di Nicola Saracino - Magistrato
Uno dei refrain che ricorrono nei discorsi di chi contrasta la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici è quello che evoca la super-potenza del PM una volta rinchiuso in un corpo autonomo e separato da quello dei giudici, di fatto incontrollabile e destinato, alla fine, a meritarsi questo “controllo” nel potere esecutivo.
Verifichiamo o falsifichiamo l’ipotesi.
Il pubblico ministero non ha poteri diretti sulla libertà delle persone. Deve sempre chiedere ad un giudice.
Così è oggi e così sarà domani, anche se separato.
Qual è allora il potere, perché esso indubbiamente esiste, del PM?
Ovviamente quello di fare indagini, prevalentemente in segreto, e poi di usarle per chiedere ed ottenere provvedimenti restrittivi della libertà dell’indagato.
Lo fa oggi e lo farà domani; la separazione, sin qui, non viene in discussione come elemento esacerbante di questo potere.
Il problema è collegato alla stessa struttura delle fasi che precedono il dibattimento (quando esso si svolga).
Per meglio comprendere la situazione sarà utile svolgere un paragone con quanto accade, in sede civile, quando il giudice sia chiamato ad esaminare le carte di una sola parte, del creditore in particolare.
Quando il creditore sia in grado di documentare il proprio diritto con una “carta” (qualcosa che assomigli ad una prova scritta) può rivolgersi direttamente al giudice senza coinvolgere il debitore ed il giudice gli darà ragione sulla sola base della sua prospettazione.
E’ lo schema del rito cd monitorio, quello che sfocia nel decreto ingiuntivo. L’analisi statistica sulla concessione delle ingiunzioni è impietosa per i debitori: almeno nel 99% dei casi il decreto viene emesso senza che il debitore abbia potuto proferire difesa.
Le statistiche cambiano, e di molto, se si guarda allo sviluppo innescato dall’opposizione del debitore all’ingiunzione, a contraddittorio pieno: la percentuale di torti e ragioni tra le due parti somiglierà a quella usuale delle cause che nascono dalla previa instaurazione del contraddittorio, dal confronto cioè delle tesi e delle prove fornite dalle parti.
Fatta questa premessa si potrà comprendere quanto difficile sia, in sé, la funzione del giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulla base delle “carte” del solo accusatore.
Difficile siano carte incoerenti tra loro. Potrà esserci qualche questione di diritto che non può sfuggire all’esame del giudice, ma il “fatto” si presenterà al giudice per come lo ha confezionato, per così dire, il “creditore”.
Spesso il GIP viene investito da inchieste ponderose, durate mesi ed anni e non di rado ha la “pressione” di dover decidere in fretta vista la pericolosità dei soggetti coinvolti, sicuramente allegata dal PM per giustificare la richiesta di misura cautelare.
Così è oggi e così sarà domani.
Se parla una sola parte, in definitiva, è molto probabile che il “giudizio” le sarà favorevole: l’assenza di contraddittorio è il motivo strutturale di quel risultato, non certo la colleganza tra PM e GIP. E’, in fondo, l’esatta replica di quanto avviene nel rito monitorio civile, dove il giudice non è certo collega dell’avvocato del creditore.
Una volta emessa la misura cautelare e quindi resi conoscibili gli atti all’indagato ed al suo difensore cade, altresì, il segreto investigativo e si schiude la via alla diffusione della notizia circa questa o quella inchiesta penale ed il serbatoio informativo è costituito dalle sole carte dell’accusa che, senza contraddittorio, saranno solitamente convincenti circa la responsabilità dell’indagato.
Così è oggi, così sarà domani.
Cosa si dovrebbe fare, allora, per arginare il favore di cui oggi gode chi parla per primo, cioè l’accusatore?
Due indicazioni possono essere date.
La prima è quella di un adeguato rafforzamento degli organici degli uffici del GIP affinché le loro decisioni non siano mai prese sotto la “pressione” dell’urgenza e possano prendersi tutto il tempo necessario al vaglio critico del materiale di indagine loro sottoposto; il GIP deve immaginarsi avvocato difensore dell’indagato, senza conoscerlo, senza averci parlato, senza alcuna conoscenza di eventuali elementi di prova a discarico. E’ un compito improbo. Facilitiamolo.
Se si teme il gigantismo dell’ufficio del PM si renda un "titano" quello del Giudice per le indagini preliminari e questo vale oggi come varrà in caso di separazione delle carriere.
Oggi il rapporto indicativo è quello di un solo GIP per tre pubblici ministeri: lo si sovverta se davvero si hanno a cuore le garanzie di libertà dei cittadini, che non hanno prezzo. La spesa coprirà anche la più attenta verifica di ciò che il PM non fa (e dovrebbe fare), parimenti importante.
La seconda riguarda il danno mediatico che, talvolta, compromette irrimediabilmente vite e carriere.
Nel bilanciamento tra il diritto all’informazione e la tutela della persona c’è poco da fare, se non prevedere che ogni articolo di cronaca giudiziaria sia accompagnato dal testo dell’art. 27 Cost (L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva) e dalla sintetica enunciazione dei dati statistici circa gli esiti delle accuse penali che in circa la metà delle ipotesi risulteranno non confermate da sentenza di condanna.
Il richiamo di quel concetto e di quel dato, c’è da sperare, non servirà solo al lettore ma soprattutto al giornalista per comprendere l’importanza e la gravità dell’attività che sta svolgendo.
Ma affermare che la separazione delle carriere porti all’esasperazione di un quadro che è già oggi preoccupante non ha fondamento logico.











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