
di Massimo Vaccari
(Giudice del Tribunale di Verona)
In questi ultimi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta il dibattito sul c.d processo breve, dopo che il governo ha annunciato l’intenzione di far approvare in tempi rapidi il disegno di legge relativo, che è stato licenziato dal Senato a gennaio di quest’anno, anche alla Camera.
Le ricadute che questa ennesima riforma, se entrerà in vigore nella sua attuale versione, avrà sul processo penale sono già state illustrate da autorevoli esperti su alcuni quotidiani. Meno noti sono gli effetti negativi che essa potrà avere nel processo civile e ritengo pertanto opportuno offrire qualche spunto di riflessione al riguardo, sulla base della mia esperienza di magistrato dedito al settore civile.
Innanzitutto è opportuno chiarire che il disegno di legge in esame non modificherà il codice di procedura civile ma la legge 89/2001, meglio nota come legge Pinto, che riconosce un indennizzo a chi abbia subito un processo di durata non ragionevole.
In estrema sintesi la legge sul processo breve intende fissare in due anni, aumentabili a tre, il periodo massimo entro il quale dovrà svolgersi ciascuno dei vari gradi del giudizio civile (primo grado, appello e cassazione), prendendo come momento iniziale quello della prima udienza e come momento finale quello del provvedimento che definisce il giudizio.
Una volta scaduto tale termine, senza che vi sia stata una decisione da parte del giudice, il processo proseguirà normalmente ma la sua durata non sarà più ragionevole e la parte interessata potrà chiedere l’indennizzo previsto dalla Legge Pinto, a condizione che in precedenza abbia presentato al giudice competente un’istanza di sollecita definizione del giudizio di cui lamenta la lentezza.
E’ questa istanza che, in concreto, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe determinare l’accelerazione del giudizio perché, nel caso in cui venga presentata, il giudice sarà tenuto a fissare le udienze che fossero necessarie ad intervalli non superiori a quindici giorni l’una dall’altra.
Ora tale meccanismo non tiene conto che la durata dei processi civili dipende non solo dall’atteggiamento delle parti e del giudice ma anche da una serie di variabili imprevedibili e oggettivamente ineliminabili, come la complessità dei fatti da accertare, il numero delle parti, i vizi procedurali che si possono verificare nel corso di essi. E’ proprio per questo motivo che, attualmente, per stabilire se un processo abbia avuto una ragionevole durata o meno non si può prescindere dall’esame del caso specifico.
La nuova disciplina invece non considera le peculiarità di ciascun processo e la sua applicazione sarà vieppiù problematica in quei processi che richiedono una ampia attività probatoria, che è impossibile contenere in tempi predefiniti, se non a rischio di lacune ed errori.
In questi casi le norme approvate dal Senato, se non modificate, comprimeranno non solo i tempi del giudizio ma anche il diritto di difesa delle parti che avessero interesse, o necessità, di una attività istruttoria approfondita e in tempi congrui, ma che non potranno opporsi alla istanza di accelerazione del processo, non essendo previsto il loro consenso sul punto.
In questa prospettiva anzi l’istanza di accelerazione potrà essere strumentalizzata dalla parte che, sapendo di aver torto, non volesse far accertare compiutamente i fatti.
Ancora il progetto di legge rischia di provocare disparità di trattamento difficilmente giustificabili.
Il giudice, infatti, potrà trovarsi nella situazione di dare la precedenza a cause di valore modesto, a scapito di altre più rilevanti, sotto il profilo economico o sociale, qualora solo nelle prime venisse presentata l’istanza di accelerazione.
E’ facile prevedere, poi, che, qualora le istanze dovessero essere numerose, sarà pressoché impossibile rispettare i termini fissati dal disegno di legge, perché dovranno essere tutte trattate con pari celerità, con l’ulteriore conseguenza che per tutte maturerà il diritto ad ottenere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto.
A fronte di tali molteplici inconvenienti davvero non si vede quali possano essere i benefici della disciplina attualmente in gestazione, tanto più se si considera che, solo a luglio del 2009, è entrata in vigore una riforma del codice di procedura civile che ha, tra le principali finalità, quella di abbreviare i tempi del giudizio civile (basti pensare alla possibilità per il giudice di comminare sanzioni pecuniarie alla parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla riduzione dei termini per lo svolgimento di determinate attività processuali, alla introduzione del processo sommario).
Peraltro molti commentatori hanno convenuto che nemmeno quest’ultima modifica normativa servirà ad ovviare ai ritardi della giustizia civile che spesso, anche se non sempre, sono obiettivamente intollerabili.
Infatti, a determinare le attuali condizioni della giustizia civile, come è stato evidenziato più volte a più livelli, concorrono, da un lato, l’elevato tasso di litigiosità degli italiani e, dall’altro, la cronica carenza del personale di cancelleria, un criterio di distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio superato e, per alcuni distretti di corte di Appello, l’inadeguatezza degli organici dei magistrati rispetto al numero degli abitanti.
Per incidere su tali fattori occorrono interventi strutturali ed organizzativi profondi di cui non vi è traccia nel disegno di legge sul processo breve.
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