul diritto-dovere dei magistrati di partecipare al dibattito giuridico e costituzionale, intervennero poi due persone serie come Armando Spataro e Piercamillo Davigo.
Un paio d’anni dopo, de Magistris si trasferì a Catanzaro, una delle sedi giudiziarie meno appetibili e appetite dai magistrati italiani. E affrontò subito con entusiasmo la nuova avventura in Calabria, terra d’origine di sua moglie: l’entusiasmo di un figlio del Sud che discende da una famiglia di magistrati (lo erano il bisnonno, il nonno e il papà, quest’ultimo autore della memorabile sentenza sul «caso Cirillo»). La prima indagine importante in cui fu coinvolto dai suoi capi, prima di capire chi davvero fossero, colpì due persone che conoscevo e ritenevo perbene: l’avvocato Ugo Colonna e l’onorevole Angela Napoli, dissidente di An, entrambi combattenti dell’antimafia. Il primo finì addirittura in carcere per violenza e minaccia a corpo giudiziario aggravate dalla volontà di favorire la ‘ndrangheta; la seconda «soltanto» indagata con la stessa accusa.

Scrissi su «MicroMega» un duro articolo che smontava quell’inchiesta, dalla quale ben presto sia Colonna sia la Napoli furono completamente prosciolti.
Qualche mese dopo, dovendo verificare la posizione processuale di un parlamentare del centrodestra per un libro che stavo scrivendo, telefonai a de Magistris in ufficio. Ma, alla mia domanda, mi attaccò il telefono in faccia. Tant’è che nel 2006, quando partì la campagna politico-mediatica che mirava a dipingerlo come un magistrato che passava notizie segrete alla stampa, gli mandai un sms scherzoso:
«Possibile che passi notizie segrete a tutti e, a me che ti chiedevo una notizia pubblica sull’onorevole Tizio, hai sbattuto la cornetta sul muso?». Erano i mesi caldi delle inchieste
«Poseidone», «Toghe lucane» e «Why not» e delle furibonde polemiche montate dopo l’iscrizione nel registro degli indagati dell’allora premier Romano Prodi, di vari faccendieri calabresi, magistrati lucani, parlamentari di destra e di sinistra e infine dell’allora ministro della Giustizia Clemente Mastella. Fui tra i pochi giornalisti, insieme a Carlo Vulpio, Antonio Massari, Enrico Fierro e Franco Viviano, a difendere il lavoro di de Magistris sulla stampa nazionale (allora scrivevo su «l’Unità» e su «L’espresso» e già collaboravo con Annozero).

Luigi ogni tanto mi ringraziava per i miei articoli con sms dolenti, ma mai rassegnati, sempre sereni e determinati. Era convinto che la Costituzione sarebbe bastata a proteggere la sua indipendenza, il suo diritto-dovere di indagare fino in fondo, dalla voglia matta di destra e sinistra di farlo fuori. Si sbagliava, purtroppo. Isolato quando non addirittura attaccato dall’Anm, cioè dal sindacato togato che avrebbe dovuto difenderlo, ignorato dalle varie correnti progressiste e conservatrici della magistratura (forse perché non si era più iscritto alla fu Magistratura democratica), de Magistris fu difeso pubblicamente soltanto da Clementina Forleo, da Antonio Ingroia, da Felice Lima, da Piercamillo Davigo e da un pugno di colleghi napoletani (fra cui Marco Del Gaudio e Pino Narducci).

Michele Santoro e Sandro Ruotolo lo invitarono a partecipare ad Annozero, una volta con un’intervista registrata e un’altra in collegamento diretto, quando i suoi superiori gli sfilarono dalle mani prima «Poseidone» e poi «Why not», anticipando così la controriforma dell’ordinamento giudiziario Mastella-Castelli, iniziata dal centrodestra e sciaguratamente approvata dal centrosinistra: quella che gerarchizza le procure, espropria i sostituti procuratori del potere d’indagine «diffuso» e conferisce ai capi degli uffici poteri di vita e di morte sulle indagini. Controriforma che consentì subito dopo a Mastella di chiedere, in via cautelare e dunque urgentissima, la rimozione di de Magistris da Catanzaro. Richiesta poi prontamente esaudita, con un altro fulmineo procedimento avviato dal procuratore generale della Cassazione, dal peggiore Csm che l’Italia abbiamai avuto. Quello in cui siedono molti consiglieri in palese conflitto d’interessi, per i loro legami con indagati eccellenti di de Magistris, oltre alla «laica» nominata dal Pdci Letizia Vacca, che si permise addirittura di anticipare il giudizio («sono cattivi magistrati che vanno colpiti») su Luigi e sulla Forleo, la gip di Milano che aveva osato difendere pubblicamente il collega nel programma di Santoro, e che fu anch’essa indebitamente cacciata.

Alla fine la sezione disciplinare del Csm punì Luigi con la «censura» e con il «trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni», vietandogli cioè di esercitare il ruolo di pm. La censura era motivata con la «grave e inescusabile violazione di norme e disposizioni». L’incompatibilità ambientale era spiegata col fatto che de Magistris aveva denunciato «magistrati in servizio a Catanzaro in uffici diversi». L’incompatibilità funzionale, infine, era dovuta al mancato «rispetto di regole di particolare rilievo» nonché alle «insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone». La lettura delle motivazioni del provvedimento, costellate di assurdità, illogicità e financo menzogne, dava la netta impressione che prima si fosse deciso di condannare de Magistris «a prescindere», poi si fosse cercato «qualcosa» per giustificare la decisione già presa. Del resto l’anticipazione di giudizio della Vacca e la dichiarazione del vicepresidente Nicola Mancino (presidente della Disciplinare) che, violando il segreto della camera di consiglio, parlò di «verdetto unanime», gettavano sulla vicenda altre pesanti ombre. Così come la decisione della Disciplinare di non attendere la conclusione delle indagini della Procura di Salerno, dove de Magistris aveva denunciato gli autori del presunto complotto ai suoi danni e dove quel complotto era ormai sul punto di essere provato (l’aveva appena rivelato allo stesso Csm il pm salernitano Gabriella Nuzzi).

Vorrei qui riportare, in sintesi, le tre «incolpazioni» che hanno portato alla condanna di de Magistris, sulle circa venti, mosse dal pg della Cassazione (per tutte le altre – fughe di notizie, interviste, Annozero eccetera – è scattata l’assoluzione)

1) De Magistris non avvertì il suo procuratore Mariano Lombardi di aver iscritto nel registro degli indagati l’avvocato e onorevole forzista Giancarlo Pittelli nell’inchiesta «Poseidone», secretando in cassaforte l’atto di iscrizione. Ma Pittelli non era un indagato normale, né Lombardi un procuratore normale. Lombardi infatti ha un figliastro (figlio della sua convivente) che è socio in affari di Pittelli. E Pittelli era il difensore di diversi indagati da de Magistris. Il quale aveva motivo di ritenere – come ha denunciato a Salerno – che certe fughe di notizie che avevano vanificato intercettazioni e perquisizioni provenissero proprio dal suo capo. Insomma si trovava in una situazione inedita e non prevista dalle leggi: avrebbe dovuto riferire a un procuratore legato a filo doppio a un suo indagato. Per questo – per proteggere il bene supremo della riservatezza delle indagini – Luigi aveva deciso di non informarlo, temendo che Pittelli venisse a sapere di essere indagato e mandasse a monte l’inchiesta. Infatti, appena Lombardi seppe che Pittelli era stato indagato, levò l’indagine a de Magistris. Ma, anziché occuparsi di Lombardi (che ha traslocato in altra sede prima del processo disciplinare), il Csm ha trasferito de Magistris.

2) Nell’ordine di perquisizione a carico del pg di Potenza Vincenzo Tufano, indagato per abuso d’ufficio nell’inchiesta «Toghe lucane», de Magistris inserisce la testimonianza del gip potentino Alberto Iannuzzi, che accusa il pg di aver chiuso gli occhi sul fatto che un giudice del tribunale presiedeva un processo in cui, a sostenere l’accusa, era una pm che – secondo voci insistenti – era anche la sua fidanzata. Con tanti saluti alla terzietà del giudice e con tanti auguri all’imputato. De Magistris – scrive il Csm – «non ha indicato elementi di riscontro» alle parole di Iannuzzi.
Dunque ha arrecato «danno» e «discredito» a Tufano. Una «negligenza» così «grave e inescusabile» da consentire al Csm di sindacare sul merito di un provvedimento giurisdizionale, cosa che per legge sarebbe vietata. Ora, fermo restando che siamo nel terreno dell’opinabilità più sfrenata, è del tutto fisiologico che durante le indagini si formulino ipotesi di accusa che proprio le indagini (e le perquisizioni) sono chiamate a confermare o smentire. Se tutti i pm che accusano un indagato fossero trasferiti per averlo screditato, non avremmo più un solo pm in circolazione. Pretendere che il pm parli bene dei propri indagati è forse un po’ eccessivo. Infatti l’unico che s’è visto contestare un’accusa così demenziale è de Magistris. Tufano e i due eventuali fidanzati sono rimasti ovviamente al loro posto.

3) De Magistris, «con inescusabile negligenza, dopo l’emissione ed esecuzione nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al gip, determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del gip». E qui, dall’illogicità, si passa alle bugie. Nel maggio 2005 de Magistris chiede una raffica di misure cautelari per ventisei presunti mafiosi e narcotrafficanti. Ma il gip ci dorme sopra un anno e si perde il fascicolo per strada. Intanto gli indagati rimasti liberi seguitano a delinquere: uno tenta addirittura un omicidio.
Vista l’inerzia del gip, nel giugno 2006 la polizia chiede a de Magistris di emettere un provvedimento di «fermo del pm» per tutti gli indagati. Lui lo firma insieme a Lombardi il 23 giugno. Il 12 luglio scattano gli arresti per ottanta persone in varie parti d’Italia. Due giorni dopo – come vuole la legge – de Magistris chiede ai gip delle varie città interessate la convalida dei fermi e altrettante misure cautelari. E qui commette una svista, puramente formale e innocua, dovuta – spiegherà lui, invano, al Csm – agli enormi carichi di lavoro: in calce alla richiesta dimentica di inserire la formula di rito «chiedo la convalida del fermo» e scrive soltanto che vuole la custodia cautelare. Ma è evidente che il provvedimento è finalizzato anche alla convalida dei fermi (visto che arriva entro quarantotto ore dai fermi e le richieste cautelari riposano in pace sul tavolo del gip da un anno). Tant’è che i gip delle altre sedi capiscono tutti al volo: convalidano i fermi e lasciano gli arrestati in carcere. Solo il gip di Catanzaro non capisce, o finge di non capire, e scarcera i fermati. Il tutto sebbene de Magistris – accortosi della svista – abbia subito inviato una nota in cui precisa di volere la convalida.
Il pm emette un nuovo fermo per evitare la scarcerazione di quei pericolosi individui, poi richiede convalida e manette, stavolta con la formula di rito. Ma il gip respinge la richiesta e rimette quasi tutti in libertà. De Magistris ricorre al Riesame, che gli dà ragione su tutto, bocciando il gip e rimettendo dentro i tipi in questione. Per il pg della Cassazione e per il Csm, questa sarebbe una «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile» da parte di de Magistris (non da parte del gip che lascia liberi per un anno e poi scarcera soggetti pericolosissimi fermati due volte dal pm). Secondo il Csm, il gip di Catanzaro non poteva capire l’intenzione del pm perché «il deposito del provvedimento del fermo non comportava necessariamente la richiesta della sua convalida, potendo il pm anche disporre l’immediata liberazione del fermato e omettere la richiesta di convalida». Già: ma qui de Magistris non voleva la liberazione, tant’è che chiedeva (da un anno!) le misure cautelari. Se uno vuole scarcerare un fermato, non chiede di arrestarlo. Infatti tutti i gip d’Italia hanno convalidato i fermi, tranne quello di Catanzaro. Se errore c’è stato, non è affatto «grave», almeno da parte del pm: perché, per tener dentro quei soggetti, bastava che il gip negasse la convalida dei fermi, ma applicasse le misure cautelari esplicitamente richieste dal pm. Se invece il pm non si fosse sbagliato e avesse chiesto anche la convalida del fermo, e il gip l’avesse accolta negando – come ha fatto – le misure cautelari, i soggetti sarebbero usciti comunque (il fermo dura quarantotto ore, che erano già scadute). Cosa che infatti è avvenuta con il secondo fermo e la seconda richiesta di de Magistris, respinta dal gip poi sbugiardato dal Riesame.
Dunque, se c’è un errore grave, è quello del gip (che però non è stato nemmeno indagato dal pg della Cassazione né dal Csm). Pare il teatro dell’assurdo, ma è per questo che de Magistris viene condannato, trasferito e inibito per sempre dalle funzioni di pm.
Non basta. La stessa Disciplinare del Csm pareva rendersi conto dell’assurdità dell’addebito e, pur di rafforzare la «gravità» della «colpa», prendeva a pugni la logica e il buonsenso con il seguente paralogismo: «La qualificazione “grave” va posta in relazione sia all’importanza della norma violata sia al carattere evidente, indiscutibile dell’errore, come tale necessariamente conseguenza di “negligenza inescusabile”». Par di sognare: un errore innocuo e irrilevante diventa «grave» solo perché «evidente». Se il giudice Mario Rossi si distrae e firma una sentenza «Franco Rossi», l’errore è «evidente e indiscutibile» e viola la norma «importante» che prevede la riconoscibilità del giudice. È pure grave e inescusabile? Anche Mario Rossi sarà condannato? Al confronto, l’avvocato Azzeccagarbugli era un dilettante.

Ultima delizia. La «colpa» di de Magistris sarebbe «grave e inescusabile» anche perché il procuratore Lombardi ha dichiarato al Csm che de Magistris riconobbe l’errore: e Lombardi «è credibile in quanto anch’egli firmatario dei provvedimenti di fermo e di richiesta custodiale». Paradosso dei paradossi. Una cosa è grave se è grave. Se invece è irrilevante, non può diventare grave perché lo dice qualcuno, tra l’altro coinvolto personalmente (Lombardi è stato denunciato da de Magistris e perciò indagato a Salerno). E poi: se Lombardi è «anch’egli firmatario del provvedimento» ritenuto grave e inescusabile, perché è stato condannato solo de Magistris e Lombardi non è stato nemmeno processato? Pare di essere al cabaret, invece siamo al Csm, ridottosi ad acronimo di Ciechi Sordi Muti.

In attesa di prendere possesso delle sue nuove funzioni nella sede dov’è stato trasferito, il Tribunale del riesame di Napoli, de Magistris completa il suo lavoro a Catanzaro e prepara le richieste di rinvio a giudizio dell’ultima grande inchiesta rimastagli fra le mani, quella sulle «Toghe lucane» (fra gli indagati c’è pure il pm di Potenza Felicia Genovese, celebre fra l’altro per aver indagato così bene sulla scomparsa di Elisa Claps). Ma, mentre sta scrivendo, il nuovo guardasigilli, il berlusconiano Angelino Alfano, gli intima di prendere possesso immediato, dunque anticipato, a Napoli. Così gli impedisce di portare a termine anche l’unica inchiesta che non gli era stata tolta.

L’epilogo della storia l’aveva previsto già nel 2006, con la sinistra lungimiranza di un Nostradamus malandrino, uno dei «clienti» più illustri di de Magistris: Giuseppe Chiaravalloti, ex magistrato, ex governatore forzista della Calabria, indagato in quel momento a Catanzaro per associazione per delinquere nell’inchiesta «Poseidone» (poi il nuovo pm opterà per l’archiviazione) e tutt’oggi sotto inchiesta a Salerno per corruzione giudiziaria e minacce. In una telefonata intercettata nel 2005 con la sua segretaria, Chiaravalloti così parlava di de Magistris: «Questa gliela facciamo pagare... Lo dobbiamo ammazzare. No, gli facciamo cause civili per danni e ne affidiamo la gestione alla camorra napoletana... Saprà con chi ha a che fare... C’è quella sorta di principio di Archimede: a ogni azione corrisponde una reazione... Siamo così tanti ad avere subìto l’azione che, quando esploderà, la reazione sarà adeguata!... Vedrai, passerà gli anni suoi a difendersi...».

Le indagini di de Magistris, passate in altre mani, verranno smembrate, sminuzzate, sfigurate e in parte, secondo l’accusa sostenuta dalla Procura di Salerno, insabbiate dai magistrati che le ereditano. Gli imputati eccellenti verranno archiviati l’uno dopo l’altro, mentre saranno rinviati a giudizio perlopiù i pesci piccoli e medi. Intanto anche i pm di Salerno – Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani – che stanno scoprendo le ragioni di Luigi e i torti (per non dire i reati) dei suoi superiori e di molti suoi colleghi vengono a loro volta attaccati da destra e da sinistra, isolati dall’Anm e puniti fulmineamente dal Csm, con la fattiva collaborazione del capo dello Stato (Nuzzi e Verasani trasferiti e inibiti dalle funzioni di pm, Apicella addirittura destituito, con la scusa di una inesistente «guerra fra procure» tra Salerno e Catanzaro).

Missione compiuta: nessuno deve più avvicinarsi alla fogna politico-affaristico-giudiziaria calabro-lucana. Chi tocca quei fili muore, almeno professionalmente. Ne sanno qualcosa non solo de Magistris, Forleo, Apicella, Nuzzi e Verasani; ma anche i magistrati onesti di Potenza che hanno denunciato i loro superiori a Catanzaro (Henry Woodcock, Alberto Iannuzzi, Rocco Pavese e Vincenzo Montemurro, trascinati dinanzi al Csm e in alcuni casi puniti); e ancora i consulenti Gioacchino Genchi e Piero Sagona, defenestrati dalle indagini; così come il capitano dei Carabinieri Pasquale Zacheo, trasferito dall’Arma ad altra sede; e l’inviato del «Corriere della Sera» Carlo Vulpio, che aveva seguito puntigliosamente le indagini di de Magistris e che, da allora, non ha più potuto scrivere una riga sul suo giornale. Come nel romanzo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie, chiunque si sia avvicinato al verminaio catanzarese è inesorabilmente caduto.

Intanto, a mano a mano che si susseguono le archiviazioni e le assoluzioni degli indagati eccellenti delle indagini scippate a de Magistris, la stampa e le tv di regime si divertono a spacciarle per altrettanti «fallimenti» dell’ex pm, dipinto come un visionario, un incapace, un fabbricante di «teoremi». Purtroppo non sappiamo né potremo mai sapere come sarebbero finite quelle indagini se non gli fossero state scippate sul più bello. Nessuno potrà mai stabilire se fossero fondate su elementi solidi e concreti o su fumisterie persecutorie, perché nessuna di esse è stata portata a termine dal pm che le aveva iniziate, e dunque tutto quel che è accaduto dopo non lo riguarda. Ma è improbabile che i suoi indagati eccellenti fossero tanto ansiosi di liberarsi del magistrato che indagava su di loro, se erano così sicuri della propria innocenza e della sua manifesta incapacità: in quel caso avrebbero avuto tutto l’interesse a lasciargli completare il suo lavoro, così che venisse smentito dai giudici, quelli «buoni», quelli che restano a piè fermo in Calabria, quelli che – statistiche alla mano – non hanno mai fatto condannare nessuno per corruzione o concussione. Insomma quelli che hanno trasformato la regione più inquinata d’Italia in una sorta di Eden incontaminato, con statistiche penali da far invidia alla Scandinavia. Quelli di cui non s’interesserà mai nessun politico, nessun ministro e nessun Csm. Invece la preoccupazione generale era proprio quella di impedirgli di andare fino in fondo nelle sue indagini, onde evitare che centrassero l’obiettivo.

Le iniziative di pm pazzi o inetti o visionari s’infrangono regolarmente contro il muro dei gip e dei gup, dei riesami, dei tribunali, delle corti d’appello, della Cassazione.
Qui, invece, la coscienza sporca degli indagati eccellenti aveva intuito che, con quel pm al lavoro, le cose potevano mettersi molto male. Espulso come corpo estraneo il disturbatore de Magistris, la classe dirigente calabrese può tornare alla serenità di sempre, ben protetta da una magistratura che, salvo rarissime eccezioni, non ha il brutto vizio di disturbare.

È bene che queste cose gli italiani le sappiano e non le dimentichino mai. Soprattutto ora che, non potendo più fare il mestiere che reputa il più bello del mondo, quello del pubblico ministero, Luigi de Magistris si è dato alla politica ed è stato eletto europarlamentare nelle liste dell’Italia dei valori. Naturalmente gli hanno subito rinfacciato di avere sfruttato la sua notorietà per fare politica, come lo rinfacciarono a Michele Santoro nel 2005, quando dopo tre anni di inattività forzata per l’editto bulgaro, non potendo più fare il suo mestiere di giornalista televisivo, si candidò alle Europee come indipendente nelle liste dell’Ulivo. È fin troppo evidente che né a de Magistris né a Santoro sarebbe mai venuto in mente di darsi alla politica, se avessero potuto seguitare a fare i mestieri a cui erano vocati. E le loro vicende, per molti versi simili e parallele, dovrebbero sollevare un dibattito serio su quanto è avvenuto nella Seconda Repubblica dei partiti che da sedici anni combattono i poteri terzi, i ruoli di controllo, le funzioni arbitrali. E spesso riescono a rendere la vita difficile, se non impossibile, a chi non si rassegna al ruolo di impiegato, non si accasa, non si mette al servizio di nessuno.

Per questo il libro “Assalto al pm” di de Magistris è utile.
Non perché racconti la vita di un santo (il protagonista, come tutti gli esseri umani, ha commesso i suoi errori, ha avuto le sue debolezze, ha tradito le sue ingenuità e, fatta salva la buona fede, non ne ha mai fatto mistero). Ma perché racconta una parabola che non è un caso isolato, un fungo spuntato nel deserto, ma l’ennesimo sintomo del male incurabile che corrode il paese: la guerra senza quartiere dei poteri forti e sempre meno occulti alle figure terze, agli irregolari, ai non omologati; la quotidiana potatura delle siepi per segare le punte che emergono dal conformismo, dal servilismo e dalla mediocrità al ribasso.

Non si tratta di una serie di casi individuali, perché il virus colpisce tutti i cittadini: sono loro le vere vittime di questo sistema. Basti pensare all’oggetto dell’inchiesta «Poseidone», da cui tutto è cominciato: 800 milioni di euro spesi in Calabria in dieci anni per depurare le acque del mare, soldi pubblici (statali, regionali ed europei) in gran parte rubati da politici, affaristi e «prenditori» (definizione di Pippo Callipo) senza scrupoli, col risultato che le acque della Calabria sono più sporche di prima e mettono in fuga l’unica risorsa che potrebbe risollevare la regione dalla sua cronica depressione: i turisti. Risultato: la classe dirigente che ha partecipato a quella gigantesca ruberia è sempre al suo posto, mentre il magistrato che aveva osato trascinarla sul banco degli imputati ha dovuto andarsene.

La presenza nella magistratura e nell’informazione di personalità forti, anticonformiste, controcorrente è una fortuna, una garanzia, una risorsa preziosa. Non averle è un danno per tutti. Più si accorciano le distanze fra destra e sinistra verso il partito unico degli affari e dei malaffari,verso la casta unica dei giornalisti servi, verso la corporazione togata forte coi deboli e debole coi forti, più l’esistenza di individualità riottose agli ordini dei manovratori e obbedienti soltanto alla Costituzione è un formidabile antidoto al regime.

De Magistris la sua battaglia all’interno della magistratura l’ha irrimediabilmente perduta. Ma l’accoglienza che gli ha riservato Antonio Di Pietro nelle sue liste, la valanga di voti soprattutto giovani che l’ha portato a Bruxelles e il patrimonio di stima, simpatia e credibilità che ha saputo conquistarsi sono comunque motivi di speranza. Sia per quello che Luigi potrà fare nel suo nuovo ruolo di presidente della commissione di controllo sui fondi europei, sia perché la sua esperienza è un deterrente contro nuovi «casi de Magistris»: prima di cacciare un altro magistrato perbene solo perché si è permesso di indagare a destra e a sinistra senza chiedere il permesso alla destra e alla sinistra, il partito dell’impunità ci penserà bene. Perché, a partire dal «caso de Magistris», sa che non potrà farlo a costo zero, nelle segrete stanze, lontano da occhi indiscreti dell’opinione pubblica. A patto che il «caso de Magistris» sia conosciuto e ricordato da tutti.




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G8 di Genova: condannati i vertici della polizia

Diaz, condannati i vertici della polizia. L’appello ribalta sentenza di primo grado.

Condanne per un totale di 85 anni di carcere a 25 dei 27 imputati. Tra loro tutti i massimi esponenti delle forze dell’ordine. Nel primo grado di giudizio, nel 2008, erano stati assolti in 16.



da Repubblica.it del 18 maggio 2010


Genova - I giudici della Terza sezione della Corte d’Appello di Genova hanno ribaltato la sentenza di primo grado per i disordini e l’irruzione alla scuola Diaz del luglio 2001 a Genova. Tutti i vertici della polizia che erano stati assolti hanno subito condanne comprese tra 3 anni e 8 mesi e 4 anni unitamente all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Nel complesso le pene superano gli 85 anni. In totale sono stati condannati 25 imputati sui 27.

Il capo dell’anticrimine Francesco Gratteri è stato condannato a quattro anni, l’ex comandante del primo reparto mobile di Roma Vincenzo Canterini a cinque anni, l’ex vicedirettore dell’Ucigos Giovanni Luperi (oggi all’Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna) a quattro anni, l’ex dirigente della Digos di Genova Spartaco Mortola (ora vicequestore vicario a Torino) a tre anni e otto mesi, l’ex vicecapo dello Sco Gilberto Caldarozzi a tre anni e otto mesi.

Altri due dirigenti della Polizia, Pietro Troiani e Michele Burgio, accusati di aver portato le molotov nella scuola, sono stati condannati a tre anni e nove mesi.

Non sono stati dichiarati prescritti i falsi ideologici e alcuni episodi di lesioni gravi.

Sono invece stati dichiarati prescritti i reati di lesioni lievi, calunnie e arresti illegali.

Per i 13 poliziotti condannati in primo grado le pene sono state inasprite.

Il procuratore generale, Pio Macchiavello, aveva chiesto oltre 110 anni di reclusione per i 27 imputati.

In primo grado furono condannati 13 imputati e ne furono assolti 16, tutti i vertici della catena di comando.

I pubblici ministeri Enrico Zucca e Francesco Cardona Albini avevano chiesto in primo grado 29 condanne per un ammontare complessivo di 109 anni e nove mesi di carcere.

In primo grado furono assolti Francesco Gratteri, ex direttore dello Sco e oggi capo dell’Antiterrorismo, Giovanni Luperi; Gilberto Caldarozzi e Spartaco Mortola.




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venerdì 7 maggio 2010

Tutela della libertà di corrispondenza nell'era di internet: anno zero?




di Nicola Saracino
(Magistrato)



Questo è un blog e tutti i testi in esso contenuti sono, per scelta dei dialoganti, pubblici.

Tale strumento, relativamente nuovo, serve il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero (art. 21 Cost.).

L’avvento di internet e delle tecnologie ad esso collegate mettono a disposizione altri strumenti utili alla comunicazione delle persone, come le mailing list.

Al pari dei frequentatori di un blog, anche gli aderenti ad una mailing list intendono comunicare tra loro, ma non pubblicamente giacché i loro messaggi sono destinati ai soli iscritti.

La mailing list è cioè al servizio di un’altra libertà costituzionale, quella della corrispondenza “privata” (art. 15 Cost.) la cui segretezza è funzionale alla stessa possibilità di comunicare riservatamente, senza cioè che persone diverse dal destinatario (o dai destinatari) possano lecitamente conoscere il contenuto delle comunicazioni.

E’, questa, una libertà fondamentale pacificamente inclusa nel catalogo dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.).

L’attuale dibattito politico si muove intorno al problema delle intercettazioni delle conversazioni (telefoniche oppure no) ed annuncia limiti ancor più restrittivi di quelli già operanti.

E’ a tutti noto che la possibilità di intercettare le comunicazioni personali è oggi confinata ai reati più gravi, che destano maggiore allarme sociale. Il Legislatore ha cioè ammesso il sacrificio di questa libertà fondamentale solo a fronte di un interesse preponderante qual è l’accertamento dei più gravi delitti.

Se la segretezza delle comunicazioni mentre esse sono in corso esige – secondo parte dell’opinione pubblica – una tutela ancor maggiore di quella attualmente assicurata, in pochi si pongono il problema della tutela della segretezza delle comunicazioni già avvenute, in relazione alle quali parrebbe molto più estesa la possibilità di apprenderne il contenuto.

E’, a questo punto, persino intuitivo che la segretezza accordata dall’art. 15 Cost. non avrebbe alcun senso se la sua tutela venisse limitata nel tempo; se, cioè, la protezione della segretezza terminasse subito dopo la conversazione, saremmo al cospetto di una finta libertà.

In altri termini occorre verificare se appaia giustificata una diversa disciplina tra l’intercettazione di una conversazione mentre essa avviene e quella della apprensione del contenuto di conversazioni già avvenute.

Un primo indizio normativo di sicura importanza lo si rintraccia nella stessa Carta e precisamente nel terzo comma dell’art. 68 Cost. che, nel rafforzare la tutela posta a presidio dei parlamentari, parifica alle conversazioni in atto quelle già avvenute e consegnate ad uno strumento, ad un supporto che ne consenta materialmente la successiva conoscibilità: l’autorizzazione della Camera di appartenenza risulta, invero, indispensabile non solo per intercettare un parlamentare, ma anche per sequestrarne la corrispondenza. La ragione di questa equiparazione è ovvia, non avendo senso alcuno proteggere la segretezza di una conversazione se la si limita al momento in cui essa è in atto; se fosse possibile, subito dopo, apprenderne i contenuti tanto varrebbe consentirne l’intercettazione.

Anche sul piano della legislazione ordinaria la tutela penale apprestata per la violazione della libertà fondamentale sancita dall’art. 15 Cost. appare coerente, risultando punite con pene piuttosto gravi sia l’intercettazione abusiva, sia l’indebita conoscenza e rivelazione del contenuto della corrispondenza, a prescindere dal mezzo in concreto impiegato per comunicare (artt. 616 e ss. c.p.).

E’ sul piano della tutela processuale penale del segreto delle comunicazioni e della corrispondenza che, invece, potrebbero scorgersi disarmonie tra tutele apparentemente diversificate.

Se, infatti, l’intercettazione di una comunicazione o conversazione in atto risulta assoggettata ai rigorosi limiti posti dalla disciplina delle intercettazioni (art. 266 e ss. c.p.p.), l’apprensione del contenuto delle comunicazioni o conversazioni già avvenute potrebbe apparire, ad una lettura non accorta delle norme, consentita entro limiti smisuratamente ed irragionevolmente più ampi (art. 254 c.p.p.).

Per quanto sin qui detto, ad evitare il naufragio di un diritto fondamentale come quello alla corrispondenza, soccorre l’interpretazione sistematica: se privato del carattere della segretezza, infatti, il diritto alla corrispondenza dismetterebbe, all’unisono, anche quello della libertà.

Questo il tenore letterale del primo comma dell’art. 254 c.p.p.: “Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato”.

E’ d’immediata percezione che solo trascurando il valore che uno Stato liberale assegna alla segretezza delle comunicazioni private potrebbe ammettersi la generalizzata possibilità di intrusione nella corrispondenza personale, per accertare anche la più banale delle contravvenzioni.

Se, allora, si vuole restituire logica al sistema, la “relazione con il reato” (art. 254 c.p.p.), giustificante l’apprensione forzata del contenuto delle comunicazioni, non introduce una generalizzata sequestrabilità della corrispondenza privata ad opera dell’autorità giudiziaria, ma va intesa come relazione con uno di quegli stessi reati catalogati nell’art. 266 c.p.p. per i quali è ammessa l’intercettazione delle comunicazioni o delle conversazioni.

Residuano, pur dopo tale interpretazione adeguatrice, diversità di procedura tra le due ipotesi, dato che il sequestro è operabile dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, autorizzazione espressamente richiesta solo per intercettare.

E’ auspicabile, in tale quadro, che un Legislatore saggio, senza bandire dall’ordinamento uno strumento d’indagine utile come quello delle intercettazioni, si ponga il problema di garantire analoga tutela procedimentale anche alle comunicazioni già avvenute, affidando ad un giudice il compito di “vegliare” sulla loro segretezza.



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Giurista per caso: La difesa della Costituzione e la nuova legge sulle intercettazioni.




di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)





E’ da poco passata la ricorrenza della liberazione e dell’inizio del nuovo cammino democratico dell’Italia consacrato nella Costituzione Repubblicana.

Di tale appuntamento, in una “nuova e peculiare” rappresentazione mediatica si ricordano i messaggi a reti unificate delle più alte cariche dello Stato e, la ricorrenza, in entrambi della rivendicazione del valore della lotta per la libertà del popolo italiano. In uno con i valori della resistenza sono stati richiamati i valori fondanti di quella lotta per la liberazione consacrati poi, si è detto, nella Costituzione.

E’ sempre di questi giorni una nuova battaglia, si dice, in difesa, proprio della Costituzione Repubblicana, dei deputati e senatori del Popolo della Libertà e con essi del Ministro AlFano.

Il Ministro e i predetti legislatori del Popolo della Libertà e della Lega Nord stanno, infatti, conducendo una epica battaglia in difesa dell’art. 15 della Costituzione Repubblicana.

Proprio il Ministro in alcuni dibattiti televisivi ha spiegato la necessità, in difesa della libertà consacrata nell’art. 15 Cost., della nuova legge sulle intercettazioni telefoniche.

La nuova legge si apprende dovrebbe limitare l’uso eccessivo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte oggi dal potere inquirente, che finiscono per attentare alla Costituzione ed ai diritti ivi consacrati.

Posta quindi sul piano giuridico la questione si tratta di capire, sempre da giurista per caso, cosa e in che modo, effettivamente, sia tutelato dall’art. 15 della Costituzione.

Prima di addentrarci in tale tentativo di spiegazione, giova ribadire, che la Carta Costituzionale và, ovviamente letta, in un’ottica di Padri Costituenti che, attraverso molte previsioni, tendevano a stabilire e tutelare diritti dei cittadini e potestà dei pubblici poteri in contrapposizione agli anni della scelta dittatoriale del ventennio fascista.

L’art 15 della Costituzione, richiamato quale faro della battaglia in difesa della Costituzione non del popolo viola ma del popolo della libertà, prevede espressamente “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Ogni avveduto costituzionalista, a proposito delle origini di tale diritto ha avuto modo di osservare che un primo riconoscimento si è avuto a seguito della rivoluzione francese quando l’Assemblea Nazionale nel 1790 proclamò l’inviolabilità della libertà di corrispondenza, riconoscendo così ad essa una garanzia anche nei confronti di ingerenze da parte dei pubblici poteri. In commento all’art. 15 della Costituzione, può dirsi, che essa libertà e segretezza della corrispondenza (intendendo per questa ogni forma di comunicazione anche, ovviamente, più moderna dal punto di vista tecnologico: telefono, posta elettronica, messaggistica, p2p) è consacrato quale diritto inviolabile dell’individuo (cittadino, straniero, apolide) ricavabile espressamente dall’art. 2 della Costituzione.

Allo stesso modo, può dirsi, che la libertà in esame (la quale tutela i modi attraverso cui la persona si pone in relazione con altri soggetti) rappresenta, al pari della libertà domiciliare garantita dall’art. 14, “un ampliamento e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona umana sanzionato dall’articolo 13 Cost.”, “l’una garantendo alla persona un certo ambito spaziale, l’altra garantendo una delle forme più dirette ed immediate di collegamento della persona con il mondo esterno”.

Nonostante che la libertà di corrispondenza di cui all’art. 15 e quella di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 abbiano la stessa natura, trattandosi in entrambi i casi di una comunicazione di idee e notizie da un soggetto a un altro, la diversa disciplina dettata dalle due norme comporta che la prima non possa essere considerata come una mera “sottospecie” della seconda.

La particolare tutela accordata dalla Costituzione alla libertà in esame riflette la sua appartenenza ai principi “supremi” sottratti alla revisione costituzionale (cfr Commentario Costituzione, UTET, Digesto Pubblicistico).

Diverso è il caso della previsione della possibile limitazione di tale libertà con atto motivato dell’autorità giudiziaria (i Padri Costituenti e molti costituzionalisti sottolineano l’assoluta garanzia che la Costituzione ha voluto offrire a tale libertà rispetto a quella personale - art. 13 Cost. - e di domicilio – art. 14 Cost. - atteso che per la libertà della corrispondenza non è in alcun modo previsto un intervento autonomo e preventivo della polizia essendovi una riserva assoluta a favore della giurisdizione e della legge quanto alle ipotesi in cui la giurisdizione può limitarla).

La Costituzione, quindi, prevede un solo potere dello Stato (va detto che gli organi di polizia quando non agiscono su mandato dell’autorità giudiziaria - Polizia Giudiziaria - agiscono quale Polizia Amministrativa espressione cioè dell’Amministrazione dello Stato – Governo) quello Giudiziario quale potere legittimato, con atto motivato, a limitare la libertà e la segretezza della corrispondenza.

E su tale possibilità la Corte Costituzionale – unico organo deputato a valutare la coerenza tra la legge ordinaria e la Costituzione – chiamata a decidere su norme del Codice di Procedura penale in tema di intercettazioni e acquisizione di tabulati, ha avuto modo di affermare che «nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione, e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991). L’art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un’attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d’indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i li miti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art. 266 cod. proc. pen.), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l’effettuazione (art. 267 cod. proc. pen.), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268 cod. proc. pen.), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269 cod. proc. pen.) e, infine, l’utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.). Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all’esigenza costituzionale per la quale l’inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l’inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione). In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l’inviolabile dignità dell’uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni ……………. Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell’autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l’acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l’indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile ...» (cfr Corte cost., 11/03/1993 n. 81).

La questione, appena accennata, sembra quindi potersi meglio inquadrare, da giurista per caso, nel quadro dei precetti Costituzionali, dei diritti da tutelare e nelle libere scelte del legislatore.

L’art. 15 Cost non attiene precipuamente alla privacy (rectius: riservatezza) dei cittadini essendo questa regolata e riconosciuta unanimemente dall’art. 2 Cost, né, tantomeno, le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, oggi, sulla base delle norme del codice di procedura penale, costituiscono una violazione dell’art. 15 Cost atteso che, esso, prevede espressamente quel potere della giurisdizione.

Le modalità ed i limiti con cui l’autorità giudiziaria può disporre limitazioni della liberta e segretezza della corrispondenza (intercettazioni) possono legittimamente essere determinati dal legislatore il quale ben può delimitare i casi e la durata delle stesse.

Ciò facendo, tuttavia, il legislatore non muta in alcun modo la previsione costituzionale di riserva della giurisdizione quanto, invece, stabilisce un bilanciamento “tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione, e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991) (Corte Costituzionale) e, allo stesso modo, compie scelte di politica criminale comprimendo, ovvero dilatando, un metodo di indagine del potere giudiziario – unico potere diverso dalla polizia che già oggi non può autonomamente intercettare – nella scoperta e repressione dei reati.

Il Popolo Viola, insomma, può tirare un sospiro di sollievo nessuna difesa della Carta da parte del Popolo della Libertà e del Ministro ma legittimo esercizio del potere legislativo con le sue scelte nel bilanciamento degli interessi: circoscrizione di alcuni strumenti di indagine e più riservatezza per i cittadini, tutela, tuttavia, non estesa ad atti della vita privata (baci storie d’amori e paparazzi) ma ad intrusioni nella riservatezza che derivano da indagini tese all’accertamento di reati penali.




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