Bozza di disposizioni in materia di rotazione negli uffici direttivi e semidirettivi

ARTICOLO 1
Nomina agli uffici direttivi e semidirettivi
1. Il primo presidente, il presidente aggiunto, i presidenti di sezione della Corte di cassazione, il procuratore generale, il procuratore generale aggiunto e gli avvocati generali della Procura generale presso la Corte di cassazione, i presidenti e i presidenti di sezione delle corti di appello, i procuratori generali e gli avvocati generali delle procure generali presso le corti di appello, i presidenti, i presidenti di sezione e i presidenti di sezione aggiunti dei tribunali, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le disposizioni dei commi e degli articoli seguenti.
2. Non possono essere nominati a uno degli incarichi sopra indicati i magistrati che:
a) abbiano riportato la sanzione disciplinare dell’ammonimento e non siano trascorsi almeno cinque anni dalla definitività del provvedimento;
b) abbiano riportato la sanzione disciplinare della censura e non siano trascorsi almeno otto anni dalla definitività del provvedimento;
c) abbiano riportato la sanzione disciplinare della perdita dell’anzianità e non siano trascorsi almeno dieci anni dalla definitività del provvedimento;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della perdita della anzianità;
e) abbiano conseguito negli ultimi otto anni un giudizio di professionalità non positivo;
f) abbiano conseguito negli ultimi dodici anni un giudizio di professionalità negativo.
3. Per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si ha riguardo alla data della vacanza.

ARTICOLO 2
Uffici direttivi e semidirettivi della Corte di cassazione
1. All’incarico di primo presidente della Corte di cassazione è nominato il magistrato che ricopre l’incarico di Presidente aggiunto della stessa Corte, salvo che abbia compiuto il sessantanovesimo anno di età. In tal caso, all’incarico è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di presidente di una delle sezioni della Corte di cassazione e che non abbia compiuto il sessantanovesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi.
2. All’incarico di presidente aggiunto della Corte di cassazione è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di presidente di una delle sezioni della Corte di cassazione e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi.
3. All’incarico di presidente di sezione della Corte di cassazione è nominato il magistrato della stessa sezione che essendo in possesso almeno della VI valutazione di professionalità, ha maggiore anzianità nella sezione e non ha compiuto il sessantasettesimo anno di età. In caso di più magistrati in tale condizione, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere fatta secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra quelli che, non ricoprendo incarichi semidirettivi, prestano servizio in altra sezione di analogo settore, civile o penale, della stessa corte di cassazione da almeno cinque anni e che non abbia compiuto il sessantasettesimo anno di età.

ARTICOLO 3
Uffici direttivi e semidirettivi delle corti di appello
1. All’incarico di presidente della Corte di appello è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di presidente di una delle sezioni della stessa corte e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere effettuata secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato della stessa corte che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età in possesso almeno della V valutazione di professionalità e che ha maggiore anzianità di servizio nell’ufficio; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato quello con maggiore anzianità di ruolo.
2. All’incarico di presidente di sezione della Corte di appello è nominato il magistrato della stessa sezione che non ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che, essendo in possesso almeno della V valutazione di professionalità, ha maggiore anzianità nella sezione. In caso di più magistrati in tale condizione, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere fatta secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età più anziano nel ruolo tra quelli che prestano servizio in altra sezione di analogo settore, civile o penale, della stessa corte da almeno cinque anni e che non ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi. Se alla nomina non può provvedersi neppure in tal modo, è nominato il magistrato in servizio nell’ufficio nello stesso settore, civile o penale, con maggiore anzianità nel ruolo che non ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

ARTICOLO 4
Uffici direttivi e semidirettivi dei tribunali
1. All’incarico di presidente di tribunale è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di presidente di una delle sezioni dello stesso tribunale e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere effettuata secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato dello stesso tribunale in possesso almeno della IV valutazione di professionalità che ha maggiore anzianità di servizio nell’ufficio e che non ha compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato quello con maggiore anzianità di ruolo. Qualora alla nomina non possa provvedersi neppure in tal modo, è nominato presidente del tribunale il magistrato in possesso almeno della IV valutazione di professionalità che ricopre da maggior tempo l’incarico di presidente di una delle sezioni dei due tribunali più vicini dello stesso distretto di corte di appello e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; si applicano, in tal caso, le disposizioni in materia di indennità di missione.
2. All’incarico di presidente di sezione del tribunale è nominato il magistrato della stessa sezione che non ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che, essendo in possesso almeno della IV valutazione di professionalità, ha maggiore anzianità nella sezione. In caso di più magistrati in tale condizione, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere fatta secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra quelli che prestano servizio in altra sezione di analogo settore, civile o penale, dello stesso tribunale da almeno cinque anni e che non ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi, esclusi quelli che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Se alla nomina non può provvedersi neppure in tal modo, è nominato il magistrato con maggiore anzianità nel ruolo in possesso almeno della III valutazione di professionalità tra quelli in servizio nell’ufficio nello stesso settore, civile o penale, da almeno tre anni e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Qualora alla nomina non possa provvedersi neppure in tal modo, è nominato il magistrato che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età con maggiore anzianità di ruolo tra quelli in servizio nello stesso settore, da almeno tre anni, nei due tribunali più vicini dello stesso distretto di corte di appello; si applicano, in tal caso, le disposizioni in materia di indennità di missione.

ARTICOLO 5
Uffici direttivi e semidirettivi della Procura generale presso la Corte di cassazione
1. All’incarico di procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione è nominato il magistrato che ricopre l’incarico di procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, salvo che abbia compiuto il sessantanovesimo anno di età. In tal caso, all’incarico è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di avvocato generale presso la stessa procura e che non abbia compiuto il sessantanovesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere fatta secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato che non ha compiuto il sessantanovesimo anno di età in possesso almeno della VII valutazione di professionalità con maggiore anzianità nella stessa procura generale presso la corte di cassazione e, se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi.
2. All’incarico di procuratore generale aggiunto della procura generale presso la corte di cassazione è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo l’incarico di avvocato generale nello stesso ufficio e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere fatta secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato in possesso almeno della VI valutazione di professionalità che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età e con maggiore anzianità nella stessa procura generale presso la corte di cassazione; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi.
3. All’incarico di avvocato generale della procura generale presso la corte di cassazione è nominato il sostituto procuratore generale che, essendo in possesso almeno della V valutazione di professionalità, ha maggiore anzianità nell’ufficio e non abbia compiuto il sessantasettesimo anno di età. In caso di più magistrati in tale condizione, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra gli stessi.

ARTICOLO 6
Uffici direttivi e semidirettivi delle procure generali presso le corti di appello
1. All’incarico di procuratore generale delle procure generali delle corti di appello è nominato il magistrato che ricopre da almeno due anni l’incarico di procuratore generale aggiunto presso la stessa procura generale, salvo che abbia compiuto il sessantottesimo anno di età. Se la nomina non può essere in tal modo effettuata, è nominato il magistrato in possesso almeno della V valutazione di professionalità con maggiore anzianità nell’ufficio e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se neppure in tal modo è possibile procedere alla nomina, è nominato il magistrato dell’ufficio che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età e, sommando il servizio prestato in una qualunque procura generale, compreso quella presso la Corte di cassazione, e quello prestato nell’ufficio, realizza il maggior totale.
2. All’incarico di avvocato generale delle procure generali presso le corti di appello è nominato il sostituto procuratore generale che, essendo in possesso almeno della V valutazione di professionalità, ha maggiore anzianità nell’ufficio. In caso di più magistrati in tale condizione, è nominato il magistrato più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere in tal modo effettuata, è nominato il magistrato che, sommando il servizio prestato nell’ufficio e, se consecutivi rispetto a quello prestato nell’ufficio, quello svolto in una qualunque procura generale, compreso quella presso la Corte di cassazione, realizza il maggior totale.

ARTICOLO 7
Uffici direttivi e semidirettivi delle procure della repubblica presso i tribunali
1. All’incarico di procuratore delle procure della repubblica presso i tribunali è nominato il magistrato che ricopre da maggior tempo, e comunque da almeno diciotto mesi, l’incarico di procuratore aggiunto nello stesso ufficio e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato il più anziano nel ruolo tra gli stessi. Se la nomina non può essere effettuata secondo le disposizioni che precedono, è nominato il magistrato dello stesso ufficio in possesso almeno della V valutazione di professionalità che ha maggiore anzianità di servizio nell’ufficio e che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato quello con maggiore anzianità di ruolo. Qualora alla nomina non possa provvedersi neppure in tal modo, è nominato il magistrato in possesso almeno della IV valutazione di professionalità che ricopre da maggior tempo, e comunque da almeno diciotto mesi, l’incarico di procuratore aggiunto nelle due procure della repubblica più vicine dello stesso distretto di corte di appello e sempre che non abbia compiuto il sessantottesimo anno di età; si applicano, in tal caso, le disposizioni in materia di indennità di missione.
2. All’incarico di procuratore aggiunto è nominato il magistrato dello stesso dipartimento o settore ovvero, in mancanza di suddivisione in dipartimenti o settori, dello ufficio in possesso almeno della IV valutazione di professionalità che ha maggiore anzianità di servizio nel dipartimento o settore ovvero nell’ufficio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età; se più sono i magistrati in tale condizione, è nominato quello con maggiore anzianità di ruolo. Qualora alla nomina non possa provvedersi in tal modo, è nominato il magistrato in servizio nelle due più vicine procure della repubblica dello stesso distretto di corte di appello che non ricopre incarichi direttivi o semidirettivi il quale non ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che, sommando il servizio prestato nell’ufficio e, se consecutivi rispetto a quello prestato nell’ufficio, quello svolto in altra procura della repubblica, realizza il maggior totale.

ARTICOLO 8
Disposizioni comuni
1. Gli incarichi direttivi e semidirettivi hanno durata triennale, salvi i casi di cessazione anticipata per collocamento in quiescenza, trasferimento ad altra sede, nomina ad altro incarico o per qualsiasi altra ragione.
2. Alla scadenza, il magistrato ancora in servizio è assegnato allo stesso ufficio con le funzioni di consigliere, di giudice, di sostituto procuratore generale o di sostituto procuratore nella stessa sezione o nello stesso dipartimento o settore, se costituiti, anche in sovrannumero.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, il magistrato che ha cessato da un incarico direttivo o semidirettivo non potrà assumere altro incarico direttivo o semidirettivo se non siano trascorsi almeno sette anni dalla cessazione del precedente incarico.
4. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



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