Ma è mai possibile che per venti magistrati che cambiano funzioni si debba cambiare anche la Costituzione?
Solo una delle tante boutade per buttarla in caciara.
Serve allora un disegnino.
La Costituzione aveva previsto un’unica carriera per giudici e pubblici ministeri.
Il pubblico ministero conosciuto dai costituenti era una cosa completamente diversa da quello ideato col nuovo codice di procedura penale del 1988.
Probabilmente non lo avrebbero messo nella stessa carriera del giudice.
Soprattutto non lo avrebbero fatto dopo la modifica dell’art. 111 Cost (giusto processo).
E invece è ancora lì, accusatori e giudici in unico corpo.
Serve un esorcismo.
Perché le loro “carriere” si condizionano a vicenda.
Del resto, l’avere separato le sole funzioni, ostacolando il passaggio dall’una all’altra, ha frustrato anche l’acquisizione di una mentalità da giudice del PM ( o la mutuazione della mentalità da accusatore del giudice) e non ha quindi più senso alcuno parlare di “comune cultura della giurisdizione”.
Quindi non è per quei venti “gitanti” che cambiano funzioni che si separano le carriere, ma per assicurare ai cittadini che il loro giudice sia terzo, distanziato, da chi li accusa.











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